Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 12/06/2025.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 338 del R.G. dell'anno 2020 all'esito della discussione orale nell'udienza del 12/06/2025 vertente t r a in atti generalizzato rappresentato e difeso dall'avvocato Giangerardo Miranda, presso Parte_1 cui elett.te domicilia come da mandato in atti;
- Attore -
E società persona del suo legale rapp.te p.t., sig. , con Controparte_1 CP_2 sede in via del Pantano – Località Tempalta nr. 3/A a Roccadaspide (SA) – P.IVA , rapp.ta e P.IVA_1 difesa, in virtù di procura alle liti, dall'avv. Aniello Natale ed elett.te dom.ta presso lo studio del suo procuratore in Capaccio Scalo (SA) al viale Della Repubblica nr. 45.
- Convenuta- nonché
, in pers del l r, non costituita, Controparte_3
- Convenuta contumace -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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CONDANNARE i convenuti, conseguenzialmente, al risarcimento dei danni da occupazione illegittima dell'area di proprietà dell'attore subiti da valutarsi in maniera equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali da attribuirsi al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
A sostegno di tali domande l'attore esponeva di essere proprietario di un fabbricato sito in
Roccadaspide (SA) alla via Fonte nr. 120 e di una corte posta accanto al fabbricato ed allo stesso adiacente, in virtù di atto pubblico di donazione del 30.05.2008 e che, da non molto, senza alcuna autorizzazione e senza alcun assenso, i convenuti avrebbero posizionato, nella predetta corte, una cartellonistica stradale, indicativa delle rispettive attività, violando, così, le disposizioni di legge e tentando di esercitare, di fatto, illegittimamente, una servitù sull'area di sua proprietà, arrecando notevole danno anche ai fini della manutenzione dell'area.
Si costituiva in giudizio la società eccependo l'improcedibilità della Controparte_4 domanda per omesso espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal D. Lgs.
28/2010; e nel merito che l'attore non ha provato l'asserito diritto di proprietà vantato sull'area oggetto di causa ove sarebbero stati installati i cartelli, prova che, allo stato, risulta carente, atteso che il solo atto di donazione allegato non è sufficiente;
che, contrariamente a quanto asserito dall'attore, i cartelloni sono stati apposti su una struttura in acciaio infissa al suolo non realizzata e/o apposta dalla deducente
[...]
ma da altro soggetto (il di Roccadaspide o altro ente), che, avendo occupato l'area di CP_4 CP_5 asserita proprietà dell'attore sarebbe tenuto a rimuoverla;
che la predetta struttura di acciaio risulta essere infissa a bordo di una strada comunale, in particolare nella fascia di proprietà comunale, per tale motivo sussisterebbe la carenza di legittimazione passiva della deducente. Aggiungeva altresì che essa ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione al Comune di Roccadaspide ed altri Enti (Anas s.p.a.), di apporre un cartello alla struttura in metallo già preesistente. Deduceva altresì che l'ulteriore e diversa domanda proposta dall'attore ed avente ad oggetto il risarcimento dei presunti danni subiti e/o la richiesta di indennizzo per occupazione illegittima, è infondata e non provata, non avendo dedotto l'attore i danni ricevuti dall'apposizione della cartellonistica.
L'altra convenuta, benchè ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva per cui ne va dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 5 Dopo la verifica che il contraddittorio processuale si era correttamente incardinato, parte attrice veniva in prima udienza onerata di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione;
onere a cui il Pt_1 ottemperava allegando verbale negativo di conciliazione.
Concessi i termini ex art 183 co 6 cpc la causa veniva istruita con prova testimoniale e CTU ed all'esito rinviata all'odierna udienza del 12.06.25 per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies cpc.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, sussiste parte attrice ha offerto la prova della sua legittimazione attiva ai fini della proposizione dell'actio negatoria servitutis
Ed invero per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, “L'azione negatoria "servitutis" tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo, e si differenzia dall'azione di rivendicazione in quanto ciò che caratterizza quest'ultima azione e ne costituisce un presupposto è un eventuale conflitto tra titoli;
conseguentemente, l'onere della prova che grava sull'attore nel possesso del bene è meno rigoroso che nell'azione di rivendicazione, essendo sufficiente provare l'esistenza del titolo di proprietà , ed anche il possesso del terreno qualora il convenuto eccepisca l'intervenuta usucapione” (Cass., sentenza n. 12233 del 19/08/2002). L'attore ha allegato l'atto di donazione del 2008 così comprovando la titolarità vantata dell'area su cui è stata apposta la cartellonistica.
Il CTU, eseguite le operazioni peritali ed un rilievo topografico, ha accertato quanto segue: i cartelli pubblicitari, riportanti l'uno il logo della “ e l'altro di “ , sono CP_4 CP_4 Controparte_3 affissi su due pali in ferro su cui sono presenti altri cartelli di forma e dimensione analoga, riportanti indicazioni di natura “pubblica”, posti all'intersezione tra la via Fonte e la via Rovetelle.
L'area su cui sono installati i pali rappresenta una porzione di una più vasta superficie “asfaltata” interposta tra la sede viaria ed il muretto in calcestruzzo posto a “delimitazione” della proprietà Pt_1
La cartellonistica è ubicata su proprietà del sig. Il perito ha tratto tale conclusione all'esito Pt_1 del rilievo topografico con il quale si è potuta operare la sovrapposizione tra la particella catastale di proprietà (sia originale che attuale) e lo stato dei luoghi, che conferma in modo incontestabile che l'area ove
è ubicata la cartellonistica oggetto di contestazione sia di esclusiva proprietà del Pt_1
Il rilievo mostra che la strada è stata realizzata in quota parte “invadendo” il confine di proprietà
e che l'area lasciata a margine tra la strada e il muretto di “recinzione”, laddove è ubicata la Pt_1 cartellonistica oggetto di contestazione, è parte della p.lla 223, dunque proprietà A valle della Pt_1 realizzazione della strada non è stata aggiornata la mappa catastale.
E' stata rinvenuta altresì l'autorizzazione per la costruzione del muro posto a “recinzione” della proprietà. Nell'ambito dell'incartamento fornito si è rinvenuta la prescrizione dell'ANAS che ne autorizza la realizzazione a patto che sia lasciata una superficie libera di circa 1,50m tra la sede stradale, con la quale pagina 3 di 5 confina la particella di proprietà, ed il muro di recinzione richiesto, in ottemperanza a quanto disposto dal
Codice della Strada.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04).
Le altre conclusioni accertate dal CTU e le osservazioni presentate dalle parti sono superflue perché dalla documentazione in atti emergono gli elementi utili a fondare il convincimento del Tribunale sul rigetto della domanda.
Dalla documentazione, infatti, non è emerso il fatto illecito delle convenute. La CP_4 ha comprovato con la documentazione allegata di aver presentato un permesso di costruire al
[...]
Comune di Roccadaspide per l'installazione della insegna pubblicitaria sui supporti in metallo già esistenti e soprattutto ha allegato la richiesta di autorizzazione inviata all'ANAS con il relativo pagamento oltre ad un ulteriore sollecito di pagamento per canoni non versati emesso nei suoi confronti dalla medesima società.
Da ciò consegue che la convenuta ha affisso l'insegna su supporti metallici già preesistenti chiedendo al Comune il permesso a costruire;
ed ha stipulato un contratto con l'Anas, versando ad essa il canone per l'affissione dell'insegna. Pertanto, la società convenuta non poteva ragionevolmente immaginare che avesse apposto l'insegna sul suolo di proprietà Pt_1
Alla luce delle risultanze peritali, l'attore dovrebbe pertanto rivolgere le sue doglianze all'Anas che consente l'affissione dell'insegna a privati percependone anche un canone o al Comune di Roccadaspide.
La domanda attorea va pertanto rigettata con condanna alle spese di lite nei confronti dell'unica società convenuta costituita secondo soccombenza.
A carico di parte attrice va posto definitivamente il compenso al CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni contraria istanza ed Parte_1 eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell'unica controparte costituita, che si liquidano in € 2.540,00 oltre rimborso spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario;
3) Pone a carico di parte attrice il compenso al CTU già liquidato in separato provvedimento;
Cosi deciso in Salerno
12.06.2025 pagina 4 di 5 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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