Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/07/2025, n. 22155
CASS
Sentenza 31 luglio 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria del Piemonte. Le parti in causa erano la A.A. Immobili Spa, che contestava un avviso di accertamento relativo a una maggiore IVA indetraibile, e l'Agenzia delle Entrate, che sosteneva la rilevanza fiscale della cessione di quote di un fondo immobiliare. La società contribuente sosteneva che tale operazione fosse accessoria e non influente sul calcolo del pro rata di detrazione IVA, mentre l'Agenzia sosteneva il contrario, affermando che la cessione rientrava nell'attività principale della società.

Il giudice ha ritenuto che la cessione delle quote fosse parte integrante dell'attività economica della contribuente, non accessoria, e ha sottolineato che l'operazione non poteva essere considerata occasionale. Ha richiamato la giurisprudenza europea, evidenziando che le operazioni di cessione di partecipazioni possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'IVA se svolte nell'ambito di un'attività commerciale. Inoltre, ha escluso che la cessione di quote potesse essere assimilata a una cessione d'azienda, confermando che la detrazione IVA dovesse essere calcolata tenendo conto dell'intera operazione. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando per un nuovo esame.

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Massime1

​​In tema di calcolo del pro-rata della detrazione dell'IVA, poiché l'art. 19-bis, comma 2, del DPR n. 633 del 1972 ne esclude le operazioni esenti di cui all'art. 10, comma 1, n.27-quinquies, o quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate al precedente n. 4 relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, non deve aversi riguardo all'attività previamente definita dall'atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dalla società.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/07/2025, n. 22155
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22155
Data del deposito : 31 luglio 2025
Fonte ufficiale :

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