Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 348/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 348/2025, promossa con ricorso depositato il 27.01.2025 da:
1) Parte_1 nata Varese il 13.07.1971
cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Katia Benvenuto
e
1) Parte_2 nato Milano il 16/07/1969
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Katia Benvenuto
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in TE AS il 16 settembre 1995
(anno 1995 atto n. 13 parte II seri A),
separati consensualmente con verbale in data 06.11.2019 omologato con decreto del
20/11/2019 depositato il 26.11.2019
con i seguenti figli maggiorenni:
pagina1 di 5
nato a [...] il [...], maggiorenne economicamente Parte_3 autosufficiente;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 27/01/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili di matrimonio tra di loro contratto in TE
AS (VA) il 16/09/1995 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
TE AS al n. 13 anno 1995, Serie A, Parte II;
2. Ordinare al Comune di TE AS di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. I figli e sono maggiorenni e autosufficienti economicamente;
Per_1 Pt_3 Pt_3
convive stabilmente con la madre nella casa familiare di Varese Via per Lozza n.7 in comproprietà tra i coniugi;
4. I coniugi in merito alla proprietà dell'abitazione familiare e ai suoi arredi e corredi si accordano come segue:
4.1 Il IG. si impegna a cedere alla IG.ra che si Parte_2 Parte_1
impegna ad acquistare- in quanto sistemazione solutorio-compensativa, in virtù della
“causa familiare”, sia sotto l'aspetto dei rapporti patrimoniali, sia sotto l'aspetto dei rapporti e degli equilibri personali tra i coniugi–l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso, in uno a tutti i diritti a lui spettanti sui beni, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, della quota di comproprietà del seguenti beni immobili facenti parte del fabbricato residenziale sito in Varese Via Per Lozza n. 7, ovvero appartamento, cantina e autorimessa facente parte del fabbricato Condominiale denominato “ Controparte_1
” per la quota di 500/1000:
[...]
- identificazione: appartamento interno n.3 al piano rialzato composto da tre locali più servizi con annesso locale cantina al piano cantinato;
il bene appartamento in oggetto confina: per tre lati prospetto su area comune quindi ingresso, vano scale e pianerottolo comuni e per finire altra unità immobiliare di cui all'interno due. Il bene cantina confina: altra cantina di cui all'interno 4 quindi muro perimetrale altra cantina di cui all'interno
1 e per finire corridoio di accesso comune;
pagina2 di 5 -identificazione: box di autorimessa al piano cantinato interno 16. Il bene in oggetto confina con altra autorimessa di cui all'interno 17 quindi corridoio di accesso comune.
Altra autorimessa di cui all'interno n.15 e per finire area di manovra comune.;
-Detti beni sono contraddistinti al Catasto Fabbricati del Comune di Varese sezione
Urbana BI con i seguenti identificativi:
✓ - foglio 8 mappale 957 sub 508 piano T scala A categoria A/2, classe 1, vani
4, consistenza mq 74, rendita catastale euro 320,20;
✓ - foglio 8 mappale 957 sub 509 piano S1 Scala A, categoria C/2, classe 1 consistenza mq 4, rendita catastale euro 3,72;
✓ - foglio 8 mappale 957 sub 24, piano sotterraneo primo categoria C/6, classe
8, consistenza mq 15, rendita catastale 61,97;
✓ Alle suddette unità immobiliari competono la proporzionale quota di comproprietà negli enti, parti e spazi comuni di cui agli artt. 1117 e seguenti
Codice Civile e come anche individuate nell'atto di provenienza.
4.2 Provenienza: quanto trasferito è pervenuto ai IGnori e in forza dei Parte_2 Pt_1
seguenti atti:
✓ Atto pubblico di compravendita immobiliare del 21.01.1999, Rogito del
Notaio Dott. (rep 25555- racc 3820) registrato a Luino il Persona_2
28.01.1999 al n. 75, serie 1v e agli successivi;
✓ E prima con Atto pubblico di compravendita Rogito Notaio Dr Persona_3
, notaio in Besozzo, in data 16.01.1995 n. 10.636/706 di repertorio
[...]
registrato a Gavirate il 02.02.1995 al n. 155 serie 1v e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Varese in data 02.02.1995 ai nn.
1914/1426;
4.3 Il prezzo della cessione di quota viene convenuto in euro 40.000,00 che la IG.ra Pt_1
si impegna e obbliga a corrispondere al IG. quanto ad euro
[...] Parte_2
30.000,00 contestualmente al rogito notarile ed euro 10.000,00 a 90 giorni dalla data di stipula dell'atto pubblico di compravendita immobiliare.
4.4 La IG.ra si impegna ad accettare la ridetta cessione di quote immobiliari Parte_1
e per l'effetto diverrà piena ed esclusiva proprietaria degli immobili dinanzi descritti. In ogni caso il IG. , sin da ora, rinunzia espressamente ad eventuale Parte_2
ipoteca legale nascente dalla sentenza di divorzio relativamente al trasferimento alla
IG.ra delle quote di beni immobili a questa trasferende e descritte dinanzi Parte_1
con esonero del IGnor TO da qualsiasi responsabilità; pagina3 di 5 4.5 Le parti convengono di stipulare il contratto definitivo di cessione di quote immobiliari, relativo al cespite di Varese Via per Lozza n. 7, entro 90 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, termine prorogabile su accordo delle parti;
5. Il trasferimento immobiliare di cui ai punti 4 avverrà a spese della IG.ra ; Parte_1
6. Le cessioni di cui al precedente punto 4 sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, i coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n.
74/87 e s.m.i. e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999;
7. La IG.ra si impegna e obbliga a pagare l'importo di euro 2.446,76 ovvero Parte_1
l'importo corrispondente al 100% delle spese di proprietà relative agli anni
2019/2020/2021/2022/2024 come da consuntivi esibiti al IG. che dichiara di Parte_2
esserne edotto, manlevando il IG. dal pagamento del 50% di sua spettanza;
Parte_2
8. I coniugi, come previsto in separazione, convengono di pagare pro quota nella misura del 50% i debiti contratti dalla famiglia sino alla data del 31.07.2019, data in cui il IG. ha rilasciato l'abitazione coniugale, debiti da ricondursi a utenze, tasse, Parte_2
imposte, tributi, sanzioni, scoperti di conto corrente, bolli auto o violazione CDS;
9. Contemporaneamente e salvo l'esatto adempimento di quanto precede, i coniugi dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a che pretendere gli uni dall'altro in ordine all'acquisto della casa familiare anche in ordine al pregresso nonché in ordine all'assegnazione in proprietà e senza corrispettivo in favore della IG.ra degli arredi Pt_1
e corredi della casa.
10. I coniugi si dichiarano economicamente autonomi e rinunziano reciprocamente al contributo al mantenimento, dichiarando di aver definito ogni questione patrimoniale tra gli stessi.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina4 di 5 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data il
16/09/1995 a TE AS (VA) trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di TE AS (anno 1995 atto n. 13 Parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 20 marzo 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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