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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2990/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 2990/2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Righetti Parte_1 C.F._1
- attrice/opponente
contro
(P.IVA ), in persona del rappresentante legale Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Paolo Stefanelli
- convenuta/opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratto di appalto.
Conclusioni
Per l'attrice/opponente: come da note scritte del 14/11/2024, “- in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale per i motivi indicati in atto di citazione e conseguentemente dichiarare nullo, inefficace e di nessun effetto il decreto ingiuntivo nr. 776/21 recante r.g. 1370/21 emesso in data 11/06/2021 dal Tribunale di Pisa, opposto;
- nel merito, revocare e/o dichiarare nullo il decreto suindicato perché infondato, ingiusto ed illegittimo e fondato su un documento mai sottoscritto dalla sig.ra ; - condannare parte opposta al risarcimento dei danni subiti dalla Pt_1 sig.ra e conseguenti all'accertamento della falsità della sottoscrizione apposta al Parte_1 documento n. 3 fascicolo monitorio, da quantificarsi nella somma di € 30.000,00 indicata in atto di citazione, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi sul capitale rivalutato;
- in ogni caso, con il rigetto ogni avversa pretesa e con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Con ogni riserva del caso e di legge, si ribadisce l'eccezione di nullità della prova per testi formulata all'udienza del 14/02/2024”; per la convenuta/opposta: come da note del 14/11/2024, “rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi fino ad ora esposti e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento di tutto quanto liquidato con il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 776/2021 dell'11/06/2021, nonché delle spese del presente giudizio”.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 776/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 11/6/2021 e notificato in data 21/6/2021, con cui le è stato ingiunto il pagamento di € 42.960,49, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore della , a titolo di saldo per i Controparte_1
lavori di ristrutturazione eseguiti dalla convenuta opposta su un immobile di proprietà dell'opponente, sito in Porto Santo Stefano.
1.1. A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria, sostenendo l'applicabilità del foro del consumatore, in considerazione della propria residenza nel Comune di Bologna;
nel merito, ha disconosciuto la propria firma apposta sul preventivo di spesa di cui al documento n. 3 prodotto da controparte e ha eccepito l'incompleta esecuzione dei lavori pattuiti da parte dell'impresa edile, oltre alla presenza di vizi nelle opere realizzate;
ha, infine, spiegato domanda riconvenzionale volta al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento della convenuta opposta.
2. Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_1
e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, ha contestato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'attrice, sostenendo che, nel caso di specie, non fosse applicabile il foro esclusivo del consumatore, bensì quello facoltativamente previsto dall'art. 20 c.p.c. per le obbligazioni contrattuali e richiamando, per le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, il disposto dell'art. 1182, co. 3, c.c., ritenendo pertanto competente il Tribunale di Pisa, in considerazione della sede legale della convenuta, sita in Castelfranco di Sotto.
3. Alla prima udienza di comparizione del 3/3/2022, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il precedente Giudice Istruttore ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante lo svolgimento di una c.t.u. grafologica e l'escussione di testimoni.
All'udienza del 14/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni e questo Giudice, assegnataria del fascicolo con provvedimento del 22/1/2024, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
4. L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla IG.ra , con riferimento al Tribunale Pt_1
di Pisa adito in sede monitoria, in favore del Tribunale di Bologna, risulta fondata e merita accoglimento.
4.1. Come noto, la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) si applica a tutti i contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, indipendentemente dall'oggetto o dalla tipologia del negozio giuridico concluso (Cass. civ. n. 22505/2010). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, riconosciuto l'applicabilità della normativa consumeristica a una pluralità di contratti tra cui – come nel caso di specie – agli appalti privati aventi ad oggetto lavori di ristrutturazione di un bene immobile (Cass. civ. n. 6802/2010).
Ai sensi dell'art. art. 33, co. 2, lett. u) D.lgs. n. 206/2005, il foro del consumatore è inderogabile, salvo prova dell'esistenza di una specifica trattativa individuale sul punto: in assenza di tale prova, non è possibile adire un foro concorrente o alternativo.
In proposito, la Corte di legittimità ha ulteriormente chiarito che “Il consumatore convenuto dinanzi
a foro diverso da quello suo proprio, il quale eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice davanti al quale è stato tratto, ha l'onere di allegare che trattasi di controversia concernente un contratto cui, pur essendo stato oggetto di negoziazione individuale (come nella specie, riguardante un contratto di appalto privato di lavori per ristrutturazione di immobile), trova applicazione la disciplina di tutela di cui agli art. 33 e ss. d.lg. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. codice del consumo). In presenza di tale allegazione, il professionista, che intenda escludere l'applicazione della anzidetta disciplina di tutela, è onerato della prova che la clausola contrattuale di proroga della competenza, con deroga del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del citato d.lg. n. 206, è stata, ai sensi dell'art. 34 dello stesso d.lg., oggetto di specifica trattativa (quale presupposto che rileva, per l'appunto, ai fini della applicazione o meno della disciplina di tutela in questione e non già dell'accertamento della vessatorietà o abusività della clausola), caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", in cui, ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lg. citato, viene a sostanziarsi la vessatorietà della clausola. Ne consegue che, in difetto delle prove suddette, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche là dove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli art. 18, 19 e 20 c.p.c.” (cfr. Cass. civ. n. 6802/2010).
4.2. Applicando i principi richiamati al caso in esame, si osserva che l'opponente ha allegato la propria qualità di consumatrice e ha prodotto il certificato di residenza nel Comune di Bologna (doc.
1, fascicolo di parte opponente).
Di contro, la convenuta opposta, la cui qualifica di professionista è pacifica – atteso che come tale deve intendersi “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale” (cfr. art. 3, co. 1, lett. c) cod. cons.) – non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante né in merito all'eventuale qualità di professionista di controparte, né riguardo all'esistenza di una trattativa individuale e specifica volta a derogare il foro del consumatore.
Tale deficit probatorio risulta ancor più evidente alla luce della consulenza tecnica d'ufficio grafologica espletata in corso di giudizio, dalla quale è emerso che la sottoscrizione apposta all'ultima pagina del preventivo prodotto dall'impresa edile a sostegno della domanda monitoria (doc. 3, fascicolo monitorio) non è riferibile alla IG.ra , apparente firmataria (cfr. c.t.u.), escludendo Pt_1
così qualsiasi rilevanza probatoria del documento.
Infine, le eccezioni sollevate dall'impresa edile in merito alla presunta debolezza della propria struttura aziendale sono irrilevanti ai fini della decisione: del resto, la circostanza che la convenuta sia un'impresa individuale con due soli dipendenti non incide sull'applicabilità della normativa consumeristica, atteso che la tutela approntata dall'ordinamento nei confronti delle microimprese incide esclusivamente nei rapporti con altre imprese.
4.3. In ragione di quanto chiarito va, dunque, dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pisa in favore del Tribunale di Bologna.
Al riconoscimento dell'incompetenza dell'intestato Tribunale consegue la caducazione del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da un giudice incompetente. Invero, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, cui si intende aderire, il giudice dell'opposizione che dichiara la propria incompetenza a emettere il decreto ingiuntivo deve provvedere con sentenza, trattandosi di provvedimento avente duplice contenuto, in tema non solo di incompetenza, ma anche di caducazione per nullità del decreto ingiuntivo (ex multis, Cass. civ. n. 14594/2012).
4.4. Ogni altra questione ed eccezione assorbita.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, diversamente da quanto indicato in nota spese, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, per lo scaglione da €
26.001,00 a € 52.000,00, applicando i valori minimi alla fase di trattazione e istruttoria e di decisione in ragione dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità. Anche le spese di c.t.u. espletata in corso di causa vanno poste definitivamente a carico della convenuta opposta, come liquidate con decreto del 10/8/2023.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pisa a emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Bologna, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge;
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 776/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 11/6/2021, che revoca;
- condanna , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a rifondere a le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in Parte_1
€ 5.261,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15%, iva. e c.p.a. come per legge, nonché spese di iscrizione della causa sul ruolo ed eventuali spese di notifica;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di . Controparte_1
Pisa, 21/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 2990/2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Righetti Parte_1 C.F._1
- attrice/opponente
contro
(P.IVA ), in persona del rappresentante legale Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Paolo Stefanelli
- convenuta/opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratto di appalto.
Conclusioni
Per l'attrice/opponente: come da note scritte del 14/11/2024, “- in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale per i motivi indicati in atto di citazione e conseguentemente dichiarare nullo, inefficace e di nessun effetto il decreto ingiuntivo nr. 776/21 recante r.g. 1370/21 emesso in data 11/06/2021 dal Tribunale di Pisa, opposto;
- nel merito, revocare e/o dichiarare nullo il decreto suindicato perché infondato, ingiusto ed illegittimo e fondato su un documento mai sottoscritto dalla sig.ra ; - condannare parte opposta al risarcimento dei danni subiti dalla Pt_1 sig.ra e conseguenti all'accertamento della falsità della sottoscrizione apposta al Parte_1 documento n. 3 fascicolo monitorio, da quantificarsi nella somma di € 30.000,00 indicata in atto di citazione, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi sul capitale rivalutato;
- in ogni caso, con il rigetto ogni avversa pretesa e con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Con ogni riserva del caso e di legge, si ribadisce l'eccezione di nullità della prova per testi formulata all'udienza del 14/02/2024”; per la convenuta/opposta: come da note del 14/11/2024, “rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi fino ad ora esposti e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento di tutto quanto liquidato con il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 776/2021 dell'11/06/2021, nonché delle spese del presente giudizio”.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 776/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 11/6/2021 e notificato in data 21/6/2021, con cui le è stato ingiunto il pagamento di € 42.960,49, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore della , a titolo di saldo per i Controparte_1
lavori di ristrutturazione eseguiti dalla convenuta opposta su un immobile di proprietà dell'opponente, sito in Porto Santo Stefano.
1.1. A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria, sostenendo l'applicabilità del foro del consumatore, in considerazione della propria residenza nel Comune di Bologna;
nel merito, ha disconosciuto la propria firma apposta sul preventivo di spesa di cui al documento n. 3 prodotto da controparte e ha eccepito l'incompleta esecuzione dei lavori pattuiti da parte dell'impresa edile, oltre alla presenza di vizi nelle opere realizzate;
ha, infine, spiegato domanda riconvenzionale volta al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento della convenuta opposta.
2. Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_1
e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, ha contestato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'attrice, sostenendo che, nel caso di specie, non fosse applicabile il foro esclusivo del consumatore, bensì quello facoltativamente previsto dall'art. 20 c.p.c. per le obbligazioni contrattuali e richiamando, per le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, il disposto dell'art. 1182, co. 3, c.c., ritenendo pertanto competente il Tribunale di Pisa, in considerazione della sede legale della convenuta, sita in Castelfranco di Sotto.
3. Alla prima udienza di comparizione del 3/3/2022, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il precedente Giudice Istruttore ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante lo svolgimento di una c.t.u. grafologica e l'escussione di testimoni.
All'udienza del 14/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni e questo Giudice, assegnataria del fascicolo con provvedimento del 22/1/2024, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
4. L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla IG.ra , con riferimento al Tribunale Pt_1
di Pisa adito in sede monitoria, in favore del Tribunale di Bologna, risulta fondata e merita accoglimento.
4.1. Come noto, la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) si applica a tutti i contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, indipendentemente dall'oggetto o dalla tipologia del negozio giuridico concluso (Cass. civ. n. 22505/2010). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, riconosciuto l'applicabilità della normativa consumeristica a una pluralità di contratti tra cui – come nel caso di specie – agli appalti privati aventi ad oggetto lavori di ristrutturazione di un bene immobile (Cass. civ. n. 6802/2010).
Ai sensi dell'art. art. 33, co. 2, lett. u) D.lgs. n. 206/2005, il foro del consumatore è inderogabile, salvo prova dell'esistenza di una specifica trattativa individuale sul punto: in assenza di tale prova, non è possibile adire un foro concorrente o alternativo.
In proposito, la Corte di legittimità ha ulteriormente chiarito che “Il consumatore convenuto dinanzi
a foro diverso da quello suo proprio, il quale eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice davanti al quale è stato tratto, ha l'onere di allegare che trattasi di controversia concernente un contratto cui, pur essendo stato oggetto di negoziazione individuale (come nella specie, riguardante un contratto di appalto privato di lavori per ristrutturazione di immobile), trova applicazione la disciplina di tutela di cui agli art. 33 e ss. d.lg. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. codice del consumo). In presenza di tale allegazione, il professionista, che intenda escludere l'applicazione della anzidetta disciplina di tutela, è onerato della prova che la clausola contrattuale di proroga della competenza, con deroga del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del citato d.lg. n. 206, è stata, ai sensi dell'art. 34 dello stesso d.lg., oggetto di specifica trattativa (quale presupposto che rileva, per l'appunto, ai fini della applicazione o meno della disciplina di tutela in questione e non già dell'accertamento della vessatorietà o abusività della clausola), caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", in cui, ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lg. citato, viene a sostanziarsi la vessatorietà della clausola. Ne consegue che, in difetto delle prove suddette, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche là dove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli art. 18, 19 e 20 c.p.c.” (cfr. Cass. civ. n. 6802/2010).
4.2. Applicando i principi richiamati al caso in esame, si osserva che l'opponente ha allegato la propria qualità di consumatrice e ha prodotto il certificato di residenza nel Comune di Bologna (doc.
1, fascicolo di parte opponente).
Di contro, la convenuta opposta, la cui qualifica di professionista è pacifica – atteso che come tale deve intendersi “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale” (cfr. art. 3, co. 1, lett. c) cod. cons.) – non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante né in merito all'eventuale qualità di professionista di controparte, né riguardo all'esistenza di una trattativa individuale e specifica volta a derogare il foro del consumatore.
Tale deficit probatorio risulta ancor più evidente alla luce della consulenza tecnica d'ufficio grafologica espletata in corso di giudizio, dalla quale è emerso che la sottoscrizione apposta all'ultima pagina del preventivo prodotto dall'impresa edile a sostegno della domanda monitoria (doc. 3, fascicolo monitorio) non è riferibile alla IG.ra , apparente firmataria (cfr. c.t.u.), escludendo Pt_1
così qualsiasi rilevanza probatoria del documento.
Infine, le eccezioni sollevate dall'impresa edile in merito alla presunta debolezza della propria struttura aziendale sono irrilevanti ai fini della decisione: del resto, la circostanza che la convenuta sia un'impresa individuale con due soli dipendenti non incide sull'applicabilità della normativa consumeristica, atteso che la tutela approntata dall'ordinamento nei confronti delle microimprese incide esclusivamente nei rapporti con altre imprese.
4.3. In ragione di quanto chiarito va, dunque, dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pisa in favore del Tribunale di Bologna.
Al riconoscimento dell'incompetenza dell'intestato Tribunale consegue la caducazione del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da un giudice incompetente. Invero, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, cui si intende aderire, il giudice dell'opposizione che dichiara la propria incompetenza a emettere il decreto ingiuntivo deve provvedere con sentenza, trattandosi di provvedimento avente duplice contenuto, in tema non solo di incompetenza, ma anche di caducazione per nullità del decreto ingiuntivo (ex multis, Cass. civ. n. 14594/2012).
4.4. Ogni altra questione ed eccezione assorbita.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, diversamente da quanto indicato in nota spese, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, per lo scaglione da €
26.001,00 a € 52.000,00, applicando i valori minimi alla fase di trattazione e istruttoria e di decisione in ragione dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità. Anche le spese di c.t.u. espletata in corso di causa vanno poste definitivamente a carico della convenuta opposta, come liquidate con decreto del 10/8/2023.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pisa a emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Bologna, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge;
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 776/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 11/6/2021, che revoca;
- condanna , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a rifondere a le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in Parte_1
€ 5.261,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15%, iva. e c.p.a. come per legge, nonché spese di iscrizione della causa sul ruolo ed eventuali spese di notifica;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di . Controparte_1
Pisa, 21/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella