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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2549/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 27/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2549 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Palombo Parte_1
AN giusta procura in atti
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1
r rappresenta e difende come da procura in atti,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, n. 277/2024, pubblicata in data 25/03/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro depositato in data 28.7.2022 conveniva in giudizio la società Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) In accoglimento del presente ricorso dichiarare la nullita' del termine al contratto apposto con scadenza al mese di Agosto 2019.
2) Accertare e dichiarare il contratto di lavoro di di ordine subordinato, Parte_1 sempre con le stesse mansioni, e quindi non piu' a tempo determinato ma a tempo indeterminato con prosecuzione a partire dal mese di Agosto 2019 con le conseguenze di legge.
3) Conseguentemente ordinare la reintegra con il pagamento di tutte le indennita' dovute a partire dal mese di Agosto 2019 in funzione del Decreto Legislativo N°81/2015 art.28 e collegati.
4) Riconoscere in favore del ricorrente il diritto al risarcimento danni da questi patito ovvero alla reintegrazione del posto di lavoro.
5) Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale e spese di eventuale CTU”.
A fondamento della domanda assumeva di essere stato assunto a termine ai sensi dell'art. 30 e segg. del D.Lgs n. 81/2015 dall'agenzia per il lavoro convenuta ed inviato a svolgere attività lavorativa presso l'azienda utilizzatrice AD come operaio addetto al controllo qualità per 32 ore Parte_2 settimanali e che il rapporto era stato ripetutamente prorogato fino al 2.8.2019, talchè erano stati superati i limiti di durata massima previsti dalla legge (24 mesi).
Si costituiva l'agenzia rilevando che con il Controparte_1 ricorrente erano stati stipulati plurimi contratti a tempo determinato a scopo di somministrazione di manodopera in favore dell'azienda utilizzatrice denominata AD Quality Service s.r.l., non consecutivi ed intervallati da periodi non lavorati. In via preliminare ed assorbente eccepiva l'intervenuta decadenza ex art. 28 del D.Lgs n. 81/2015 e nel merito deduceva l'infondatezza delle avverse domande, non essendo stato superato il termine di durata complessivo previsto dal CCNL Metalmeccanica Industria, pari a 44 mesi. 3
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, ritenuta fondata l'eccezione di decadenza, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla refusione delle spese processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 assumendo l'erroneità delle statuizioni sulla decadenza, difettando nel caso di specie un atto scritto datoriale di risoluzione del rapporto da impugnare. Con gli altri motivi di gravame ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui ha disatteso le domande risarcitorie di condanna al pagamento dell'indennità in misura compresa fra 2,5 e 12 mensilità ed ha respinto le istanze istruttorie, nonché per aver disposto la condanna al pagamento delle spese processuali.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Riformare totalmente la sentenza N°277/2024 del Tribunale di Cassino Sezione Lavoro dichiarando l'appellante nei termini della propria azione giudiziaria non decaduto e quindi legittimato all'azione verso l'appellata, in forza del termine quinquennale , non applicabile quindi il termine della Legge N°183/2010 e collegati, come da motivazioni sopra dedotte.
2) Conseguentemente accertare tutti i danni subìti dall'appellante e determinati come da motivazione di cui sopra al punto 3) ,da 2,5 mensilita' a 12 mensilita' o come verra' disposto anche in modo diverso.
3) Conseguentemente alla riforma della sentenza impugnata eventualmente ammettere i mezzi istruttori così come articolati in primo grado nel ricorso relativo.
4) Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio e anche di quello di primo grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario”.
Si è costituita l'appellata eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza e per genericità dei motivi di gravame. Ha comunque riproposto le difese nel merito articolate nell'originaria memoria difensiva ed ha concluso chiedendo di “- Respingere integralmente l'appello poiché inammissibile e/o improcedibile e/o nullo e, comunque, manifestamente infondato per tutte le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 277/2024 - pronunciata dall'Ecc.mo.mo Tribunale di Cassino, II Sezione Lavoro, all'esito del giudizio recante R.G. n. 1655/2022 e pubblicata il 25 marzo 2024.
- In ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento di spese e compensi di lite, oltre accessori, IVA e CPA come per legge, maggiorate in ragione del risarcimento del danno, 4
nella misura che il Giudice stesso vorrà equitativamente determinare ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è manifestamente infondato.
E' documentato ed incontestato che lo ha stipulato diversi Pt_1 contratti a termine, alcuni dei quali prorogati, con soluzione di continuità fra un rapporto e l'altro. L'ultimo rapporto è cessato per scadenza del termine in data 2.8.2019 mentre solo con diffida via pec del 1.3.2021 il lavoratore ha chiesto di essere riassunto. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, anche a voler ritenere tale comunicazione una impugnazione del termine, essa sarebbe tardiva in quanto proposta ben oltre il termine di 180 giorni previsto dall'art. 28 del D.Lgs n. 81/2015, espressamente applicabile ai rapporti di lavoro in somministrazione in virtù dell'art. 34, comma 2, del medesimo
D.Lgs.
L'assunto dell'appellante, secondo cui difettando una comunicazione datoriale non troverebbe applicazione il termine decadenziale in quanto “… quale atto doveva impugnare il lavoratore entro i termini di cui alla Legga N°183/2010?”
(così a pag. 10 del ricorso in appello), contrasta con il chiaro tenore letterale della normativa in materia decadenziale e con i consolidati insegnamenti della S.C.. Le pronunce di legittimità richiamate nell'atto di appello si riferiscono a fattispecie diverse dal contratto a termine ove il lavoratore, mediante l'apposizione del termine nel contratto di assunzione (che richiede la forma scritta), è ben consapevole della data di cessazione del rapporto. In particolare Cass. n. 32254/2019 è inerente ad un rapporto di collaborazione autonoma mentre Cass. n. 13179/2017 e Cass. n. 12030/2020 si riferiscono ad ipotesi di passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice dell'appalto.
Al contrario, in materia di contratti a termine e di somministrazione la S.C. ha costantemente ribadito l'applicabilità del termine decadenziale a decorrere dalla cessazione dell'ultimo rapporto (vd. Cass. n. 19216 del 06/07/2023, Cass. n. 15226 del 30/05/2023, Cass. n. 22861 del 21/07/2022,
Cass. n. 29753 del 15/11/2019 e Cass. n. 24356 del 30/09/2019 le cui argomentazioni debbono qui intendersi integralmente richiamate anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c.). 5
L'appello deve pertanto trovare rigetto mentre restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Stante la manifesta infondatezza dell'appello sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento della somma indicata in dispositivo, liquidata in via equitativa tenuto conto delle condizioni delle parti, della particolare semplicità della questione devoluta al grado e di tutte le circostanze del caso concreto.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna l'appellante al pagamento della somma di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 27/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA SS EM
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2549/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 27/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2549 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Palombo Parte_1
AN giusta procura in atti
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1
r rappresenta e difende come da procura in atti,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, n. 277/2024, pubblicata in data 25/03/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro depositato in data 28.7.2022 conveniva in giudizio la società Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) In accoglimento del presente ricorso dichiarare la nullita' del termine al contratto apposto con scadenza al mese di Agosto 2019.
2) Accertare e dichiarare il contratto di lavoro di di ordine subordinato, Parte_1 sempre con le stesse mansioni, e quindi non piu' a tempo determinato ma a tempo indeterminato con prosecuzione a partire dal mese di Agosto 2019 con le conseguenze di legge.
3) Conseguentemente ordinare la reintegra con il pagamento di tutte le indennita' dovute a partire dal mese di Agosto 2019 in funzione del Decreto Legislativo N°81/2015 art.28 e collegati.
4) Riconoscere in favore del ricorrente il diritto al risarcimento danni da questi patito ovvero alla reintegrazione del posto di lavoro.
5) Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale e spese di eventuale CTU”.
A fondamento della domanda assumeva di essere stato assunto a termine ai sensi dell'art. 30 e segg. del D.Lgs n. 81/2015 dall'agenzia per il lavoro convenuta ed inviato a svolgere attività lavorativa presso l'azienda utilizzatrice AD come operaio addetto al controllo qualità per 32 ore Parte_2 settimanali e che il rapporto era stato ripetutamente prorogato fino al 2.8.2019, talchè erano stati superati i limiti di durata massima previsti dalla legge (24 mesi).
Si costituiva l'agenzia rilevando che con il Controparte_1 ricorrente erano stati stipulati plurimi contratti a tempo determinato a scopo di somministrazione di manodopera in favore dell'azienda utilizzatrice denominata AD Quality Service s.r.l., non consecutivi ed intervallati da periodi non lavorati. In via preliminare ed assorbente eccepiva l'intervenuta decadenza ex art. 28 del D.Lgs n. 81/2015 e nel merito deduceva l'infondatezza delle avverse domande, non essendo stato superato il termine di durata complessivo previsto dal CCNL Metalmeccanica Industria, pari a 44 mesi. 3
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, ritenuta fondata l'eccezione di decadenza, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla refusione delle spese processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 assumendo l'erroneità delle statuizioni sulla decadenza, difettando nel caso di specie un atto scritto datoriale di risoluzione del rapporto da impugnare. Con gli altri motivi di gravame ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui ha disatteso le domande risarcitorie di condanna al pagamento dell'indennità in misura compresa fra 2,5 e 12 mensilità ed ha respinto le istanze istruttorie, nonché per aver disposto la condanna al pagamento delle spese processuali.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Riformare totalmente la sentenza N°277/2024 del Tribunale di Cassino Sezione Lavoro dichiarando l'appellante nei termini della propria azione giudiziaria non decaduto e quindi legittimato all'azione verso l'appellata, in forza del termine quinquennale , non applicabile quindi il termine della Legge N°183/2010 e collegati, come da motivazioni sopra dedotte.
2) Conseguentemente accertare tutti i danni subìti dall'appellante e determinati come da motivazione di cui sopra al punto 3) ,da 2,5 mensilita' a 12 mensilita' o come verra' disposto anche in modo diverso.
3) Conseguentemente alla riforma della sentenza impugnata eventualmente ammettere i mezzi istruttori così come articolati in primo grado nel ricorso relativo.
4) Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio e anche di quello di primo grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario”.
Si è costituita l'appellata eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza e per genericità dei motivi di gravame. Ha comunque riproposto le difese nel merito articolate nell'originaria memoria difensiva ed ha concluso chiedendo di “- Respingere integralmente l'appello poiché inammissibile e/o improcedibile e/o nullo e, comunque, manifestamente infondato per tutte le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 277/2024 - pronunciata dall'Ecc.mo.mo Tribunale di Cassino, II Sezione Lavoro, all'esito del giudizio recante R.G. n. 1655/2022 e pubblicata il 25 marzo 2024.
- In ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento di spese e compensi di lite, oltre accessori, IVA e CPA come per legge, maggiorate in ragione del risarcimento del danno, 4
nella misura che il Giudice stesso vorrà equitativamente determinare ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è manifestamente infondato.
E' documentato ed incontestato che lo ha stipulato diversi Pt_1 contratti a termine, alcuni dei quali prorogati, con soluzione di continuità fra un rapporto e l'altro. L'ultimo rapporto è cessato per scadenza del termine in data 2.8.2019 mentre solo con diffida via pec del 1.3.2021 il lavoratore ha chiesto di essere riassunto. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, anche a voler ritenere tale comunicazione una impugnazione del termine, essa sarebbe tardiva in quanto proposta ben oltre il termine di 180 giorni previsto dall'art. 28 del D.Lgs n. 81/2015, espressamente applicabile ai rapporti di lavoro in somministrazione in virtù dell'art. 34, comma 2, del medesimo
D.Lgs.
L'assunto dell'appellante, secondo cui difettando una comunicazione datoriale non troverebbe applicazione il termine decadenziale in quanto “… quale atto doveva impugnare il lavoratore entro i termini di cui alla Legga N°183/2010?”
(così a pag. 10 del ricorso in appello), contrasta con il chiaro tenore letterale della normativa in materia decadenziale e con i consolidati insegnamenti della S.C.. Le pronunce di legittimità richiamate nell'atto di appello si riferiscono a fattispecie diverse dal contratto a termine ove il lavoratore, mediante l'apposizione del termine nel contratto di assunzione (che richiede la forma scritta), è ben consapevole della data di cessazione del rapporto. In particolare Cass. n. 32254/2019 è inerente ad un rapporto di collaborazione autonoma mentre Cass. n. 13179/2017 e Cass. n. 12030/2020 si riferiscono ad ipotesi di passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice dell'appalto.
Al contrario, in materia di contratti a termine e di somministrazione la S.C. ha costantemente ribadito l'applicabilità del termine decadenziale a decorrere dalla cessazione dell'ultimo rapporto (vd. Cass. n. 19216 del 06/07/2023, Cass. n. 15226 del 30/05/2023, Cass. n. 22861 del 21/07/2022,
Cass. n. 29753 del 15/11/2019 e Cass. n. 24356 del 30/09/2019 le cui argomentazioni debbono qui intendersi integralmente richiamate anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c.). 5
L'appello deve pertanto trovare rigetto mentre restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Stante la manifesta infondatezza dell'appello sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento della somma indicata in dispositivo, liquidata in via equitativa tenuto conto delle condizioni delle parti, della particolare semplicità della questione devoluta al grado e di tutte le circostanze del caso concreto.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna l'appellante al pagamento della somma di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 27/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA SS EM
( F.to dig.te)