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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 545 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avvocatura distrettuale dello Parte_1
Stato di Catanzaro) appellante
E
(avv. Rinaldo Sementa) CP_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo.
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il collaboratore scolastico ha adito, con ricorso del CP_1
25.10.2023, il tribunale di Catanzaro per denunciare l'illegittimità del decreto del
9.10.2015 con cui l'amministrazione scolastica, nell'immetterlo in ruolo a decorrere
Pag. 1 di 4 dal 1.9.2011, ha ricostruito la sua carriera riconoscendogli solo parzialmente, in base all'art. 569 del d.lgs. 297/1004 e al fine di determinare la sua anzianità giuridica ed economica, il servizio di preruolo prestato sin dall'anno scolastico 2000/01, così penalizzandolo rispetto ai docenti di ruolo. Ha domandato il riconoscimento di tutti i periodi di servizio prestati a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, con conseguente attribuzione delle differenze retributive maturate e maturande in virtù dell'inquadramento nella più favorevole fascia stipendiale a cui l'effettiva anzianità di servizio gli dà diritto e che ha specificamente rivendicato.
2. Nella resistenza dell'amministrazione scolastica, il tribunale ha accolto il ricorso e ha perciò condannato il a riconoscere al ricorrente, Parte_1 ai fini della ricostruzione della carriera, l'intero servizio prestato prima dell'immissione in ruolo;
a collocarlo nella corrispondente fascia stipendiale prevista dal contratto collettivo di comparto per i dipendenti di ruolo;
a pagargli le differenze retributive scaturenti dalla ricostruzione della carriera, pari a 6.085,74 oltre interessi legali.
3. Il ministero impugna la sentenza proponendo, per la prima volta, eccezione di giudicato esterno. Sostiene, infatti, che il tribunale si è pronunciato sulla stessa domanda di riconoscimento del servizio di pre-ruolo, anche a fini retributivi, che il dipendente aveva già formulato con ricorso del 2.7.2013 e che questa Corte di appello ha definitivamente accolto con sentenza n. 1551 del 15.9.2017, eseguita coattivamente a seguito di pignoramento presso terzi. Ha quindi chiesto che si dichiari inammissibile il nuovo ricorso che è stato proposto in violazione del ne bis in idem.
4. Nella resistenza dell'appellato che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note prodotte dalle parti e la decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è infondato.
6. È infatti consolidato – in diritto – l'insegnamento della Cassazione secondo cui l'anzianità di servizio maturata durante il periodo di preruolo può essere fatta valere dal dipendente scolastico sia per rivendicare le progressioni stipendiali
Pag. 2 di 4 connesse all'anzianità stessa, sia per chiedere la ricostruzione della carriera e il riconoscimento a fini economici del servizio prestato in quel periodo1. Alle motivazioni degli arresti della corte di legittimità è dunque sufficiente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., fare rimando.
7. In fatto, l'appellante ha dedotto e ha documentato che il primo ricorso proposto il 2.7.2013 da controparte aveva ad oggetto, oltre alla conversione a tempo indeterminato dei suoi rapporti di lavoro a termine, a far data dalla instaurazione del primo di essi, anche le differenze retributive spettantegli in base alla medesima progressione stipendiale del personale di ruolo che nel periodo di preruolo gli era stata negata. La prima domanda è stata rigettata, mentre la seconda è stata accolta in forza della riconosciuta contrarietà della disciplina interna (dettata per il caso di specie dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994) alla normativa eurounitaria che vieta la disparità di trattamento tra i lavoratori a termine e i lavoratori a tempo indeterminato.
8. L'oggetto del secondo ricorso, proposto il 25.1.2023 e accolto dalla sentenza appellata, è invece costituito: a) per un verso, dalla ricostruzione della carriera del dipendente, al momento della sua immissione in ruolo, in misura tale da non risentire della limitazione imposta, in termini di anzianità maturata nel periodo di preruolo, dall'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994; b) per altro verso, dall'attribuzione delle differenze stipendiali conseguenti al postulato riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio preruolo.
9. Avuto riguardo a tali circostanze di fatto, relative ai diversi contenuti delle due azioni giudiziali, significativamente intraprese dal dipendente prima e dopo l'adozione del decreto di ricostruzione della sua carriera del 9.10.2015, ed applicato l'anzidetto insegnamento della Cassazione, ne consegue il rigetto dell'appello.
10. Le spese del grado, distratte a favore del richiedente procuratore attoreo, si liquidano come da dispositivo.
Pag. 3 di 4 11. Non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'amministrazione appellante perché essa quel contributo non lo paga (cfr.
Cass. 9021/2024).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
e del merito, con ricorso depositato il 9/5/2024, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 383/24, pubblicata in data 10/4/2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna il appellante a rifondere all'appellato le spese del grado Parte_1 che distrae a favore del suo difensore e liquida in tremila euro oltre accessori e rimborsi di legge;
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. tra le tante Cass. n. 21241/2022 e i precedenti in essa richiamati, secondo cui: “L'anzianità di servizio del personale docente ed amministrativo della scuola - maturata sulla base di contratti a tempo determinato - può essere fatta valere sia per rivendicare le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio precedentemente svolto”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 545 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avvocatura distrettuale dello Parte_1
Stato di Catanzaro) appellante
E
(avv. Rinaldo Sementa) CP_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo.
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il collaboratore scolastico ha adito, con ricorso del CP_1
25.10.2023, il tribunale di Catanzaro per denunciare l'illegittimità del decreto del
9.10.2015 con cui l'amministrazione scolastica, nell'immetterlo in ruolo a decorrere
Pag. 1 di 4 dal 1.9.2011, ha ricostruito la sua carriera riconoscendogli solo parzialmente, in base all'art. 569 del d.lgs. 297/1004 e al fine di determinare la sua anzianità giuridica ed economica, il servizio di preruolo prestato sin dall'anno scolastico 2000/01, così penalizzandolo rispetto ai docenti di ruolo. Ha domandato il riconoscimento di tutti i periodi di servizio prestati a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, con conseguente attribuzione delle differenze retributive maturate e maturande in virtù dell'inquadramento nella più favorevole fascia stipendiale a cui l'effettiva anzianità di servizio gli dà diritto e che ha specificamente rivendicato.
2. Nella resistenza dell'amministrazione scolastica, il tribunale ha accolto il ricorso e ha perciò condannato il a riconoscere al ricorrente, Parte_1 ai fini della ricostruzione della carriera, l'intero servizio prestato prima dell'immissione in ruolo;
a collocarlo nella corrispondente fascia stipendiale prevista dal contratto collettivo di comparto per i dipendenti di ruolo;
a pagargli le differenze retributive scaturenti dalla ricostruzione della carriera, pari a 6.085,74 oltre interessi legali.
3. Il ministero impugna la sentenza proponendo, per la prima volta, eccezione di giudicato esterno. Sostiene, infatti, che il tribunale si è pronunciato sulla stessa domanda di riconoscimento del servizio di pre-ruolo, anche a fini retributivi, che il dipendente aveva già formulato con ricorso del 2.7.2013 e che questa Corte di appello ha definitivamente accolto con sentenza n. 1551 del 15.9.2017, eseguita coattivamente a seguito di pignoramento presso terzi. Ha quindi chiesto che si dichiari inammissibile il nuovo ricorso che è stato proposto in violazione del ne bis in idem.
4. Nella resistenza dell'appellato che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note prodotte dalle parti e la decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è infondato.
6. È infatti consolidato – in diritto – l'insegnamento della Cassazione secondo cui l'anzianità di servizio maturata durante il periodo di preruolo può essere fatta valere dal dipendente scolastico sia per rivendicare le progressioni stipendiali
Pag. 2 di 4 connesse all'anzianità stessa, sia per chiedere la ricostruzione della carriera e il riconoscimento a fini economici del servizio prestato in quel periodo1. Alle motivazioni degli arresti della corte di legittimità è dunque sufficiente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., fare rimando.
7. In fatto, l'appellante ha dedotto e ha documentato che il primo ricorso proposto il 2.7.2013 da controparte aveva ad oggetto, oltre alla conversione a tempo indeterminato dei suoi rapporti di lavoro a termine, a far data dalla instaurazione del primo di essi, anche le differenze retributive spettantegli in base alla medesima progressione stipendiale del personale di ruolo che nel periodo di preruolo gli era stata negata. La prima domanda è stata rigettata, mentre la seconda è stata accolta in forza della riconosciuta contrarietà della disciplina interna (dettata per il caso di specie dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994) alla normativa eurounitaria che vieta la disparità di trattamento tra i lavoratori a termine e i lavoratori a tempo indeterminato.
8. L'oggetto del secondo ricorso, proposto il 25.1.2023 e accolto dalla sentenza appellata, è invece costituito: a) per un verso, dalla ricostruzione della carriera del dipendente, al momento della sua immissione in ruolo, in misura tale da non risentire della limitazione imposta, in termini di anzianità maturata nel periodo di preruolo, dall'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994; b) per altro verso, dall'attribuzione delle differenze stipendiali conseguenti al postulato riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio preruolo.
9. Avuto riguardo a tali circostanze di fatto, relative ai diversi contenuti delle due azioni giudiziali, significativamente intraprese dal dipendente prima e dopo l'adozione del decreto di ricostruzione della sua carriera del 9.10.2015, ed applicato l'anzidetto insegnamento della Cassazione, ne consegue il rigetto dell'appello.
10. Le spese del grado, distratte a favore del richiedente procuratore attoreo, si liquidano come da dispositivo.
Pag. 3 di 4 11. Non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'amministrazione appellante perché essa quel contributo non lo paga (cfr.
Cass. 9021/2024).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
e del merito, con ricorso depositato il 9/5/2024, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 383/24, pubblicata in data 10/4/2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna il appellante a rifondere all'appellato le spese del grado Parte_1 che distrae a favore del suo difensore e liquida in tremila euro oltre accessori e rimborsi di legge;
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. tra le tante Cass. n. 21241/2022 e i precedenti in essa richiamati, secondo cui: “L'anzianità di servizio del personale docente ed amministrativo della scuola - maturata sulla base di contratti a tempo determinato - può essere fatta valere sia per rivendicare le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio precedentemente svolto”.