Sentenza 28 novembre 1984
Massime • 1
L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956 n. 860, costituisce secondo l'espressa disposizione del secondo comma dell'art. 1 della stessa legge, il presupposto per fruire delle agevolazioni tributarie disposte a favore di tale categoria di imprese, ma non vale ad altri fini, come a quello relativo alla spettanza della prelazione di cui all'art. 2751 bis cod. civ., a costituire un vero e proprio "status", ne' a far sorgere presunzioni circa la suddetta qualificazione, la quale, invece, dipende esclusivamente dalla obiettiva coesistenza degli elementi indicati nel citato art. 1 della stessa legge secondo la specificazione contenuta nel successivo art. 2. ( Conf 5599/82, mass n 423352; ( Conf 981/82, mass n 418849; ( Conf 921/81, mass n 411444; ( Conf 1271/80, mass n 404770).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/11/1984, n. 6186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6186 |
| Data del deposito : | 28 novembre 1984 |
Testo completo
L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956 n. 860, costituisce secondo l'espressa disposizione del secondo comma dell'art. 1 della stessa legge, il presupposto per fruire delle agevolazioni tributarie disposte a favore di tale categoria di imprese, ma non vale ad altri fini, come a quello relativo alla spettanza della prelazione di cui all'art. 2751 bis cod. civ., a costituire un vero e proprio "status", ne' a far sorgere presunzioni circa la suddetta qualificazione, la quale, invece, dipende esclusivamente dalla obiettiva coesistenza degli elementi indicati nel citato art. 1 della stessa legge secondo la specificazione contenuta nel successivo art. 2. ( Conf 5599/82, mass n 423352; ( Conf 981/82, mass n 418849; ( Conf 921/81, mass n 411444; ( Conf 1271/80, mass n 404770).*