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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2379/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BONFIGLIOLI DAVIDE
AL AR, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
MARCHIONE FRANCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 13/06/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 5 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 18/09/2024 sentenza di separazione consensuale n. 1365/2024, RG 587/2021, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Le figlie minori nata il [...] in [...] e Persona_1 Persona_2
nata il [...] in [...] rimangono in affido condiviso ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle scelte straordinarie (educative anche religiose, mediche e scolastiche) tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni delle minori e disgiuntamente, in riferimento alle scelte ordinarie, ciascuno nel tempo in cui avranno seco le figlie;
pagina 2 di 5 2) Le minori e non economicamente autosufficienti, rimarranno Per_1 Per_2
collocate, prevalentemente, presso la madre ove continueranno ad avere la residenza. Il
padre avrà diritto di visita, previo accordo con la madre che, in caso di disaccordo è
regolato dalle seguenti modalità: a) durante la settimana, il martedì ed il sabato dalle 16,30
alle 20,30 quando il padre le riaccompagnerà a casa della madre dopo averle fatte cenare;
b) weekend alternati, dal sabato alle ore 16.30 fino alla domenica sera alle ore 20.30,
quando il padre le riaccompagnerà a casa della madre dopo averle fatte cenare;
c) vacanze natalizie: 5 giorni con pernottamento scelti, in caso di disaccordo, negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre, comprensivi o della Vigilia di Natale o del giorno di
Natale; d) due giorni durante le feste pasquali comprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; e) per le vacanze estive le bambine potranno restare con i genitori per 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 31/5 di ogni anno: per il restante tempo di assenza scolastica si osserverà il calendario ordinario;
3) A titolo di contributo nel mantenimento delle figlie e il signor AI Per_1 Per_2
LV si obbliga a corrispondere alla signora la somma Parte_1
mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro e non oltre il giorno 15
di ogni mese, somma automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat a far tempo dal mese di Gennaio 2026 e successivamente, annualmente, nel mese di
Gennaio di ogni anno. Il sig. AI, inoltre, riconosce che l'Assegno Unico venga percepito al 100% dalla sig.r Parte_1
4) I genitori contribuiranno in misura paritaria, ovvero ciascuno nella quota del 50%, al pagamento delle spese straordinarie per le figlie, intendendosi come tali quelle qualificate straordinarie dal noto protocollo in uso al Tribunale di Modena, da intendersi quivi integralmente riportato e trascritto;
pagina 3 di 5 5) il sig. AI si obbliga a sostenere il pagamento del 50% delle somme che la sig.ra dovrà corrispondere per far fronte al debito contratto nei confronti della Parte_1
proprietaria dell'ex casa familiare (sig. r ); Controparte_1
6) Ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente integralmente autonomo ed indipendente rinunciando, per l'effetto, reciprocamente, a qualsivoglia assegno di divorzio, rispetto al quale le parti, come in epigrafe identificate attestano, l'uno nei confronti dell'altro e viceversa l'inesistenza di qualsivoglia presupposto;
7) Le parti attestano che con l'esatto adempimento di quanto nel presente atto accordato e concordato, i signori AI LV e hanno definito ogni Parte_1
loro rapporto, anche economico, trovante fondamento nel matrimonio e/o direttamente e/o indirettamente riconducibile al rapporto di coniugio e null'altro avranno a pretendere a nessun titolo e/o ragione, rinunciando espressamente a ogni residuo diritto e pretesa anche se quivi non dedotta, alla relativa azione giudiziale, ad eccezione di quanto attiene le obbligazioni economiche del padre nei confronti delle figlie e del comune debito nei confronti della sig.r , proprietaria dell'ex casa coniugale;
Controparte_1
8) Le spese ed i compensi legali, compresi quelli dovuti a ciascun professionista per l'attività dai medesimi prestata si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà ad opera di ciascun professionista.
Spese del presente procedimento vengono fronteggiare dalle parti nella misura, ciascuna,
del 50%.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in RIO SALICETO (RE) il
09/09/2017 fra nata a [...] il Parte_1
pagina 4 di 5 01/05/1991 e AR AL nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RIO SALICETO (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2017 Atto n. 15 Parte II Serie C);
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2379/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BONFIGLIOLI DAVIDE
AL AR, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
MARCHIONE FRANCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 13/06/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 5 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 18/09/2024 sentenza di separazione consensuale n. 1365/2024, RG 587/2021, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Le figlie minori nata il [...] in [...] e Persona_1 Persona_2
nata il [...] in [...] rimangono in affido condiviso ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle scelte straordinarie (educative anche religiose, mediche e scolastiche) tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni delle minori e disgiuntamente, in riferimento alle scelte ordinarie, ciascuno nel tempo in cui avranno seco le figlie;
pagina 2 di 5 2) Le minori e non economicamente autosufficienti, rimarranno Per_1 Per_2
collocate, prevalentemente, presso la madre ove continueranno ad avere la residenza. Il
padre avrà diritto di visita, previo accordo con la madre che, in caso di disaccordo è
regolato dalle seguenti modalità: a) durante la settimana, il martedì ed il sabato dalle 16,30
alle 20,30 quando il padre le riaccompagnerà a casa della madre dopo averle fatte cenare;
b) weekend alternati, dal sabato alle ore 16.30 fino alla domenica sera alle ore 20.30,
quando il padre le riaccompagnerà a casa della madre dopo averle fatte cenare;
c) vacanze natalizie: 5 giorni con pernottamento scelti, in caso di disaccordo, negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre, comprensivi o della Vigilia di Natale o del giorno di
Natale; d) due giorni durante le feste pasquali comprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; e) per le vacanze estive le bambine potranno restare con i genitori per 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 31/5 di ogni anno: per il restante tempo di assenza scolastica si osserverà il calendario ordinario;
3) A titolo di contributo nel mantenimento delle figlie e il signor AI Per_1 Per_2
LV si obbliga a corrispondere alla signora la somma Parte_1
mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro e non oltre il giorno 15
di ogni mese, somma automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat a far tempo dal mese di Gennaio 2026 e successivamente, annualmente, nel mese di
Gennaio di ogni anno. Il sig. AI, inoltre, riconosce che l'Assegno Unico venga percepito al 100% dalla sig.r Parte_1
4) I genitori contribuiranno in misura paritaria, ovvero ciascuno nella quota del 50%, al pagamento delle spese straordinarie per le figlie, intendendosi come tali quelle qualificate straordinarie dal noto protocollo in uso al Tribunale di Modena, da intendersi quivi integralmente riportato e trascritto;
pagina 3 di 5 5) il sig. AI si obbliga a sostenere il pagamento del 50% delle somme che la sig.ra dovrà corrispondere per far fronte al debito contratto nei confronti della Parte_1
proprietaria dell'ex casa familiare (sig. r ); Controparte_1
6) Ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente integralmente autonomo ed indipendente rinunciando, per l'effetto, reciprocamente, a qualsivoglia assegno di divorzio, rispetto al quale le parti, come in epigrafe identificate attestano, l'uno nei confronti dell'altro e viceversa l'inesistenza di qualsivoglia presupposto;
7) Le parti attestano che con l'esatto adempimento di quanto nel presente atto accordato e concordato, i signori AI LV e hanno definito ogni Parte_1
loro rapporto, anche economico, trovante fondamento nel matrimonio e/o direttamente e/o indirettamente riconducibile al rapporto di coniugio e null'altro avranno a pretendere a nessun titolo e/o ragione, rinunciando espressamente a ogni residuo diritto e pretesa anche se quivi non dedotta, alla relativa azione giudiziale, ad eccezione di quanto attiene le obbligazioni economiche del padre nei confronti delle figlie e del comune debito nei confronti della sig.r , proprietaria dell'ex casa coniugale;
Controparte_1
8) Le spese ed i compensi legali, compresi quelli dovuti a ciascun professionista per l'attività dai medesimi prestata si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà ad opera di ciascun professionista.
Spese del presente procedimento vengono fronteggiare dalle parti nella misura, ciascuna,
del 50%.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in RIO SALICETO (RE) il
09/09/2017 fra nata a [...] il Parte_1
pagina 4 di 5 01/05/1991 e AR AL nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RIO SALICETO (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2017 Atto n. 15 Parte II Serie C);
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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