Sentenza 4 agosto 2004
Massime • 1
In tema di assegnazioni di terreni di riforma fondiaria, il procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 1078 del 1940 presenta i caratteri del giudizio di cognizione speciale, caratterizzato da alcune peculiarità rituali mutuate dalle norme di cui agli artt.737 ss. cod.proc.civ., ma avente pur sempre ad oggetto l'accertamento di rapporti giuridici e di diritti soggettivi con cognizione piena ed esauriente, così che vi trova applicazione anche il principio del cosiddetto "giudicato interno", al pari di quelli del giudicato esterno e dell'obbligatorietà del ministero del difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/08/2004, n. 14900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14900 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ISABELLA D'ESTE 13, presso lo studio dell'avvocato ST. PETRACHI FRANCESCO & GIORGIO, difesa dall'avvocato ANTONIO PETRACHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR UA TA, OR RO NI, OR NI GI, OR ON, OR RI MA, OR OS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 217, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA POTÌ, difesi dall'avvocato GI OR NI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
ERSAP, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso il decreto n. r.g.100/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositato il 12/04/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/04/04 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato NI IGa RI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto dell'11 ottobre 2000, decidendo la controversia insorta tra i germani AN, OS IC, IC IG, ON, IO, IM e AN RI RI sulla attribuzione dei terreni di riforma fondiaria, siti in agro di Melendugno, riscattati il 21 febbraio 1973 dal loro, genitore ON RI, deceduto ab intestato l'11 giugno 1974, l'adito Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 5, legge 3 giugno 1940, n. 1078, attribuiva quei terreni a AN RI RI, con obbligo - di versare a ciascuno degli altri germani la somma di lire 48.678.571.
AN RI proponeva reclamo ed insisteva nel richiedere l'attribuzione a sè dei terreni. Gli altri germani RI resistevano al reclamo e l'E.R.S.A.P. era contumace.
Con decreto del 12 aprile 2001, la Corte d'appello di Lecce accoglieva il reclamo, limitatamente al rimborso delle migliore apportate dalla reclamante ai terreni, per lire 13.500.000, e confermava nel resto la decisione del primo giudice. Rilevava in particolare la Corte che, mentre AN RI RI era in condizioni di condurre personalmente "l'azienda", avendo quarantasette anni ed essendo (come era stato certificato) lavoratrice manuale della terra, la reclamante AN RI non versava in tali condizioni, essendo ormai sessantatreenne e non avendo smentito di avere promosso causa previdenziale, volta al riconoscimento della sua totale incapacità lavorativa, con diritto ad indennità di accompagnamento, rispetto al già ottenuto riconoscimento d'invalidità civile in misura dell'80%. Per la cassazione di tale decreto, AN RI ha proposto ricorso straordinario in forza di due motivi.
OS IC, IC IG, ON, IO, IM e AN RI RI hanno resistito con controricorso ed hanno depositato memoria. L'E.R.S.A.P. non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando vizio di omessa motivazione, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia trascurato di valutare ed argomentare in ordine alla persistenza del vincolo d'indivisibilità dell'unità poderale contesa, quale condizione di procedibilità della connessa ed accolta domanda di attribuzione, ai sensi degli artt. 5 e 7, legge 3 giugno 1940, n. 1078. Con il secondo motivo, denunciando violazione dei citati artt. 5 e 7, legge 3 giugno 1940, n. 1078, si duole che la Corte di merito, al pari del primo giudice, nel valutare le condizioni e le attitudini personali ad assumere l'esercizio dell'unità poderale contesa, abbia penalizzato essa ricorrente, affatto idonea a quell'esercizio, per privilegiare invece la coerede AN RI RI, reputata idonea solo in ragione di età e della mera certificazione di lavoratrice manuale della terra. In tale contesto, precisa che il richiamato inizio di controversia previdenziale per riconoscimento della totale incapacità lavorativa non poteva assurgere ad elemento sufficiente per escludere la sua idoneità a proseguire nella proficua conduzione del fondo, anche avvalendosi della collaborazione dei propri familiari.
I motivi esposti non hanno pregio.
Ed invero, il primo motivo involge una questione di proponibilità della domanda, che non è più consentito prospettare in ragione di giudicato interno, formatosi all'esito della decisione resa in merito dal primo giudice e, in parte qua, non impugnata col reclamo innanzi alla Corte di merito.
In effetti, mentre il primo giudice, con provvedimento del 28 gennaio 2000, cui fa espresso rinvio quello del successivo 11 ottobre, poi reclamato, affronta e risolve la questione de qua, ritenendo appunto proponibili le domande di attribuzione dell'unità poderale contesa, sia quella principale e sia quella riconvenzionale, il reclamo proposto dalla ricorrente contro la decisione del primo giudice è privo di qualsivoglia censura sul punto, formulando altre e diverse contestazioni in rito e nel merito.
La questione, dunque, resta preclusa per effetto di giudicato interno, situazione - questa - riscontrabile anche nell'ambito del procedimento adottato, di cui all'art. 7, legge 3 giugno 1940, n. 1078, che, come questa Corte ha osservato, altro non è se non un giudizio di cognizione speciale, caratterizzato da alcune peculiarità rituali, mutuate dalle norme degli artt. 737 ss. c.p.c., ma avente ad oggetto l'accertamento di rapporti giuridici e di diritti soggettivi, con cognizione piena ed esauriente (v. Cass. n. 5770/97), così che vi trova applicazione anche il principio del giudicato interno, al pari dei principi di giudicato esterno e di obbligatorietà del ministero del difensore, richiamati in precedenti pronunce (v. Cass. n. 2747/98 e n. 5770/97). Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso, segnatamente per irriducibilità al paradigma di alcuno di quelli previsti dall'art. 360 c.p.c.. La doglianza della ricorrente, infatti, al di là della formale prospettazione come violazione di norme di diritto, si risolve, palesemente, in una sostanziale e, in sede di legittimità, non consentita richiesta di riesame del merito della controversia, mediante una nuova valutazione dei materiali probatori, diversa da quella che la Corte di merito ha operato nell'esercizio della discrezionalità a lei riservata, dandone motivazione adeguata, esposta innanzi, in narrativa, e, per l'appunto, scegliendo tra gli aspiranti ad assumere l'esercizio dell'unità poderale contesa quello più idoneo per condizioni ed attitudini personali, ai sensi dell'art. 5, legge 3 giugno 1940, n. 1078. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza, in favore dei controricorrenti, nulla dovendosi invece disporre nei confronti dell'intimato E.R.S.A.P., che non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore dei controricorrenti, liquidate in Euro 100,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari, con accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2004