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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 27 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania Pollicoro
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. F. Bianco
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2022 la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n°
38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo conseguente al riconoscimento della malattia professionale (“ipoacusia neurosensoriale bilaterale”) denunciata in data 29.05.2020 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi importi nell'ammontare CP_1
previsto dalla vigente normativa (tenendo conto altresì dell'esistenza di altri postumi già riconosciuti nella complessiva misura del 13%), oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Espletata la prova testimoniale nonchè l'invocata consulenza tecnica, la causa, all'udienza odierna,
è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
1
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Dalle risultanze della prova testimoniale è emersa piena conferma delle circostanze di fatto esposte nel ricorso introduttivo e, dunque, oltre alle mansioni svolte, i rumori a cui la parte ricorrente è stata esposta durante l'espletamento della propria quotidiana attività.
In ordine agli aspetti medico-legali, il c.t.u. ha riconosciuto che
“la ipoacusia da cui è affetto sia da considerare malattia professionale.
Tale patologia determina un danno biologico del cinque per cento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Il ricorrente è affetto da esiti di infortunio sul lavoro occorso in data 29.10.2002 e già valutato da
con danno biologico dell'8%. CP_1
Egli è inoltre affetto da malattia professionale “ernie discali multiple”, denunciata in data
29.05.2020, e riconosciuta in seguito a procedimento giudiziario, con danno biologico del 6%.
Applicando la formula di Balthazard per le minorazioni multiple pluricrone, coesistenti, la percentuale di danno biologico complessivo è pari a diciotto per cento.”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto, la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il complessivo grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura predetta e con decorrenza dalla domanda del 29.05.2020.
Pertanto l' deve essere condannato al pagamento dei relativi ratei, maturati e maturandi, CP_1
con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data
2
predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Nella liquidazione della riconosciuta prestazione, peraltro, deve ovviamente procedersi alla deduzione di quanto già erogato a titolo di indennizzo in capitale.
Le spese di lite e di C.T.U. seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D.
Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 18%, con decorrenza dal 29.05.2020, condanna l' al pagamento dei CP_1
relativi ratei, maturati e maturandi - salva deduzione di quanto già erogato a titolo di indennizzo in capitale - con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1
che liquida complessivamente in €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese di CTU, liquidate in separato decreto, in via definitiva a carico della parte convenuta.
Taranto, 27 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia VIESTI
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 27 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania Pollicoro
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. F. Bianco
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2022 la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n°
38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo conseguente al riconoscimento della malattia professionale (“ipoacusia neurosensoriale bilaterale”) denunciata in data 29.05.2020 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi importi nell'ammontare CP_1
previsto dalla vigente normativa (tenendo conto altresì dell'esistenza di altri postumi già riconosciuti nella complessiva misura del 13%), oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Espletata la prova testimoniale nonchè l'invocata consulenza tecnica, la causa, all'udienza odierna,
è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Dalle risultanze della prova testimoniale è emersa piena conferma delle circostanze di fatto esposte nel ricorso introduttivo e, dunque, oltre alle mansioni svolte, i rumori a cui la parte ricorrente è stata esposta durante l'espletamento della propria quotidiana attività.
In ordine agli aspetti medico-legali, il c.t.u. ha riconosciuto che
“la ipoacusia da cui è affetto sia da considerare malattia professionale.
Tale patologia determina un danno biologico del cinque per cento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Il ricorrente è affetto da esiti di infortunio sul lavoro occorso in data 29.10.2002 e già valutato da
con danno biologico dell'8%. CP_1
Egli è inoltre affetto da malattia professionale “ernie discali multiple”, denunciata in data
29.05.2020, e riconosciuta in seguito a procedimento giudiziario, con danno biologico del 6%.
Applicando la formula di Balthazard per le minorazioni multiple pluricrone, coesistenti, la percentuale di danno biologico complessivo è pari a diciotto per cento.”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto, la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il complessivo grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura predetta e con decorrenza dalla domanda del 29.05.2020.
Pertanto l' deve essere condannato al pagamento dei relativi ratei, maturati e maturandi, CP_1
con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data
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predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Nella liquidazione della riconosciuta prestazione, peraltro, deve ovviamente procedersi alla deduzione di quanto già erogato a titolo di indennizzo in capitale.
Le spese di lite e di C.T.U. seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D.
Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 18%, con decorrenza dal 29.05.2020, condanna l' al pagamento dei CP_1
relativi ratei, maturati e maturandi - salva deduzione di quanto già erogato a titolo di indennizzo in capitale - con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1
che liquida complessivamente in €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese di CTU, liquidate in separato decreto, in via definitiva a carico della parte convenuta.
Taranto, 27 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia VIESTI
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