Sentenza 24 aprile 2002
Massime • 1
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, che deve intendersi come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo. (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza impugnata nella quale si era ritenuto che la lettura degli elettrocardiogrammi rientra usualmente, per nozione diffusa tra gli utenti dei servizi sanitari, nella attività del medico, anche se non specialista in cardiologia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2002, n. 5978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5978 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 05978-02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE SUP E Oggetto EZIONE LAVOR Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 15907/99 Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Cron.17490 Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud. 23 /01/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: SA MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 132, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI ROMANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CLINICA SANTA RITA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL VARAITA 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSARIA FORT E, rappresentato e dall'avvocato CLEMENTE DI CERBO, giusta d 2002 difeso elega 311 in atti;
-1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 542/99 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 21/06/99 R.G. N. 185/98; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato ROMANO GIOVANNI;
udito l'Avvocato DI CERBO CLEMENTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 19 maggio /21 giugno 1999, il Tribunale di Bene- vento rigettava l'appello proposto, contro la Clinica S. IT s.p.a., dal dott. Mi- chele RS, già aiuto nell'unità funzionale di medicina, avverso la sentenza in data 1° giugno /11 novembre 1998, con la quale il Pretore della stessa sede aveva respinto le domande del sanitario volte a che fosse dichiarato illegittimo il licenziamento, ex adverso intimatogli il 14 settembre 1993, per cessazione di ogni attività e messa in liquidazione della società, e dirette, altresì, alla condanna di controparte a corrispondergli spettanze di lavoro delle quali si assumeva, per diversi titoli, creditore. Le spese del grado venivano compensate. Ha ritenuto il giudice di appello che non dava luogo a illegittimità del licen- ziamento il mancato versamento della somma prevista dall'art.5, quarto comma, della legge 23 luglio 1991, n.223. Nulla era dovuto per prestazioni specialistiche cardiologiche per difetto di prova sul relativo accordo verbale e per essere ac- certato che l'attività veniva espletata durante il normale orario di lavoro o veniva, altrimenti, retribuita come straordinario;
la lettura degli elettrocardiogrammi rien- trava nei doveri di lavoratore subordinato, tanto è vero che prima della sua as- sunzione essi erano letti ed esaminati da un libero professionista che della pre- stazione veniva retribuito in quanto tale. Vero è che anche l'RS riceveva un distinto corrispettivo per tale atti- vità, se svolta in favore della OT UD s.r.l.: questa si avvaleva della clinica S. IT, con la quale la prima intratteneva un rapporto diretto, per prestazioni in favore di propri clienti di Benevento;
irrilevante era che gli assegni che il medico 1590799.doc 3 riceveva fossero stati emessi su richiesta della S. IT;
gli importi erano comun- que fatturati dallo stesso sanitario alla OT UD. Si trattava quindi di presta- zioni in favore di un terzo soggetto e a nulla rilevavano i rapporti tra le due so- cietà. Le prove assunte avevano attendibilmente confermato che, per l'attività ora considerata, l'RS veniva retribuito solo quando essa veniva espletata di- rettamente a favore di terzi, come attività esterna a quella della clinica, col con- senso di questa a praticarla anche in orario di lavoro. Quanto alla pretesa retributiva per servizio supplementare svolto e per quello di cardiologo responsabile del servizio di cardiologia, il Tribunale ne ha ri- tenuto l'infondatezza perché nella clinica non esisteva un reparto o servizio di cardiologia;
la lettura degli elettrocardiogrammi era attività propedeutica e neces- saria anche ad altri fini. L'RS in casi gravi disponeva il ricovero dei pazienti in ospedali attrezzati, il che confermava l'inesistenza di un reparto cardiologico. Egli svolgeva mansioni di aiuto, non aveva responsabilità di vigilanza sugli altri sanitari del reparto e sul personale non medico e dunque non svolgeva alcu- na delle mansioni che la contrattazione collettiva attribuiva ai primari;
non vi era alcuna prova che egli avesse avuto mansioni apicali;
infatti, si limitava a collabo- rare con il responsabile del servizio di medicina generale, dott. Di Lorenzo, leg- gendo gli elettrocardiogrammi e curando i ricoverati nel reparto di medicina gene- rale anche per affezioni cardiache, solo se di lieve entità, come era pacificamente emerso dall'istruttoria. Quanto, poi, al servizio di pronta disponibilità, era stato escluso dai testi che la clinica lo avesse istituito e che la stessa avesse pattuito che l'Aversanc dovesse rendersi prontamente reperibile o dovesse rendere conto se, in caso di 1590799.doc 4 necessità, non fosse stato rintracciato;
tali circostanze erano state, anzi, conco r- demente escluse dai testi. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'RS con undici motivi e memoria illustrativa. Resiste la Clinica S. IT s.p.a con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo di ricorso, l'RS deduce violazione e/o falsa appli- cazione dell'art.5, III comma, in combinato disposto con l'art. 24, I e II c. e art.4, III, IX e XII comma della L. n.223/1991. Inefficacia del licenziamento collettivo. Sostiene che la comunicazione di cui all'art.4, secondo comma, della leg- ge 23 luglio 1991, n.223 doveva essere accompagnata dalla ricevuta del versa- mento dell'anticipazione prevista dal successivo art.5, comma quarto, legge cit., mentre il comma dodicesimo dell'art.4 sanzionava la violazione delle procedure richiamate, comprendenti anche l'obbligo di allegazione delle ricevute dei versa- menti. Né era sostenibile, pertanto, che la violazione di quest'obbligo rileverebbe solo nei confronti dell'INPS, In realtà il contributo aziendale costituisce il cardine del sistema di assistenza alla disoccupazione collettiva, quale mezzo di coinvol- gimento delle imprese nel finanziamento del fondo per i lavoratori in esubero e alla successiva erogazione a sostegno dei lavoratori in mobilità. Il motivo è infondato. L'art. 5, comma terzo, della legge 23 luglio 1991, n.223 - che sanziona con l'inefficacia del recesso l'inosservanza delle procedure di richiamate all'art.4, 1590799.doc 5 -comma 12, della legge stessa è stato autenticamente interpretato dall'art.8, comma ottavo, del d.l. 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, nel senso che il mancato versamento delle mensilità alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo art.4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a perce- pire l'indennità di mobilità. Ne consegue, secondo la Corte, che, se la procedura di mobilità può pro- seguire, il mancato versamento delle mensilità, così come non comporta la per- dita per i lavoratori interessati del diritto alla percezione dell'indennità di mobilità, neppure comporta l'inefficacia del licenziamento loro intimato. Resta assorbita, pertanto, la questione, dedotta dalla controricorrente, se la Clinica S. IT fosse stata classificata dall'INPS, prima del licenziamento, nel settore terziario e se, in ragione di ciò, e del disposto dell'art.24 della legge n.223 del 1991 cit. (quanto previsto [...] all'art.5, commi 4 e 5, si applica solo alle im- prese di cui all'art. 16, comma primo. Vale a dire alle imprese rientranti nella di- sciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e cioè alle imprese industriali, anche edili, e a numerose altre imprese previste da normative specia- li), la Clinica fosse esclusa dal novero delle imprese tenute al versamento del contributo. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o errata applica- zione dell'art.112 c.p.c. motivazione contraddittoria e/o insufficiente circa un punto decisivo della controversia. Deduce, cioè, il vizio logico nel quale sarebbe incorso il Tribunale, muovendo dall'erroneo presupposto della irrilevanza della prova circa la possibilità giuridica di un accordo per prestazioni aggiuntive in re- 1590799.doc gime libero professionale che prescindano dall'orario di lavoro e confutando, poi, le argomentazioni dell'RS sulla base delle testimonianze che avevano rife- rito che lo stesso svolgeva le visite cardiologiche anche in orario di lavoro. Rileva quindi che, posta l'irrilevanza di quella prova, la mancanza di prova dell'accordo orale per compenso supplementare non avrebbe potuto essere desunta dal fatto che le consulenze erano svolte in orario di lavoro, proprio perché l'argomento giudicato inutile mirava a dimostrare, appunto, la possibilità giuridica di pattuizioni di quel contenuto. Il Tribunale, una volta ritenuto che tutte le visite erano state praticate in orario di lavoro, e per tale ragione non erano autonomamente retri- buibili, non avrebbe dovuto porsi il problema della mancanza di prova di un patto circa la loro retribuzione. La censura non merita accoglimento. Infatti l'argomento che le prestazioni di cui si discute erano svolte in orario di lavoro ha, nell'economia della motivazio- ne del giudice di appello, carattere aggiuntivo e rafforzativo del rilievo che non ri- sultava provata la pattuizione di un compenso supplementare, sicché entrambe le considerazioni concorrevano nel giustificare il convincimento del giudice di me- rito circa l'infondatezza della domanda, senza che sia minimamente ravvisabile il denunciato vizio di motivazione o vizio di omessa pronuncia. Con ulteriori critiche, il ricorrente osserva a) che, con lettera 4 maggio 1989, la clinica gli aveva attribuito la qualifica di aiuto presso l'unita di medicina, ma contestualmente gli aveva conferito, in aggiunta (“oltre..."), l'incarico di effet- tuare i controlli cardiologici in tutte le branche operanti nella casa di cura ed era significativo che per l'innanzi tali controlli fossero stati affidati a specialista ester- no. 1590799.doc 7 b) La clinica era tenuta per legge (art.1 d.p.r. 129/1969) alla istituzione del servizio di cardiologia ed aveva pattuito oralmente con esso RS il compen- so di £.50.000 a consulenza, in analogia a quanto precedentemente convenuto con un professionista esterno. c) La ritenuta inconferenza del richiamo da parte dell'appellante alle pat- tuizioni dell'accordo nazionale dei medici a regime libero-professionale era illogi- ca in quanto si sarebbe dovuto esaminare prima la compatibilità della professio- ne libera, svolta contestualmente dal lavoratore dipendente nella stessa clinica. Il Tribunale si era sottratto al compito di dimostrare la non compatibilità dei due in- carichi e aveva esaminato le connotazioni proprie del lavoro dipendente, ma non avrebbe avuto senso considerarle ove fosse stata esaminata la questione sulla compatibilità delle prestazioni di fonte eterogenea. Tale questione, infatti, avreb- be dovuto avere risposta positiva, secondo la giurisprudenza di questa Corte e secondo la stessa disciplina collettiva (art. 14, primo comma, lett. b, c.c.n.l. per il personale medico dipendente in relazione all'art. 15, secondo comma, c.c.n.l. dei medici libero professionali), sicché sarebbe stata del tutto giustificata giuridica- mente la pattuizione di distinte obbligazioni retributive e il richiamo al contratto collettivo dei medici libero professionali era stato fatto proprio al fine di giustifica- re, in relazione all'altro contratto collettivo, pure richiamato, la pretesa a specifici compensi per prestazioni aggiuntive. Anche le censure ora esposte sono infondate. In ordine al rilievo sub a), la Corte deve sottolineare come l'RS non abbia trascritto integralmente nel ricorso la lettera di incarico, onde del tutto in- conferenti sono gli argomenti testuali che lo stesso ne trae, per sostenere لم س ن 1590799.doc l'avvenuto conferimento di un incarico di natura libero professionale in aggiunta alle mansioni che formavano oggetto del rapporto di lavoro dipendente. Costituisce, infatti, insegnamento costante di questa Corte che chi denun- ci, in sede di legittimità, la mancata valutazione di una prova documentale da parte del giudice di merito, ha l'onere di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo (e al fine di consentire al giudice di le- gittimità di valutare la rilevanza e la decisività della censura senza dover compie- re indagini di merito, istituzionalmente a lui vietate, mediante la ricerca delle pro- ve negli atti del processo), il tenore esatto - che per essere tale deve essere an- che completo e non limitato ad una o ad alcune parole che in esso si assumano contenute del documento (Cass. 10 novembre 2001, n.13963; 13 luglio 2001, - n.9554; 12 giugno 2001, n.7938; 12 giugno 2001, n.7909; 14 marzo 2001, n.3692; 22 febbraio 2001, n.2613; 22 febbraio 2001, n.2602). Quanto al rilievo sub b), la Corte deve sottolinearne l'inconferenza perché, se anche la Clinica fosse stata tenuta, per il principio di adeguamento ai servizi ospedalieri (art.1 d.p.r. 27 marzo 1969, n.129, in relazione all'art.31 del d.p.r. 27 marzo 1979, n.128), alla istituzione di un servizio cardiologico (che peraltro negli ospedali di zona è di regola aggregato alla divisione di medicina), ciò che rileva in questa controversia non è tanto la sussistenza di tale obbligo di natura pubbli- cistica, quanto se a quell'obbligo sia stato dato adempimento, con la concreta istituzione di un servizio di cardiologia cui sia stato preposto l'RS. Con ac- certamento di merito, non censurabile da parte del giudice di legittimità, il Tribu- nale ha escluso che nella Clinica S.IT esistesse un servizio di cardiologia (non avendo ritenuto, evidentemente, sufficiente, per affermare il contrario, che vi fos- sero eseguiti elettrocardiogrammi, letti dal dott.RS). 1590799.doc Infine, neppure il rilievo sub c) appare conferente perché, anche nell'ipotesi in cui fosse stato astrattamente autorizzato (nel senso di compatibile) l'espletamento di lavoro autonomo sarebbe stata pur sempre necessaria, per la sua ravvisabilità in concreto, una esplicita pattuizione soprattutto se prestato in favore della stessa Clinica, con la quale certamente esisteva un rapporto di lavo- ro subordinato. Questo, in linea di massima e in via presuntiva - in assenza della prova contraria della quale era onerato il lavoratore -, doveva ritenersi compren- dere tutte le prestazioni erogate in favore della S.IT, tanto più in coincidenza di orari e di aree di prestazione, comunque non completamente estranee tra loro, essendovi, anzi, un rapporto di funzionalità tra la lettura degli elettrocardiogrammi e l'attività dell'unità funzionale di medicina (cfr. Cass. 22 novembre 1984, n.6029; 13 novembre 1981, n.6027). Se, poi, il rapporto di lavoro autonomo riguardava esclusivamente pazienti esterni, avrebbe dovuto essere provata la causa debendi della clinica per gli ono- rari. Restano assorbite, da quanto la Corte ha appena argomentato, le censure contenute nel terzo motivo di ricorso, col quale l'RS denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art.2077 e dell'art.2099, II c. c.c. Violazione e/o falsa - applicazione degli artt.1362 e ss. c.c. Violazione dei principi di ermeneutica - contrattuale in tema di interpretazione dei contratti di diritto comune. -Carenza assoluta di motivazione. Rileva la liceità delle clausole individuali migliorative rispetto alla disciplina collettiva (art.2077 c.civ.) e la possibilità di una retribuzione differenziata a se- conda della qualità del lavoro svolto;
inoltre, in caso di adibizione a mansioni ulte- Vimpla 1590799.doc 10 riori rispetto a quelle originariamente pattuite, il lavoratore può pretendere un doppio salario in presenza di disposizioni contrattuali in tal senso. Si è già detto, infatti, che il ricorso non dà testuale contezza né di clausole migliorative, né di pattuizioni concernenti retribuzioni ulteriori. Col quarto motivo il ricorrente deduce motivazione insufficiente, carente e contraddittoria a) sopra il punto decisivo della controversia consistente nella pre- sunzione di acquiescenza dell'RS in punto di rigetto della domanda volta all'accertamento dell'esistenza di un contratto avente ad oggetto prestazioni ag-- giuntive rispetto a quelle svolte, indipendentemente dalla loro coincidenza con l'orario di lavoro, in realtà l'acquiescenza avrebbe riguardo un fatto del tutto in- differente (tempo della prestazione) che, per tale ragione, non abbisognava di prova. b) D'altra parte, la sentenza sarebbe contraddittoria laddove, da un lato, nega la spettanza di retribuzione aggiuntiva per prestazioni in orario di lavoro e, d'altro lato, riconosce spettare quelle erogate dalla clinica in relazione a presta- zioni in orario di lavoro e cioè i pagamenti effettuati per conto di una società ter- za. Il motivo è infondato. Quanto alla censura sub lett. a), si osserva che il Tribunale non fa riferi- mento ad acquiescenza al rifiuto di ammissione di prove, avendo invece affer- mato (cfr. pag.2 della sentenza) che in fatto è stato [...] accertato in maniera pa- cifica che l'attività dell'RS di lettura degli ee. cc. gg. avveniva durante il normale orario di lavoro [...] e quando avveniva fuori dell'orario di lavoro veniva regolarmente retribuito come straordinario. Di questa circostanza non si duole nemmeno nell'appello l'RS. 1590799.doc 11 D'altra parte, del tutto logica appare la conseguenza, tratta dal Tribunale dalle considerazioni appena riportate, che l'attività di lettura degli elettrocardio- grammi era del tutto normale e ordinaria rientrando essa nei doveri di lavoratore subordinato. La critica sub b) si muove sul piano astratto della logica e, su tale piano (a prescindere, cioè, dai concreti accertamenti in fatto del giudice di merito), deve essere disattesa, in quanto non appare contraddittoria la configurazione da parte del Tribunale di due diversi regimi per prestazioni di identico contenuto, a secon-- da che esse siano svolte, sia pure all'interno di uno stesso arco orario lavorativo, in favore della stessa clinica o in favore di soggetti esterni. Col quinto motivo, il ricorrente denuncia contraddittorietà manifesta della motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., laddove si era preteso desumere l'inesistenza del patto di ulteriori retribuzioni dalla circostanza che le stesse erano state corrisposte al precedente sanitario incaricato delle medesime prestazioni, però in regime libero professionale: da tale circostanza avrebbe dovuto, invece, derivare, per analogia, il convincimento della fondatezza della pretesa. L'RS contesta anche di essere stato assunto per sostituire il cardiologo li- bero professionista. Il doppio compenso reclamato, in realtà, spettava in ragione del carattere aggiuntivo dell'attività per la quale era richiesta la voce speciale. Originariamente, infatti, egli era stato assunto come assistente addetto all'Unità funzionale di medicina e non come cardiologo;
nel febbraio 1988 ebbe l'incarico di aiuto nella stessa unità di medicina e, dal maggio 1989, aveva assunto anche la qualifica conseguente alle mansioni di consulenza cardiologica per tutte le unità funzionali e servizi esistenti nella struttura: si trattava, dunque, di un incari- 1590799.doc 12 co aggiuntivo (come sarebbe risultato dalla nota del 4 maggio 1989) che avrebbe comportato una ulteriore retribuzione. La mancata determinazione del compenso, inoltre, contrariamente all'affermazione del Tribunale, non era affatto circostanza pacifica tra le parti: nell'atto introduttivo, infatti, esso ricorrente aveva assunto di avere aderito alla proposta di ricevere £.50.000 a consulenza;
gli assegni di pagamento erano pro- va del quantum di quel compenso, la cui misura era del resto pacifica dal mo- mento che nell'atto di costituzione in appello la Clinica riconosceva che tali cifre corrispondevano ad un distinto compenso per £.50.000 a prestazione. Il motivo è infondato. Nel ricorso introduttivo, si legge, infatti, diversamente da quanto si assume nel ricorso per cassazione, che "la Clinica, con decisione unilaterale, iniziò a cor- rispondere un compenso di £.50.000 omnia comprensive per ciascuna consulen- za con riferimento però ai soli accertamenti riguardanti pazienti di specialisti esterni e quelli commissionati dalla OT UD s.r.l., nulla corrispondendo per i controlli cardiologici effettuati per tutti gli altri pazienti!" D'altra parte, non si vede come il Tribunale, nel valutare le circostanze di fatto escludenti un patto di ulteriori retribuzioni per prestazioni effettuate in orario di lavoro per i pazienti della clinica, avrebbe dovuto ragionare per analogia con quanto era stato pattuito con altro sanitario con il quale era stata stipulata una ben diversa convenzione a regime libero professionale: correttamente, appunto dalla diversità rispetto al regime di lavoro subordinato, il Tribunale ha tratto la conseguenza della diversa regolamentazione della controprestazione retributiva. 1590799.doc 13 Tale regolamentazione avrebbe dovuto desumersi, secondo, l'RS dalla lettera del 4 maggio 1989, ma, a tal proposito, già è stato detto che il ricorso difetta di autosufficienza. Col sesto motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115, -I e II comma, c.p.c. Motivazione carente in ordine ad un punto decisivo della controversia, l'RS censura l'individuazione da parte del Tribunale di un ul- teriore argomento circa l'inesistenza dell'accordo in questione, tratto dalla consi- бески derazione che la lettura delle elettrocardiogrammi sarebbe, per la sua non parti- colare complessità, una normale attività professionale, resa in rapporto di lavoro 6 subordinato;
tale connotazione, peraltro, per la cui sussistenza non poteva farsi ricorso al notorio, non era emersa da alcun elemento probatorio (testimonianza o consulenza tecnica di ufficio), anzi il teste VO aveva riferito, in senso contra- rio, che i medici di guardia, in presenza di problemi di particolare delicatezza, cercavano sempre di rintracciare il dott. RS per consigli. Il motivo è infondato. Risulta dalla lettura della sentenza impugnata che l'unica prestazione [con attinenza alla cardiologia] consisteva nella lettura degli ee. cc. gg. attività comun- que propedeutica e necessaria anche ad altri fini. [...] L'RS si limitava a leggere gli ee. cc. gg. e solo nei casi lievi, di poca importanza si prendeva cura del paziente, ricoverato però nel reparto di medicina generale, come è emerso pacificamente dall'istruttoria di causa. [...] In realtà non esisteva nessun accordo verbale poiché la lettura degli ee. cc. gg. era una norma[le] attività professionale resa in rapporto di lavoro subordinato. Tali argomenti il Tribunale ha svolto per sostenere, in sostanza, la rispon- denza della lettura degli elettrocardiogrammi all'attività generica di un medico, e 1590799.doc 14 comunque di un medico facente parte di un servizio di medicina, nel cui ambito venivano curati anche pazienti con non rilevanti (lievi) problemi cardiologici. Orbene, non vi è dubbio che così ragionando il giudice di merito si è affi- dato a nozioni di comune esperienza (usuale lettura anche da parte del medico. pur se non specialista cardiologo, di elettrocardiogrammi), per affermare che la richiesta da parte della clinica non necessariamente doveva configurare una atti-- vità supplementare rispetto a quella propria dell'assistente o dell'aiuto dell'unità funzionale di medicina. E' nota, d'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il ri- corso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio del potere discrezio- nale riservato al giudice di merito, il cui giudizio, a meno che non sia stata posta a base della decisione un'inesatta nozione del notorio, è sottratto al sindacato cli legittimità (Cass. 19 aprile 2001, n.5862; 6 agosto 1999, n.8481; 19 novembre 1988, n.11701). D'altra parte, se è vero che per notorio deve intendersi il fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo (Cass. 5 mag- gio 2000, n.5680; 6 agosto 1989, n.8481; 9 luglio 1999, n.7181), non può negarsi che la lettura dell'elettrocardiogramma rientra anche nella attività del medico non specialista di cardiologia per nozione diffusa tra gli utenti dei servizi sanitari. Sic- ché non necessariamente il Tribunale avrebbe dovuto considerare aggiuntiva la prestazione dell'RS per il solo fatto che, in ragione di una sua specializza- zione, la lettura degli elettrocardiogrammi gli veniva affidata anche per pazienti di varie unità della clinica, cui non era tuttavia preposto. Col settimo motivo. si deduce dal ricorrente motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia - Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1 della legge n.1359/1960 e motivazione contra legem in 1590799.doc 15 relazione alle prestazioni destinate alla OT UD. Sostiene l'RS che ingiustificata era la ritenuta irrilevanza della prova circa il soggetto che aveva chiesto l'emissione degli assegni per il pagamento a proprio favore delle presta- zioni eseguita nei confronti di pazienti che si avvalevano di macchinari forniti e messi in uso dalla OT UD e sottoposti a visita cardiologica, sempre in esecuzione dell'accordo, di cui ai precedenti motivi, con la Clinica: dalla prova sa- rebbe, infatti, emerso che gli assegni erano emessi dalla banca su richiesta della Clinica. Il giudizio di irrilevanza della prova prodotta era in realtà contrario alla legge perché presupponente una intermediazione di mano d'opera, vietata dall'art. 1 della legge 26 ottobre 1960, n.1359. Erroneamente, poi, il Tribunale aveva ritenuto contraria all'assunto del ricorrente la circostanza che la fatturazio- ne da parte dell'RS avveniva nei confronti della società esterna, mentre si trattava di un espediente volto ad aggirare il divieto di intermediazione di mano d'opera. Come già detto, poi, la possibilità di un compenso supplementare veniva ora ammessa, mentre era stata dal Tribunale esclusa per attività prestata in ora- rio di lavoro. Il motivo è infondato. Il Tribunale non ha ritenuto di approfondire la circostanza se gli assegni con i quali erano pagate le prestazioni dell'RS in favore della OT UD s.r.l. (ossia di pazienti dalla stessa inviati alla Clinica) venissero richiesti alla banca emittente dalla Clinica ed ha adombrato un rapporto di collegamento tra le due società in ordine al quale ha pure ritenuto non necessario indagare;
ha, in- vece, ritenuto rilevante la circostanza che era poi il dott. RS a fatturare a proprio nome tali prestazioni. Si tratta evidentemente di un giudizio di merito, non censurabile in sede di legittimità, attinente alla valutazione delle prove acquisite, 1590799.doc 16 in relazione anche ad altre prove, soltanto proposte, eventualmente di segno op- posto, che avrebbero potuto essere ammesse solo se ritenute tali da prevalere sicuramente, sul piano della logica e del diritto (se conformi alla prospettazione della parte che le aveva sollecitate), sulle prime. Non sembra infatti illogico il giu- dizio implicito di non rilevanza dell'individuazione del soggetto che aveva chiesto l'emissione degli assegni, a fronte del dato (ritenuto prevalente dal giudice di me- rito, cui istituzionalmente spetta, in via esclusiva, la valutazione dei dati fattuali) che era l'RS ad emettere le fatture nei confronti dei soggetti esterni alla Clinica. Del tutto inconferente è, poi, l'argomento tratto dal divieto di intermedia- zione di manodopera, se non altro perché tale divieto non riguarda il lavoro auto- nomo, nel cui ambito l'RS e lo stesso Tribunale hanno ricondotto l'attività del primo nei confronti di clienti esterni (inoltre l'eventuale natura illecita del fatto da accettare problema del tutto diverso da quello dell'ammissibilità e della rile- vanza dei mezzi di prova, salvo che si tratti del giuramento: art.2739 c.civ.). Con l'ottavo motivo, il ricorrente si duole della motivazione insufficiente ri- guardo ad un punto decisivo della controversia e della violazione e/o falsa appli- cazione degli artt. 2709, 2721 e 2722 c.c. e afferma che il Tribunale aveva dato per plausibili, a fondamento della propria decisione, ipotesi contrarie a documenti certi, attestanti fattispecie giuridicamente ammissibili. In particolare il Tribunale aveva dato prevalenza a testimonianze rispetto a prove documentali e non aveva adeguatamente valutato e comparato l'attendibilità dei diversi testi assunti. Non poteva sostenersi che le prestazioni pagate in più concernessero pazienti estra- nei alla clinica quando questa, convenzionata con il S.S.N., accoglieva soltanto pazienti in regime di convenzione, secondo un dato pacifico e non contestato, al 1590799.doc 17 di là dell'espediente del rilascio di fatturazione da parte dell'RS alla Lito- trissia UD (per esplicita richiesta della Casa di cura che intendeva dissimulare l'accordo concernente le prestazioni cardiologiche e richiedeva, comunque, essa stessa, alla banca l'emissione degli assegni di pagamento). Non era spiegabile che la OT dovesse corrispondergli pagamenti, quando l'RS era le- gato con la Clinica S.IT. A fronte della documentazione concernente gli assegni era ingiustificata la prevalenza data dal Tribunale alle dichiarazioni del teste Mer- curio, dipendente amministrativo della clinica. Dopo la riluttanza iniziale ad am- mettere qualsiasi rapporto del genere ora considerato, solo a fronte dell'ordine di esibizione impartito dal Pretore e degli assegni bancari, la Clinica ha giustificato la richiesta di emissione dei medesimi nei termini sopra riferiti, rimanendo peral- tro inspiegato come gli assegni non venissero direttamente pagati dai pazienti all'RS. La testimonianza del Mercurio circa l'emissione degli assegni a ri- chiesta della OT era falsa alla luce delle risultanze documentali ed il teste era ben consapevole del reale svolgimento dei fatti, perché provvedeva di perso- na al ritiro e alla consegna degli assegni all'RS. La testimonianza del Mer- curio era inoltre in contrasto con quella di più attendibili testi, quali il dott. VO, e il dott. Tedesco. Il motivo non può essere accolto. Esso presenta, anzitutto, profili di inammissibilità sia per la violazione sotto molteplici profili del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo riportate testualmente le risultanze delle prove testimoniali che il giudice di merito, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe omesso di valutare o non avrebbe adeguatamente valutato;
inoltre, il motivo attiene a tipiche valuta- zioni di fatto, in massima parte considerate anche trattando del motivo che pre- 1590799.doc 18 cede, attinenti in particolare alla comparazione delle risultanze istruttorie acqui- site, valutazioni rimesse istituzionalmente al giudice di merito e non censurabili in sede di legittimità se non per vizi logici o giuridici. Costituisce principio costantemente ribadito da questa Corte che la dedu- zione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassa- zione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di con- trollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusi- va, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e va- lutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a di- mostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalen- za all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente pre- visti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittima- mente dirsi sussistente quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rin- venibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. Sez. Unite 27 dicembre 1997, n.13045; cfr. anche Cass. 22 ottobre 1993, n.10503; 14 aprile 1994, n.3498;18 marzo 1995, n.3205;3 ottobre 1994, n.8006; 21 ottobre 1994, n.8653 e, più recentem. Cass. 29 marzo 1590799.doc 19 2001, n.4667; 16 novembre 2000, n.14858; 24 luglio 2000, n.9716; 15 aprile 2000, n.4916). Con il nono motivo, il ricorrente si duole della violazione e/o errata appli- cazione dell'art. 112, I comma, c.p.c., II parte, c.p.c. per non avere considerato il Tribunale che l'accordo tra pazienti e specialisti costituiva eccezione in senso proprio della cui prova era onerata la datrice di lavoro la quale non avrebbe po- tuto limitarsi a contestare l'eccezione. Il motivo è infondato. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto positivamente provato che l'RS rice- veva pagamenti ulteriori per prestazioni in favore non solo della OT, delle quali si è detto, ma anche di altri pazienti esterni, sicché non viene in rilievo la questione dell'onere della prova. D'altra parte è risolutivo l'argomento del Tribu- nale secondo cui se l'RS effettuava delle prestazioni professionali per sog- getti diversi dalla S.IT, ovvero per pazienti non della clinica riceveva il compen- so dovuto da questo soggetti diversi e distinti dalla S.IT stessa. Non si vede quale argomento giuridico possa fondare la richiesta di ulteriori compensi alla S.IT per lo svolgimento di attività rese in regime di subordinazione. Anzi si deve rilevare che la S.IT permetteva all'RS di lucrare altri compensi per la sua attività anche durante l'orario di lavoro. Col decimo motivo, vengono denunciate violazione e/o errata applicazione dell'art.2103 c.c. -Violazione e/o falsa applicazione dell'art.29 e 34 del d.p.c.m. del 27.6,1986 Violazione e/o errata applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale con riferimento agli artt.8, I comma, e 7 del contratto collettivo nazio- : nale di lavoro per il personale medico dipendente - Violazione dell'art.36 Costitu- zione - Motivazione insufficiente e/o contraddittoria sopra un punto decisivo della 1590799.doc 20 controversia. Il ricorrente critica la sentenza impugnata perché insufficientemente motivata sulla asserita inesistenza del reparto cardiologico e sulla natura apicale delle mansioni svolte, a fronte di una imponente acquisizione di elementi di pro- va. Il termine reparti è estraneo al d.p.c.m. 27 giugno 1986 in relazione ai di- pendenti di case di cura ed alla contrattazione collettiva: le case di cura sono or- ganizzate in unità funzionali di degenza ed in servizi di diagnosi e cura. Nella clinica S. IT esisteva un servizio di cardiologia e tanto sarebbe stato sufficiente per l'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della qualifica di responsabile, nell'assenza di un reparto di degenza cardiologica, quale previsto dal d.p.r. n.128 del 27 marzo 1969 (art.31, terzo comma) sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri, norma di rinvio applicabile, secondo la quale negli ospe- dali di zona il servizio cardiologico espleta le indagini diagnostiche cardiovascola- ri, ad eccezione di quelle emodinamiche comportanti cateterismo cardiaco, e le terapie elettriche di competenza;
esplica altresì servizio ambulatoriale. E per tal genere di servizio era stato dato incarico (dopo che al dott. Portoghese) all'RS, conformemente alla direttiva valida per le case di cura private. Non si giustificava, dunque, l'affermazione del Tribunale circa la mancanza di prova sull'esistenza del servizio sul presupposto che la struttura sanitaria sarebbe stata dotata solo di un ambulatorio polivalente per visite specialistiche, comprese le cardiologiche. Quanto assunto dal ricorrente sarebbe risultato dalla deposizione del dott.VO, oltre che dai dati normativi sopra ricordati, in osservanza dei quali la direzione del servizio cardiologico era stata affidata ad un aiuto dell'Unità di me- dicina: trattandosi di un servizio diagnostico, non dotato di posti letto, i pazienti 1590799.doc 21 più gravi venivano logicamente inviati a ospedali più attrezzati. Peraltro, il dott. VO aveva riferito che l'RS si occupava anche di casi cardiologica- mente di maggiore delicatezza e solo nelle ipotesi estreme veniva disposto il tra- sporto in ospedale. Il Tribunale non avrebbe potuto esprimersi sulla maggiore o minore com- plessità dei servizi cardiologici senza l'ausilio di un consulente tecnico di ufficio o l'esame di specifiche prove. L'art.31, III comma, del d.p.r. n.128 del 1969 con- sentiva che il servizio cardiologico negli ospedali di zona fosse limitato alla visita ambulatoriale e alla verifica dei tracciati elettrocardiografici. Il rigetto della domanda principale, volta all'accertamento del diritto a retri- buzione in regime libero professionale per le prestazioni cardiologiche effettuate al di fuori del rapporto di lavoro, avrebbe comportato il riconoscimento che l'RS aveva espletato mansioni aggiuntive nell'ambito di quest'ultimo rap- porto, le quali peraltro avrebbero potuto svolgersi solo all'interno di un servizio cardiologico esistente, sia pure in via di fatto, e non ufficializzato, comprovato anche dalla firma di oltre 17.000 elettrocardiogrammi in 4 anni. L'RS avrebbe svolto ogni genere di accertamento cardiologico, comprese visite am- bulatoriali e diagnosi specialistiche ed era l'unico consulente di tutti gli altri medici della struttura, compresi i primari (come riferito dai testi, dott. VO, dott. Te- desco e dott. Bellezza). Vi erano analogamente servizi di radiologia e di analisi, retti, ciascuno, da un responsabile. A norma dell'art.7 del c.c.n.l. del personale medico delle Case di cura, era sufficiente la preposizione anche a solo personale tecnico specializzato: nella fattispecie era presente un tecnico abilitato. 2 1590799.doc 22 2 La stessa norma identifica la posizione di aiuto in colui il quale collabora direttamente con il responsabile nell'espletamento dei compiti a questo attribuiti, ed era proprio il caso dell'RS che non aveva alcun preposto nel servizio di cardiologia e svolgeva il suo compito in piena autonomia, mentre per le mansioni attinenti alla qualifica di aiuto di medicina l'RS sottostava alle direttive del responsabile, dott. Di Lorenzo. L'incarico del servizio di cardiologia era stato conferito per iscritto, come previsto dall'art.8 del c.c.n.l. citato, con decorrenza dal 1° maggio 1989, talché, secondo la stessa previsione collettiva, al raggiungimento dei tre mesi di incarico sarebbe maturato per l'RS il diritto alla qualifica superiore. Non vi sarebbe stata necessità dell'incarico scritto se le prestazioni cardiologiche fossero state comprese in quelle di aiuto di Medicina. Atteso rilievo delle prestazioni cardiologiche, la loro mancata, specifica retribuzione sarebbe stata contraria al precetto di cui all'art.36 Cost. anche per la sperequazione rispetto ad altri colleghi con eguale qualifica, non tenuti a svolgere ulteriore incarico. Il motivo è infondato. Debbono essere anzitutto richiamate le considerazioni svolte trattando del secondo motivo sub lett. b) del ricorso per porre in rilievo l'inconferenza, ai fini della decisione, dell'eventuale obbligo della Clinica ad istituire un servizio di car- diologia, in quanto essenziale per l'accoglimento della domanda era che il servi- zio fosse stato istituito in concreto e che fosse stato affidato all'RS; e le af- fermazioni del ricorrente circa l'esistenza in concreto dello stesso servizio sono del tutto generiche e certamente essa non poteva essere desunta, in via logica, dalla sola circostanza che in precedenza la Clinica aveva richiesto ad un profes- 23 1590799.doc sionista esterno, in regime libero professionale, prestazioni di competenza car- diologica. A tale proposito, le deposizioni testimoniali che avrebbero dovuto con- fermare la fondatezza delle pretese dell'RS (VO, Tedesco, Bellezza) sono state richiamate, esse pure, in modo del tutto generico, in violazione del già ricordato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. E' evidente, anche, che l'esistenza del servizio di cardiologia neppure po- teva essere desunta dalla esistenza nella Clinica di altri servizi, quali quello di analisi e di radiologia, retti dal rispettivo responsabile. 1Né, contrariamente a quanto deduce il ricorrente dalla reiezione delle do- mande volte alla remunerazione di prestazioni di carattere libero-professionali in favore di pazienti e comunque di soggetti esterni alla Clinica poteva dedursi, sul piano della logica, che in essa esistesse tuttavia un servizio di cardiologia;
infatti, le prestazioni in favore di estranei non necessariamente erano legate o connesse a siffatto servizio, inteso quale entità organizzativa prevista dalla normativa di settore ed istituita all'interno della Clinica. Il Tribunale non si è espresso sulla maggiore o minore complessità dei servizi cardiologici, ma, come risulta da quanto sinora esposto, si è limitato a da- re atto che all'origine delle pretese dell'RS era l'attività di lettura degli elet- trocardiogrammi e solo in ordine a tale prestazione il Tribunale si è espresso, se- condo nozioni di comune esperienza, ritenendola compresa nelle prestazioni proprie anche di un medico dell'unità di medicina. Quanto all'argomento tratto dall'art.7 del c.c.n.l., deve rilevarsi che dal te- sto della norma contrattuale, trascritto nel controricorso, si rileva che la stessa prevedeva la preposizione del responsabile a personale medico e non medico del proprio raggruppamento o servizio e la definizione da parte sua di criteri dia- 2 424 1590799.doc gnostici e terapeutici da eseguirsi da aiuti e assistenti, oltre che l'assegnazione di ricoverati. Ne consegue (non essendo contestata l'esattezza della trascrizione dell'articolo) che non era sufficiente per ravvisare la figura del responsabile la sola circostanza che lo stesso avesse alle proprie dipendenze un tecnico. Infine, non può ravvisarsi violazione dell'art.36 della Costituzione per la sola, asserita disparità di trattamento rispetto ad altri sanitari con eguale qualifi- ca, non tenuti però all'espletamento di ulteriori mansioni, sia perché non viene indicato da quali elementi probatori tale disparità sia desumibile, né che da essa derivi automaticamente la non proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, anche perché, in ambito di rapporto di lavoro privato, non esiste un generale principio di parità di trattamento (Cass. 17 maggio 1996, n.4570). Con l'undicesimo motivo, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applica- zione delle regole di ermeneutica contrattuale in rapporto all'art.20 del contratto collettivo valido per i dipendenti medici delle case di cura. Motivazione insuffi- ciente e/o contraddittoria circa un punto decisivo della controversia. Viene criticata la sentenza del Tribunale laddove esclude la spettanza dell'indennità di pronta reperibilità, sul presupposto che il servizio non sarebbe stato istituito dalla Clinica e che il sanitario non era oggetto di contestazioni nel caso non fosse stato rintracciato. Con ciò il giudice di merito non avrebbe ap- prezzato l'aspetto sostanziale delle prestazioni di fatto svolte per tutte le esigen- ze urgenti della Clinica, come emerso dalle testimonianze assunte. Irrilevante era la circostanza che il dott. RS non si dovesse giustifi- care in caso di mancato suo reperimento, in quanto tale necessità non era previ- sta dal contratto collettivo. Esso, nel disciplinare il servizio di pronta disponibilità, 1590799.doc 25 non lo configura come comportante un obbligo sanzionabile, tanto che il direttore sanitario non aveva attestato che giustificazioni fossero chieste agli altri speciali- sti, per i quali il servizio era stato istituito ufficialmente. Il relativo compenso non era in alternativa con quello per lavoro straordinario. Il servizio di pronta disponi- bilità riguarda normalmente anche gli aiuti, secondo la previsione dell'art.20, e ri- sultava dagli atti che il ricorrente prestava consulenza anche fuori dall'orario di lavoro in qualunque momento fosse rintracciato. Per disposizione scritta della di- rezione sanitaria e di quella amministrativa, i medici di guardia erano tenuti a ri- chiedere, se necessario, la consulenza telefonica o diretta dei medici responsa- bili i cui recapiti erano esposti in tutte le medicherie. Per l'adempimento del servi- zio era sufficiente che il medico, ove rintracciato, non rifiutasse immotivatamente di intervenire. Era provato che le richieste erano state costanti e numerose. Il motivo è infondato. La spettanza di una determinata indennità non può che derivare dalla sua previsione da parte della contrattazione collettiva in relazione ad un determinato servizio e dall'espletamento del servizio stesso. A tale proposito il ricorrente si li- mita a richiamare l'art.20 del c.c.n.l. - per affermare che esso non configurerebbe detto servizio come oggetto di obbligo sanzionabile per il sanitario -, ma non tra- scrive, come avrebbe dovuto, in ossequio al più volte ricordato principio di auto- contrattuale, sufficienza del ricorso per cassazione, il contenuto testuale della norma/sicché non può ritenersi dovuta la speciale indennità per il solo fatto che il dott.RS venisse talvolta interpellato e richiesto di intervenire, senza che lo stesso avesse obbligo di essere prontamente reperibile. Appare, dunque, corretta e sufficiente la motivazione del Tribunale, riportata nell'esposizione in fatto che precede, in imple forza della quale è stata respinta la relativa domanda. V 26 1590799.doc Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art.385 c.p.c.. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a controparte le spese in €. 13,50, oltre €.2000,00# per onorari. Così deciso in Roma, addi 23 gennaio 2002. IL PRESIDENTE Greyliche l'umilt IL CONSIGLIERE ESTENSORE. IL CANCELLIERE བག་ས Depositato in Cancelleria 24 APR. 2002 E oggi, R P IL CANCELLIERE Zauco 3 . 7 N 1 - 1 5 3 E 8 - G ? S V I I 7 D V ! , S 3 0 S ' S 1 3 S O V 3 L A G 5 T L T J , R O . A B A N ' S I L E D L P 3 E S 7 A I - D T N 8 I S - S G O 1 N O P 1 E A M S I E D I A E G A , D G O O E E T R L T T T I N S I R E A I G S E E D E F R E O D 27 1590799.doc