CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3533 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 353 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2023, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 6379 pubblicata il 23 giugno 2022 e non notificata, avente a oggetto somministrazione di energia elettrica e vertente tra
(cf/p. iva , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Sanguigno (cf Parte_2
, elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Torre C.F._1 del Greco (Napoli), Corso Vittorio Emanuele, 146, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: fax: 0818493797 - pec
; Email_1
appellante
e
1 (p. iva ), elettivamente domiciliata in Napoli, Via Controparte_1 P.IVA_2
Lepanto, 105, nello studio dell'Avv. Giacomo Passaro, difensore in primo grado, non costituita;
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 febbraio 2025 l'appellante concludeva come da precedenti scritti difensivi e insisteva per l'accoglimento del gravame.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, richiesto e Parte_3 ottenuto da per l'importo di € 7.815,66 per fornitura di energia elettrica, Parte_1 chiedendone la revoca, contestando di aver mai ricevuto le fatture poste a fondamento dell'ingiunzione e di aver effettuato consumi per il dedotto importo, non essendovi in atti prova della sussistenza del credito.
Si costituiva in giudizio , resistendo alla domanda. Parte_1
Il Tribunale, all'esito del giudizio, istruito documentalmente, dato atto che la società opposta aveva dichiarato di aver ricevuto dalla Controparte_2 un parziale pagamento, residuando un debito di € 1.858,93, accoglieva l'opposizione, condannando la società opposta alla refusione delle spese del grado, così motivando:
“Passando, quindi, al merito della vicenda deve rilevarsi come la domanda di pagamento dell'opposta sia risultata infondata in quanto non provata e va rigettata, nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono …
Con la predetta memoria istruttoria del 26/2/2021 la difesa della società opposta allegava la registrazione presso il portale dell'Acquirente Unico (piattaforma indipendente e terza rispetto alle parti in causa) che gestisce le anagrafiche ed i dati delle utenze connesse alla rete elettrica italiana, di quale fornitore e le Parte_1 fatture di trasporto emesse dal Distributore Locale, nel caso di specie E-
Distribuzione.
Orbene, se la registrazione presso il portale dell'Acquirente Unico risulta del tutto ultronea, in quanto conferma l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti in
2 causa, circostanza non contestata, le fatture messe dal distributore, in disparte ogni considerazione circa la provenienza di tali documenti e la loro decifrabilità, riportano quale ragione sociale del destinatario la società AGSM Energia Srl, con sede a Verona in via Galtarossa n. 8, soggetto del tutto estraneo al rapporto contrattuale di cui al presente giudizio.
Pertanto, ed in conclusione, non sono risultati provati né i consumi di energia elettrica di cui l'opposta ha richiesto il pagamento, né la ricezione delle fatture da parte della società opponente, dal che ne deriva la revoca del D.I. opposto ed il rigetto della domanda di pagamento”.
Avverso la decisione proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 18 gennaio 2023, invocandone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “a) Riformi la sentenza impugnata, e per l'effetto condanni, per le ragioni esposte nella premessa del ricorso per ingiunzione, che qui abbiansi per ripetute e trascritte integralmente, nonché per quelle esposte in atti, la società opponente al pagamento della somma complessiva di € 1858,93, oltre gli interessi di mora ex art. 5 D. Lgs 231/2002 dalla data di scadenza convenzionale di ciascuna delle fatture insolute al saldo, ovvero quella maggiore o minore che dovesse risultare dovuta o provata all'esito dell'istruttoria svolta;
b) Condanni l'appellata al pagamento delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio nonché spese generali ex art. 15 T.P., oltre CPA e IVA, con attribuzione al sottoscritto avvocato, per fattane anticipazione”.
La pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza di trattazione il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza dell'11 febbraio 2025, sulle conclusioni dell'appellante come da verbale, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione del termine di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale.
L'appellante depositava comparsa conclusionale che non presenta elementi di novità.
La difesa appellante formula un unico motivo di gravame rubricato “Errata valutazione della rilevanza probatoria documenti allegati”, col quale
3 sostanzialmente lamenta che il primo giudice avrebbe mal interpretato la valenza probatoria delle fatture di trasporto del distributore locale, prodotte con riferimento alla prova dei consumi rilevati sul punto di prelievo in uso alla società debitrice.
L'energia elettrica era stata acquistata dal grossista AGSM spa, motivo per il quale la fattura del distributore era a questa intestata e le fatture di trasporto erano state prodotte per provare i quantitativi di KWh prelevati dal Pod del cliente finale nei periodi di fatturazione oggetto di contestazione.
Il POD identificherebbe in maniera univoca il punto di prelievo del cliente finale, indicato nelle premesse del ricorso per ingiunzione e presente sul contratto di fornitura oltre che sulle fatture prodotte in atti, e vi sarebbe l'indicazione del periodo di fornitura e dei consumi rilevati nelle tre fasce, F1, F2 ed F3, esattamente riportati nelle fatture di vendita da . Le fatture, allegate al ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo al doc. n. 2, risultavano regolarmente inviate alla società a mezzo del sistema di interscambio e la circostanza non risultava neanche contestata.
Generiche erano, invece, le contestazioni formulate dalla di aver CP_1 sostenuto i consumi energetici, ragione per la quale la società opposta aveva prodotto la schermata del portale dell'Acquirente Unico per comprovare di aver assunto la titolarità del punto di fornitura.
Per tali ragioni invoca la riforma dell'impugnata sentenza. Parte_1
L'appello non può trovare accoglimento.
non ha prodotto né nel giudizio di opposizione né nel presente grado Parte_1 di appello il ricorso per ingiunzione e la documentazione a esso allegata.
Con memoria ai sensi dell'art. 183 n. 1, cpc, la società ha depositato una schermata di “interrogazione puntuale POD”, dalla quale risulta essere stata fornitrice dal 1 aprile al 31 agosto 2019, nonché le fatture elettroniche, in formato xml, inviate da e- distribuzione ad AGSM Energia, una afferente al giugno 2019, dell'importo complessivo di € 107.902,29, e l'altra afferente al luglio 2019, dell'importo di €
26.963,33. Nelle fatture è indicato un codice POD nonché riferimenti alla potenza impegnata, ai corrispettivi unitari, agli scaglioni (ad esempio, 33%-75%), codici afferenti al tipo di energia (ad esempio, prodotti puri perizia NO, fornitura
4 Energivora NO), ecc.., totalmente inintelligibili per i non addetti ai lavori e rispetto ai quali l'appellante non ha offerto alcuna spiegazione. Gli importi richiesti all'originaria opponente dalla non trovano alcuna corrispondenza nelle menzionate Parte_1 fatture né è possibile ricavarne alcun chiaro elemento di prova a sostengo dei consumi fatturati dal fornitore al cliente finale.
Non vi è altra documentazione in atti.
La mancata produzione da parte di delle fatture, il cui invio, ricezione Parte_1
e iscrizione in contabilità pur avrebbe potuto costituire prova del credito, non obbligava la società opponente a più puntuale contestazione, gravando l'onere della prova del credito su colui che ha agito per il pagamento, come già rilevato dal primo giudice. Neanche il pagamento parziale che sarebbe stato effettuato in corso di causa
è di ausilio, giacché la società odierna appellante ha dichiarato nel precedente giudizio, con memoria ex art. 183 n.1 cpc, di aver “ … richiesto, ricorrendone le condizioni di legge, a mezzo del Sistema Indennitario al nuovo Fornitore di Energia
Elettrica del punto di prelievo della l'applicazione del corrispettivo di CP_1
CMOR. In conseguenza di ciò, , ha ricevuto in pagamento dalla Parte_1 [...]
in data 5/2/2021 l'importo di €.5.956,73 …”. Controparte_2
Non vi è stato, dunque, da parte della nessun riconoscimento di CP_1 debito.
In conclusione, la decisione del Tribunale, il quale ha statuito che la domanda di pagamento era risultata sfornita di prova va confermata e l'appello respinto.
Nulla va disposto per le spese del presente grado di giudizio, nel quale
[...]
è rimasta contumace. CP_1
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 6379 pubblicata il 23 giugno 2022, proposto da nei Parte_1 confronti di così dispone: Parte_3
5 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) nulla per le spese del grado;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 353 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2023, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 6379 pubblicata il 23 giugno 2022 e non notificata, avente a oggetto somministrazione di energia elettrica e vertente tra
(cf/p. iva , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Sanguigno (cf Parte_2
, elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Torre C.F._1 del Greco (Napoli), Corso Vittorio Emanuele, 146, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: fax: 0818493797 - pec
; Email_1
appellante
e
1 (p. iva ), elettivamente domiciliata in Napoli, Via Controparte_1 P.IVA_2
Lepanto, 105, nello studio dell'Avv. Giacomo Passaro, difensore in primo grado, non costituita;
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 febbraio 2025 l'appellante concludeva come da precedenti scritti difensivi e insisteva per l'accoglimento del gravame.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, richiesto e Parte_3 ottenuto da per l'importo di € 7.815,66 per fornitura di energia elettrica, Parte_1 chiedendone la revoca, contestando di aver mai ricevuto le fatture poste a fondamento dell'ingiunzione e di aver effettuato consumi per il dedotto importo, non essendovi in atti prova della sussistenza del credito.
Si costituiva in giudizio , resistendo alla domanda. Parte_1
Il Tribunale, all'esito del giudizio, istruito documentalmente, dato atto che la società opposta aveva dichiarato di aver ricevuto dalla Controparte_2 un parziale pagamento, residuando un debito di € 1.858,93, accoglieva l'opposizione, condannando la società opposta alla refusione delle spese del grado, così motivando:
“Passando, quindi, al merito della vicenda deve rilevarsi come la domanda di pagamento dell'opposta sia risultata infondata in quanto non provata e va rigettata, nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono …
Con la predetta memoria istruttoria del 26/2/2021 la difesa della società opposta allegava la registrazione presso il portale dell'Acquirente Unico (piattaforma indipendente e terza rispetto alle parti in causa) che gestisce le anagrafiche ed i dati delle utenze connesse alla rete elettrica italiana, di quale fornitore e le Parte_1 fatture di trasporto emesse dal Distributore Locale, nel caso di specie E-
Distribuzione.
Orbene, se la registrazione presso il portale dell'Acquirente Unico risulta del tutto ultronea, in quanto conferma l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti in
2 causa, circostanza non contestata, le fatture messe dal distributore, in disparte ogni considerazione circa la provenienza di tali documenti e la loro decifrabilità, riportano quale ragione sociale del destinatario la società AGSM Energia Srl, con sede a Verona in via Galtarossa n. 8, soggetto del tutto estraneo al rapporto contrattuale di cui al presente giudizio.
Pertanto, ed in conclusione, non sono risultati provati né i consumi di energia elettrica di cui l'opposta ha richiesto il pagamento, né la ricezione delle fatture da parte della società opponente, dal che ne deriva la revoca del D.I. opposto ed il rigetto della domanda di pagamento”.
Avverso la decisione proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 18 gennaio 2023, invocandone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “a) Riformi la sentenza impugnata, e per l'effetto condanni, per le ragioni esposte nella premessa del ricorso per ingiunzione, che qui abbiansi per ripetute e trascritte integralmente, nonché per quelle esposte in atti, la società opponente al pagamento della somma complessiva di € 1858,93, oltre gli interessi di mora ex art. 5 D. Lgs 231/2002 dalla data di scadenza convenzionale di ciascuna delle fatture insolute al saldo, ovvero quella maggiore o minore che dovesse risultare dovuta o provata all'esito dell'istruttoria svolta;
b) Condanni l'appellata al pagamento delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio nonché spese generali ex art. 15 T.P., oltre CPA e IVA, con attribuzione al sottoscritto avvocato, per fattane anticipazione”.
La pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza di trattazione il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza dell'11 febbraio 2025, sulle conclusioni dell'appellante come da verbale, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione del termine di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale.
L'appellante depositava comparsa conclusionale che non presenta elementi di novità.
La difesa appellante formula un unico motivo di gravame rubricato “Errata valutazione della rilevanza probatoria documenti allegati”, col quale
3 sostanzialmente lamenta che il primo giudice avrebbe mal interpretato la valenza probatoria delle fatture di trasporto del distributore locale, prodotte con riferimento alla prova dei consumi rilevati sul punto di prelievo in uso alla società debitrice.
L'energia elettrica era stata acquistata dal grossista AGSM spa, motivo per il quale la fattura del distributore era a questa intestata e le fatture di trasporto erano state prodotte per provare i quantitativi di KWh prelevati dal Pod del cliente finale nei periodi di fatturazione oggetto di contestazione.
Il POD identificherebbe in maniera univoca il punto di prelievo del cliente finale, indicato nelle premesse del ricorso per ingiunzione e presente sul contratto di fornitura oltre che sulle fatture prodotte in atti, e vi sarebbe l'indicazione del periodo di fornitura e dei consumi rilevati nelle tre fasce, F1, F2 ed F3, esattamente riportati nelle fatture di vendita da . Le fatture, allegate al ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo al doc. n. 2, risultavano regolarmente inviate alla società a mezzo del sistema di interscambio e la circostanza non risultava neanche contestata.
Generiche erano, invece, le contestazioni formulate dalla di aver CP_1 sostenuto i consumi energetici, ragione per la quale la società opposta aveva prodotto la schermata del portale dell'Acquirente Unico per comprovare di aver assunto la titolarità del punto di fornitura.
Per tali ragioni invoca la riforma dell'impugnata sentenza. Parte_1
L'appello non può trovare accoglimento.
non ha prodotto né nel giudizio di opposizione né nel presente grado Parte_1 di appello il ricorso per ingiunzione e la documentazione a esso allegata.
Con memoria ai sensi dell'art. 183 n. 1, cpc, la società ha depositato una schermata di “interrogazione puntuale POD”, dalla quale risulta essere stata fornitrice dal 1 aprile al 31 agosto 2019, nonché le fatture elettroniche, in formato xml, inviate da e- distribuzione ad AGSM Energia, una afferente al giugno 2019, dell'importo complessivo di € 107.902,29, e l'altra afferente al luglio 2019, dell'importo di €
26.963,33. Nelle fatture è indicato un codice POD nonché riferimenti alla potenza impegnata, ai corrispettivi unitari, agli scaglioni (ad esempio, 33%-75%), codici afferenti al tipo di energia (ad esempio, prodotti puri perizia NO, fornitura
4 Energivora NO), ecc.., totalmente inintelligibili per i non addetti ai lavori e rispetto ai quali l'appellante non ha offerto alcuna spiegazione. Gli importi richiesti all'originaria opponente dalla non trovano alcuna corrispondenza nelle menzionate Parte_1 fatture né è possibile ricavarne alcun chiaro elemento di prova a sostengo dei consumi fatturati dal fornitore al cliente finale.
Non vi è altra documentazione in atti.
La mancata produzione da parte di delle fatture, il cui invio, ricezione Parte_1
e iscrizione in contabilità pur avrebbe potuto costituire prova del credito, non obbligava la società opponente a più puntuale contestazione, gravando l'onere della prova del credito su colui che ha agito per il pagamento, come già rilevato dal primo giudice. Neanche il pagamento parziale che sarebbe stato effettuato in corso di causa
è di ausilio, giacché la società odierna appellante ha dichiarato nel precedente giudizio, con memoria ex art. 183 n.1 cpc, di aver “ … richiesto, ricorrendone le condizioni di legge, a mezzo del Sistema Indennitario al nuovo Fornitore di Energia
Elettrica del punto di prelievo della l'applicazione del corrispettivo di CP_1
CMOR. In conseguenza di ciò, , ha ricevuto in pagamento dalla Parte_1 [...]
in data 5/2/2021 l'importo di €.5.956,73 …”. Controparte_2
Non vi è stato, dunque, da parte della nessun riconoscimento di CP_1 debito.
In conclusione, la decisione del Tribunale, il quale ha statuito che la domanda di pagamento era risultata sfornita di prova va confermata e l'appello respinto.
Nulla va disposto per le spese del presente grado di giudizio, nel quale
[...]
è rimasta contumace. CP_1
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 6379 pubblicata il 23 giugno 2022, proposto da nei Parte_1 confronti di così dispone: Parte_3
5 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) nulla per le spese del grado;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
6