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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
UDIENZA DEL 14.4.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Nicoletti e Poggiali.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 610/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Prato Per_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte chiamata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
(rappresentata dai genitori da Prato e CP_2 Per_1 Persona_2
- parte chiamata (contumace):
Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 7.3.25.
Oggetto del processo
La causa trae origine da un sinistro stradale avvenuto il 2.11.10.
In tale data, alle 14:30 circa, moglie di , il figlio Persona_2 Per_1 CP_2 Per_3 all'epoca di 2 anni, e la figlia all'epoca di 8 mesi e trasportata sul passeggino, mentre CP_2
1 stavano percorrendo il marciapiede di v. Lepanto, a Viareggio (LU), furono investiti dalla FIAT 600 tg BR 870 WJ di proprietà dell' condotta dallo stesso e assicurata con la . CP_3 CP_1
Avendo tutti e tre gli investiti riportato gravi lesioni, e posto che in relazione al fatto l' è stato condannato in sede penale con condanna tanto dello stesso quanto della , CP_3 CP_1
CP_ quale responsabile civile, a risarcire il danno alle parti civili da Prato, da Prato e CP_2 Per_1 da Prato, quest'ultimo ha proposto il presente giudizio deducendo quanto segue.
(coniuge di e padre di ) il giorno del Parte_1 Persona_2 CP_5 CP_2 CP_6 sinistro si trovava a lavoro a Livorno. Avvertito con una telefonata dai vicini di casa, doveva raggiungere al più presto l'ospedale Versilia. Nell'immediatezza dei fatti il IG. si è trovato contemporaneamente ed improvvisamente, CP_2 con la moglie in coma ed operata d'urgenza tra la vita e la morte, con la figlia di 8 mesi, anch'essa in coma, CP_2 Per_ trasportata d'urgenza con l'eliambulanza all'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, il figlio di anni 2 trasportato Pe d'urgenza con ambulanza ordinaria all'ospedale Meyer di Firenze, ed il figlio di anni 4 da solo all'asilo a Viareggio.
Nei primi giorni successivi al sinistro, sia la figlia che la moglie sono rimaste in prognosi riservata, una CP_2 Per_2 all'Ospedale Meyer di Firenze, ed una all'ospedale Versilia. Contemporaneamente il IG. doveva assistere il CP_2 Per_ figlio ricoverato all'ospedale Meyer con fratture multiple. Di fatto il ha cercato di fare la spola tra CP_2 CP Versilia e Firenze per stare vicino ad i suoi familiari in ospedale, mentre il figlio si trovava a casa con i nonni.
Sino al mese di febbraio 2011 il IG. non ha potuto ricominciare la normale attività lavorativa con notevole CP_2 perdita di guadagno oltre a dover assumere una colf che sbrigasse alcuni lavori domestici. Successivamente, il IG.
[...]
si è dovuto sobbarcare l'impegno di seguire tre figli (di cui due con lesioni gravissime) ed una moglie non Parte_1 Per_ autosufficiente. Sia la IG.ra , sia i figli e si sono sottoposti a lunghe sedute di fisioterapia Persona_2 CP_2 dovendo essere accompagnati e ripresi dal IG. da Prato.
Nel mese di dicembre 2011, la IG.ra si è dovuta sottoporre ad un ulteriore intervento chirurgico Persona_2
d'urgenza, che l'ha fatta assentare dalla famiglia nuovamente per alcune settimane.
Di fatto, il IG. da Prato ha subito sia un danno economico, sia un danno non economico derivante dallo stravolgimento immediato della propria vita, nonché dalla infinita sofferenza provata sapendo che la moglie ed i figli stavano lottando tra la vita e la morte. Ma vi è di più, oltre alla sofferenza subita nell'immediatezza dei fatti e nei mesi successivi, il
[...] CP_ Per_
si trova la figlia con una invalidità del 50% e carenze di apprendimento, un figlio ( con una invalidità CP_2 del 38-40% ed una moglie invalida al 70 %. (doc. 4 consulenze dott. , e dott. Per_5 Per_6
Dal puto di vista della vita di relazione e di coppia, si fa presente che la IG.ra il data 27.09.2011, a Persona_2 seguito di disturbi riguardanti la sfera sessuale, maturati durante il periodo intercorso del momento dell'incidente, si sottoponeva a visita ginecologica. Tale valutazione (certificato Dott.ssa ginecologa) chiariva la Persona_7 presenza di oggettive difficoltà al coito con dispareunia e vaginismo…”viene inoltre messo in luce il condizionamento del normale atto sessuale dovuto alla obiettiva limitazione della extrarotazione della anche” oltre alla “potenziale impotenza parturiendi”….”da rendere verosimile la impossibilità di portare a termine un regolare parto per via vaginale.” (doc. 5 certificato Dott.ssa Per_7
*****
Sul quantum. […] al fine di quantificare il danno subito da parte attrice occorre precisare e tenere ben presente che, il
IG è Parte_1
- marito di che ha subito un danno biologico invalidante permanente del 70 %, ed una Persona_2 presenza di oggettive difficoltà al coito con dispareunia e vaginismo, con un forte condizionamento del
2 normale atto sessuale dovuto alla obiettiva limitazione della extrarotazione della anche oltre alla “potenziale impotenza parturiendi”….da rendere verosimile la impossibilità di portare a termine un regolare parto per via vaginale.
- padre di che ha subito un danno biologico invalidante CP_2 permanente e nel corso degli studi e della crescita, sta avendo, ed avrà, problemi di apprendimento e di socializzazione
- padre di che ha subito un danno biologico invalidante permanente del 38/40 % limitandolo CP_5 nella attività motoria e sportiva.
Considerando che la forbice per la perdita del rapporto coniugale è tra euro 168.250,00 ed euro 336.500,00,
considerando anche il danno derivante alla sfera sessuale della coppia come sopra indicato e provato, considerando altresì che la forbice per la perdita del rapporto con il figlio è tra euro 168.250,00 ed euro 336.500, il danno subito dal
IG. è quantificabile in euro 120.000,00 (euro 60.000,00 coniuge, euro 40.000,00 figlia, euro 20.000,00 Parte_1 figlio).
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del danno nella misura indicata. CP_
La convenuta, premesso di avere già transatto la questione con e da Persona_2
Prato, versando la somma concordata, e di avere altresì versato a da Prato la somma di € CP_2
200.000,00, accettata però solo in conto del maggior avere, ed a da Prato la provvisionale di € Per_1
20.000,00, disposta dalla sentenza penale, ha contestato la quantificazione operata dall'attore, chiedendo la liquidazione dell'effettivo danno patito dallo stesso.
La convenuta ha inoltre chiamato in causa da Prato, chiedendo la declaratoria della CP_2
satisfattività della somma già versata.
L'attore ha a sua volta chiamato in causa l' chiedendone la condanna al CP_3
risarcimento del danno in solido con la compagnia assicuratrice.
, premesso di aver atteso a formulare una richiesta definitiva in quanto ancora CP_2
non era stato possibile quantificare in modo definitivo il danno subito, quantificazione infine avvenuta a seguito di una certificazione medico-legale del 31.8.22, ha dedotto quanto segue.
Sul quantum del danno subito da . Per quanto riguarda le lesioni subite da ci si riporta CP_2 CP_2 integralmente alla relazione denominata “Valutazione medico-legale di responsabilità civile inerente le lesioni riportate nell'incidente stradale del 2.11.2010 dalla minore ” redatta il 31.08.2022 dalla Dott.ssa CP_2 Persona_8
(doc. 4) ed alla documentazione medica che si produce (doc. 5).
Si legge testualmente a pagina 10 della relazione:
3 “in merito alla valutazione del danno, sulla base della documentazione clinica, è riconoscibile un lungo periodo di inabilità temporanea, così quantificabile:
- 60 giorni di invalidità temporanea assoluta
- 90 giorni al 75% e 210 giorni al 50 %
Conclude la relazione alle pagine 12 e 13:
“in conclusione il danno biologico complessivo riportato da nel sinistro del 2.11.2010 è stimabile CP_2 nel 40 % e deve essere adeguatamente personalizzato in relazione alle particolarità sopra espresse. Nella valutazione va anche considerato che le limitazioni neuro cognitive riscontrate avranno certamente un peso rilevante quando si affaccerà sul mondo del lavoro. Certamente le saranno preclusi tutti i lavori che CP_2 richiederanno un impegno intellettivo e che sempre più rappresentare anno la parte maggiore dell'offerta lavorativa”.
Queste, in sintesi, le conclusioni sul danno biologico.
*****
Più nel dettaglio. sta seguendo il normale percorso scolastico, ma è stato necessario introdurre un piano didattico CP_2 personalizzo fin dalla scuola dell'infanzia. (relazione maestre del 23.01.2018 doc. 6)
Nel Piano didattico Personalizzato, anno scolastico 2021-2022, che si allega (doc. 7) vengono all'evidenza le problematiche della bambina.
Alla voce “caratteristiche del processo di apprendimento”:
- “memoria” “difficoltà nella memorizzazione formule, strutture grammaticali, algoritmi (tabelline, nomi…).
- “attenzione” si legge “difficoltà nell'attenzione divisiva”
- consapevolezza dei propri punti di forza “si legge “poco adeguata”
- Autostima “poco adeguata”
Alla voce “descrizione dei comportamenti”:
- alla casella “comprensione delle consegne “, “esecuzione delle consegne”, “pertinenza nelgi interventi””autonomia nel lavoro” : evidenzia problematicità lievi o occasionali”
- Errori tipici: fonologici e fonetici
- Correttezza ortografica: parziale
- Uso punteggiatura: Parziale
Alla voce “interventi educativi e didattici” misure dispensative: dispensa dalla studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie;
dispensa dall'utilizzo di tempi standard;
dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento delle pagine da studiare, senza modificare gli obiettivi;
dispensa dalla sovrapposizioni di compiti di interrogazioni di più materi
Non si prosegue nel riportare le frasi indicate nel Piano didattico personalizzato di da intendersi qui come CP_2 integralmente riportato.
Nell'anno scolastico 2021/2022, al suo esordio presso la scuola media, non essendo i Professori consapevoli del deficit della alunna le hanno attribuito voti molto insufficienti. Tale inizio ebbe a cagionare alla un grave calo CP_2 CP_2 dell'autostima. A quel punto, i genitori decisero di parlare con i professori, per spiegare quali fossero le problematiche della figlia. Grazie all'interveneto del prof. , coordinatore fu redatto un apposito Piano didattico. Persona_9
Quanto sopra con riferimento al rendimento scolastico di che per una bambina di 12 anni, è l'ambito CP_2 maggiormente significativo per valutarne le capacità.
Con riferimento, invece, alla vita quotidiana extra scolastica, si deduce quanto segue.
4 La ha un atteggiamento ancora infantile e disinibito, nonostante sia sviluppata ed il suo corpo sia, ormai, quello di CP_2 una signorina. A causa della assenza dell'olfatto, ha una scarsa cura di se, dal punto di vista igienico, ed i genitori debbono costantemente ricordarle di lavarsi, cambiarsi gli assorbenti e curare l'igiene intima.
***** Per_ Sintetizzando, secondo quanto accertato nella relazione della dott. dalla documentazione prodotta e delle prove testimoniali che saranno sottoposte al Giudice, la minore , in conseguenza delle lesioni subite nel sinistro CP_2 del 2.11.2010 ha una inabilità così quantificabile:
- 60 giorni di invalidità temporanea assoluta
- 90 giorni al 75%
- 210 giorni al 50 %
- 40 % di danno biologico permanente
- è priva dell'olfatto
- ha ed avrà per sempre problemi di memoria, apprendimento, ed autostima
- le saranno preclusi tutti i lavori che richiederanno un impegno intellettivo
- Perdita di chance
Per tali ragioni, applicando le tabelle di Milano si addiviene alla seguente quantificazione del danno: euro 28.481,00 danno invalidità temporanea, euro 320.294,00 danno da invalidità permanente, aumentato del 25 % per la personalizzazione pari ad euro 80.073,00, pari ad euro 400.367,00, per un danno complessivo di euro 428.848,00.
A tale danno sono da aggiungere le spese documentate che ammontato ad euro 1.220,00 (doc. 8)
Dal danno complessivo di euro 430.068,00 debbono essere sottratti euro 200.000,00 già versati dalla CP_7
ed accettati conto del maggior avere, e così per un danno residuo quantificato in euro 230.068,00 oltre interessi e
[...] rivalutazione dal giorno del sinistro al dì del saldo.
La chiamata ha quindi chiesto, tanto nei confronti della che dell' il CP_1 CP_3
risarcimento del danno nella misura indicata.
Motivi della decisione
1. Premessa.
Non contestata la responsabilità dell' e pertanto l'obbligo risarcitorio tanto suo CP_3
quanto della convenuta, la causa verte unicamente sul quantum del risarcimento.
A tale proposito, nel prosieguo verranno esaminate distintamente la posizione dell'attore e quella della chiamata.
2. Il danno di da Prato. Per_1
Premesso che in questione sono le conseguenze psicologiche e lo stravolgimento delle abitudini di vita patite dall'attore in dipendenza della compromissione della salute (lesioni e conseguente invalidità) della moglie e dei figli a seguito del sinistro per il quale è causa, per ciò che concerne la suddetta compromissione, le allegazioni attoree non sono state specificamente contestate e comunque risultano documentalmente, oltre che, quanto alla seconda, dalla ctu esperita in corso di causa e dalle deposizioni dei testimoni escussi.
5 Ciò premesso e considerato, quanto alla ripercussione delle condizioni di salute della moglie e dei figli sulla psiche e sulla vita dell'attore, occorre considerare che in atti non sussistono elementi di sorta, sulla base dei quali poter anche solo ipotizzare che il rapporto dell'attore con la moglie e con i figli fosse e sia meno intenso di ciò che accade normalmente all'interno di una famiglia. Oltre
a ciò, è stato poi testimonialmente confermato che l'attore e la moglie avrebbero voluto avere un altro figlio.
Chiarito questo, e posto che non solo la liquidazione, ma anche la quantificazione della misura del danno, in casi come quello per il quale è causa, non può che essere equitativa, per operare tale quantificazione occorre considerare che in questione, in capo alla moglie ed ai figli dell'attore, sono condizioni che non sono soltanto gravemente invalidanti, ma anche tali da incidere in misura particolarmente intensa sulla condizione psicologica e sulla qualità di vita di chi abbia con loro un legame affettivo particolarmente stretto quale quello di un marito-padre e debba tutti i giorni relazionarsi con loro e prendersene cura.
Appare dunque equo quantificare il danno in questione in misura pari ad un'invalidità del 30
%.
Su tale base, la somma da liquidare, secondo i parametri di cui all'art. 139 del d. lgs.
209/2005, estesi (in assenza del dpr previsto dall'art. 138) anche alle lesioni superiori al 9 % ed aggiornati all'aprile 2024 (decorrenza dell'adeguamento operato dal d.m. 16.7.24), va corrispondentemente quantificata in € 137.360,00.
La convenuta ed il chiamato vanno dunque condannati a versare all'attore la somma in questione, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'aprile 2024 (data alla quale si riferisce il citato adeguamento e dunque la quantificazione che precede) alla data della pubblicazione della presente decisione.
Quanto agli interessi legali, essi sono dovuti dal 2.11.10 (data del sinistro) fino al saldo e dovranno però essere calcolati non puramente e semplicemente sull'importo liquidato (€ 137.360,00 rivalutati alla data della pubblicazione della presente decisione), bensì, previa devalutazione di tale importo alla predetta data del 2.11.10, inizialmente sulla somma risultante dalla devalutazione e poi, gradatamente, sulla medesima somma anno per anno rivalutata sino a raggiungere appunto l'importo liquidato
3. Il danno di da Prato. CP_2
Il ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata, dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha valutato come segue, dal punto di vista medico legale, le conseguenze del sinistro:
- invalidità temporanea totale: 60 gg;
- invalidità temporanea parziale al 75 %: 90 gg;
6 - invalidità temporanea parziale al 50 %: 150 gg;
- invalidità permanente residua: 35 %.
Su tale base, la somma da liquidare, secondo i parametri di cui all'art. 139 del d. lgs.
209/2005, estesi (in assenza del dpr previsto dall'art. 138) anche alle lesioni superiori al 9 %, all'aprile 2024 (decorrenza dell'adeguamento operato dal d.m. 16.7.24) ed aumentati del 50 % per tenere conto anche del danno morale ed esistenziale (nella fattispecie particolarmente rilevante), va corrispondentemente quantificata come segue:
- invalidità temporanea totale: € 4.971,60;
- invalidità temporanea parziale al 75 %: € 5.593,50;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: € 6.214,50;
- invalidità permanente residua: € 243.692,93; per un totale dunque di € 260.472,53, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'aprile 2024
(data alla quale si riferisce il citato adeguamento e dunque la quantificazione che precede) alla data della pubblicazione della presente decisione.
A tale somma deve poi aggiungersi quella delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal ctu, pari ad € 1.220,00.
Quanto agli interessi legali, essi dovranno essere calcolati come segue:
- per ciò che concerne il danno non patrimoniale, essi sono dovuti dal 2.11.10 (data del sinistro) fino al saldo e dovranno però essere calcolati non puramente e semplicemente sull'importo liquidato (€
260.472,53 rivalutati alla data della pubblicazione della presente decisione), bensì, previa devalutazione di tale importo alla predetta data del 2.11.10, inizialmente sulla somma risultante dalla devalutazione e poi, gradatamente, sulla medesima somma anno per anno rivalutata sino a raggiungere appunto l'importo liquidato;
- per ciò che concerne le spese mediche, premesso che gli interessi, parimenti dovuti fino al saldo, dovranno essere senz'altro calcolati sull'importo liquidato, per ciò che concerne il dies a quo di tale calcolo esso coinciderà con la data nella quale la spesa è stata sostenuta.
Posto poi che la convenuta ha già pacificamente corrisposto la somma di € 200.000,00, il conteggio che precede deve tener conto di tale pagamento e della relativa data.
Esso va dunque effettuato fino a quest'ultima, dopodiché, detratta da quanto dovuto a tale momento la somma di € 200.000,00, da imputare prima agli interessi e poi al capitale rivalutato fino a quel momento, il calcolo di rivalutazione e interessi successivi andrà effettuato con riferimento al capitale residuo a seguito del pagamento in questione.
4. Sulle spese.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
7 Il Tribunale condanna la e l' in solido, a versare a la somma di € 137.360,00, CP_1 CP_3 Parte_1 oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'aprile 2024 alla data della pubblicazione della presente decisione ed oltre interessi come indicato;
condanna la e l' in solido, a versare a la somma di € 260.472,53, CP_1 CP_3 CP_2 oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'aprile 2024 alla data della pubblicazione della presente decisione, e quella di € 1.200,00, oltre interessi come indicato, detratta la somma di €
200.000,00 già versata, secondo il calcolo di cui in motivazione;
condanna la e l' a rifondere a ed a le spese di lite, che CP_1 CP_3 Parte_1 CP_2
unitariamente liquida in € 25.000,00 per compenso del difensore ed € 1.518,00 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Michele Fornaciari
8
UDIENZA DEL 14.4.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Nicoletti e Poggiali.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 610/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Prato Per_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte chiamata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
(rappresentata dai genitori da Prato e CP_2 Per_1 Persona_2
- parte chiamata (contumace):
Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 7.3.25.
Oggetto del processo
La causa trae origine da un sinistro stradale avvenuto il 2.11.10.
In tale data, alle 14:30 circa, moglie di , il figlio Persona_2 Per_1 CP_2 Per_3 all'epoca di 2 anni, e la figlia all'epoca di 8 mesi e trasportata sul passeggino, mentre CP_2
1 stavano percorrendo il marciapiede di v. Lepanto, a Viareggio (LU), furono investiti dalla FIAT 600 tg BR 870 WJ di proprietà dell' condotta dallo stesso e assicurata con la . CP_3 CP_1
Avendo tutti e tre gli investiti riportato gravi lesioni, e posto che in relazione al fatto l' è stato condannato in sede penale con condanna tanto dello stesso quanto della , CP_3 CP_1
CP_ quale responsabile civile, a risarcire il danno alle parti civili da Prato, da Prato e CP_2 Per_1 da Prato, quest'ultimo ha proposto il presente giudizio deducendo quanto segue.
(coniuge di e padre di ) il giorno del Parte_1 Persona_2 CP_5 CP_2 CP_6 sinistro si trovava a lavoro a Livorno. Avvertito con una telefonata dai vicini di casa, doveva raggiungere al più presto l'ospedale Versilia. Nell'immediatezza dei fatti il IG. si è trovato contemporaneamente ed improvvisamente, CP_2 con la moglie in coma ed operata d'urgenza tra la vita e la morte, con la figlia di 8 mesi, anch'essa in coma, CP_2 Per_ trasportata d'urgenza con l'eliambulanza all'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, il figlio di anni 2 trasportato Pe d'urgenza con ambulanza ordinaria all'ospedale Meyer di Firenze, ed il figlio di anni 4 da solo all'asilo a Viareggio.
Nei primi giorni successivi al sinistro, sia la figlia che la moglie sono rimaste in prognosi riservata, una CP_2 Per_2 all'Ospedale Meyer di Firenze, ed una all'ospedale Versilia. Contemporaneamente il IG. doveva assistere il CP_2 Per_ figlio ricoverato all'ospedale Meyer con fratture multiple. Di fatto il ha cercato di fare la spola tra CP_2 CP Versilia e Firenze per stare vicino ad i suoi familiari in ospedale, mentre il figlio si trovava a casa con i nonni.
Sino al mese di febbraio 2011 il IG. non ha potuto ricominciare la normale attività lavorativa con notevole CP_2 perdita di guadagno oltre a dover assumere una colf che sbrigasse alcuni lavori domestici. Successivamente, il IG.
[...]
si è dovuto sobbarcare l'impegno di seguire tre figli (di cui due con lesioni gravissime) ed una moglie non Parte_1 Per_ autosufficiente. Sia la IG.ra , sia i figli e si sono sottoposti a lunghe sedute di fisioterapia Persona_2 CP_2 dovendo essere accompagnati e ripresi dal IG. da Prato.
Nel mese di dicembre 2011, la IG.ra si è dovuta sottoporre ad un ulteriore intervento chirurgico Persona_2
d'urgenza, che l'ha fatta assentare dalla famiglia nuovamente per alcune settimane.
Di fatto, il IG. da Prato ha subito sia un danno economico, sia un danno non economico derivante dallo stravolgimento immediato della propria vita, nonché dalla infinita sofferenza provata sapendo che la moglie ed i figli stavano lottando tra la vita e la morte. Ma vi è di più, oltre alla sofferenza subita nell'immediatezza dei fatti e nei mesi successivi, il
[...] CP_ Per_
si trova la figlia con una invalidità del 50% e carenze di apprendimento, un figlio ( con una invalidità CP_2 del 38-40% ed una moglie invalida al 70 %. (doc. 4 consulenze dott. , e dott. Per_5 Per_6
Dal puto di vista della vita di relazione e di coppia, si fa presente che la IG.ra il data 27.09.2011, a Persona_2 seguito di disturbi riguardanti la sfera sessuale, maturati durante il periodo intercorso del momento dell'incidente, si sottoponeva a visita ginecologica. Tale valutazione (certificato Dott.ssa ginecologa) chiariva la Persona_7 presenza di oggettive difficoltà al coito con dispareunia e vaginismo…”viene inoltre messo in luce il condizionamento del normale atto sessuale dovuto alla obiettiva limitazione della extrarotazione della anche” oltre alla “potenziale impotenza parturiendi”….”da rendere verosimile la impossibilità di portare a termine un regolare parto per via vaginale.” (doc. 5 certificato Dott.ssa Per_7
*****
Sul quantum. […] al fine di quantificare il danno subito da parte attrice occorre precisare e tenere ben presente che, il
IG è Parte_1
- marito di che ha subito un danno biologico invalidante permanente del 70 %, ed una Persona_2 presenza di oggettive difficoltà al coito con dispareunia e vaginismo, con un forte condizionamento del
2 normale atto sessuale dovuto alla obiettiva limitazione della extrarotazione della anche oltre alla “potenziale impotenza parturiendi”….da rendere verosimile la impossibilità di portare a termine un regolare parto per via vaginale.
- padre di che ha subito un danno biologico invalidante CP_2 permanente e nel corso degli studi e della crescita, sta avendo, ed avrà, problemi di apprendimento e di socializzazione
- padre di che ha subito un danno biologico invalidante permanente del 38/40 % limitandolo CP_5 nella attività motoria e sportiva.
Considerando che la forbice per la perdita del rapporto coniugale è tra euro 168.250,00 ed euro 336.500,00,
considerando anche il danno derivante alla sfera sessuale della coppia come sopra indicato e provato, considerando altresì che la forbice per la perdita del rapporto con il figlio è tra euro 168.250,00 ed euro 336.500, il danno subito dal
IG. è quantificabile in euro 120.000,00 (euro 60.000,00 coniuge, euro 40.000,00 figlia, euro 20.000,00 Parte_1 figlio).
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del danno nella misura indicata. CP_
La convenuta, premesso di avere già transatto la questione con e da Persona_2
Prato, versando la somma concordata, e di avere altresì versato a da Prato la somma di € CP_2
200.000,00, accettata però solo in conto del maggior avere, ed a da Prato la provvisionale di € Per_1
20.000,00, disposta dalla sentenza penale, ha contestato la quantificazione operata dall'attore, chiedendo la liquidazione dell'effettivo danno patito dallo stesso.
La convenuta ha inoltre chiamato in causa da Prato, chiedendo la declaratoria della CP_2
satisfattività della somma già versata.
L'attore ha a sua volta chiamato in causa l' chiedendone la condanna al CP_3
risarcimento del danno in solido con la compagnia assicuratrice.
, premesso di aver atteso a formulare una richiesta definitiva in quanto ancora CP_2
non era stato possibile quantificare in modo definitivo il danno subito, quantificazione infine avvenuta a seguito di una certificazione medico-legale del 31.8.22, ha dedotto quanto segue.
Sul quantum del danno subito da . Per quanto riguarda le lesioni subite da ci si riporta CP_2 CP_2 integralmente alla relazione denominata “Valutazione medico-legale di responsabilità civile inerente le lesioni riportate nell'incidente stradale del 2.11.2010 dalla minore ” redatta il 31.08.2022 dalla Dott.ssa CP_2 Persona_8
(doc. 4) ed alla documentazione medica che si produce (doc. 5).
Si legge testualmente a pagina 10 della relazione:
3 “in merito alla valutazione del danno, sulla base della documentazione clinica, è riconoscibile un lungo periodo di inabilità temporanea, così quantificabile:
- 60 giorni di invalidità temporanea assoluta
- 90 giorni al 75% e 210 giorni al 50 %
Conclude la relazione alle pagine 12 e 13:
“in conclusione il danno biologico complessivo riportato da nel sinistro del 2.11.2010 è stimabile CP_2 nel 40 % e deve essere adeguatamente personalizzato in relazione alle particolarità sopra espresse. Nella valutazione va anche considerato che le limitazioni neuro cognitive riscontrate avranno certamente un peso rilevante quando si affaccerà sul mondo del lavoro. Certamente le saranno preclusi tutti i lavori che CP_2 richiederanno un impegno intellettivo e che sempre più rappresentare anno la parte maggiore dell'offerta lavorativa”.
Queste, in sintesi, le conclusioni sul danno biologico.
*****
Più nel dettaglio. sta seguendo il normale percorso scolastico, ma è stato necessario introdurre un piano didattico CP_2 personalizzo fin dalla scuola dell'infanzia. (relazione maestre del 23.01.2018 doc. 6)
Nel Piano didattico Personalizzato, anno scolastico 2021-2022, che si allega (doc. 7) vengono all'evidenza le problematiche della bambina.
Alla voce “caratteristiche del processo di apprendimento”:
- “memoria” “difficoltà nella memorizzazione formule, strutture grammaticali, algoritmi (tabelline, nomi…).
- “attenzione” si legge “difficoltà nell'attenzione divisiva”
- consapevolezza dei propri punti di forza “si legge “poco adeguata”
- Autostima “poco adeguata”
Alla voce “descrizione dei comportamenti”:
- alla casella “comprensione delle consegne “, “esecuzione delle consegne”, “pertinenza nelgi interventi””autonomia nel lavoro” : evidenzia problematicità lievi o occasionali”
- Errori tipici: fonologici e fonetici
- Correttezza ortografica: parziale
- Uso punteggiatura: Parziale
Alla voce “interventi educativi e didattici” misure dispensative: dispensa dalla studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie;
dispensa dall'utilizzo di tempi standard;
dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento delle pagine da studiare, senza modificare gli obiettivi;
dispensa dalla sovrapposizioni di compiti di interrogazioni di più materi
Non si prosegue nel riportare le frasi indicate nel Piano didattico personalizzato di da intendersi qui come CP_2 integralmente riportato.
Nell'anno scolastico 2021/2022, al suo esordio presso la scuola media, non essendo i Professori consapevoli del deficit della alunna le hanno attribuito voti molto insufficienti. Tale inizio ebbe a cagionare alla un grave calo CP_2 CP_2 dell'autostima. A quel punto, i genitori decisero di parlare con i professori, per spiegare quali fossero le problematiche della figlia. Grazie all'interveneto del prof. , coordinatore fu redatto un apposito Piano didattico. Persona_9
Quanto sopra con riferimento al rendimento scolastico di che per una bambina di 12 anni, è l'ambito CP_2 maggiormente significativo per valutarne le capacità.
Con riferimento, invece, alla vita quotidiana extra scolastica, si deduce quanto segue.
4 La ha un atteggiamento ancora infantile e disinibito, nonostante sia sviluppata ed il suo corpo sia, ormai, quello di CP_2 una signorina. A causa della assenza dell'olfatto, ha una scarsa cura di se, dal punto di vista igienico, ed i genitori debbono costantemente ricordarle di lavarsi, cambiarsi gli assorbenti e curare l'igiene intima.
***** Per_ Sintetizzando, secondo quanto accertato nella relazione della dott. dalla documentazione prodotta e delle prove testimoniali che saranno sottoposte al Giudice, la minore , in conseguenza delle lesioni subite nel sinistro CP_2 del 2.11.2010 ha una inabilità così quantificabile:
- 60 giorni di invalidità temporanea assoluta
- 90 giorni al 75%
- 210 giorni al 50 %
- 40 % di danno biologico permanente
- è priva dell'olfatto
- ha ed avrà per sempre problemi di memoria, apprendimento, ed autostima
- le saranno preclusi tutti i lavori che richiederanno un impegno intellettivo
- Perdita di chance
Per tali ragioni, applicando le tabelle di Milano si addiviene alla seguente quantificazione del danno: euro 28.481,00 danno invalidità temporanea, euro 320.294,00 danno da invalidità permanente, aumentato del 25 % per la personalizzazione pari ad euro 80.073,00, pari ad euro 400.367,00, per un danno complessivo di euro 428.848,00.
A tale danno sono da aggiungere le spese documentate che ammontato ad euro 1.220,00 (doc. 8)
Dal danno complessivo di euro 430.068,00 debbono essere sottratti euro 200.000,00 già versati dalla CP_7
ed accettati conto del maggior avere, e così per un danno residuo quantificato in euro 230.068,00 oltre interessi e
[...] rivalutazione dal giorno del sinistro al dì del saldo.
La chiamata ha quindi chiesto, tanto nei confronti della che dell' il CP_1 CP_3
risarcimento del danno nella misura indicata.
Motivi della decisione
1. Premessa.
Non contestata la responsabilità dell' e pertanto l'obbligo risarcitorio tanto suo CP_3
quanto della convenuta, la causa verte unicamente sul quantum del risarcimento.
A tale proposito, nel prosieguo verranno esaminate distintamente la posizione dell'attore e quella della chiamata.
2. Il danno di da Prato. Per_1
Premesso che in questione sono le conseguenze psicologiche e lo stravolgimento delle abitudini di vita patite dall'attore in dipendenza della compromissione della salute (lesioni e conseguente invalidità) della moglie e dei figli a seguito del sinistro per il quale è causa, per ciò che concerne la suddetta compromissione, le allegazioni attoree non sono state specificamente contestate e comunque risultano documentalmente, oltre che, quanto alla seconda, dalla ctu esperita in corso di causa e dalle deposizioni dei testimoni escussi.
5 Ciò premesso e considerato, quanto alla ripercussione delle condizioni di salute della moglie e dei figli sulla psiche e sulla vita dell'attore, occorre considerare che in atti non sussistono elementi di sorta, sulla base dei quali poter anche solo ipotizzare che il rapporto dell'attore con la moglie e con i figli fosse e sia meno intenso di ciò che accade normalmente all'interno di una famiglia. Oltre
a ciò, è stato poi testimonialmente confermato che l'attore e la moglie avrebbero voluto avere un altro figlio.
Chiarito questo, e posto che non solo la liquidazione, ma anche la quantificazione della misura del danno, in casi come quello per il quale è causa, non può che essere equitativa, per operare tale quantificazione occorre considerare che in questione, in capo alla moglie ed ai figli dell'attore, sono condizioni che non sono soltanto gravemente invalidanti, ma anche tali da incidere in misura particolarmente intensa sulla condizione psicologica e sulla qualità di vita di chi abbia con loro un legame affettivo particolarmente stretto quale quello di un marito-padre e debba tutti i giorni relazionarsi con loro e prendersene cura.
Appare dunque equo quantificare il danno in questione in misura pari ad un'invalidità del 30
%.
Su tale base, la somma da liquidare, secondo i parametri di cui all'art. 139 del d. lgs.
209/2005, estesi (in assenza del dpr previsto dall'art. 138) anche alle lesioni superiori al 9 % ed aggiornati all'aprile 2024 (decorrenza dell'adeguamento operato dal d.m. 16.7.24), va corrispondentemente quantificata in € 137.360,00.
La convenuta ed il chiamato vanno dunque condannati a versare all'attore la somma in questione, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'aprile 2024 (data alla quale si riferisce il citato adeguamento e dunque la quantificazione che precede) alla data della pubblicazione della presente decisione.
Quanto agli interessi legali, essi sono dovuti dal 2.11.10 (data del sinistro) fino al saldo e dovranno però essere calcolati non puramente e semplicemente sull'importo liquidato (€ 137.360,00 rivalutati alla data della pubblicazione della presente decisione), bensì, previa devalutazione di tale importo alla predetta data del 2.11.10, inizialmente sulla somma risultante dalla devalutazione e poi, gradatamente, sulla medesima somma anno per anno rivalutata sino a raggiungere appunto l'importo liquidato
3. Il danno di da Prato. CP_2
Il ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata, dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha valutato come segue, dal punto di vista medico legale, le conseguenze del sinistro:
- invalidità temporanea totale: 60 gg;
- invalidità temporanea parziale al 75 %: 90 gg;
6 - invalidità temporanea parziale al 50 %: 150 gg;
- invalidità permanente residua: 35 %.
Su tale base, la somma da liquidare, secondo i parametri di cui all'art. 139 del d. lgs.
209/2005, estesi (in assenza del dpr previsto dall'art. 138) anche alle lesioni superiori al 9 %, all'aprile 2024 (decorrenza dell'adeguamento operato dal d.m. 16.7.24) ed aumentati del 50 % per tenere conto anche del danno morale ed esistenziale (nella fattispecie particolarmente rilevante), va corrispondentemente quantificata come segue:
- invalidità temporanea totale: € 4.971,60;
- invalidità temporanea parziale al 75 %: € 5.593,50;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: € 6.214,50;
- invalidità permanente residua: € 243.692,93; per un totale dunque di € 260.472,53, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'aprile 2024
(data alla quale si riferisce il citato adeguamento e dunque la quantificazione che precede) alla data della pubblicazione della presente decisione.
A tale somma deve poi aggiungersi quella delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal ctu, pari ad € 1.220,00.
Quanto agli interessi legali, essi dovranno essere calcolati come segue:
- per ciò che concerne il danno non patrimoniale, essi sono dovuti dal 2.11.10 (data del sinistro) fino al saldo e dovranno però essere calcolati non puramente e semplicemente sull'importo liquidato (€
260.472,53 rivalutati alla data della pubblicazione della presente decisione), bensì, previa devalutazione di tale importo alla predetta data del 2.11.10, inizialmente sulla somma risultante dalla devalutazione e poi, gradatamente, sulla medesima somma anno per anno rivalutata sino a raggiungere appunto l'importo liquidato;
- per ciò che concerne le spese mediche, premesso che gli interessi, parimenti dovuti fino al saldo, dovranno essere senz'altro calcolati sull'importo liquidato, per ciò che concerne il dies a quo di tale calcolo esso coinciderà con la data nella quale la spesa è stata sostenuta.
Posto poi che la convenuta ha già pacificamente corrisposto la somma di € 200.000,00, il conteggio che precede deve tener conto di tale pagamento e della relativa data.
Esso va dunque effettuato fino a quest'ultima, dopodiché, detratta da quanto dovuto a tale momento la somma di € 200.000,00, da imputare prima agli interessi e poi al capitale rivalutato fino a quel momento, il calcolo di rivalutazione e interessi successivi andrà effettuato con riferimento al capitale residuo a seguito del pagamento in questione.
4. Sulle spese.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
7 Il Tribunale condanna la e l' in solido, a versare a la somma di € 137.360,00, CP_1 CP_3 Parte_1 oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'aprile 2024 alla data della pubblicazione della presente decisione ed oltre interessi come indicato;
condanna la e l' in solido, a versare a la somma di € 260.472,53, CP_1 CP_3 CP_2 oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'aprile 2024 alla data della pubblicazione della presente decisione, e quella di € 1.200,00, oltre interessi come indicato, detratta la somma di €
200.000,00 già versata, secondo il calcolo di cui in motivazione;
condanna la e l' a rifondere a ed a le spese di lite, che CP_1 CP_3 Parte_1 CP_2
unitariamente liquida in € 25.000,00 per compenso del difensore ed € 1.518,00 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Michele Fornaciari
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