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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 9677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9677 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21779 R.G.2025 promossa da:
e nella loro qualità di genitori esercenti la CP_1 CP_2
responsabilità sulla propria figlia minore con il patrocinio Persona_1
dell'avv. MACCARRONE GIUSEPPE _ con elezione di domicilio in VIA UGO
OJETTI 350 00137 ROMA;
contro
:
, con il patrocinio del funzionario delegato VENTURA FLAVIO , con CP_3
elezione di domicilio in VIA GIULIO ROMANO 46 00100 ROMA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso 21779/2025 depositato in data 16/06/2025 , e CP_1
, nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità sulla propria CP_2 figlia minore convenivano in giudizio l' per ottenere Persona_1 CP_3 il diritto alla liquidazione dei ratei della indennità di cui all' art. 1 l. n. 289/90 con la conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e CP_3 maturandi. Deduceva che con decreto di omologa in data 28.11.2024, la prestazione le veniva riconosciuta;
che aveva inviato all' la documentazione richiesta e che CP_3 ad oggi nessun pagamento era stato effettuato dall' . CP_3
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi il diritto alla prestazione sopra indicata a decorrere dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei CP_3 ratei , oltre accessori dalla data di maturazione al saldo. Con vittoria di spese da distrarsi Si costituiva in giudizio l' deducendo l' avvenuto pagamento CP_3
La parte ricorrente, alla data odierna chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere dando atto dell' avvenuta comunicazione della liquidazione . Giusta richiesta delle parti va dichiarata cessata la materia del contendere . Osserva, infatti, il giudice che la parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione e dell' avvenuto pagamento effettuato solo dopo la notifica del ricorso ( 22 settembre 2025). Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
Dichiara cessata la materia del contendere . Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_3 complessivamente in € 1.400,00 oltre iva e cpa da distrarsi. Roma 02/10/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21779 R.G.2025 promossa da:
e nella loro qualità di genitori esercenti la CP_1 CP_2
responsabilità sulla propria figlia minore con il patrocinio Persona_1
dell'avv. MACCARRONE GIUSEPPE _ con elezione di domicilio in VIA UGO
OJETTI 350 00137 ROMA;
contro
:
, con il patrocinio del funzionario delegato VENTURA FLAVIO , con CP_3
elezione di domicilio in VIA GIULIO ROMANO 46 00100 ROMA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso 21779/2025 depositato in data 16/06/2025 , e CP_1
, nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità sulla propria CP_2 figlia minore convenivano in giudizio l' per ottenere Persona_1 CP_3 il diritto alla liquidazione dei ratei della indennità di cui all' art. 1 l. n. 289/90 con la conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e CP_3 maturandi. Deduceva che con decreto di omologa in data 28.11.2024, la prestazione le veniva riconosciuta;
che aveva inviato all' la documentazione richiesta e che CP_3 ad oggi nessun pagamento era stato effettuato dall' . CP_3
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi il diritto alla prestazione sopra indicata a decorrere dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei CP_3 ratei , oltre accessori dalla data di maturazione al saldo. Con vittoria di spese da distrarsi Si costituiva in giudizio l' deducendo l' avvenuto pagamento CP_3
La parte ricorrente, alla data odierna chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere dando atto dell' avvenuta comunicazione della liquidazione . Giusta richiesta delle parti va dichiarata cessata la materia del contendere . Osserva, infatti, il giudice che la parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione e dell' avvenuto pagamento effettuato solo dopo la notifica del ricorso ( 22 settembre 2025). Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
Dichiara cessata la materia del contendere . Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_3 complessivamente in € 1.400,00 oltre iva e cpa da distrarsi. Roma 02/10/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini