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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 6262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6262 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 28.10.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6858/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai Controparte_1 sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, via Piemonte
n.38, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , iscritta al n.35412.6 P.IVA_1 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, e per essa la con sede legale in Strada Statale 73 CP_2 CP_1
Levante n.14, iscritta nel Registro delle Imprese di al numero e codice fiscale CP_1
, nella sua qualità di procuratore con rappresentanza, giusta procura speciale P.IVA_2 con atto a rogito Notaio di Roma in data 31.08.2018, Rep. n.57298 – Racc. Persona_1
n.29003, registrato a Roma 5 il 04.09.2018 al n.12057 serie 1T, che agisce in persona del
Procuratore Speciale, Dott. (C.F. ), nato a [...] Controparte_3 C.F._1
Terme il 20 agosto 1962, a tanto abilitato ed all'uopo dotato degli opportuni poteri giusta procura con firma autenticata dal Notaio in data 17.9.2018, Rep. n. 268 Persona_2
Racc. n. 201, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Pirrottina (C.F. fax 06.3611873, P.E.C. ) C.F._2 Email_1 presso il cui studio in Roma, via Federico Cesi n. 72 è elettivamente domiciliata in virtù di procura speciale alle liti allegata
- APPELLANTE -
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...] dell'Acquedotto Paolo n. 46 (codice fiscale ), in proprio e quale erede C.F._3 della Sig.ra e della Persona_3 Controparte_5
con sede in Roma Via dell'Acquedotto Paolo n. 46 (codice fiscale
[...]
), in persona del suo Liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, Sig. P.IVA_3
rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Russo (C.F. Controparte_4 C.F._4
– PEC ) con studio in Roma Via Rimini, 25 come da Email_2 procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito del presente atto
- APPELLATI –
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Diana Pan- Controparte_6 C.F._5 zica (c.f.: e dall'Avv. Giovanna Barba (c.f.: C.F._6
), in via tra loro disgiunta e congiunta, in virtù della procura in C.F._7 calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, studio legale “Cesare Massimo Bianca” in Roma, Via Quinti-no Sella n. 33
- APPELLATA –
- (c.f. , residente in [...] CodiceFiscale_8 dell'Acquedotto Paolo n. 46, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Prof. Davide ACHILLE (c.f. ) CodiceFiscale_9 del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma,
Via Alessandro Cruto n. 60
- - APPELLATA -
pag. 2/9 Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 19299/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello, e, per essa, la sua mandataria, ha Controparte_8 impugnato la sentenza n. 10299/21 con cui il Tribunale di Roma in accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti di nella sua Parte_1 qualità di fideiussore della società debitrice principale , ha così statuito: Parte_2
“in accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.1630772017 depositato in data 6.7.2017;
condanna la banca al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in € 15.000,00 oltre accessori di legge ed oltre spese di ctu. già liquidate;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di CP_6
e , liquidate per ognuna in € 10.000,00, oltre oneri di legge”.
[...] CP_9
A fondamento della opposizione la appellante ha posto i seguenti motivi:
A) Illogicità della motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
Omesso esame della documentazione prodotta.
B) Sulle avverse eccezioni e contestazioni.
C) Sulla erroneità dell'iter logico – giuridico seguito dal Giudice del Tribunale e sulla contraddittorietà della motivazione.
Reiterando, per il resto, le contestazioni sulle avverse ulteriori domande proposte da controparte nel giudizio di prime cure, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente gravame, riformare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale Ordinario di Roma n. 10299/2021 pubblicata in data
11.6.2021, non notificata, e per l'effetto respingere l'opposizione e le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e diritto e non provate e, per l'effetto pag. 3/9 confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 16307/2017
(R.G. n. 42414/2017) del 6.7.2017.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio come per legge”.
Si sono costituite le parti appellate e la i quali, nel contestare Controparte_4 CP_5
l'avverso gravame in quanto, a loro dire, inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, hanno a loro volta così concluso:
“1. in via preliminare, pronunciare l'estromissione dal presente giudizio della Sig.ra
[...]
e di posto il difetto di legittimazione passiva delle stesse;
CP_7 Controparte_6
2. in via preliminare in rito, per i motivi esposti nei paragrafi a. e b. del presente atto, accertare e dichiarare che l'avverso atto di appello è inammissibile e per l'effetto, rigettarlo in toto, con conferma integrale della sentenza di primo grado avente n. 10229/2021, pubblicata il 11.06.2021 dal Tribunale di Roma, Giudice Dr. Aldo Ruggiero, a definizione del processo iscritto al numero di R.G. 70809/2017;
3. in via subordinata e preliminare in rito, accertare e dichiarare che l'avverso atto di appello non rispetta i criteri di forma di cui all'art. 342 c.p.c. e per l'effetto, dichiararlo inammissibile e rigettarlo in toto, con conferma integrale della sentenza di primo grado avente n. 10229/2021, pubblicata il 11.06.2021 dal Tribunale di Roma, Giudice Dr. Aldo
Ruggiero, a definizione del processo iscritto al numero di R.G. 70809/2017;
4. in via ulteriormente subordinata e comunque, preliminare, accertare e dichiarare che l'avverso atto di appello non ha una ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348 bis
c.p.c. e per l'effetto, dichiararlo inammissibile e rigettarlo in toto, con conferma integrale della sentenza di primo grado avente n. n. 10229/2021, pubblicata il 11.06.2021 dal
Tribunale di Roma, Giudice Dr. Aldo Ruggiero, a definizione del processo iscritto al numero di R.G. 70809/2017;
5. ove non fossero accolte le superiori eccezioni preliminari, nel merito, in accoglimento dei contenuti del presente atto, accertare e dichiarare che i motivi di gravame ex adverso proposti sono infondati in fatto ed in diritto e destituiti di fondamento probatorio e per l'effetto, rigettare in toto l'avverso atto di appello, con conferma integrale della sentenza di primo pag. 4/9 grado avente n. 10229/2021, pubblicata il 11.06.2021 dal Tribunale di Roma, Giudice Dr.
Aldo Ruggiero, a definizione del processo iscritto al numero di R.G. 70809/2017;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali anche del secondo grado di giudizio da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
ha invece così concluso: Controparte_6
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni altra domanda e/o di-fesa respinta:
-in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Signora CP_6
e in ogni caso, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
[...] [...]
quale procuratrice di cessionaria della CP_1 CP_2 Controparte_10
ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
[...]
- nel merito, respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, e in ogni caso per tutti i motivi diffusamente esposti in narrativa, e per l'effetto, confermare la sentenza n.
10299/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma nella persona del Dott. Aldo
Ruggiero in data 11 giugno 2021.
- ancora nel merito: respingere l'appello perché infondato in fatto ed in di-ritto per tutti i motivi diffusamente esposti in narrativa, e per l'effetto, con-fermare la sentenza n.
10299/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Ro-ma nella persona del Dott. Aldo
Ruggiero in data 11 giugno 2021, posto che la Sig.ra in proprio e nella sua Controparte_6 qualità di erede con beneficio di inventario della Sig.ra e del Sig. Persona_3
non è debitrice della per tutti i Persona_4 Controparte_10 motivi esposti in atti;
-in via subordinata: respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi diffusamente esposti in narrativa, e per l'effetto, con-fermare la sentenza n.
10299/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Ro-ma nella persona del Dott. Aldo
Ruggiero in data 11 giugno 2021., posto che la Sig.ra in proprio e nella Controparte_6 sua qualità di erede con beneficio di inventario della Sig.ra e del Persona_3
Sig. è debitrice unicamente della eventuale quota residua dell'asse Persona_4 ereditario e dei beni ereditari nella misura e nel valore che saranno eventualmente accertati in corso di causa, per tutti i motivi esposti in atti.
pag. 5/9 In ogni caso, con condanna al pagamento dei compensi professionali, oltre accessori, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
La ha invece rassegnato le seguenti conclusioni: Per_4
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale ed in limine litis: pronunciare l'estromissione dal presente giudizio della
Sig.ra posto il difetto di legittimazione passiva della stessa per i motivi Controparte_7 espressi in atto;
in via subordinata: in caso di opposizione e/o rigetto della domanda di estromissione dal presente giudizio, rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, nonché accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della Sig.ra del Controparte_7 decreto ingiuntivo n. 16307/2017 emesso in data 6 luglio 2017 dal Tribunale ordinario di
Roma (R.G. n. 42414/2017) per inesistenza della notifica nei termini di legge nonché
l'accertamento negativo del credito vantato dalla nei Controparte_10 confronti della Sig.ra per i motivi esposti in atto;
Per_4 in ogni caso: con condanna al pagamento dei compensi professionali, oltre accessori come per legge”.
Alla udienza a trattazione scritta dell'8.4.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Nelle more della decisione è stato trasferito ad altro Ufficio il precedente Presidente del
Collegio sicchè si è reso necessario disporre la rimessione della causa a nuovo ruolo.
Alla odierna udienza sempre a trattazione scritta e sulle reiterate conclusioni delle parti, la
Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Va preliminarmente ritenuta la ammissibilità del gravame proposto dalla odierna appellante nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dalla Controparte_10
e ceduto nell'ambito di un procedimento di cartolarizzazione dei crediti, avendo
[...] la difesa appellante specificatamente indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e le ragioni a sostegno dell'atto impugnatorio.
pag. 6/9 Nel merito, l'appello è tuttavia infondato potendosi esso decidere sulla base della c.d.
“ragione più liquida”.
Con i primi due motivi la appellante lamenta la erroneità della sentenza impugnata nella misura in cui il Giudice di prime cure, dopo avere adeguatamente ricordato i principi di diritto applicabili in tema di riparto dell'onere della prova, ne avrebbe fatto non corretta applicazione.
In particolare, infatti, non avendo controparti fornito la prova del verificarsi di fatti modificati e/o estintivi della loro obbligazione (la società quale debitrice principale e gli altri quali fideiussori) e avendo al contrario la creditrice offerto la prova del proprio credito, ne sarebbe dovuto derivare il rigetto della opposizione proposta.
Peraltro, prosegue la appellante, alcun valore probatorio poteva attribuirsi alla prodotta ctp. valendo essa come mero atto difensivo.
Ugualmente del tutto inattendibile e non condivisibile sarebbe da ritenersi anche la espletata ctu. contabile a cui pure il Tribunale avrebbe acriticamente aderito.
Da ultimo, la prova del credito e della validità delle pattuizioni contrattuali sarebbe evincibile dalla documentazione acquisita agli atti.
Con il terzo ed ultimo motivo, si duole inoltre della erroneità della sentenza, atteso che nella sola ipotesi in cui venga dedotta ed accertata la nullità delle clausole pattizie sarebbe onere della parte ricorrente banca fornire la prova del proprio credito, ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame.
I motivi non sono meritevoli di accoglimento.
E' sufficiente a tal fine prendere le mosse da quanto rilevato dal ctu. il quale ha evidenziato come “detti documenti risultano inidonei alla ricostruzione del rapporto bancario, dei saldi contabili e per valuta, poiché i dati risultano parziali, non chiaramente evincibili, incompleti e non riportanti le condizioni e la metodologia di calcolo applicate dall'istituto di credito”.
E coì proseguendo, l'ausiliario non è stato in grado di verificare se rispetto alle stesse condizioni risultanti dal contratto, in concreto sia stata poi applicata una capitalizzazione degli interessi in modo conforme e se sia stata applicata la reciprocità tra le parti rispetto a pag. 7/9 quanto previsto dall'art. 120 TUB, così come non è stato possibile accertare se sono stati applicati interessi usurari e commissioni e altre spese non dovute.
A fronte, dunque, di una specifica contestazione di parti opponenti sulla validità stessa del rapporto di c/c, non può dirsi certamente allora che la banca, su cui ricadeva l'onere probatorio di fornire la prova sia della esistenza della causa negoziale ma anche della sua validità e della esattezza del credito stesso sotto il profilo della corretta applicazione dei tassi e delle altre spese e commissioni, abbia ottemperato al proprio onere probatorio sicchè non poteva che essere accolta la opposizione, dovendosi in tal senso ritenere del tutto condivisibile la sentenza appellata che va confermata.
Del resto, neanche può dirsi che nel caso di specie le contestazioni degli opponenti siano state generiche avendole avallate con una propria ctp., pur se sulla sola base della documentazione in loro possesso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo edittale della fascia di riferimento attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e, per essa, dalla sua mandataria, avverso la sentenza n. 10299/2021 del Controparte_1
Tribunale di Roma, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Ogni altra questione resta assorbita.
Condanna la appellante alla rifusione in favore degli appellati e, per essi, del loro difensore che si è dichiarato antistatario (quanto al ed alla , delle spese e Controparte_4 CP_5 competenze del presente grado che per l'intero liquida, quanto alle competenze, in €
10.060,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e, quanto agli altri due appellate, sempre della medesima somma a titolo di competenze per ciascuna di esse oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. pag. 8/9 Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante incidentale dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 28.10.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6858/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai Controparte_1 sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, via Piemonte
n.38, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , iscritta al n.35412.6 P.IVA_1 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, e per essa la con sede legale in Strada Statale 73 CP_2 CP_1
Levante n.14, iscritta nel Registro delle Imprese di al numero e codice fiscale CP_1
, nella sua qualità di procuratore con rappresentanza, giusta procura speciale P.IVA_2 con atto a rogito Notaio di Roma in data 31.08.2018, Rep. n.57298 – Racc. Persona_1
n.29003, registrato a Roma 5 il 04.09.2018 al n.12057 serie 1T, che agisce in persona del
Procuratore Speciale, Dott. (C.F. ), nato a [...] Controparte_3 C.F._1
Terme il 20 agosto 1962, a tanto abilitato ed all'uopo dotato degli opportuni poteri giusta procura con firma autenticata dal Notaio in data 17.9.2018, Rep. n. 268 Persona_2
Racc. n. 201, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Pirrottina (C.F. fax 06.3611873, P.E.C. ) C.F._2 Email_1 presso il cui studio in Roma, via Federico Cesi n. 72 è elettivamente domiciliata in virtù di procura speciale alle liti allegata
- APPELLANTE -
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...] dell'Acquedotto Paolo n. 46 (codice fiscale ), in proprio e quale erede C.F._3 della Sig.ra e della Persona_3 Controparte_5
con sede in Roma Via dell'Acquedotto Paolo n. 46 (codice fiscale
[...]
), in persona del suo Liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, Sig. P.IVA_3
rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Russo (C.F. Controparte_4 C.F._4
– PEC ) con studio in Roma Via Rimini, 25 come da Email_2 procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito del presente atto
- APPELLATI –
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Diana Pan- Controparte_6 C.F._5 zica (c.f.: e dall'Avv. Giovanna Barba (c.f.: C.F._6
), in via tra loro disgiunta e congiunta, in virtù della procura in C.F._7 calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, studio legale “Cesare Massimo Bianca” in Roma, Via Quinti-no Sella n. 33
- APPELLATA –
- (c.f. , residente in [...] CodiceFiscale_8 dell'Acquedotto Paolo n. 46, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Prof. Davide ACHILLE (c.f. ) CodiceFiscale_9 del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma,
Via Alessandro Cruto n. 60
- - APPELLATA -
pag. 2/9 Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 19299/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello, e, per essa, la sua mandataria, ha Controparte_8 impugnato la sentenza n. 10299/21 con cui il Tribunale di Roma in accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti di nella sua Parte_1 qualità di fideiussore della società debitrice principale , ha così statuito: Parte_2
“in accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.1630772017 depositato in data 6.7.2017;
condanna la banca al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in € 15.000,00 oltre accessori di legge ed oltre spese di ctu. già liquidate;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di CP_6
e , liquidate per ognuna in € 10.000,00, oltre oneri di legge”.
[...] CP_9
A fondamento della opposizione la appellante ha posto i seguenti motivi:
A) Illogicità della motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
Omesso esame della documentazione prodotta.
B) Sulle avverse eccezioni e contestazioni.
C) Sulla erroneità dell'iter logico – giuridico seguito dal Giudice del Tribunale e sulla contraddittorietà della motivazione.
Reiterando, per il resto, le contestazioni sulle avverse ulteriori domande proposte da controparte nel giudizio di prime cure, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente gravame, riformare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale Ordinario di Roma n. 10299/2021 pubblicata in data
11.6.2021, non notificata, e per l'effetto respingere l'opposizione e le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e diritto e non provate e, per l'effetto pag. 3/9 confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 16307/2017
(R.G. n. 42414/2017) del 6.7.2017.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio come per legge”.
Si sono costituite le parti appellate e la i quali, nel contestare Controparte_4 CP_5
l'avverso gravame in quanto, a loro dire, inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, hanno a loro volta così concluso:
“1. in via preliminare, pronunciare l'estromissione dal presente giudizio della Sig.ra
[...]
e di posto il difetto di legittimazione passiva delle stesse;
CP_7 Controparte_6
2. in via preliminare in rito, per i motivi esposti nei paragrafi a. e b. del presente atto, accertare e dichiarare che l'avverso atto di appello è inammissibile e per l'effetto, rigettarlo in toto, con conferma integrale della sentenza di primo grado avente n. 10229/2021, pubblicata il 11.06.2021 dal Tribunale di Roma, Giudice Dr. Aldo Ruggiero, a definizione del processo iscritto al numero di R.G. 70809/2017;
3. in via subordinata e preliminare in rito, accertare e dichiarare che l'avverso atto di appello non rispetta i criteri di forma di cui all'art. 342 c.p.c. e per l'effetto, dichiararlo inammissibile e rigettarlo in toto, con conferma integrale della sentenza di primo grado avente n. 10229/2021, pubblicata il 11.06.2021 dal Tribunale di Roma, Giudice Dr. Aldo
Ruggiero, a definizione del processo iscritto al numero di R.G. 70809/2017;
4. in via ulteriormente subordinata e comunque, preliminare, accertare e dichiarare che l'avverso atto di appello non ha una ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348 bis
c.p.c. e per l'effetto, dichiararlo inammissibile e rigettarlo in toto, con conferma integrale della sentenza di primo grado avente n. n. 10229/2021, pubblicata il 11.06.2021 dal
Tribunale di Roma, Giudice Dr. Aldo Ruggiero, a definizione del processo iscritto al numero di R.G. 70809/2017;
5. ove non fossero accolte le superiori eccezioni preliminari, nel merito, in accoglimento dei contenuti del presente atto, accertare e dichiarare che i motivi di gravame ex adverso proposti sono infondati in fatto ed in diritto e destituiti di fondamento probatorio e per l'effetto, rigettare in toto l'avverso atto di appello, con conferma integrale della sentenza di primo pag. 4/9 grado avente n. 10229/2021, pubblicata il 11.06.2021 dal Tribunale di Roma, Giudice Dr.
Aldo Ruggiero, a definizione del processo iscritto al numero di R.G. 70809/2017;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali anche del secondo grado di giudizio da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
ha invece così concluso: Controparte_6
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni altra domanda e/o di-fesa respinta:
-in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Signora CP_6
e in ogni caso, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
[...] [...]
quale procuratrice di cessionaria della CP_1 CP_2 Controparte_10
ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
[...]
- nel merito, respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, e in ogni caso per tutti i motivi diffusamente esposti in narrativa, e per l'effetto, confermare la sentenza n.
10299/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma nella persona del Dott. Aldo
Ruggiero in data 11 giugno 2021.
- ancora nel merito: respingere l'appello perché infondato in fatto ed in di-ritto per tutti i motivi diffusamente esposti in narrativa, e per l'effetto, con-fermare la sentenza n.
10299/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Ro-ma nella persona del Dott. Aldo
Ruggiero in data 11 giugno 2021, posto che la Sig.ra in proprio e nella sua Controparte_6 qualità di erede con beneficio di inventario della Sig.ra e del Sig. Persona_3
non è debitrice della per tutti i Persona_4 Controparte_10 motivi esposti in atti;
-in via subordinata: respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi diffusamente esposti in narrativa, e per l'effetto, con-fermare la sentenza n.
10299/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Ro-ma nella persona del Dott. Aldo
Ruggiero in data 11 giugno 2021., posto che la Sig.ra in proprio e nella Controparte_6 sua qualità di erede con beneficio di inventario della Sig.ra e del Persona_3
Sig. è debitrice unicamente della eventuale quota residua dell'asse Persona_4 ereditario e dei beni ereditari nella misura e nel valore che saranno eventualmente accertati in corso di causa, per tutti i motivi esposti in atti.
pag. 5/9 In ogni caso, con condanna al pagamento dei compensi professionali, oltre accessori, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
La ha invece rassegnato le seguenti conclusioni: Per_4
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale ed in limine litis: pronunciare l'estromissione dal presente giudizio della
Sig.ra posto il difetto di legittimazione passiva della stessa per i motivi Controparte_7 espressi in atto;
in via subordinata: in caso di opposizione e/o rigetto della domanda di estromissione dal presente giudizio, rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, nonché accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della Sig.ra del Controparte_7 decreto ingiuntivo n. 16307/2017 emesso in data 6 luglio 2017 dal Tribunale ordinario di
Roma (R.G. n. 42414/2017) per inesistenza della notifica nei termini di legge nonché
l'accertamento negativo del credito vantato dalla nei Controparte_10 confronti della Sig.ra per i motivi esposti in atto;
Per_4 in ogni caso: con condanna al pagamento dei compensi professionali, oltre accessori come per legge”.
Alla udienza a trattazione scritta dell'8.4.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Nelle more della decisione è stato trasferito ad altro Ufficio il precedente Presidente del
Collegio sicchè si è reso necessario disporre la rimessione della causa a nuovo ruolo.
Alla odierna udienza sempre a trattazione scritta e sulle reiterate conclusioni delle parti, la
Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Va preliminarmente ritenuta la ammissibilità del gravame proposto dalla odierna appellante nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dalla Controparte_10
e ceduto nell'ambito di un procedimento di cartolarizzazione dei crediti, avendo
[...] la difesa appellante specificatamente indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e le ragioni a sostegno dell'atto impugnatorio.
pag. 6/9 Nel merito, l'appello è tuttavia infondato potendosi esso decidere sulla base della c.d.
“ragione più liquida”.
Con i primi due motivi la appellante lamenta la erroneità della sentenza impugnata nella misura in cui il Giudice di prime cure, dopo avere adeguatamente ricordato i principi di diritto applicabili in tema di riparto dell'onere della prova, ne avrebbe fatto non corretta applicazione.
In particolare, infatti, non avendo controparti fornito la prova del verificarsi di fatti modificati e/o estintivi della loro obbligazione (la società quale debitrice principale e gli altri quali fideiussori) e avendo al contrario la creditrice offerto la prova del proprio credito, ne sarebbe dovuto derivare il rigetto della opposizione proposta.
Peraltro, prosegue la appellante, alcun valore probatorio poteva attribuirsi alla prodotta ctp. valendo essa come mero atto difensivo.
Ugualmente del tutto inattendibile e non condivisibile sarebbe da ritenersi anche la espletata ctu. contabile a cui pure il Tribunale avrebbe acriticamente aderito.
Da ultimo, la prova del credito e della validità delle pattuizioni contrattuali sarebbe evincibile dalla documentazione acquisita agli atti.
Con il terzo ed ultimo motivo, si duole inoltre della erroneità della sentenza, atteso che nella sola ipotesi in cui venga dedotta ed accertata la nullità delle clausole pattizie sarebbe onere della parte ricorrente banca fornire la prova del proprio credito, ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame.
I motivi non sono meritevoli di accoglimento.
E' sufficiente a tal fine prendere le mosse da quanto rilevato dal ctu. il quale ha evidenziato come “detti documenti risultano inidonei alla ricostruzione del rapporto bancario, dei saldi contabili e per valuta, poiché i dati risultano parziali, non chiaramente evincibili, incompleti e non riportanti le condizioni e la metodologia di calcolo applicate dall'istituto di credito”.
E coì proseguendo, l'ausiliario non è stato in grado di verificare se rispetto alle stesse condizioni risultanti dal contratto, in concreto sia stata poi applicata una capitalizzazione degli interessi in modo conforme e se sia stata applicata la reciprocità tra le parti rispetto a pag. 7/9 quanto previsto dall'art. 120 TUB, così come non è stato possibile accertare se sono stati applicati interessi usurari e commissioni e altre spese non dovute.
A fronte, dunque, di una specifica contestazione di parti opponenti sulla validità stessa del rapporto di c/c, non può dirsi certamente allora che la banca, su cui ricadeva l'onere probatorio di fornire la prova sia della esistenza della causa negoziale ma anche della sua validità e della esattezza del credito stesso sotto il profilo della corretta applicazione dei tassi e delle altre spese e commissioni, abbia ottemperato al proprio onere probatorio sicchè non poteva che essere accolta la opposizione, dovendosi in tal senso ritenere del tutto condivisibile la sentenza appellata che va confermata.
Del resto, neanche può dirsi che nel caso di specie le contestazioni degli opponenti siano state generiche avendole avallate con una propria ctp., pur se sulla sola base della documentazione in loro possesso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo edittale della fascia di riferimento attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e, per essa, dalla sua mandataria, avverso la sentenza n. 10299/2021 del Controparte_1
Tribunale di Roma, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Ogni altra questione resta assorbita.
Condanna la appellante alla rifusione in favore degli appellati e, per essi, del loro difensore che si è dichiarato antistatario (quanto al ed alla , delle spese e Controparte_4 CP_5 competenze del presente grado che per l'intero liquida, quanto alle competenze, in €
10.060,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e, quanto agli altri due appellate, sempre della medesima somma a titolo di competenze per ciascuna di esse oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. pag. 8/9 Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante incidentale dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini
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