CA
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Francesca Romana Salvadori Presidente
dott. Gabriele Sordi Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio il 9.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 6173 del ruolo generale dell'anno
2022, vertente tra:
nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Barnaba Tortolini, 30, presso lo studio degli avv. Francesco Ricciardi e Alessandro Ferrara, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
1
di Roma, in
[...]
persona del Ministro p.t.,
APPELLATO non costituito
Con la partecipazione del Procuratore Generale
Oggetto: riassunzione a seguito dell'ordinanza n. 27424/22 con cui la Corte di cassazione ha cassato la sentenza n. 3572/20 depositata dalla Corte d'Appello di Roma il 20.7.2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato l'1.3.2016, dedotto Parte_1
che, con provvedimento del 5.11.2015, era stata respinta la propria domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari per non essersi integrata nel territorio italiano e per essere venuti meno i preesistenti gravi motivi, rappresentata l'illegittimità e l'infondatezza di tale provvedimento, ha insistito per il rilascio del permesso di soggiorno già richiesto.
Il convenuto è rimasto contumace. Controparte_1
Con ordinanza del 10.9.2018, confermata dalla Corte d'Appello con la sentenza
3572/20, depositata il 20.7.2020, il Tribunale, ritenuto non provato l'inserimento di “nel tessuto socioculturale e nel contesto lavorativo Parte_1
italiano”, nonché in considerazione del precedente penale per furto aggravato a suo carico, ha respinto la domanda.
2 A seguito del ricorso tempestivamente e ritualmente proposto dall'istante, la
Cassazione, con ordinanza n. 27424/22, depositata il 20.9.2022, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando il procedimento alla Corte d'Appello, in altra composizione.
In particolare, ha rilevato l'erroneità delle considerazioni svolte dalla Corte
d'Appello che, in ragione del fatto che era nata e sempre vissuta Parte_1
in Italia, ha escluso la sussistenza del presupposto “dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità”, necessario per poter ottenere la protezione umanitaria;
la Cassazione ha, infatti, precisato che, viceversa, la protezione può essere concessa “sulla base di una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva ed oggettiva della richiedente con riferimento al paese di origine” (tale dovendosi considerare quello di cui il richiedente è cittadino) “e la situazione di integrazione raggiunta in Italia, tenuto conto anche della vita familiare”.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato e depositato il
20.11.2022, prodotta documentazione comprovante la propria Parte_1
avvenuta integrazione in Italia ed allegato che i “lievi” precedenti penali a suo carico non fossero tali da poterla far considerare una persona socialmente pericolosa, ha, quindi, concluso chiedendo che, previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo della protezione umanitaria, fosse accertato e dichiarato il proprio diritto al rinnovo della protezione richiesta, con rilascio del relativo titolo di soggiorno, o di altro documento idoneo a consentire la sua permanenza in Italia;
con vittoria di spese da distrarsi.
L'amministrazione convenuta non si è costituita.
Con ordinanza depositata il 28.11.2024, la Corte ha ritenuto di dover “acquisire il certificato del casellario giudiziale, nonché certificazione attestante gli eventuali
3 carichi pendenti esistenti con riferimento a nata a [...], il Parte_1
28.1.1977, anche tramite CUI”.
Il P.G., in data 5.12.2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
Autorizzato con provvedimento del 5.12.2024 il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 9.1.2025, trattata in forma cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere verte esclusivamente sull'eventuale riconoscimento a della protezione umanitaria, essendo stata respinta, in data Parte_1
5.11.2015, la sua richiesta di rinnovo della tutela già fruita dal 2014.
Al riguardo, giova premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità -già richiamata da questa Corte nella sentenza n. 3572/20-
“L'appartenenza alla minoranza nazionale dei nomadi di etnia Rom non comporta eccezione alla regola generale, dettata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dalla legge
30 luglio 2002, n. 189, per la quale nessun soggetto extracomunitario può entrare nello
Stato ed ivi stabilmente soggiornare se non sia munito di visto di ingresso e di permesso di soggiorno, e cioè di un titolo amministrativo che autorizzi allo stabilimento, alla circolazione ed all'attività per specifiche tassative ragioni” (Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 5658 del 10/04/2003).
Ne consegue che, anche nel caso di specie -in cui la richiedente è nata in [...]
e qui è sempre vissuta, benchè cittadina del Montenegro di etnia Rom- deve trovare applicazione la disciplina della protezione umanitaria descritta
4 nell'art. 5, VI comma d.lgs. n. 286 /1998, in vigore al tempo della richiesta dell'odierna appellante.
Secondo tale norma, la protezione umanitaria è accordata in presenza di seri motivi, di carattere individuale o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano e ricomprende, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, situazioni di vulnerabilità di varia natura, non fondate sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o l'incolumità fisica (Cass. 27 novembre 2013, n. 26566).
A tal fine, secondo la disposizione di cui all'articolo 19 co. 2 D.L.vo 286/98, rientrano nella categoria dei soggetti vulnerabili i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
Va evidenziato che, come anche recentemente ribadito dalla Corte di legittimità, ai fini della integrazione delle necessarie condizioni di vulnerabilità, la prospettata violazione dei diritti umani "deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 (del 1998), art. 5, comma 6, che, nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei seri motivi attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che,
5 anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese" (Cass. 12 giugno 2019, n. 15794; Cass. 4455/2018).
I seri motivi di carattere umanitario sono individuati dalla giurisprudenza della S.C. anche allorché lo straniero abbia raggiunto un certo grado di integrazione sociale in Italia tale che, se tornasse in Patria, potrebbe trovarsi in condizione di vulnerabilità, alla luce delle condizioni in cui il Paese di origine si trova, tanto da vedere conculcati i suoi diritti umani “al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza” (Cass. n. 4455 del
2018).
E' conforme Cass. n. 5358 del 2019, che ha sottolineato come l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria presupponga situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, “risultanti da obblighi internazionali o costituzionali” conseguenti al rischio che lo straniero, rimpatriato, venga a trovarsi in un contesto sociale, politico o ambientale tale da compromettere i suoi diritti fondamentali.
Nel caso di specie, è nata e sempre vissuta in Italia, dove svolge Parte_1
attività di volontariato dal mese di maggio 2022 e frequenta un corso di scolarizzazione per adulti.
L'appellante ha altresì prodotto una lettera, rilasciata il 16.6.2023 da parte dell'impresa “Ciuri Ciuri”, con cui ci si impegna alla sua assunzione come operaia, allorquando disporrà dei “documenti di regolare soggiorno in Italia”.
Tale documentazione dimostra che l'interessata ha concretamente manifestato l'intenzione di avvalersi degli strumenti messi a disposizione dal nostro
6 ordinamento per la sua migliore inclusione e vita sociale nel nostro Paese, nel quale, peraltro, è nata e cresciuta.
Giova, per contro, evidenziare che l'istante, se tornasse in Montenegro, sarebbe del tutto sradicata da legami socio-economici rispetto ai concittadini che ivi vivono e lavorano.
Rientrare in Patria, nella attuale situazione, le creerebbe enormi difficoltà, non avendo più alcun legame nel Paese di origine.
La necessaria comparazione, quindi, tra la sua attuale integrazione sociale nel nostro territorio con le più probabili e peggiori condizioni di vita che la attenderebbero nel caso di ritorno in Montenegro, porta a concludere che si troverebbe in stato di vulnerabilità, se tornasse in Patria, Parte_1
come delineato dalla giurisprudenza della S.C.
Né può ritenersi ostativo alla concessione della protezione umanitaria il fatto che, a carico dell'appellante, risultino alcuni precedenti penali (per reati non particolarmente gravi), l'ultimo dei quali, per tentato furto aggravato, commesso nel mese di luglio 2013, per cui è stata condannata, con sentenza divenuta definitiva il 16.11.2013, alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 100,00 di multa, già scontata.
Al riguardo, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di adozione della misura espulsiva, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all'attualità, non prevedendo l'art. 4, comma 3 del d.lgs. n.286 del 1998 una presunzione idonea a precludere automaticamente il soggiorno sul territorio nazionale” (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 29148 del 21/12/2020; conforme anche Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 26173 del 08/09/2023).
7 Nel caso di specie, non risulta allegato che abbia commesso altri Parte_1
reati dopo quello (per tentato furto) per cui è stata condannata con sentenza irrevocabile nel 2013.
Evidentemente, il decorso di oltre 10 anni senza che l'istante abbia commesso altri reati induce ad escludere che, in concreto e nell'attualità, possa considerarsi un soggetto socialmente pericoloso.
Ritiene, quindi, questa Corte che sussistono i presupposti per l'accertamento in favore di dei requisiti per la protezione umanitaria, che Parte_1
preclude l'espulsione e prevede l'accoglienza, con diritto ad ottenere il permesso di soggiorno biennale (art. 1 comma 9 d.l. 113/2018).
All'accertamento della sussistenza dei requisiti per la protezione umanitaria seguirà il provvedimento del Questore di Roma.
L'ordinanza impugnata deve, quindi, sul punto, essere riformata.
La oggettiva complessità in fatto della vicenda e l'avvenuta integrazione istruttoria in questo grado di appello costituiscono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, anche relativamente alla fase svoltasi davanti alla Corte di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da nata a Parte_1
AS (LE), il 28.1.1977, così dispone:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza reclamata, depositata dal Tribunale di Roma in data 10.9.2018,
8 accerta in favore dell'appellante la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, cui farà seguito il rilascio, da parte del competente Questore, di un permesso di soggiorno della durata di due anni;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio, anche con riferimento al grado di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 9.1.2025
IL CONSIGLIERE est. LA PRESIDENTE
Carlotta Calvosa Francesca Romana Salvadori
9