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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/04/2024, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 357/2024 promossa da:
(c.f. ), nata alla Spezia il 12.04.1980 e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), nato alla Spezia il 26.06.1982, entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall'avv. Corsini e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 19.02.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia in data 17.08.2013 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2013, numero 44, parte II, serie A); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della separazione dei beni;
che dall'unione sono nate due figlie, (il 15.06.2016) e (il 09.11.2018); di essere titolari Per_1 Per_2 delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“-1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza, domicilio o dimora ove meglio crederà, anche all'estero, e a tal fine si prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto;
-2) alla moglie viene assegnata l'abitazione coniugale sita in La Spezia, corso Nazionale n. 273, ove vi vivrà con le figlie ed quanto agli arredi gli stessi rimarranno nella disponibilità Per_1 Per_2 della signora il signor provvederà a trasferire la propria residenza anagrafica entro Pt_1 Pt_2
e non oltre 60 giorni dal deposito del presente ricorso;
quanto ai veicoli i coniugi concordano che la vettura FIAT Panda tg. FZ996CN intestata alla signora rimanga nella proprietà esclusiva Pt_1 della stessa;
-3) quanto alle figlie minori ed i coniugi dichiarano che le stesse vengano affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
il padre terrà con sè le figlie quando vorrà, previo accordo con la signora e, comunque, Pt_1 almeno un fine settimana alternato con la madre dal venerdì fino alla domenica sera ed un pomeriggio a settimana da concordare con la madre con possibilità di pernotto;
nei fine settimana in cui le minori staranno con la madre il padre potrà vedere le figlie almeno due pomeriggi a settimana da concordare con la madre con possibilità di pernotto;
i genitori terranno con loro le figlie durante le ferie estive, da giugno a settembre per un periodo di almeno 14 giorni ciascuno, anche non consecutivi, ma considerati a blocchi di sette giorni. La collocazione di tale periodo dovrà essere concordata fra i genitori almeno sette giorni prima del periodo feriale e, durante tale periodo, ciascuno dei genitori potrà recarsi con le figlie anche all'estero; nell'arco dell'anno solare i genitori potranno anche effettuare periodi di ferie singolarmente con le minori da concordare tra di loro;
le minori trascorreranno alternativamente le festività ed i compleanni presso ciascun genitore. In particolare ed passeranno, salvo diverso o miglior accordo, una settimana Per_1 Per_2 durante le vacanze natalizie con ciascun genitore, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio;
alterneranno fra i genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta. Nel caso di allontanamento dal luogo di residenza per più giorni consecutivi, il padre e la madre dovranno reciprocamente e preventivamente comunicarsi il luogo dove trascorreranno tale periodo di frequentazione con le minori (località, nome dell'albergo, numero di telefono). Ogni genitore, quando avrà le minori con sè, si impegna ad informare tempestivamente l'altro di eventuali problemi di salute che dovessero colpire le figlie, concordando sempre eventuali decisioni mediche riguardanti gli stessi, che dovessero essere assunte con tempestività ed in assenza fisica dell'altro genitore;
-4) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori il signor si impegna a Pt_2 corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, alla madre la somma di € 250,00 da versarsi mediante bonifico bancario intestato a Tale importo sarà comunque adeguato Parte_1 annualmente ed automaticamente, dopo un anno dal mese di omologa della separazione, in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale). I coniugi concordano che l'assegno unico corrisposto sia trattenuto al 100% dalla madre. Il padre, inoltre, sopporterà, in ragione del 60% tutte le spese straordinarie come da protocollo del 13.12.2018 in uso al Tribunale della Spezia”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza affinché la separazione venga omologata alle solite condizioni. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , generalizzati Parte_1 Parte_2 come in epigrafe e coniugatisi in La Spezia in data 17.08.2013 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2013, numero 44, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 18.04.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani