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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 335/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale II Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 481/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez.
4 e pubblicata il 31/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202500000268000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202500000268000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202500000268000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Voglia questa Corte «respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
Voglia «codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria disporre il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese anche del presente grado di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 1.1. - propose, con pec del 1° aprile 2025 inviata a controparte, appello avverso la sentenza n. 481/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino depositata il 31 marzo 2025. Il 1° aprile 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Espose di aver impugnato con ricorso inviato il 22 gennaio 2025 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a lei notificata il 22 gennaio 2025, relativamente a debiti per IRPEF, IVA e diritti di camera di commercio per euro 57.467,00. Nel dettaglio di aver dedotto l'inesistenza degli atti impositivi e quindi dei titoli, dei vizi di notificazione degli stessi, prescrizione dei diritti pretesi e decadenza da parte dell'ente impositore dal diritto di escussione.
Avverso la predetta decisione propose i seguenti motivi:
a) violazione Costituzionale e CEDU. In particolare denunciò la violazione della Costituzione italiana per gli artt. 2, 3, 23, 24, 53, 111 e CEDU per gli artt. 6 e 8. Per meglio dire asserì come gli atti impugnati trattassero il contribuente come mero destinatario di provvedimenti esecutivi, ignorando la dimensione umana e i diritti fondamentali della persona. In definita come il diritto alla giusta imposizione prevalga sull'esigenza di incasso e che l'obbligazione tributaria debba rispettare la dignità umana del contribuente;
b) sussistenza dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.). asserì sussistere il suo interesse ad agire come dimostrato dalla sola notifica della cartella e gli interessi di mora (Cass. 5590/2008, 29175/2017) nonché dalla notizia dell'esistenza di una pretesa tributaria (Cass. 21045/2007, S.U. 11087/2010).
Evidenziò poi gli impedimenti concreti subiti dal contribuente. Ovvero il blocco delle compensazioni con la P.A.; l'impossibilità di ricevere pagamenti dalla P.A. (art. 48-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602); l'esclusione da appalti pubblici;
l'impossibilità di ottenere finanziamenti privati, il mancato rilascio di DURC/DURF; il rischio precetto ed esecuzione nonché le procedure esecutive pendenti o passate. Richiamò poi i principi relativi alla prescrizione. Ovvero come la stessa sia rilevabile anche dopo la notifica regolare della cartella (Cass. 3990/2020) ovvero che trascorso un quinquennio senza riscossione o atti interruttivi, il credito è prescritto (Cass. 31010/2019, 2428/2019) situazione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (cfr. S.U. 7514/2022). Parimenti come il giudice debba rilevare d'ufficio l'inesistenza del titolo esecutivo (Cass. 15636/2011, 1925/2015), l'omessa notifica dell'atto presupposto (S.U. 10012/2021, Cass. 12237/2019), la prescrizione in ogni stato e grado del processo, la difformità degli atti dallo schema legale (Cass. 12237/2020) nonché i vizi delle notifiche (Cass.
12237/2019). Da ultimo asserì esservi un interesse ad agire nel caso specifico derivante da richiesta preventiva di sgravio amministrativo;
eccezione di prescrizione successiva;
negazione della prescrizione da parte delle amministrazioni, tentativi coattivi di recupero nonché incertezza superabile solo con intervento giudiziario (Cass. 29294/2019, 8719/2020, 26283/2022);
c) sulla prescrizione ex art. 2948 c.c.. Affermò essere i titoli esattoriali estinti per prescrizione quinquennale di capitale, sanzioni e interessi (art. 615 c.p.c.) applicabile a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo per entrate tributarie dello Stato, sanzioni e interessi, tributi con adempimenti annuali
(IVA, IRPEF, ecc.) nonché cartelle esattoriali e ruoli. Inoltre come la prescrizione decennale si applichi solo a sentenze passate in giudicato nonché a titoli giudiziali definitivi di condanna;
d) sull'applicazione degli interessi ex art. 30 D.P.R. 602 cit.. Denunciò la mancata indicazione analitica dei criteri di calcolo degli interessi quanto al tasso applicato, il periodo di riferimento nonché il metodo di calcolo utilizzato;
e) sulla prescrizione ex art. 2948 c.c.. Rimarcò il regime della prescrizione quinquennale di capitale, sanzioni e interessi (art. 615 c.p.c.).
Criticò poi ulteriormente la impugnata decisione per i seguenti motivi:
f) violazione e falsa applicazione ex artt. 139, 140, 160 e leggi speciali notificazioni. In particolare espose che il giudice di prime cure così si espresse: «Si è costituita Agenzia Entrate
Riscossione per controdedurre e provare che le sette cartelle sottostanti all'avviso di ipoteca furono notificate a mezzo PEC il 16.9.2021, il 10.12.2021, il 23.5.2022, il 1.3.2024, il 22.4.2024 e non furono mai impugnate. Non solo ma due cartelle seguirono alla decadenza dal beneficio del termine e furono notificate il 31.5.2018 ed il 1.4.2019. Il tutto è stato documentalmente comprovato dall'Ufficio. Si deve quindi concludere in detta sede cautelare che il ricorso è inammissibile poiché ha ad oggetto titoli ormai definitivi».
In particolare denunciò essere la procedura notificatoria esattoriale errata e priva dei requisiti essenziali per l'inesistenza delle notificazioni delle cartelle esattoriali poiché eseguite in violazione degli artt. 137, 140, 143, 160 c.p.c. e ss.. Ribadì in altri termini come l'Ufficio dovesse dimostrare la consegna con avviso ricevimento (senza pertanto ricorrere a mezzi equipollenti) e come il giudice dovesse effettuare d'ufficio lo scrutinio (Cass. 21889/2023, 8894/2022, 6887/2016). Denunciò poi i vizi della notifica ovvero per quanto concerne la notifica postale ovvero per il tramite di posta elettronica certificata, con il risultato della improcedibilità per inesistenza delle notifiche;
g) violazione e falsa applicazione ex art. 91 c.p.c.. Chiese la condanna dell'Amministrazione resistente sostenendo come non possano gravare sul cittadino gli oneri di una causa derivante da pretese creditorie inesigibili (cfr. Cass. 8272/2020) e come la compensazione fosse ammessa solo per gravi ed eccezionali ragioni.
1.2. – Con atto depositato sulla piattaforma del processo tributario telematico il 21 maggio
2025 la Direzione Provinciale II di Torino si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni.
Espose che la contribuente impugnò il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 11076202500000268000 del 22 gennaio 2025, contestando la nullità e mancata notifica dei ruoli sottostanti. Narrò di essersi costituita in giudizio eccependo che, nonostante il predetto avviso ne contenesse di ulteriori, furono contestate le cartelle di pagamento n. 11020190038172421000 notificata il 12 settembre 2019 (con deposito CCIAA per PEC non valida), oltre le seguenti (consegnate alla pec:
«Email_4»): n. 110 2020 0002094060000 notificata il 16 settembre 2021, n. 110 2020 0017752634000 notificata il 10 dicembre 2021, n. 110 2021
0008891737000 notificata il 23 maggio 2022, n. 110 2021 0015184504000 notificata il 24 marzo 2022, n. 110 2024 0016367565000 notificata il 1° marzo 2024, n. 110 2024 0032554926000 notificata il 22 aprile
2024. Quindi che per le cartelle nn. 002094060000, 017752634000, 008891737000 furono effettuati dalla contribuente pagamenti parziali e come gli stessi facessero presumere la conoscenza degli atti e quindi l'impossibilità di eccepirne l'omessa notifica. Inoltre come per alcune cartelle doveva essere considera la sospensione dei termini per emergenza ID.
Narrò poi che con la sentenza impugnata i giudici di primo grado diedero atto dell'avvenuta dimostrazione della regolare notifica delle cartelle presupposte dichiarando inammissibile il ricorso in virtù dell'intervenuta definitività degli atti impositivi.
Propose poi i seguenti motivi di replica:
a) in via preliminare eccepì la definitività della sentenza in relazione ai motivi di ricorso non riproposti. Ovvero la asserita decadenza dal potere impositivo ed incompetenza territoriale e la asserita annullabilità delle partite in oggetto per omessa risposta all'istanza di sospensione ex lege 24 dicembre
2012, n. 228. In tal modo che si formò giudicato interno sulle relative questioni;
b) sull'eccepito difetto motivazione e omesso esame rimarcò avere la ricorrente lamentato vari vizi di motivazione e omesse pronunce, ma che tutte le doglianze risultarono inammissibili o infondate per i seguenti motivi:
- violazione di norme costituzionali e CEDU: denunciò l'inammissibilità del motivo perché non proposta in primo grado ed in ogni caso l'infondatezza avendo dimostrato la regolare notifica delle cartelle e la mancata impugnazione nei termini;
- interesse ad agire: denunciò l'inammissibilità del motivo poiché non costituente un vero motivo di ricorso e, comunque, essere assorbita dalla decisione sulla regolarità delle notifiche;
- prescrizione dei crediti tributari: rimarcò essere tutte le cartelle regolarmente notificate tra il
2019 e il 2024 senza che fosse decorso alcun termine prescrizionale, neppure quello quinquennale, anche considerando la sospensione dei termini dovuta all'emergenza ID (cfr. art. 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Soggiunse come per i tributi erariali la prescrizione fosse decennale, come confermato dalla giurisprudenza della Cassazione e come la decadenza ex art. 25 D.P.R. 602 cit. non fosse più contestabile perché il relativo motivo non fu riproposto in appello;
- motivazione degli interessi nelle cartelle: denunciò l'inammissibilità del motivo in quanto non furono impugnate le cartelle con assorbimento della questione;
c) sull'eccepita violazione artt. 139, 140, 160 c.p.c. per inesistenza delle notificazioni delle cartelle presupposte. Denunciò l'inammissibilità del motivo perché privo di specificità non indicando quali parti della documentazione prodotta dall'Ufficio sarebbero irregolari e neppure formulò contestazioni puntuali. Rimarcò di aveva depositato in primo grado tutti i file originali delle notifiche in formato «.eml», e che tali documenti non furono contestati e come gli stessi certificassero l'avvenuta notifica e il momento esatto della consegna. Inoltre come la giurisprudenza (Corte costituzionale,
Cassazione e commissioni tributarie) riconosca la piena validità della PEC e attribuisca al destinatario la responsabilità per la mancata lettura dei messaggi ricevuti essendo la notifica via PEC pienamente legittima ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. In ordine poi alla firma digitale denunciò la infondatezza dell'eccezione non richiedendo la cartella esattoriale obbligatoriamente la firma digitale, essendo sufficiente la riconducibilità all'ente emittente.
Infine come la firma digitale in formato PA (.pdf) fosse pienamente valida ed equivalente alla firma DE (.p7m), come affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 10266/2018) e da successive pronunce;
e) notifica a mezzo pec - eccezione in merito alla carenza di attestazione di conformità e alla mancata ricezione da parte del contribuente dell'originale della cartella. Asserì essere la cartella notificata via PEC non una copia, ma l'originale informatico nativo, generato digitalmente dall'agente della riscossione e sottoscritto con firma digitale in formato PA e che pertanto non occorresse alcuna attestazione di conformità, non esistendo un diverso originale cartaceo da cui la cartella sarebbe stata tratta (Cass. 12888/2015);
f) notifica a mezzo pec effettuata da indirizzo dell'Ufficio non presente nei pubblici registri.
Asserì la piena validità della notifica delle cartelle di pagamento via posta elettronica certificata, anche se l'indirizzo del mittente (Agenzia delle Entrate-Riscossione - ADER) non era all'epoca presente nei pubblici registri (come INI-PEC o Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) dovendo invece esservi, a mente l'art. 26 D.P.R. 602 cit., quello del destinatario;
g) sulle spese di lite rimarcò che il collegio di prime cure condannò la ricorrente alla refusione delle spese essendo le cartelle presupposte legittime e non contestate nel merito della pretesa.
All'odierna udienza, udita l'esposizione del relatore, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello della contribuente non merita favore e la impugnata decisione deve essere confermata
2.1. – Innanzi tutto questa Corte ritiene opportuno riproporre integralmente la impugnata sentenza. Ossia che: «Con ricorso inviato il 22.1.2025 veniva impugnato dalla prevenuta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata il 22.1.2025, relativamente a debiti per IRPEF, IVA e diritti di camera di commercio per euro 57.467,00. Con l'impugnazione vengono dedotti l'inesistenza degli atti impositivi e quindi dei titoli, vizi di notificazione degli stessi, prescrizione dei diritti pretesi e decadenza da parte dell'ente impositore dal diritto di escussione. Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione per controdedurre e provare che le sette cartelle sottostanti all'avviso di ipoteca furono notificate a mezzo PEC il 16.9.2021, il 10.12.2021, il 23.5.2022, il 1.3.2024, il 22.4.2024 e non furono mai impugnate. Non solo ma due cartelle seguirono alla decadenza dal beneficio del termine e furono notificate il 31.5.2018 ed il 1.4.2019. Il tutto è stato documentalmente comprovato dall'Ufficio.
Si deve quindi concludere in detta sede cautelare che il ricorso è inammissibile poiché ha ad oggetto titoli ormai definitivi. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 5000,00».
Per meglio dire che la ratio della decisione è che le cartelle sottostanti furono regolarmente notificate e che il contribuente non avendole impugnate per tempo decadde dal potere di chiedere l'annullamento delle stesse.
2.2. – A fronte di tale motivazione non hanno quindi pregio le ragioni spese dalla contribuente in quanto inidonee a modificare la sentenza in un nesso di causa effetto. Vale a dire che nessuna rilevanza può avere la denunciata violazione della Carta costituzionale e della convenzione CEDU
(peraltro non avendo individuato la contribuente una norma in spregio alla Carta) ovvero la sussistenza dell'interesse ad agire (mai messo peraltro in dubbio). Neppure possono essere presi in considerazione i motivi sulla prescrizione (peraltro proposti due volte nell'atto di appello) o sul conteggio degli interessi. Tali motivi quindi non avendo alcun rilievo non possono essere accolti.
2.3. – Deve poi essere esaminato il primo motivo di appello. Occorre però rimarcare da subito che l'Ufficio offri in condivisione alle parti all'atto della costituzione in giudizio nella fase di primo grado (il 20 marzo 2025) le copie delle ricevute di consegne delle cartelle suddette e che tali cartelle non furono in alcun modo censurate dalla contribuente nel corso del giudizio di primo grado. Con il che deve questo collegio ritenere che non essendo contestati tali documenti né in primo grado né in questo grado deve ritenere che tutte le notifiche furono effettuate per posta elettronica certificata nei tempi sopra indicati.
Anche tuttavia a voler ammettere che i fatti dimostrati dall'Ufficio possano essere contestati in questo grado occorre rilevare la genericità delle argomentazioni spese dalla contribuente. Per meglio dire la stessa nel suo atto di appello altro non fece che indicare una serie di precetti (richiamando a fianco di ciascuno di essi una o più sentenza di legittimità) senza però indicare se e come i suddetti precetti potessero avere portata concreta nel caso in giudizio. Ossia non indicò il modo in cui applicando i predetti precetti questa Corte avrebbe potuto riscontrare l'ingiustizia della decisione impugnata e quindi riformarla. Valga per tutti il primo assunto proposto dalla ricorrente: «Si eccepisce l'inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali, nonché, ove richiesto espressamente, di ogni atto presupposto e interruttivo, poiché eseguite in violazione degli artt. 137, 140, 143, 160 c.p.c. e ss. Il
Giudice deve sempre verificare la regolarità della notifica: “Il rilievo sulla validità della notificazione, anche se genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificarne la regolarità” (Cass. 21889/2023)». In altri termini la contribuente non indicò i precisi motivi per cui sarebbe stata inefficace la consegna delle suddette cartelle esattoriali per il tramite della posta elettronica certificata.
Cosicché considerata la mancanza di specificità dei suddetti richiami gli stessi non possono essere considerati motivi di appello tali da inficiare la impugnata decisione.
2.3. – Per ulteriore scrupolo questo collegio ritiene comunque di esaminare gli atti di causa per scrutinare la fondatezza dei motivi proposti dall'Ufficio.
È innanzi tutto da rilevare che è pacifica la possibilità di notificare una cartella esattoriale per il tramite della posta elettronica certificata a mente il disposto del cpv dell'art. 26 del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale così recita: «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
Quindi è d'uopo richiamare l'insegnamento in materia del giudice di legittimità secondo cui:
«La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato “.pdf” è valida, non essendo necessario adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario» (cfr. Cass. ord. 3 dicembre 2024 n. 30922). Inoltre che: «Ne consegue che la notificazione della cartella di pagamento tramite pec dà, comunque, la garanzia della provenienza del documento dal soggetto inviante (agente della riscossione), documento informatico che, in assenza di formale disconoscimento della conformità di esso all'originale formato analogicamente nel rispetto della normativa tecnica (art. 22 del D.Lgs. n.
82 del 2005, vigente ratione temporis), ha la stessa efficacia probatoria dell'originale analogico» (cfr. Cass. Ord. 3 novembre 2025, n. 29048). Quindi che: «Questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26 , comma 5, del D.P.R.
n. 602 del 1973 all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “.p7m”, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass., Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 6417 del 5/03/2019 ; v. anche, di recente, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 677 del 10/01/2025 )» (cfr. Cass. ord. n. 29048 cit.). Infine che: «Questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del D.P.R.
29/09/1973, n. 602 all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “.p7m”, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass., Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 6417 del 5/03/2019; v. anche, di recente, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 677 del 10/01/2025)» (cfr. Cass. ord. n. 29048 cit.).
In altri termini dal suddetto quadro normativo ed interpretativo è incontestabile che l'Ufficio efficacemente notificò le cartelle esattoriale e pertanto non avendo la contribuente tempestivamente impugnato gli atti presupposti si precluse la possibilità di contestazione delle stesse all'atto dell'impugnazione del primo atto successivo ad essa consegnato.
Né da ultimo può avere pregio il richiamo all'istituto della prescrizione. È infatti indubbio che tra la notifica della cartella e quello del preavviso impugnato trascorse meno di un quinquennio e nei casi in cui si oltrepassò detto periodo non si superò comunque il settennio, considerando la proroga biennale disposta dall'ultimo cpv. dell'art. 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
In definitiva la sentenza del giudice provinciale deve essere confermata.
2.4. – Al rigetto dell'appello consegue la condanna della contribuente alle spese del grado che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: respinge l'appello proposto da Ricorrente_1 e conferma l'inammissibilità del ricorso introduttivo;
Condanna l'appellante alle spese del grado in favore della parte appellata costituita liquidando euro 5.000,00.
Così deciso in Torino, allì 12 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Avv. Giuliana Passero
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 335/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale II Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 481/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez.
4 e pubblicata il 31/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202500000268000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202500000268000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202500000268000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Voglia questa Corte «respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
Voglia «codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria disporre il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese anche del presente grado di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 1.1. - propose, con pec del 1° aprile 2025 inviata a controparte, appello avverso la sentenza n. 481/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino depositata il 31 marzo 2025. Il 1° aprile 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Espose di aver impugnato con ricorso inviato il 22 gennaio 2025 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a lei notificata il 22 gennaio 2025, relativamente a debiti per IRPEF, IVA e diritti di camera di commercio per euro 57.467,00. Nel dettaglio di aver dedotto l'inesistenza degli atti impositivi e quindi dei titoli, dei vizi di notificazione degli stessi, prescrizione dei diritti pretesi e decadenza da parte dell'ente impositore dal diritto di escussione.
Avverso la predetta decisione propose i seguenti motivi:
a) violazione Costituzionale e CEDU. In particolare denunciò la violazione della Costituzione italiana per gli artt. 2, 3, 23, 24, 53, 111 e CEDU per gli artt. 6 e 8. Per meglio dire asserì come gli atti impugnati trattassero il contribuente come mero destinatario di provvedimenti esecutivi, ignorando la dimensione umana e i diritti fondamentali della persona. In definita come il diritto alla giusta imposizione prevalga sull'esigenza di incasso e che l'obbligazione tributaria debba rispettare la dignità umana del contribuente;
b) sussistenza dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.). asserì sussistere il suo interesse ad agire come dimostrato dalla sola notifica della cartella e gli interessi di mora (Cass. 5590/2008, 29175/2017) nonché dalla notizia dell'esistenza di una pretesa tributaria (Cass. 21045/2007, S.U. 11087/2010).
Evidenziò poi gli impedimenti concreti subiti dal contribuente. Ovvero il blocco delle compensazioni con la P.A.; l'impossibilità di ricevere pagamenti dalla P.A. (art. 48-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602); l'esclusione da appalti pubblici;
l'impossibilità di ottenere finanziamenti privati, il mancato rilascio di DURC/DURF; il rischio precetto ed esecuzione nonché le procedure esecutive pendenti o passate. Richiamò poi i principi relativi alla prescrizione. Ovvero come la stessa sia rilevabile anche dopo la notifica regolare della cartella (Cass. 3990/2020) ovvero che trascorso un quinquennio senza riscossione o atti interruttivi, il credito è prescritto (Cass. 31010/2019, 2428/2019) situazione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (cfr. S.U. 7514/2022). Parimenti come il giudice debba rilevare d'ufficio l'inesistenza del titolo esecutivo (Cass. 15636/2011, 1925/2015), l'omessa notifica dell'atto presupposto (S.U. 10012/2021, Cass. 12237/2019), la prescrizione in ogni stato e grado del processo, la difformità degli atti dallo schema legale (Cass. 12237/2020) nonché i vizi delle notifiche (Cass.
12237/2019). Da ultimo asserì esservi un interesse ad agire nel caso specifico derivante da richiesta preventiva di sgravio amministrativo;
eccezione di prescrizione successiva;
negazione della prescrizione da parte delle amministrazioni, tentativi coattivi di recupero nonché incertezza superabile solo con intervento giudiziario (Cass. 29294/2019, 8719/2020, 26283/2022);
c) sulla prescrizione ex art. 2948 c.c.. Affermò essere i titoli esattoriali estinti per prescrizione quinquennale di capitale, sanzioni e interessi (art. 615 c.p.c.) applicabile a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo per entrate tributarie dello Stato, sanzioni e interessi, tributi con adempimenti annuali
(IVA, IRPEF, ecc.) nonché cartelle esattoriali e ruoli. Inoltre come la prescrizione decennale si applichi solo a sentenze passate in giudicato nonché a titoli giudiziali definitivi di condanna;
d) sull'applicazione degli interessi ex art. 30 D.P.R. 602 cit.. Denunciò la mancata indicazione analitica dei criteri di calcolo degli interessi quanto al tasso applicato, il periodo di riferimento nonché il metodo di calcolo utilizzato;
e) sulla prescrizione ex art. 2948 c.c.. Rimarcò il regime della prescrizione quinquennale di capitale, sanzioni e interessi (art. 615 c.p.c.).
Criticò poi ulteriormente la impugnata decisione per i seguenti motivi:
f) violazione e falsa applicazione ex artt. 139, 140, 160 e leggi speciali notificazioni. In particolare espose che il giudice di prime cure così si espresse: «Si è costituita Agenzia Entrate
Riscossione per controdedurre e provare che le sette cartelle sottostanti all'avviso di ipoteca furono notificate a mezzo PEC il 16.9.2021, il 10.12.2021, il 23.5.2022, il 1.3.2024, il 22.4.2024 e non furono mai impugnate. Non solo ma due cartelle seguirono alla decadenza dal beneficio del termine e furono notificate il 31.5.2018 ed il 1.4.2019. Il tutto è stato documentalmente comprovato dall'Ufficio. Si deve quindi concludere in detta sede cautelare che il ricorso è inammissibile poiché ha ad oggetto titoli ormai definitivi».
In particolare denunciò essere la procedura notificatoria esattoriale errata e priva dei requisiti essenziali per l'inesistenza delle notificazioni delle cartelle esattoriali poiché eseguite in violazione degli artt. 137, 140, 143, 160 c.p.c. e ss.. Ribadì in altri termini come l'Ufficio dovesse dimostrare la consegna con avviso ricevimento (senza pertanto ricorrere a mezzi equipollenti) e come il giudice dovesse effettuare d'ufficio lo scrutinio (Cass. 21889/2023, 8894/2022, 6887/2016). Denunciò poi i vizi della notifica ovvero per quanto concerne la notifica postale ovvero per il tramite di posta elettronica certificata, con il risultato della improcedibilità per inesistenza delle notifiche;
g) violazione e falsa applicazione ex art. 91 c.p.c.. Chiese la condanna dell'Amministrazione resistente sostenendo come non possano gravare sul cittadino gli oneri di una causa derivante da pretese creditorie inesigibili (cfr. Cass. 8272/2020) e come la compensazione fosse ammessa solo per gravi ed eccezionali ragioni.
1.2. – Con atto depositato sulla piattaforma del processo tributario telematico il 21 maggio
2025 la Direzione Provinciale II di Torino si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni.
Espose che la contribuente impugnò il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 11076202500000268000 del 22 gennaio 2025, contestando la nullità e mancata notifica dei ruoli sottostanti. Narrò di essersi costituita in giudizio eccependo che, nonostante il predetto avviso ne contenesse di ulteriori, furono contestate le cartelle di pagamento n. 11020190038172421000 notificata il 12 settembre 2019 (con deposito CCIAA per PEC non valida), oltre le seguenti (consegnate alla pec:
«Email_4»): n. 110 2020 0002094060000 notificata il 16 settembre 2021, n. 110 2020 0017752634000 notificata il 10 dicembre 2021, n. 110 2021
0008891737000 notificata il 23 maggio 2022, n. 110 2021 0015184504000 notificata il 24 marzo 2022, n. 110 2024 0016367565000 notificata il 1° marzo 2024, n. 110 2024 0032554926000 notificata il 22 aprile
2024. Quindi che per le cartelle nn. 002094060000, 017752634000, 008891737000 furono effettuati dalla contribuente pagamenti parziali e come gli stessi facessero presumere la conoscenza degli atti e quindi l'impossibilità di eccepirne l'omessa notifica. Inoltre come per alcune cartelle doveva essere considera la sospensione dei termini per emergenza ID.
Narrò poi che con la sentenza impugnata i giudici di primo grado diedero atto dell'avvenuta dimostrazione della regolare notifica delle cartelle presupposte dichiarando inammissibile il ricorso in virtù dell'intervenuta definitività degli atti impositivi.
Propose poi i seguenti motivi di replica:
a) in via preliminare eccepì la definitività della sentenza in relazione ai motivi di ricorso non riproposti. Ovvero la asserita decadenza dal potere impositivo ed incompetenza territoriale e la asserita annullabilità delle partite in oggetto per omessa risposta all'istanza di sospensione ex lege 24 dicembre
2012, n. 228. In tal modo che si formò giudicato interno sulle relative questioni;
b) sull'eccepito difetto motivazione e omesso esame rimarcò avere la ricorrente lamentato vari vizi di motivazione e omesse pronunce, ma che tutte le doglianze risultarono inammissibili o infondate per i seguenti motivi:
- violazione di norme costituzionali e CEDU: denunciò l'inammissibilità del motivo perché non proposta in primo grado ed in ogni caso l'infondatezza avendo dimostrato la regolare notifica delle cartelle e la mancata impugnazione nei termini;
- interesse ad agire: denunciò l'inammissibilità del motivo poiché non costituente un vero motivo di ricorso e, comunque, essere assorbita dalla decisione sulla regolarità delle notifiche;
- prescrizione dei crediti tributari: rimarcò essere tutte le cartelle regolarmente notificate tra il
2019 e il 2024 senza che fosse decorso alcun termine prescrizionale, neppure quello quinquennale, anche considerando la sospensione dei termini dovuta all'emergenza ID (cfr. art. 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Soggiunse come per i tributi erariali la prescrizione fosse decennale, come confermato dalla giurisprudenza della Cassazione e come la decadenza ex art. 25 D.P.R. 602 cit. non fosse più contestabile perché il relativo motivo non fu riproposto in appello;
- motivazione degli interessi nelle cartelle: denunciò l'inammissibilità del motivo in quanto non furono impugnate le cartelle con assorbimento della questione;
c) sull'eccepita violazione artt. 139, 140, 160 c.p.c. per inesistenza delle notificazioni delle cartelle presupposte. Denunciò l'inammissibilità del motivo perché privo di specificità non indicando quali parti della documentazione prodotta dall'Ufficio sarebbero irregolari e neppure formulò contestazioni puntuali. Rimarcò di aveva depositato in primo grado tutti i file originali delle notifiche in formato «.eml», e che tali documenti non furono contestati e come gli stessi certificassero l'avvenuta notifica e il momento esatto della consegna. Inoltre come la giurisprudenza (Corte costituzionale,
Cassazione e commissioni tributarie) riconosca la piena validità della PEC e attribuisca al destinatario la responsabilità per la mancata lettura dei messaggi ricevuti essendo la notifica via PEC pienamente legittima ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. In ordine poi alla firma digitale denunciò la infondatezza dell'eccezione non richiedendo la cartella esattoriale obbligatoriamente la firma digitale, essendo sufficiente la riconducibilità all'ente emittente.
Infine come la firma digitale in formato PA (.pdf) fosse pienamente valida ed equivalente alla firma DE (.p7m), come affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 10266/2018) e da successive pronunce;
e) notifica a mezzo pec - eccezione in merito alla carenza di attestazione di conformità e alla mancata ricezione da parte del contribuente dell'originale della cartella. Asserì essere la cartella notificata via PEC non una copia, ma l'originale informatico nativo, generato digitalmente dall'agente della riscossione e sottoscritto con firma digitale in formato PA e che pertanto non occorresse alcuna attestazione di conformità, non esistendo un diverso originale cartaceo da cui la cartella sarebbe stata tratta (Cass. 12888/2015);
f) notifica a mezzo pec effettuata da indirizzo dell'Ufficio non presente nei pubblici registri.
Asserì la piena validità della notifica delle cartelle di pagamento via posta elettronica certificata, anche se l'indirizzo del mittente (Agenzia delle Entrate-Riscossione - ADER) non era all'epoca presente nei pubblici registri (come INI-PEC o Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) dovendo invece esservi, a mente l'art. 26 D.P.R. 602 cit., quello del destinatario;
g) sulle spese di lite rimarcò che il collegio di prime cure condannò la ricorrente alla refusione delle spese essendo le cartelle presupposte legittime e non contestate nel merito della pretesa.
All'odierna udienza, udita l'esposizione del relatore, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello della contribuente non merita favore e la impugnata decisione deve essere confermata
2.1. – Innanzi tutto questa Corte ritiene opportuno riproporre integralmente la impugnata sentenza. Ossia che: «Con ricorso inviato il 22.1.2025 veniva impugnato dalla prevenuta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata il 22.1.2025, relativamente a debiti per IRPEF, IVA e diritti di camera di commercio per euro 57.467,00. Con l'impugnazione vengono dedotti l'inesistenza degli atti impositivi e quindi dei titoli, vizi di notificazione degli stessi, prescrizione dei diritti pretesi e decadenza da parte dell'ente impositore dal diritto di escussione. Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione per controdedurre e provare che le sette cartelle sottostanti all'avviso di ipoteca furono notificate a mezzo PEC il 16.9.2021, il 10.12.2021, il 23.5.2022, il 1.3.2024, il 22.4.2024 e non furono mai impugnate. Non solo ma due cartelle seguirono alla decadenza dal beneficio del termine e furono notificate il 31.5.2018 ed il 1.4.2019. Il tutto è stato documentalmente comprovato dall'Ufficio.
Si deve quindi concludere in detta sede cautelare che il ricorso è inammissibile poiché ha ad oggetto titoli ormai definitivi. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 5000,00».
Per meglio dire che la ratio della decisione è che le cartelle sottostanti furono regolarmente notificate e che il contribuente non avendole impugnate per tempo decadde dal potere di chiedere l'annullamento delle stesse.
2.2. – A fronte di tale motivazione non hanno quindi pregio le ragioni spese dalla contribuente in quanto inidonee a modificare la sentenza in un nesso di causa effetto. Vale a dire che nessuna rilevanza può avere la denunciata violazione della Carta costituzionale e della convenzione CEDU
(peraltro non avendo individuato la contribuente una norma in spregio alla Carta) ovvero la sussistenza dell'interesse ad agire (mai messo peraltro in dubbio). Neppure possono essere presi in considerazione i motivi sulla prescrizione (peraltro proposti due volte nell'atto di appello) o sul conteggio degli interessi. Tali motivi quindi non avendo alcun rilievo non possono essere accolti.
2.3. – Deve poi essere esaminato il primo motivo di appello. Occorre però rimarcare da subito che l'Ufficio offri in condivisione alle parti all'atto della costituzione in giudizio nella fase di primo grado (il 20 marzo 2025) le copie delle ricevute di consegne delle cartelle suddette e che tali cartelle non furono in alcun modo censurate dalla contribuente nel corso del giudizio di primo grado. Con il che deve questo collegio ritenere che non essendo contestati tali documenti né in primo grado né in questo grado deve ritenere che tutte le notifiche furono effettuate per posta elettronica certificata nei tempi sopra indicati.
Anche tuttavia a voler ammettere che i fatti dimostrati dall'Ufficio possano essere contestati in questo grado occorre rilevare la genericità delle argomentazioni spese dalla contribuente. Per meglio dire la stessa nel suo atto di appello altro non fece che indicare una serie di precetti (richiamando a fianco di ciascuno di essi una o più sentenza di legittimità) senza però indicare se e come i suddetti precetti potessero avere portata concreta nel caso in giudizio. Ossia non indicò il modo in cui applicando i predetti precetti questa Corte avrebbe potuto riscontrare l'ingiustizia della decisione impugnata e quindi riformarla. Valga per tutti il primo assunto proposto dalla ricorrente: «Si eccepisce l'inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali, nonché, ove richiesto espressamente, di ogni atto presupposto e interruttivo, poiché eseguite in violazione degli artt. 137, 140, 143, 160 c.p.c. e ss. Il
Giudice deve sempre verificare la regolarità della notifica: “Il rilievo sulla validità della notificazione, anche se genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificarne la regolarità” (Cass. 21889/2023)». In altri termini la contribuente non indicò i precisi motivi per cui sarebbe stata inefficace la consegna delle suddette cartelle esattoriali per il tramite della posta elettronica certificata.
Cosicché considerata la mancanza di specificità dei suddetti richiami gli stessi non possono essere considerati motivi di appello tali da inficiare la impugnata decisione.
2.3. – Per ulteriore scrupolo questo collegio ritiene comunque di esaminare gli atti di causa per scrutinare la fondatezza dei motivi proposti dall'Ufficio.
È innanzi tutto da rilevare che è pacifica la possibilità di notificare una cartella esattoriale per il tramite della posta elettronica certificata a mente il disposto del cpv dell'art. 26 del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale così recita: «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
Quindi è d'uopo richiamare l'insegnamento in materia del giudice di legittimità secondo cui:
«La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato “.pdf” è valida, non essendo necessario adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario» (cfr. Cass. ord. 3 dicembre 2024 n. 30922). Inoltre che: «Ne consegue che la notificazione della cartella di pagamento tramite pec dà, comunque, la garanzia della provenienza del documento dal soggetto inviante (agente della riscossione), documento informatico che, in assenza di formale disconoscimento della conformità di esso all'originale formato analogicamente nel rispetto della normativa tecnica (art. 22 del D.Lgs. n.
82 del 2005, vigente ratione temporis), ha la stessa efficacia probatoria dell'originale analogico» (cfr. Cass. Ord. 3 novembre 2025, n. 29048). Quindi che: «Questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26 , comma 5, del D.P.R.
n. 602 del 1973 all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “.p7m”, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass., Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 6417 del 5/03/2019 ; v. anche, di recente, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 677 del 10/01/2025 )» (cfr. Cass. ord. n. 29048 cit.). Infine che: «Questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del D.P.R.
29/09/1973, n. 602 all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “.p7m”, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass., Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 6417 del 5/03/2019; v. anche, di recente, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 677 del 10/01/2025)» (cfr. Cass. ord. n. 29048 cit.).
In altri termini dal suddetto quadro normativo ed interpretativo è incontestabile che l'Ufficio efficacemente notificò le cartelle esattoriale e pertanto non avendo la contribuente tempestivamente impugnato gli atti presupposti si precluse la possibilità di contestazione delle stesse all'atto dell'impugnazione del primo atto successivo ad essa consegnato.
Né da ultimo può avere pregio il richiamo all'istituto della prescrizione. È infatti indubbio che tra la notifica della cartella e quello del preavviso impugnato trascorse meno di un quinquennio e nei casi in cui si oltrepassò detto periodo non si superò comunque il settennio, considerando la proroga biennale disposta dall'ultimo cpv. dell'art. 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
In definitiva la sentenza del giudice provinciale deve essere confermata.
2.4. – Al rigetto dell'appello consegue la condanna della contribuente alle spese del grado che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: respinge l'appello proposto da Ricorrente_1 e conferma l'inammissibilità del ricorso introduttivo;
Condanna l'appellante alle spese del grado in favore della parte appellata costituita liquidando euro 5.000,00.
Così deciso in Torino, allì 12 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Avv. Giuliana Passero