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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4177/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4177/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Alessio Ciampini;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Alessio Ciampini;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Cecina (LI) il 25/06/2016 e che dalla loro unione è nato il figlio a Cecina (LI) il 02.03.2020. Persona_1
Con provvedimento in data 04/11/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16.01.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 16.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Cecina (LI) di procedere Controparte_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Cecina (LI) il 25/06/2016 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 7 P. 2 Serie A anno 2016.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Nell'immobile adibito a casa coniugale, sita in 57023 Cecina (LI), Via Circonvallazione n. 31, rimarrà la Signora unitamente al figlio . I coniugi e il figlio minore Pt_1 Per_1 attualmente dimorano tutti presso la casa sopra meglio specificata. Il Signor CP_1 provvederà a traferire altrove la propria residenza entro e non oltre il termine di deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza cartolare, comunicando tempestivamente alla moglie l'indirizzo.
3) Il Signor preleverà dalla casa coniugale, oltre ai propri effetti personali, gli CP_1 altri beni che verranno individuati di comune accordo con la moglie.
4) Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 esercizio disgiunto della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza;
i genitori si impegnano ad assumere, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse attinenti al figlio, tenuto conto delle capacità, delle naturali inclinazioni e delle aspirazioni degli stessi.
5) Il figlio minore sarà collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre. Per_1
6) I coniugi si impegnano, in ogni circostanza, nel superiore interesse dei figli, a tutelare la figura dell'altro genitore e a far sì che i figli vivano con la massima serenità possibile lo stato di separati dei genitori, nonché a comunicare periodicamente tra loro per valutare le scelte inerenti il figlio minore e l'evoluzione dell'affidamento condiviso. In ogni Per_1 caso, quando il figlio sarà con un solo genitore, questi si impegna ad agevolare e garantire la corrispondenza telefonica con l'altro genitore.
7) Entro e non oltre tre (3) mesi decorrenti dalla data di deposito del foglio di deduzioni, chiarimenti ed integrazioni delle condizioni del ricorso per separazione consensuale, il Sig. individuerà una sistemazione idonea a consentire al figlio minore di CP_1 Per_1 pernottare presso detta abitazione, comprensiva degli spazi necessari a tal fine.
8) Le parti hanno convenuto di disciplinare il diritto di visita del padre – figlio secondo le seguenti modalità: quando vorrà e tenerlo presso di sé per almeno tre (3) pomeriggi alla settimana: lunedì, martedì e venerdì con cena e pernottamento, fino alla mattina successiva, quando lo riaccompagnerà a scuola o a casa;
inoltre il padre trascorrerà con il figlio il fine settimana alternativamente con la madre, dal sabato all'uscita di scuola (o dalla mattina nel periodo delle vacanze scolastiche) al lunedì mattina. Inoltre il figlio trascorrerà con ciascun genitore una settimana nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno ed una settimana nel periodo invernale;
una settimana durante il periodo natalizio, alternando, di anno in anno, tra i genitori, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni, nel periodo pasquale, alternando, di anno in anno, tra i genitori, il giorno di Pasqua.
9) nel corso della settimana, inoltre, il Signor si impegna ad accordarsi con la CP_1 madre per prelevare il figlio ed accompagnarlo presso l'Istituto Scolastico;
Per_1
10) per metà delle vacanze scolastiche natalizie, suddividendo le stesse in due periodi di egual consistenza da concordarsi annualmente tra i genitori secondo le necessità e gli impegni della minore. In ogni caso si provvederà, ove possibile, a garantire l'alternanza delle principali festività con ciascun genitore;
11) quanto alle altre vacanze scolastiche infrannuali, queste verranno trascorse secondo gli accordi che intercorreranno tra i genitori.
12) Il Signor a titolo di mantenimento del figlio minore si obbliga a CP_1 Per_1 versare, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e direttamente alla Signora Pt_1 mezzo bonifico bancario, la somma complessiva di €.250,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
13) Il Sig. a titolo di mantenimento della moglie, verserà alla stessa, a mezzo CP_1 bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di €. 250,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
14) Il Signor si impegna, altresì, a sostenere il 100% delle spese straordinarie CP_1 del figlio minore (visite specialistiche, ludiche, ricreative, dentistiche, sanitarie, etc.) e delle spese ordinarie scolastiche (acquisto libri scolastici, tasse scolastiche, tasse universitarie, spese per le attrezzature didattiche indispensabili, etc.) che si dovessero rendere necessarie per il figlio e ciò farà dietro presentazione mensile comprovante gli avvenuti esborsi, spese tutte preventivamente concordate tenendosi conto delle aspirazioni e necessità del figlio – avuto riguardo alle spese di carattere sanitario – ai casi di urgenza e necessità.
15) I Sigg.ri e si impegnano trascorsi 2 anni decorrenti dalla data di Pt_1 CP_1 sentenza della separazione a mettere in vendita l'immobile di loro proprietà sopra meglio descritto;
16) I Sigg.ri e hanno un conto corrente cointestato n. Pt_1 CP_1
50435/1000/00000458 acceso presso la Banca Intesa San Paolo - Filiale di Cecina, con saldo attuale pari ad €. 27.497,09. I coniugi provvederanno, entro il 31/12/2024, a prelevare dal conto corrente cointestato suddetto una somma pari a complessive € 8.000,00 ciascuno al fine di lasciare una giacenza sul conto sopra menzionato pari ad € 11.497,09 oppure la diversa somma dovuta in base agli addebiti previsti al fine di consentire di avere una provvista per l'addebito della rata del mutuo e delle spese condominiali.
17) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei reciproci passaporti e/o di altro documento valido per l'espatrio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 16.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4177/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Alessio Ciampini;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Alessio Ciampini;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Cecina (LI) il 25/06/2016 e che dalla loro unione è nato il figlio a Cecina (LI) il 02.03.2020. Persona_1
Con provvedimento in data 04/11/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16.01.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 16.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Cecina (LI) di procedere Controparte_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Cecina (LI) il 25/06/2016 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 7 P. 2 Serie A anno 2016.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Nell'immobile adibito a casa coniugale, sita in 57023 Cecina (LI), Via Circonvallazione n. 31, rimarrà la Signora unitamente al figlio . I coniugi e il figlio minore Pt_1 Per_1 attualmente dimorano tutti presso la casa sopra meglio specificata. Il Signor CP_1 provvederà a traferire altrove la propria residenza entro e non oltre il termine di deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza cartolare, comunicando tempestivamente alla moglie l'indirizzo.
3) Il Signor preleverà dalla casa coniugale, oltre ai propri effetti personali, gli CP_1 altri beni che verranno individuati di comune accordo con la moglie.
4) Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 esercizio disgiunto della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza;
i genitori si impegnano ad assumere, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse attinenti al figlio, tenuto conto delle capacità, delle naturali inclinazioni e delle aspirazioni degli stessi.
5) Il figlio minore sarà collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre. Per_1
6) I coniugi si impegnano, in ogni circostanza, nel superiore interesse dei figli, a tutelare la figura dell'altro genitore e a far sì che i figli vivano con la massima serenità possibile lo stato di separati dei genitori, nonché a comunicare periodicamente tra loro per valutare le scelte inerenti il figlio minore e l'evoluzione dell'affidamento condiviso. In ogni Per_1 caso, quando il figlio sarà con un solo genitore, questi si impegna ad agevolare e garantire la corrispondenza telefonica con l'altro genitore.
7) Entro e non oltre tre (3) mesi decorrenti dalla data di deposito del foglio di deduzioni, chiarimenti ed integrazioni delle condizioni del ricorso per separazione consensuale, il Sig. individuerà una sistemazione idonea a consentire al figlio minore di CP_1 Per_1 pernottare presso detta abitazione, comprensiva degli spazi necessari a tal fine.
8) Le parti hanno convenuto di disciplinare il diritto di visita del padre – figlio secondo le seguenti modalità: quando vorrà e tenerlo presso di sé per almeno tre (3) pomeriggi alla settimana: lunedì, martedì e venerdì con cena e pernottamento, fino alla mattina successiva, quando lo riaccompagnerà a scuola o a casa;
inoltre il padre trascorrerà con il figlio il fine settimana alternativamente con la madre, dal sabato all'uscita di scuola (o dalla mattina nel periodo delle vacanze scolastiche) al lunedì mattina. Inoltre il figlio trascorrerà con ciascun genitore una settimana nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno ed una settimana nel periodo invernale;
una settimana durante il periodo natalizio, alternando, di anno in anno, tra i genitori, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni, nel periodo pasquale, alternando, di anno in anno, tra i genitori, il giorno di Pasqua.
9) nel corso della settimana, inoltre, il Signor si impegna ad accordarsi con la CP_1 madre per prelevare il figlio ed accompagnarlo presso l'Istituto Scolastico;
Per_1
10) per metà delle vacanze scolastiche natalizie, suddividendo le stesse in due periodi di egual consistenza da concordarsi annualmente tra i genitori secondo le necessità e gli impegni della minore. In ogni caso si provvederà, ove possibile, a garantire l'alternanza delle principali festività con ciascun genitore;
11) quanto alle altre vacanze scolastiche infrannuali, queste verranno trascorse secondo gli accordi che intercorreranno tra i genitori.
12) Il Signor a titolo di mantenimento del figlio minore si obbliga a CP_1 Per_1 versare, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e direttamente alla Signora Pt_1 mezzo bonifico bancario, la somma complessiva di €.250,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
13) Il Sig. a titolo di mantenimento della moglie, verserà alla stessa, a mezzo CP_1 bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di €. 250,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
14) Il Signor si impegna, altresì, a sostenere il 100% delle spese straordinarie CP_1 del figlio minore (visite specialistiche, ludiche, ricreative, dentistiche, sanitarie, etc.) e delle spese ordinarie scolastiche (acquisto libri scolastici, tasse scolastiche, tasse universitarie, spese per le attrezzature didattiche indispensabili, etc.) che si dovessero rendere necessarie per il figlio e ciò farà dietro presentazione mensile comprovante gli avvenuti esborsi, spese tutte preventivamente concordate tenendosi conto delle aspirazioni e necessità del figlio – avuto riguardo alle spese di carattere sanitario – ai casi di urgenza e necessità.
15) I Sigg.ri e si impegnano trascorsi 2 anni decorrenti dalla data di Pt_1 CP_1 sentenza della separazione a mettere in vendita l'immobile di loro proprietà sopra meglio descritto;
16) I Sigg.ri e hanno un conto corrente cointestato n. Pt_1 CP_1
50435/1000/00000458 acceso presso la Banca Intesa San Paolo - Filiale di Cecina, con saldo attuale pari ad €. 27.497,09. I coniugi provvederanno, entro il 31/12/2024, a prelevare dal conto corrente cointestato suddetto una somma pari a complessive € 8.000,00 ciascuno al fine di lasciare una giacenza sul conto sopra menzionato pari ad € 11.497,09 oppure la diversa somma dovuta in base agli addebiti previsti al fine di consentire di avere una provvista per l'addebito della rata del mutuo e delle spese condominiali.
17) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei reciproci passaporti e/o di altro documento valido per l'espatrio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 16.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai