Ordinanza cautelare 21 ottobre 2021
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 11/06/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 02127/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01730/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1730 del 2021, proposto dal sig. AN DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di esclusione dal concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente D.D.G 510/2020 e D.D.G. 783/2020 su posto comune e di sostengo per la scuola secondaria (disposta con provvedimento comunicato l’8 giugno 2021) nonché per l’ammissione al predetto concorso per la posizione di docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1122 del 2021;
Vista la memoria del 3 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, notificato il 7 settembre 2021 e corredato da istanza cautelare, il sig. AN DI chiedeva a questo Tribunale Amministrativo Regionale di disporre l’annullamento del provvedimento dell’8 giugno 2021 con cui il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Regionale Scolastico per la Lombardia determinava l’esclusione di questi dal concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente D.D.G 510/2020 e D.D.G. 783/2020 su posto comune e di sostengo per la scuola secondaria, nonché per l’ammissione al predetto concorso per la posizione di docente;
- resisteva in giudizio l’Amministrazione statale intimata, deducendo l’integrale infondatezza del gravame;
- questo Tribunale, all’esito della camera di consiglio del 19 ottobre 2021, con ordinanza n. 1122 del 2021 respingeva la domanda cautelare per insussistenza del requisito del fumus boni iuris;
Rilevato che:
- in prossimità del merito, con memoria del 3 giugno 2025, il ricorrente chiedeva a questo T.A.R. di dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite; la resistente, dal canto suo, chiedeva il passaggio in decisione sugli scritti;
- giunta, infine, l’udienza straordinaria del 6 giugno 2025, all’esito della discussione tra le parti costituite, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato, invero, che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
Rilevato, a tal proposito, che con la memoria del 3 giugno 2025 il ricorrente ha dichiarato al Collegio il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del presente giudizio, avendo “maturato comunque i titoli per ottenere il punteggio originariamente disconosciuto ed in ragione di ciò continua a svolgere attività di insegnante nell’ambito della scuola pubblica”;
Considerato, dunque, che la suddetta inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere utile la pronunzia di questo T.A.R. sulla propria domanda annullatoria integra i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
l’esito meramente processuale della complessiva impugnativa giustifica la compensazione delle spese della presente fase di merito tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO