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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/10/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. N. 3097/2025 promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
02/05/1980, residente in [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MAZZUCCO SARA (C.F. , che lo C.F._2 rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il CP_1 C.F._3
28/11/1980, residente in [...], elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. VILLA VITTORIA (C.F. ), che la C.F._4 rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (datato 20/08/2025)
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in GENOVA il
02/06/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente (Comune di Genova: Atto n. 256 P. II S.A. – Anno 2007), così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dal matrimonio sono nate le figlie , nata il [...], a [...] Persona_1
e , nata il [...], a [...]; Persona_2
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possano venire integralmente recepite non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Vista l'ulteriore domanda proposta dalle parti le quali hanno chiesto che, decorsi i termini di legge, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, il Tribunale voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, con separata ordinanza
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 la causa viene rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito a tale ulteriore domanda.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
02/05/1980,
e
C.F. , nata a [...], il CP_1 C.F._3
28/11/1980
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, ai sensi della normativa vigente, fermo restando che tutte le decisioni e le questioni attinenti la figlia verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore della prole.
Anche la figlia maggiore risiede presso la madre.
2) La casa famigliare sita in Genova Via Molassana 108/3 censita al NCEU di
Genova – Sez. Urbana MOL – Foglio 9 – numero 660 – subalterno 6 – zona censuaria 5, categoria A/3 – classe 4 della consistenza di 3,5 vani verrà assegnata
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 alla Signora la quale si farà carico di tutte le spese ordinarie e CP_1 straordinarie.
3) Il Sig. , verserà alla Sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, rinunziando la Sig.ra a CP_1 qualsivoglia forma di mantenimento personale percependo entrambi i coniugi stipendi equipollenti (prima rivalutazione 1/1/2026 (sulla base della variazione dell'indice Istat per i prezzi al consumo rilevata dalla CCIAA di Genova tra il
31.12.2024 ed il 31.12.2025). La Sig.ra continuerà a percepire, in via CP_1 esclusiva, l'assegno unico di famiglia erogato dall'Inps dell'importo variabile, attualmente di € 332,00.
4) Ad integrazione dell'obbligazione di mantenimento delle figlie e nell'ambito della regolamentazione complessiva degli accordi di separazione il Sig. si Pt_1
impegna ed obbliga a trasferire alla Sig.ra che accetta tale CP_1 impegno, la propria quota pari al 50% della casa di abitazione sita in Genova,
Via Molassana 108/3, facente parte della casa segnata con il civico numero 108 di Via Molassana, censita al NCEU di Genova – Sez. Urbana MOL – Foglio 9 – numero 660 – subalterno 6 – zona censuaria 5, categoria A/3 – classe 4 della consistenza di 3,5 vani, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'omologa dell'accordo di separazione da parte del Tribunale di Genova, dando atto i coniugi che il presente accordo deve intendersi quale contratto preliminare nel contesto della presente separazione. A seguito del trasferimento della quota la
Sig.ra diventerà quindi piena ed esclusiva proprietaria dell'intero CP_1
immobile.
Il relativo contratto definitivo di trasferimento verrà stipulato a spese della signora a mezzo di Notaio designato dalla Signora CP_1 CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Le parti provvederanno a far redigere l'APE che sarà necessario allegare al rogito notarile di trasferimento. Il Sig. rinuncia ad ogni pretesa sull'immobile, Pt_1 anche in relazione alle somme da lui versate fino ad oggi per acquistarlo.
La sig.ra rinuncia ad ogni ulteriore futura contribuzione per la rata del CP_1
mutuo cointestato con il marito, sino alla sua estinzione, e si impegna a liberarlo da ogni obbligo nei confronti della Banca mutuante, se possibile anche con la sua cancellazione come cointestatario. La stessa rinuncia altresì ad ogni richiesta per rate pro quota sino ad oggi maturate, liberando il marito da ogni debito pregresso a tale titolo.
5) Le spese straordinarie relative alle figlie – intendendosi per esse le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese per i viaggi e soggiorni studio, per le attività extrascolastiche, le spese di studio e similari - dovranno essere sempre preventivamente concordate in forma scritta e verranno ripartite al 50% tra i coniugi nelle modalità meglio indicate dal verbale della riunione del 15/09/2016 del Tribunale di Genova Sezione IV civile che rappresenta le linee guida del Tribunale in merito alla disciplina delle spese straordinarie e ne prevede anche le modalità di rimborso.
6) Il padre trascorrerà con la figlia minore nel rispetto dei suoi impegni e Per_2 delle sue abitudini di vita già consolidate, due weekend al mese alternati tra loro dal venerdì sera o dal sabato a pranzo, a seconda degli impegni scolastici, fino alla domenica sera. Inoltre il Sig. trascorrerà con la figlia minore un giorno Pt_1
infrasettimanale con orario da concordarsi con l'altro genitore e sempre nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extra scolastici.
7) Quanto alle vacanze, in linea generale ciascun genitore trascorrerà con la figlia minore 15 giorni anche non consecutivi da stabilirsi entro il 30 aprile di ciascun anno sulla base delle ferie di entrambi i coniugi. Le festività principali seguiranno il criterio dell'alternanza.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 8) I coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere per quanto nelle loro possibilità lavorative ai bisogni della prole e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione e lo studio delle figlie.
9) Le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio
Le parti dichiarano che non sono mai stati pronunciati dal Tribunale per i minorenni provvedimenti a carico della minore.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2007, Numero 256, Parte II, Serie A, Comune di
Genova) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. N. 3097/2025 promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
02/05/1980, residente in [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MAZZUCCO SARA (C.F. , che lo C.F._2 rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il CP_1 C.F._3
28/11/1980, residente in [...], elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. VILLA VITTORIA (C.F. ), che la C.F._4 rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (datato 20/08/2025)
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in GENOVA il
02/06/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente (Comune di Genova: Atto n. 256 P. II S.A. – Anno 2007), così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dal matrimonio sono nate le figlie , nata il [...], a [...] Persona_1
e , nata il [...], a [...]; Persona_2
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possano venire integralmente recepite non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Vista l'ulteriore domanda proposta dalle parti le quali hanno chiesto che, decorsi i termini di legge, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, il Tribunale voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, con separata ordinanza
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 la causa viene rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito a tale ulteriore domanda.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
02/05/1980,
e
C.F. , nata a [...], il CP_1 C.F._3
28/11/1980
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, ai sensi della normativa vigente, fermo restando che tutte le decisioni e le questioni attinenti la figlia verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore della prole.
Anche la figlia maggiore risiede presso la madre.
2) La casa famigliare sita in Genova Via Molassana 108/3 censita al NCEU di
Genova – Sez. Urbana MOL – Foglio 9 – numero 660 – subalterno 6 – zona censuaria 5, categoria A/3 – classe 4 della consistenza di 3,5 vani verrà assegnata
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 alla Signora la quale si farà carico di tutte le spese ordinarie e CP_1 straordinarie.
3) Il Sig. , verserà alla Sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, rinunziando la Sig.ra a CP_1 qualsivoglia forma di mantenimento personale percependo entrambi i coniugi stipendi equipollenti (prima rivalutazione 1/1/2026 (sulla base della variazione dell'indice Istat per i prezzi al consumo rilevata dalla CCIAA di Genova tra il
31.12.2024 ed il 31.12.2025). La Sig.ra continuerà a percepire, in via CP_1 esclusiva, l'assegno unico di famiglia erogato dall'Inps dell'importo variabile, attualmente di € 332,00.
4) Ad integrazione dell'obbligazione di mantenimento delle figlie e nell'ambito della regolamentazione complessiva degli accordi di separazione il Sig. si Pt_1
impegna ed obbliga a trasferire alla Sig.ra che accetta tale CP_1 impegno, la propria quota pari al 50% della casa di abitazione sita in Genova,
Via Molassana 108/3, facente parte della casa segnata con il civico numero 108 di Via Molassana, censita al NCEU di Genova – Sez. Urbana MOL – Foglio 9 – numero 660 – subalterno 6 – zona censuaria 5, categoria A/3 – classe 4 della consistenza di 3,5 vani, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'omologa dell'accordo di separazione da parte del Tribunale di Genova, dando atto i coniugi che il presente accordo deve intendersi quale contratto preliminare nel contesto della presente separazione. A seguito del trasferimento della quota la
Sig.ra diventerà quindi piena ed esclusiva proprietaria dell'intero CP_1
immobile.
Il relativo contratto definitivo di trasferimento verrà stipulato a spese della signora a mezzo di Notaio designato dalla Signora CP_1 CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Le parti provvederanno a far redigere l'APE che sarà necessario allegare al rogito notarile di trasferimento. Il Sig. rinuncia ad ogni pretesa sull'immobile, Pt_1 anche in relazione alle somme da lui versate fino ad oggi per acquistarlo.
La sig.ra rinuncia ad ogni ulteriore futura contribuzione per la rata del CP_1
mutuo cointestato con il marito, sino alla sua estinzione, e si impegna a liberarlo da ogni obbligo nei confronti della Banca mutuante, se possibile anche con la sua cancellazione come cointestatario. La stessa rinuncia altresì ad ogni richiesta per rate pro quota sino ad oggi maturate, liberando il marito da ogni debito pregresso a tale titolo.
5) Le spese straordinarie relative alle figlie – intendendosi per esse le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese per i viaggi e soggiorni studio, per le attività extrascolastiche, le spese di studio e similari - dovranno essere sempre preventivamente concordate in forma scritta e verranno ripartite al 50% tra i coniugi nelle modalità meglio indicate dal verbale della riunione del 15/09/2016 del Tribunale di Genova Sezione IV civile che rappresenta le linee guida del Tribunale in merito alla disciplina delle spese straordinarie e ne prevede anche le modalità di rimborso.
6) Il padre trascorrerà con la figlia minore nel rispetto dei suoi impegni e Per_2 delle sue abitudini di vita già consolidate, due weekend al mese alternati tra loro dal venerdì sera o dal sabato a pranzo, a seconda degli impegni scolastici, fino alla domenica sera. Inoltre il Sig. trascorrerà con la figlia minore un giorno Pt_1
infrasettimanale con orario da concordarsi con l'altro genitore e sempre nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extra scolastici.
7) Quanto alle vacanze, in linea generale ciascun genitore trascorrerà con la figlia minore 15 giorni anche non consecutivi da stabilirsi entro il 30 aprile di ciascun anno sulla base delle ferie di entrambi i coniugi. Le festività principali seguiranno il criterio dell'alternanza.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 8) I coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere per quanto nelle loro possibilità lavorative ai bisogni della prole e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione e lo studio delle figlie.
9) Le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio
Le parti dichiarano che non sono mai stati pronunciati dal Tribunale per i minorenni provvedimenti a carico della minore.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2007, Numero 256, Parte II, Serie A, Comune di
Genova) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6