Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 24/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore
Dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 84 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cristian Porcu, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
appellante
e in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Luigi Ciccarese, come da procura in atti;
appellata
All' udienza dell'8 novembre 2024 la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: - sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA
PRINCIPALE: - dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato tra il signor
e e, per l'effetto: - condannare “ alla Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 rifusione in favore dell'attore della somma di euro 6.621,00 (seimilaseicentoventuno/00), oltre gli interessi dalla data del pagamento di ciascuna soluzione al saldo;
- condannare “ Controparte_1
a corrispondere in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro
[...]
17.788,44 (diciasettemilasettecentottantotto/44), oltre interessi;
oppure al pagamento della somma maggiore o minore accertanda in corso di causa o, in via subordinata, a quella che l'Ill. mo
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso delle spese generali, I. V. A. e C. P. A. come per legge. IN VIA SUBORDINATA: - annullare il contratto per vizio del consenso;
- condannare “ alla rifusione, in favore dell'attore, Controparte_1
della somma di euro 6.621,00 (seimilaseicentoventuno/00), dalla data di ciascun pagamento al saldo, oltre gli interessi;
- condannare “ ,. a corrispondere in favore Controparte_1 dell'attore, a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 17.788,44
(diciasettemilasettecentottantotto/44), oltre interessi;
oppure al pagamento della somma veriore accertanda o, in via subordinata, a quella maggiore o minore che l'Ill. mo Giudice riterrà di giustizia;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso delle spese generali, I. V.
A. e C. P. A. come per legge.”.
Nell'interesse dell'appellata:
“In via preliminare: dichiararsi inammissibile ex art. 342 c.p.c., l'appello de quo siccome ex adverso svolto per la mancata osservanza della forma imposta dalle norme di cui al detto articolo,
o, in subordine, dichiararsi inammissibile il gravame ex art. 348 bis e ter c.p.c. in quanto non sussistono ragionevoli probabilità di accoglimento dello stesso;
- In via principale, nel merito: rigettarsi integralmente le domande avanzate con l'atto di citazione in appello proposto da Pt_1
nei confronti di per carenza dei presupposti sostanziali e processuali
[...] Controparte_1
dell'azione e/o perché infondate in fatto e/o in diritto, confermando la sentenza n. 16/2023, pronunciata dal Tribunale di Sassari nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.
3564/2020; - In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
Motivi in fatto e diritto
Con atto del 18.12.2020, citava in giudizio esponendo che: Parte_1 Controparte_1
- il 28.03.2013 aveva stipulato con DO Banca s.p.a. un contratto denominato “Prestito
Personale Standard”, con il quale aveva ottenuto un finanziamento di euro 35.240,00, con importo totale da restituire pari a euro 56.940,00, in 120 ratei mensili da euro 474,50; - trovandosi in difficoltà economica, il 19.11.2014, dopo aver consultato il sito internet e aver comunicato telefonicamente con “Difesa Debitori”, sottoscriveva con la stessa società un contratto di
“conferimento di mandato”, per la gestione della posizione debitoria nei confronti della
DO, verso il corrispettivo di 6.621,00 euro”; - in particolare, l'attore giungeva alla determinazione di conferire incarico alla convenuta in ragione della pubblicità della stessa, che garantiva la riduzione del debito fino al 70% e, comunque, assicurava che sarebbero stati evitati pignoramenti;
- rimaneva inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali Controparte_1
assunti, tanto che: 1) l'8.6.2015 DO dichiarava l'attore decaduto dal beneficio del termine per il pagamento della rate del finanziamento;
2) il 28.9.2016 la creditrice notificava all'odierno attore decreto ingiuntivo per l'importo di 4.076,47 euro;
3) il 21.5.2019 la creditrice promuoveva pignoramento presso terzi nei confronti del Fatte tali premesse, l'attore domandava in via Pt_1 principale la risoluzione del contratto per inadempimento o, in subordine, l'annullamento del contratto per vizio del consenso (sub specie di dolo) e, in ogni caso, il risarcimento del danno subito. Con memoria depositata l'8.3.2021, si costituiva in giudizio e Controparte_1
contestava le avverse domande. Sosteneva infatti di aver puntualmente adempiuto alle obbligazioni assunte, come da documentazione prodotta, e contestava di avere esercitato artifizi o raggiri onde ottenere il consenso del alla stipula del contratto. Pt_1
Il Tribunale, istruita la causa con soli documenti, con sentenza n. 16/2023 in data 4.1.2023, rigettava le domande proposte dal con le seguenti argomentazioni: A) non vi era prova che Pt_1
il consenso del fosse stato estorto con artifizi e raggiri, poiché la pubblicità della società Pt_1 convenuta non recava la garanzia o l'assicurazione della riduzione del debito, bensì generiche indicazioni circa il settore di operatività della società e i soggetti cui i servizi sono resi, ossia
l'assistenza nella gestione delle posizioni debitorie di soggetti a rischio insolvenza. In secondo luogo, l'oggetto del contratto era limitato all'attività di assistenza nella gestione della posizione debitoria, a partire dall'analisi della situazione debitoria del cliente fino alla formulazione di proposte transattive nei confronti del creditore. Del resto, l'art. 5 del contratto escludeva espressamente la garanzia di raggiungimento del risultato sperato. B) Era da escludere anche un inadempimento di Difesa Debitori che aveva dimostrato, mediante produzione dello scambio di e- mail con il e con DO s.p.a.: 1) di essersi tempestivamente attivata per acquisire i Pt_1
dati relativi al debito;
2) di aver concordato con il una proposta conciliativa da sottoporre Pt_1
alla creditrice;
3) di aver proposto formalmente a DO la proposta conciliativa concordata;
4) di aver ricevuto il diniego della creditrice;
5) di essersi attivata immediatamente per la predisposizione di nuova proposta conciliativa;
6) di non aver ricevuto riscontri dal rispetto Pt_1
a numerosi tentativi di contattarlo sia via e-mail che con raccomandata. C) Viceversa, era l'attore che era rimasto inerte ai fini di una nuova proposta conciliativa omettendo di fornire riscontro alla società convenuta nonostante fosse stato avvertito dei rischi derivanti dalla sua perdurante inerzia;
né rilevava a tali fini il fatto che nelle more il si fosse separato dalla moglie e questa non gli Pt_1 avesse più comunicato le mail inviate dalla società all'indirizzo di posta elettronica da lui stesso fornito, con conseguente onere del cliente di comunicare eventuali variazioni d'indirizzo.
Con tale motivazione il tribunale rigettava le domande proposte dal condannandolo Pt_1
anche alle spese di lite. Avverso la sentenza ha proposto appello , domandandone la riforma per i seguenti Parte_1
motivi: i) violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., difetto di motivazione, erronea valutazione delle allegazioni, deduzioni e risultanze istruttorie: il Tribunale aveva erroneamente escluso che il sito pubblicitario della società convenuta, per di più formato da due pagine e non dall'unica analizzata dal primo giudice, non contenesse informazioni ingannevoli sulle false promesse di riduzione del debito dal 40% al 70%, che avevano indotto il a rivolgersi alla società, e che erano state Pt_1 censurate dall'autorità antitrust con una sanzione di un milione di euro proprio per la natura ingannevole, come da provvedimento del 1.12.2020, che il produceva con l'atto d'appello; Pt_1
ii) errata valutazione delle allegazioni e deduzioni: il Tribunale aveva erroneamente escluso l'inadempimento della società senza avvedersi che, lungi dall'aiutare il a sanare la propria Pt_1 posizione debitoria, l'aveva anzi aggravata, lasciandogli credere dell'utilità di una decadenza dal beneficio del termine al fine di poter meglio trattare le condizioni di un'eventuale transazione del debito;
condotta al contrario imperita, negligente e pressapochista, al limite del dolo contrattuale, che in ogni caso aveva aggravato irreparabilmente la posizione debitoria nei confronti di
DO, rendendo irrilevante la successiva inerzia e perdita di fiducia del il quale Pt_1
avrebbe ben potuto evitare la decadenza dal beneficio del termine, se solo avesse continuato a versare i ratei a DO in luogo del compenso versato invece a Difesa Debitori, per un importo di € 366 euro mensili, quasi uguale a quello del finanziamento.
Ha resistito all'appello Difesa Debitori eccependo la tardività e conseguente inammissibilità del provvedimento dell'Autorità Garante, prodotto soltanto con l'atto d'appello nonostante la sua formazione in data 1.12.2020, concludendo per la conferma della sentenza appellata.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata, assegnando alle parti i termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
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L'appello è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Con il primo motivo il censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale escludeva che il Pt_1
consenso alla stipulazione del contratto di consulenza gli fosse stato carpito da con Controparte_1
artifizi e raggiri nonostante la palese ingannevolezza del sito internet con il quale la società pubblicizzava il servizio, non a caso oggetto di provvedimento sanzionatorio da parte dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, e che il Tribunale aveva esaminato persino in maniera incompleta, limitandosi all'analisi della prima pagina e trascurando completamente quella successiva, dove erano millantati risultati strabilianti (riduzione del debito sino al 70 %) e falsamente risolutori. Ora, per quanto il provvedimento dell'Autorità Garante non sia acquisibile agli atti del presente giudizio in quanto effettivamente formato il 1/12/2020, dunque addirittura prima dell'instaurazione del processo di primo grado, nel quale ben poteva e doveva essere tempestivamente prodotto, in ogni caso, dal semplice esame della copia cartacea prodotta dal sin dal primo grado del Pt_1 giudizio emerge con evidenza l'ingannevolezza del sito internet utilizzato da per Controparte_1
pubblicizzare il servizio.
Ingannevolezza ancor più riprovevole se si considera che l'attività offerta dalla società è rivolta ad un pubblico di utenti particolarmente vulnerabili e fragili psicologicamente, proprio perché soverchiati dal forte indebitamento con il pubblico (tasse, imposte) e/o con il privato (banche, finanziarie). Un servizio di consulenza/assistenza, che si presenta come lo strumento di risoluzione dei debiti (… ritrova la serenità libero dai debiti… vuoi vivere senza debiti? Contattaci.), e che prospetta mirabolanti riduzioni dell'esposizione debitoria con promesse assertive - questo autunno liberati dai debiti grazie all'aiuto di . Contattaci e scopri come è possibile: Controparte_1
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Debitori, costituisce uno strumento pubblicitario innegabilmente poco trasparente e idoneo a trarre in inganno il potenziale cliente medio cui è indirizzato.
A maggior ragione laddove millanta un'elevata professionalità del servizio reso, affermando che
[...]
è uno studio professionale che si avvale di avvocati, fiscalisti, ex funzionari di Parte_2
banca che aiutano società e privati in difficoltà finanziarie. Perché rivolgersi a noi? Per avere un team di esperti al tuo servizio;
Per l'esperienza pluriennale;
Per l'assistenza professionale;
per la convenienza del servizio.
Dopo aver indicato il tipo di attività svolta – … definire posizioni debitorie in sofferenza con banche e finanziarie spendendo il meno possibile anche attraverso trattative di LD e TR … verificare i tassi usura e anatocismo … affrontare i problemi relativi al mutuo, grazie alla richiesta di sospensione e/o riduzione rata con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento, previa accettazione del creditore … affrontare le problematiche con il fisco … promuovere le iniziative di legge finalizzate alla cancellazione/aggiornamento delle banche dati dei “cattivi pagatori” tramite intermediari abilitati secondo tempistica e normativa vigente, sussistendone i presupposti;
promuovere iniziative di legge finalizzate alla cancellazione dal registro protesti per cambiali e/o assegni;
avviare difesa legale per decreto ingiuntivi e/o atti di precetto e/o pignoramenti e/o revocatorie tramite avvocati convenzionati;
promuovere le iniziative di legge finalizzate alla protezione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare da possibili azioni legali dei creditori, secondo normativa vigente … – il sito assicura la previa valutazione della pratica e la sottoposizione ad un'attenta e accurata analisi di ogni posizione debitoria e patrimoniale, interrogando le banche dati come CRIF, AN, CTC, CAI, CERVED e individuando le azioni più efficaci da intraprendere per ottenere il risultato più vantaggioso.
In altre parole, dopo aver promesso un'assistenza professionale altamente specializzata e competente, dotata di particolari poteri di indagine e interlocuzione con i soggetti creditori, soltanto a piè di pagina, in posizione defilata e in caratteri notevolmente più piccoli, è scritto che “Tutti i servizi sono offerti da o da aziende partner che si riservano …la preventiva Controparte_1
valutazione di fattibilità della pratica, valutando l'analisi patrimoniale e reddituale del cliente in rapporto allo stato della procedura e rimanendo, in ogni caso, esclusa qualsiasi garanzia di raggiungimento del risultato trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato”.
Ora, il tono ingiustamente enfatico della pubblicizzazione di un servizio di consulenza e assistenza economico finanziaria, al contrario realisticamente incerto nei risultati proprio per l'imponderabilità delle variabili coinvolte nella soluzione della posizione debitoria (disponibilità del creditore ad accettare possibili decurtazioni del credito e condizioni patrimoniali del debitore), è indice dell'ingannevolezza del sito pubblicitario, utilizzato dalla società appellata per reclutare i potenziali contraenti, ma non integra anche quegli artifizi e raggiri che hanno indotto il a stipulare, in Pt_1
un momento successivo, il contratto di consulenza, alla cui esistenza il legislatore condiziona l'annullamento per dolo.
Per quanto, infatti, il sito pubblicitario di Difesa Debitori possa aver costituito l'ingannevole strumento con il quale catturare l'attenzione del e stabilire con lui un primo contatto, è al Pt_1
contratto di consulenza successivamente stipulato, in data 19.11.2014, che si deve guardare per accertare se il consenso dell'appellante sia stato carpito con dolo. Anche perché in tale contratto, evidentemente predisposto unilateralmente da e sottoposto all'accettazione del Controparte_1
cliente, la società abbandona definitivamente ogni fallace promessa di soluzione dei debiti e di saldo stralcio sino al 70 % (reclamizzata invece sul sito), e più realisticamente s'impegna a fornire
“la propria consulenza professionale in ordine al progetto di assistenza nella gestione delle proprie posizioni debitorie, al fine di tentare la loro rinegoziazione ovvero, laddove sia possibile, di ridurre
l'importo” (art 1. Conferimento dell'incarico).
In ogni caso, anche nel contratto la società si dichiara … specializzata nell'attività di consulenza per la ristrutturazione dei debiti e di gestione delle posizioni debitorie, per la quale si avvale della collaborazione, interna ed esterna, di un vasto numero di professionisti … e s'impegna … previa sottoscrizione da parte del Cliente di allegato mandato, … a prestare la propria attività con la professionalità e con la diligenza specifica richiesta ai sensi dell'art. 1176 c.c., anche avvalendosi dell'operato di soggetti professionisti, collaboratori interni ed esterni alla stessa secondo le modalità indicate nel presente contratto (2. adempimento dell'incarico).
Inoltre, nel successivo art.
3. Modalità di esecuzione del contratto, per quel che maggiormente interessa in questa sede, sono indicate le attività che la società s'impegna ad eseguire nello svolgimento dell'incarico:
a) Analisi patrimoniale ed analisi dell'esposizione debitoria, sulla base della documentazione fornita dal Cliente;
b) Verifica della legittimità delle pretese creditorie di Enti, istituti Bancari, Intermediari
Finanziari o soggetti privati in genere, anche con riferimento ai tassi d'interesse applicati ai rapporti in corso e/o in sofferenza;
c) Analisi della complessiva capacità patrimoniale del Cliente e di eventuali coobbligati, sulla base dei dati e documentazione da questi offerta, finalizzata al successivo studio di eventuali piani di rientro od accordi di ristrutturazione del debito con i soggetti creditori;
d) Studio preliminare di fattibilità ed attuazione degli obiettivi del potenziale progetto di ristrutturazione dei debiti;
e) Rinegoziazione dei debiti ovvero riduzione dell'esposizione debitoria;
anche attraverso il raggiungimento di eventuali accordi transattivi;
f) Tutela legale ….
g) Redazione ed invio di elaborati analitici e di ogni altra documentazione utile al debitore per una puntuale e completa informazione circa il progetto di ristrutturazione messo a punto dalla società incaricata, al fine di permettere allo stesso di tutelare i propri interessi e di trattare la propria posizione in modo adeguato con gli enti e/o i soggetti creditori.
Per quanto poi nel successivo art.
5. Responsabilità la società faccia riferimento all'oggetto dell'incarico in termini di …. Mera prestazione intellettuale … esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico medesimo … e al fatto che si tratti di … un'obbligazione di mezzi e non di risultato … restando esclusa in ogni caso qualsiasi garanzia di raggiungimento del risultato auspicato, è all'oggetto del contratto e alle modalità esecutive ivi indicate, alla professionalità delle persone che avrebbero operato per la società e alla particolare diligenza richiesta all'esercente una professione intellettuale che deve aversi riguardo per valutare se la condotta contrattuale di sia stata effettivamente Controparte_1
adempiente, o se al contrario non lo sia stata affatto, con conseguente diritto del di risolvere Pt_1
il contratto e domandare quantomeno la restituzione di tutte le somme corrisposte alla società, persino anticipatamente rispetto all'avvio dell'attività professionale. Al riguardo, la statuizione del Tribunale, per quanto condivisibile nella parte in cui ha rigettato la domanda di annullamento per dolo, è viceversa censurabile con riferimento alla valutazione d'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
Ad avviso della Corte la prestazione di assistenza professionale svolta in favore del da Pt_1
Difesa Debitori, interamente documentata dalla stessa società appellata, oltre che con riferimento agli obblighi espressamente assunti (art.
2. Adempimento dell'incarico e art. 3. Modalità di esecuzione del contratto), è stata carente già rispetto all'obbligo d'informazione del cliente, che grava invece sul professionista. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “nell'adempimento dell'incarico conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c., impone al professionista di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, giungendo anche a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. (cfr. da ult. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 25699 del 25/09/2024).
Si è anche detto che “in tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo - a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13007 del 23/06/2016).
Ora, nel caso di specie, passando al vaglio l'attività concretamente svolta da Controparte_1 nell'interesse del non sfugge alla Corte che: a fronte di un contratto stipulato in data Pt_1
19.11.2014, il primo atto compiuto dalla società è del successivo 9.1.2015, quasi due mesi dopo, peraltro limitato all'invio al creditore (DO) del mandato rilasciatole dal per la Pt_1 gestione della posizione debitoria. Non è documentata alcuna indagine né sull'esposizione debitoria del cliente né sulla sua situazione patrimoniale. Segue, invece, nei successivi sei mesi un atteggiamento di consapevole e altrettanto riprovevole inerzia della società che, solo il 9.3.2015
(quattro mesi dopo il ricevimento dell'incarico e dopo aver già incassato quattro rate di € 366 del corrispettivo pattuito), scrive al domandando se abbia o meno ricevuto la lettera di Pt_1
decadenza dal beneficio del termine, rassicurandolo contestualmente del fatto che sia ancora presto per trattare la sua posizione. Ciò, nonostante l'inevitabile aggravamento dell'esposizione debitoria del cliente che, su suggerimento proprio della società, ha sospeso il pagamento del finanziamento
(cfr. mail 9.3.2015). Decadenza dal termine che il riceve il successivo 8.6.2015 e quindi immediatamente Pt_1 comunica a con una mail del tenore “E' arrivato il tanto atteso foglio di decadenza Controparte_1 dal beneficio la ringrazio attendo sue notizie” con foto allegata, dalla quale per la prima volta si apprende che il debito complessivo del verso DO ammonta a € 42.539,64. Pt_1
Dunque, in sette mesi di svolgimento dell'incarico (e di ricezione di altrettante rate del corrispettivo) l'attività compiuta da si è limitata all'invio a DO del Controparte_1
mandato a gestire la posizione (il 9.1.2015) e al di una mail in cui si sincerava del mancato Pt_1
ricevimento della lettera di decadenza dal beneficio del termine, lasciando intendere che la decadenza fosse condizione necessaria per trattare la posizione debitoria che, non a caso, sino a quel momento non era stata affatto trattata (9.3.2015).
Non c'è nessun riscontro documentale dello svolgimento di quell' “attenta e accurata analisi” della posizione debitoria e patrimoniale o di quello “studio preliminare di fattibilità e attuazione degli obiettivi, di verifica della legittimità delle pretese creditorie di Enti, Istituti Bancari, Intermediari
Finanziari o soggetti privati in genere” pur promesso dalla società di consulenza tra le “modalità esecutive del contratto” (art. 3).
In tale quadro di colpevole ignoranza della posizione debitoria e patrimoniale del la prima Pt_1
proposta di transazione elaborata dalla società, sottoposta alla sottoscrizione del cliente in data
11.6.2015, prevedeva infatti l'irragionevole pagamento entro il 30 luglio 2015 (dunque da lì a un mese) di una somma a saldo-stralcio di € 13.000.
Proposta palesemente avulsa sia dall'esposizione debitoria del verso DO, Pt_1
ammontante ad oltre 42.500 euro (come si apprende per la prima volta dalla lettera di decadenza dal beneficio del termine), che dalla sua situazione patrimoniale di conclamata illiquidità. Dalla documentazione bancaria prodotta in giudizio, che ben avrebbe dovuto conoscere, Controparte_1
se solo avesse compiuto le accurate indagini preliminari promesse in contratto, si ricava infatti che le uniche entrate del nucleo erano costituite da uno stipendio di nemmeno 1.300 Controparte_2
mensili e da una pensione del coniuge di circa 300 euro.
Non solo, la “tanto auspicata” decadenza dal beneficio aveva esposto il alle prevedibili Pt_1
segnalazioni presso la Centrale Rischi, precludendogli anche la possibilità di contrarre ulteriori prestiti per poter ripianare l'esposizione verso DO a “saldo-stralcio” ovvero sobbarcarsi una maxi-rata finale.
Per le medesime ragioni è ben lontana da un adempimento diligente anche la seconda proposta transattiva, sottoposta all'appellante il successivo 19.6.215, con la quale la società proponeva il pagamento dell'importo di 17.000, di cui una prima tranche in 12 rate mensili da 500 euro con scadenza immediata più una maxi rata finale di 11.000, senza peraltro neppure accennare ad una possibile rinuncia, pur timidamente suggerita dal cliente, al proprio corrispettivo, che continuava a gravare sulle esigue entrate del per € 366 mensili. In proposito è sufficientemente eloquente Pt_1 la mail inviata l'8.6.2015 da a : Ora il mio problema sorge Parte_3 Controparte_3
che devo pagare voi sino al 2016 in più la rata che mi verrà assegnata da DO spero lei riesca ad adeguare il ttt alle mie esigenze grazie mille.
In tale contesto, e considerato che non è evidentemente disposta a soprassedere Controparte_1
neppure temporaneamente o in parte al proprio corrispettivo, non resta al che sottoscrivere Pt_1 una proposta di transazione con versamento di una rata mensile di € 400, con decorrenza differita da ottobre 2015 (per consentirgli il pagamento del corrispettivo a DD), quindi di € 500 con decorrenza dal 28 febbraio 2016, oltre ad una maxi-rata finale di € 1.400.
A questo punto, il netto e prevedibile rifiuto di DO (cfr. mail del 17/8/2025), di non accettare a saldo stralcio una somma inferiore ai 30.000 euro, imponeva alla società di consulenza una ben diversa strategia contrattuale.
Di fronte alla perentorietà della risposta di DO (che in ogni caso stava rinunciando ad oltre
12.000 euro del proprio credito), alla mancanza di liquidità del e oramai anche Pt_1 all'impossibilità di procurarsela per le segnalazioni seguite alla decadenza dal beneficio del termine, una gestione diligente della posizione debitoria del cliente, che avesse una qualche chance di concreta definizione dell'esposizione verso DO, non suggeriva certo l'inutile proposta al ribasso, formulata invece da ma più realisticamente la rinegoziazione del piano di Controparte_1 ammortamento del prestito e dell'importo della rata, visto che il era comunque in grado di Pt_1
affrontare un pagamento rateale, magari riducendo la rata originaria di € 474,50 ad € 400 mensili, somma che lui stesso aveva offerto di versare sin dalla prima proposta.
Viceversa, la società, tradendo l'impegno assunto di gestire la posizione debitoria con competenza e aderenza alla situazione patrimoniale del cliente, rilanciava inutilmente al ribasso con una nuova proposta di transazione che prevedeva il pagamento di soli 20.000 euro (ben lontano dall'importo non trattabile indicato da DO), peraltro neppure a saldo stralcio come proposto dalla finanziaria.
Il fatto che il professionista non risponda del mancato raggiungimento del risultato non significa che non sia tenuto ad eseguire la prestazione con la diligenza adeguata alle competenze e professionalità promesse, che nel caso di specie, alla luce della posizione debitoria a patrimoniale del e Pt_1
della risposta di DO, suggeriva ben diverse proposte transattive, magari basate sulla riduzione della rata e la rinegoziazione del piano di ammortamento, oltre alla necessaria completa informazione del cliente sulle possibili soluzioni alternative e sui relativi risvolti negativi. In sintesi, il comportamento contrattuale di (che sino ad agosto 2015 aveva già Controparte_1
incassato un corrispettivo di oltre 3.600 euro), totalmente carente dell'attività preliminare d'indagine e istruttoria e di completa informazione del cliente, limitato all'invio di qualche mail puramente interlocutoria e all'elaborazione di tre proposte di transazione macroscopicamente lontane dalla situazione debitoria e patrimoniale del non solo non può essere considerato Pt_1
adempimento diligente della prestazione professionale promessa, ma appare addirittura intenzionalmente finalizzato a procrastinare nel tempo la soluzione della posizione debitoria del con DO al fine di incassare il maggior numero possibile di ratei del corrispettivo. Pt_1
A questo punto l'inadempimento di ben prima di agosto 2015, era già tale da Controparte_1
giustificare la risoluzione del contratto, con conseguente irrilevanza della successiva irreperibilità del che peraltro stava continuando a versare in favore di le rate del Pt_1 Controparte_1
corrispettivo.
La domanda di risoluzione del contratto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, era pertanto fondata, con conseguente diritto dell'appellante alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di corrispettivo per una prestazione mai eseguita dalla società, pari ad € 6.621,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In mancanza di prova di un danno ulteriore, causalmente riferibile all'inadempimento della società, nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno.
Le spese di lite, liquidate nei valori medi del relativo scaglione (nei minimi per la fase trattazione/istruttoria in appello) seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della società appellata, da considerarsi integralmente soccombente nella controversia, stante la marginalità della domanda di risarcimento del maggior danno rispetto a quella di risoluzione del contratto e restituzione delle somme versate.
PQM
La Corte, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda, definitivamente decidendo, accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
1) dichiara la risoluzione del contratto di consulenza sottoscritto dalle parti il 19.11.2014 per inadempimento di CP_1 Controparte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante al pagamento in favore Controparte_1 del dell'importo di € 6.621,00 oltre interessi al tasso legale da ciascun pagamento al Pt_1
saldo.
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno.
4) condanna la società appellata a rifondere in favore di parte appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00 ed € 4.888 per compensi professionali rispettivamente del primo e del secondo grado del giudizio, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 20/2/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Cristina Fois dr.ssa Cinzia Caleffi