TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.871/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. SANFILIPPO LUIGI)
- ricorrente -
CONTRO
DIFESA IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE Controparte_1
(avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO)
- resistente -
Avente ad oggetto: risarcimento danni: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 12/03/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con riguardo alla domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c. proposta nei confronti del
; Controparte_2
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.941,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU già liquidate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.1.2023, il ricorrente in epigrafe - dipendente del
[...]
e in servizio presso il 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo – esponeva di aver CP_2
partecipato a numerose missioni all'estero ad alta intensità operativa, «in Libano, operazione
“LEONTE 10” dal 08/08/2011 al 10/11/2011, in Afghanistan, operazione “ISAF XXI” dal
30/11/2013 al 06/06/2014, nuovamente in Libano, operazione “LEONTE XXVI” dal 21/05/2019 al
04/12/2019» e di essere successivamente risultato affetto da “teratoastenozoospermia”; chiedeva, previo riconoscimento dello status di vittima del dovere, la condanna del al Controparte_3
suo inserimento nell'elenco ex art. 3, comma 3, d.P.R. 243/06, con i consequenziali benefici assistenziali (speciale elargizione, assegno vitalizio, declaratoria del diritto all'assistenza psicologica, diritto ai medicinali di fascia C gratuiti ed esenzione ticket), nonché la condanna del
al risarcimento del danno ex art. 2087 c.c., da liquidarsi in «€ 423.378,00 Controparte_2
per il danno non patrimoniale (danno biologico, danno morale, danno da invalidità permanente) e di € 143.640,00 per danno patrimoniale per il mancato guadagno, o in quell'altra maggiore o minore somma che risulterà dovuta nel corso del giudizio, il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal sinistro fino all'effettivo soddisfo» (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 26.4.2024 il ed il Controparte_2 [...]
formulavano eccezioni preliminari e nel merito contestavano la fondatezza del ricorso, CP_3
chiedendone il rigetto del ricorso.
Devono innanzitutto richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni già espresse in relazione all'eccepito difetto di giurisdizione.
«Per quanto concerne la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del Controparte_2 espressamente ai sensi dell'art. 2087 c.c. (cfr. ricorso), va senz'altro riconosciuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. La Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che “la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego non soggetto alla privatizzazione, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario”
(Cass., S.U., sentenza n. 5785 del 4 marzo 2008)». Per quanto concerne le pretese relative al riconoscimento dello status di vittima del dovere e ai consequenziali benefici richiesti dal ricorrente deve osservarsi che dalla consulenza disposta ed espletata nel procedimento, le cui risultanze sono condivisibili – avendo peraltro il consulente risposto alle osservazioni della parte ricorrente, che la stessa avrebbe anche potuto depositare unitamente alle note del 28.2.2025 -, non è emersa la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia da cui è affetto il ricorrente e le condizioni di servizio, ragion per cui il ricorso non può trovare accoglimento con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, unitamente a quelle di CTU, già liquidate.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 12/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.871/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. SANFILIPPO LUIGI)
- ricorrente -
CONTRO
DIFESA IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE Controparte_1
(avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO)
- resistente -
Avente ad oggetto: risarcimento danni: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 12/03/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con riguardo alla domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c. proposta nei confronti del
; Controparte_2
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.941,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU già liquidate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.1.2023, il ricorrente in epigrafe - dipendente del
[...]
e in servizio presso il 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo – esponeva di aver CP_2
partecipato a numerose missioni all'estero ad alta intensità operativa, «in Libano, operazione
“LEONTE 10” dal 08/08/2011 al 10/11/2011, in Afghanistan, operazione “ISAF XXI” dal
30/11/2013 al 06/06/2014, nuovamente in Libano, operazione “LEONTE XXVI” dal 21/05/2019 al
04/12/2019» e di essere successivamente risultato affetto da “teratoastenozoospermia”; chiedeva, previo riconoscimento dello status di vittima del dovere, la condanna del al Controparte_3
suo inserimento nell'elenco ex art. 3, comma 3, d.P.R. 243/06, con i consequenziali benefici assistenziali (speciale elargizione, assegno vitalizio, declaratoria del diritto all'assistenza psicologica, diritto ai medicinali di fascia C gratuiti ed esenzione ticket), nonché la condanna del
al risarcimento del danno ex art. 2087 c.c., da liquidarsi in «€ 423.378,00 Controparte_2
per il danno non patrimoniale (danno biologico, danno morale, danno da invalidità permanente) e di € 143.640,00 per danno patrimoniale per il mancato guadagno, o in quell'altra maggiore o minore somma che risulterà dovuta nel corso del giudizio, il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal sinistro fino all'effettivo soddisfo» (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 26.4.2024 il ed il Controparte_2 [...]
formulavano eccezioni preliminari e nel merito contestavano la fondatezza del ricorso, CP_3
chiedendone il rigetto del ricorso.
Devono innanzitutto richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni già espresse in relazione all'eccepito difetto di giurisdizione.
«Per quanto concerne la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del Controparte_2 espressamente ai sensi dell'art. 2087 c.c. (cfr. ricorso), va senz'altro riconosciuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. La Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che “la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego non soggetto alla privatizzazione, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario”
(Cass., S.U., sentenza n. 5785 del 4 marzo 2008)». Per quanto concerne le pretese relative al riconoscimento dello status di vittima del dovere e ai consequenziali benefici richiesti dal ricorrente deve osservarsi che dalla consulenza disposta ed espletata nel procedimento, le cui risultanze sono condivisibili – avendo peraltro il consulente risposto alle osservazioni della parte ricorrente, che la stessa avrebbe anche potuto depositare unitamente alle note del 28.2.2025 -, non è emersa la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia da cui è affetto il ricorrente e le condizioni di servizio, ragion per cui il ricorso non può trovare accoglimento con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, unitamente a quelle di CTU, già liquidate.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 12/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno