Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/12/2024, n. 34872
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Sentenza 29 dicembre 2024

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La cessione di partecipazioni societarie non costituisce presupposto impositivo dell'IVA - applicabile per i versamenti nell'ambito di una attività economica diretta a realizzare un'interferenza, diretta o indiretta, nella gestione delle società o quale prolungamento diretto, permanente e necessario, di siffatta attività - ma dell'imposta di registro in misura fissa, quando è funzionale all'assegnazione al socio di una partecipazione societaria, come forma di distribuzione di utili e di riserve disponibili in natura, tramite un negozio giuridico unitario, secondo valori corrispondenti.

Le riserve, a seguito del trasferimento di quote sociali come forma di distribuzione di dividendi e riserve secondo valori corrispondenti, costituiscono, quale sovrapprezzo, un ulteriore versamento di capitale effettuato dall'azionista/acquirente rispetto a quello rappresentato dal valore nominale della partecipazione, da cui deriva un incremento del patrimonio o un aumento di capitale, disciplinato dalla lettera a) dell'art. 4 della tariffa Parte I allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, e compiuto mediante l'assegnazione di cui alla lettera d) dello stesso articolo, che soggiace a tassazione fissa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/12/2024, n. 34872
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34872
    Data del deposito : 29 dicembre 2024

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