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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5912 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37726/2021, vertente
TRA
(ROMA (RM), 15/05/1976), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. MARIARITA TEOFILI;
ricorrente
E
(VITERBO (VT), 22/01/1973), con il patrocinio CP_1 dell'avv. ADRIANA BOSCAGLI;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: divorzio giudiziale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a decidere delle condizioni del divorzio tra i coniugi e nei confronti dei quali Parte_1 CP_1
è già stata emessa da questo ufficio sentenza dichiarativa della cessazione 2
degli effetti civili del matrimonio.
Occorre in particolare regolare il regime di frequentazione dei figli Per_1
(2007) e (2009), dirimere un marginale contrasto in ordine alla Per_2
destinazione di due box annessi alla casa familiare, e determinare la misura del concorso dei genitori nel mantenimento dei figli;
per il resto le parti concordano sull'affidamento condiviso, sul collocamento dei due ragazzi presso la madre e sull'assegnazione alla stessa della casa familiare di proprietà del marito;
non vi è domanda di assegno divorzile.
Il rapporto del padre con i figli, inizialmente scandito secondo una normale alternanza, si è improvvisamente deteriorato;
nella visione paterna tale improvvisa rigidità dei ragazzi sarebbe stata determinata da manipolazioni della madre, secondo la quale al contrario tutta la responsabilità dell'accaduto sarebbe da attribuire all'incapacità del marito di sintonizzarsi sui bisogni anche emotivi dei figli;
i due minori sono stati sentiti in Tribunale ed hanno proposto la loro visione delle dinamiche familiari;
hanno fatto riferimento in modo specifico ad un episodio occorso durante una vacanza fatta nella casa dei nonni paterni;
questi ultimi, offesi per non essere stati invitati dai nipoti a prendere un gelato con loro, si sarebbero rivolti ai ragazzi con estrema severità, ed il padre, in luogo di sostenere i figli, avrebbe preso le parti dei propri genitori;
questo accadimento, in sé estremamente banale, è stato vissuto con grande delusione dai minori, già provati da una certa difficoltà di dialogare con il padre;
entrambi hanno poi lamentato che il padre, pur avendo lasciato loro intendere che avrebbe acquistato una minicar, si era poi rifiutato di farlo, creando ancora una volta una grande delusione. 3
I genitori si sono a questo punto rivolti ad una professionista, esperta nelle relazioni familiari, ed unitamente ai ragazzi hanno preso parte ad un percorso volto principalmente a ristabilire un contatto tra padre e figli, che ha fatto emergere una situazione di grande difficoltà emotiva, e che tuttavia ha consentito di sbloccare il rifiuto radicale dei ragazzi e riprendere una graduale frequentazione;
la professionista che ha seguito la famiglia raccomanda a questo punto ai genitori di non imporre giornate ed occasioni prestabilite negli incontri ed allo stesso tempo di mantenere una continuità nella frequentazione, ampliandola con gradualità e rispettando la sensibilità dei ragazzi;
si tratta di indicazioni cui i genitori mostrano nella sostanza di aderire, pur se i difensori negli atti conclusivi finali non hanno rinunciato a sottolineare i meriti del proprio assistito e le riserve sull'altro coniuge. Il
ricorrente insiste per una maggiore regolazione, la resistente per una integrale ricezione delle indicazioni della professionista.
Il collegio ritiene allo stato di dover mantenere ferma una frequentazione libera (considerato che prossima alla maggiore età, ed è Per_1 Per_2
ormai sedicenne), raccomandando alle parti di attenersi al suggerimento di vigilare perché la frequentazione ed i contatti anche telefonici mantengano continuità nel tempo e si vadano via via intensificando;
Casa familiare
Come anticipato vi è un unico tema controverso, costituito dalla destinazione di due box, che il ricorrente chiede siano esclusi dall'assegnazione alla moglie;
la richiesta è motivata sull'assunto che i due locali non costituirebbero pertinenza dell'abitazione; tuttavia il ricorrente non ha fornito alcun riscontro alla propria tesi (neppure è indicato quale sia l'ubicazione dei 4
due box, se cioè siano o meno contigui all'immobile); pertanto in assenza di maggiori elementi di conoscenza, si deve presumere che si tratti di pertinenze della casa familiare, e come tali, in assenza di diversi accordi, essi vanno inclusi nel provvedimento di assegnazione.
Mantenimento figli
Il ricorrente è un pilota di linea oggi in servizio presso la compagnia ITA
Airways; dopo un periodo in cui i suoi redditi hanno subito una contrazione per via delle vicissitudini della compagnia Alitalia, egli oggi dichiara di percepire in busta paga redditi variabili tra i 5.300 e i 5900 euro mensili;
risulta che egli accantoni mensilmente parte del suo stipendio in un fondo pensionistico complementare;
dagli estratti conto 2024 depositati sino al mese di ottobre emerge in verità la percezione di emolumenti mediamente superiori a quanto dichiarato ( gennaio: euro 5.993,00; febbraio euro 8.893,00; marzo euro 5.245,00; aprile euro 8.003,00; maggio euro 9.599,00; giugno euro
7.317,00; luglio euro 6.347,001; agosto 2024 euro 5.484,00, settembre 2024
euro 5.725,00, ottobre 2024 euro 3.900,00)
E' proprietario esclusivo della casa familiare sita in Roma, Via Della Mendola
58, assegnata alla moglie unitamente ai due box pertinenziali, e corrisponde per intero la rata del mutuo che grava sull'immobile, a tasso variabile, da ultimo con rate tra 1.100 e 1.400 euro mensili circa. E' titolare per ¼ della casa in cui abita il padre.
Vive nell'immobile sito in Roma, Via Vincenzo Viara De Ricci 43 in locazione e paga un canone di 1200,00 euro mensili (cfr. estratto conto
Fideuram).
Versa alla moglie attualmente l'importo di € 800,00 mensili per il 5
mantenimento ordinario dei minori oltre al 50% delle spese straordinarie.
E' onerato della rata del rimborso del finanziamento acceso per l'acquisto di uno scooter pari ad € 120,00 mensili, con scadenza ad ottobre 2025.
Il ricorrente ha dichiarato altresì di avere un debito con il padre di € 91.500,00
quale residuo della maggior somma di € 223.840,00 prestatagli per l'acquisto della casa familiare nel 2009, nonché dell'ulteriore somma di € 50.000,00. Ha
riferito di aver inoltre un debito con lo zio per l'importo di € 23.000,00, che sta gradualmente rimborsando (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
La resistente, a sua volta ex dipendente di Alitalia ed oggi di Ita Airways,
svolge l'attività di assistente di volo, percepisce un reddito di circa € 2700,00-
2900,00 mensili e vive unitamente ai figli nella casa familiare di proprietà
esclusiva del marito.
E' proprietaria di un immobile sito in Roma, Via Cavalese 31, locato a terzi al canone di € 1.100,00 mensili (cfr. estratti conto Fideuram), gravato da una rata di mutuo di € 540,00, ormai prossimo alla scadenza (2027).
Ella è altresì comproprietaria di altri due immobili nella misura di 1/6 (uno in
Roma, l'altro in Vignanello (VT) improduttivi di reddito (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Entrambi i coniugi percepiscono la somma di € 90,90 a titolo di assegno unico.
Al tempo della separazione la resistente entrambi i coniugi si trovavano in
Cassa Integrazione, il marito percepiva circa 3.500 euro e la moglie circa
1.000 euro mensili;
la situazione di entrambi, con l'ingresso nella nuova compagnia aerea è dunque nettamente migliorata;
entrambi sono dunque in grado di contribuire in modo più consistente alle necessità della prole;
i redditi 6
del marito sono indubbiamente più consistenti, ma va tenuto conto dell'onere del mutuo che egli sostiene e per converso del vantaggio indiretto che la moglie acquisisce dall'assegnazione della casa familiare, che le consente di trarre reddito dalla casa di sua proprietà.
Considerati tutti gli elementi disponibili, sia quanto agli aspetti economici che quanto all'attuale regime di frequentazione che vede la madre maggiormente impegnata sul piano dell'accudimento, il collegio ritiene che – fermi per il passato i provvedimenti vigenti - l'importo di 1.000 euro mensili (500 a figlio) costituisca una misura adeguata del contributo paterno in relazione alle presumibili esigenze dei due ragazzi.
Le spese straordinarie, regolate sulla base del protocollo di intesa in uso presso questo ufficio, restano suddivise in pari quota tra le parti.
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- affida i figli minori ad entrambe le parti, con prevalente collocazione presso la madre e frequentazione con il padre libera, come indicato in motivazione;
- assegna alla moglie la casa familiare con le relative pertinenze, meglio descritte in parte motiva;
- fermi per il passato i provvedimenti vigenti, pone a carico del padre un assegno perequativo per il mantenimento ordinario dei figli di € 1.000,00
mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione istat con base dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
7
- pone le spese straordinarie – regolate sulla base del protocollo di intesa in uso presso questo ufficio - a carico di ambo le parti in pari quota;
- spese di lite compensate.
Roma, 7/3/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37726/2021, vertente
TRA
(ROMA (RM), 15/05/1976), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. MARIARITA TEOFILI;
ricorrente
E
(VITERBO (VT), 22/01/1973), con il patrocinio CP_1 dell'avv. ADRIANA BOSCAGLI;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: divorzio giudiziale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a decidere delle condizioni del divorzio tra i coniugi e nei confronti dei quali Parte_1 CP_1
è già stata emessa da questo ufficio sentenza dichiarativa della cessazione 2
degli effetti civili del matrimonio.
Occorre in particolare regolare il regime di frequentazione dei figli Per_1
(2007) e (2009), dirimere un marginale contrasto in ordine alla Per_2
destinazione di due box annessi alla casa familiare, e determinare la misura del concorso dei genitori nel mantenimento dei figli;
per il resto le parti concordano sull'affidamento condiviso, sul collocamento dei due ragazzi presso la madre e sull'assegnazione alla stessa della casa familiare di proprietà del marito;
non vi è domanda di assegno divorzile.
Il rapporto del padre con i figli, inizialmente scandito secondo una normale alternanza, si è improvvisamente deteriorato;
nella visione paterna tale improvvisa rigidità dei ragazzi sarebbe stata determinata da manipolazioni della madre, secondo la quale al contrario tutta la responsabilità dell'accaduto sarebbe da attribuire all'incapacità del marito di sintonizzarsi sui bisogni anche emotivi dei figli;
i due minori sono stati sentiti in Tribunale ed hanno proposto la loro visione delle dinamiche familiari;
hanno fatto riferimento in modo specifico ad un episodio occorso durante una vacanza fatta nella casa dei nonni paterni;
questi ultimi, offesi per non essere stati invitati dai nipoti a prendere un gelato con loro, si sarebbero rivolti ai ragazzi con estrema severità, ed il padre, in luogo di sostenere i figli, avrebbe preso le parti dei propri genitori;
questo accadimento, in sé estremamente banale, è stato vissuto con grande delusione dai minori, già provati da una certa difficoltà di dialogare con il padre;
entrambi hanno poi lamentato che il padre, pur avendo lasciato loro intendere che avrebbe acquistato una minicar, si era poi rifiutato di farlo, creando ancora una volta una grande delusione. 3
I genitori si sono a questo punto rivolti ad una professionista, esperta nelle relazioni familiari, ed unitamente ai ragazzi hanno preso parte ad un percorso volto principalmente a ristabilire un contatto tra padre e figli, che ha fatto emergere una situazione di grande difficoltà emotiva, e che tuttavia ha consentito di sbloccare il rifiuto radicale dei ragazzi e riprendere una graduale frequentazione;
la professionista che ha seguito la famiglia raccomanda a questo punto ai genitori di non imporre giornate ed occasioni prestabilite negli incontri ed allo stesso tempo di mantenere una continuità nella frequentazione, ampliandola con gradualità e rispettando la sensibilità dei ragazzi;
si tratta di indicazioni cui i genitori mostrano nella sostanza di aderire, pur se i difensori negli atti conclusivi finali non hanno rinunciato a sottolineare i meriti del proprio assistito e le riserve sull'altro coniuge. Il
ricorrente insiste per una maggiore regolazione, la resistente per una integrale ricezione delle indicazioni della professionista.
Il collegio ritiene allo stato di dover mantenere ferma una frequentazione libera (considerato che prossima alla maggiore età, ed è Per_1 Per_2
ormai sedicenne), raccomandando alle parti di attenersi al suggerimento di vigilare perché la frequentazione ed i contatti anche telefonici mantengano continuità nel tempo e si vadano via via intensificando;
Casa familiare
Come anticipato vi è un unico tema controverso, costituito dalla destinazione di due box, che il ricorrente chiede siano esclusi dall'assegnazione alla moglie;
la richiesta è motivata sull'assunto che i due locali non costituirebbero pertinenza dell'abitazione; tuttavia il ricorrente non ha fornito alcun riscontro alla propria tesi (neppure è indicato quale sia l'ubicazione dei 4
due box, se cioè siano o meno contigui all'immobile); pertanto in assenza di maggiori elementi di conoscenza, si deve presumere che si tratti di pertinenze della casa familiare, e come tali, in assenza di diversi accordi, essi vanno inclusi nel provvedimento di assegnazione.
Mantenimento figli
Il ricorrente è un pilota di linea oggi in servizio presso la compagnia ITA
Airways; dopo un periodo in cui i suoi redditi hanno subito una contrazione per via delle vicissitudini della compagnia Alitalia, egli oggi dichiara di percepire in busta paga redditi variabili tra i 5.300 e i 5900 euro mensili;
risulta che egli accantoni mensilmente parte del suo stipendio in un fondo pensionistico complementare;
dagli estratti conto 2024 depositati sino al mese di ottobre emerge in verità la percezione di emolumenti mediamente superiori a quanto dichiarato ( gennaio: euro 5.993,00; febbraio euro 8.893,00; marzo euro 5.245,00; aprile euro 8.003,00; maggio euro 9.599,00; giugno euro
7.317,00; luglio euro 6.347,001; agosto 2024 euro 5.484,00, settembre 2024
euro 5.725,00, ottobre 2024 euro 3.900,00)
E' proprietario esclusivo della casa familiare sita in Roma, Via Della Mendola
58, assegnata alla moglie unitamente ai due box pertinenziali, e corrisponde per intero la rata del mutuo che grava sull'immobile, a tasso variabile, da ultimo con rate tra 1.100 e 1.400 euro mensili circa. E' titolare per ¼ della casa in cui abita il padre.
Vive nell'immobile sito in Roma, Via Vincenzo Viara De Ricci 43 in locazione e paga un canone di 1200,00 euro mensili (cfr. estratto conto
Fideuram).
Versa alla moglie attualmente l'importo di € 800,00 mensili per il 5
mantenimento ordinario dei minori oltre al 50% delle spese straordinarie.
E' onerato della rata del rimborso del finanziamento acceso per l'acquisto di uno scooter pari ad € 120,00 mensili, con scadenza ad ottobre 2025.
Il ricorrente ha dichiarato altresì di avere un debito con il padre di € 91.500,00
quale residuo della maggior somma di € 223.840,00 prestatagli per l'acquisto della casa familiare nel 2009, nonché dell'ulteriore somma di € 50.000,00. Ha
riferito di aver inoltre un debito con lo zio per l'importo di € 23.000,00, che sta gradualmente rimborsando (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
La resistente, a sua volta ex dipendente di Alitalia ed oggi di Ita Airways,
svolge l'attività di assistente di volo, percepisce un reddito di circa € 2700,00-
2900,00 mensili e vive unitamente ai figli nella casa familiare di proprietà
esclusiva del marito.
E' proprietaria di un immobile sito in Roma, Via Cavalese 31, locato a terzi al canone di € 1.100,00 mensili (cfr. estratti conto Fideuram), gravato da una rata di mutuo di € 540,00, ormai prossimo alla scadenza (2027).
Ella è altresì comproprietaria di altri due immobili nella misura di 1/6 (uno in
Roma, l'altro in Vignanello (VT) improduttivi di reddito (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Entrambi i coniugi percepiscono la somma di € 90,90 a titolo di assegno unico.
Al tempo della separazione la resistente entrambi i coniugi si trovavano in
Cassa Integrazione, il marito percepiva circa 3.500 euro e la moglie circa
1.000 euro mensili;
la situazione di entrambi, con l'ingresso nella nuova compagnia aerea è dunque nettamente migliorata;
entrambi sono dunque in grado di contribuire in modo più consistente alle necessità della prole;
i redditi 6
del marito sono indubbiamente più consistenti, ma va tenuto conto dell'onere del mutuo che egli sostiene e per converso del vantaggio indiretto che la moglie acquisisce dall'assegnazione della casa familiare, che le consente di trarre reddito dalla casa di sua proprietà.
Considerati tutti gli elementi disponibili, sia quanto agli aspetti economici che quanto all'attuale regime di frequentazione che vede la madre maggiormente impegnata sul piano dell'accudimento, il collegio ritiene che – fermi per il passato i provvedimenti vigenti - l'importo di 1.000 euro mensili (500 a figlio) costituisca una misura adeguata del contributo paterno in relazione alle presumibili esigenze dei due ragazzi.
Le spese straordinarie, regolate sulla base del protocollo di intesa in uso presso questo ufficio, restano suddivise in pari quota tra le parti.
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- affida i figli minori ad entrambe le parti, con prevalente collocazione presso la madre e frequentazione con il padre libera, come indicato in motivazione;
- assegna alla moglie la casa familiare con le relative pertinenze, meglio descritte in parte motiva;
- fermi per il passato i provvedimenti vigenti, pone a carico del padre un assegno perequativo per il mantenimento ordinario dei figli di € 1.000,00
mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione istat con base dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
7
- pone le spese straordinarie – regolate sulla base del protocollo di intesa in uso presso questo ufficio - a carico di ambo le parti in pari quota;
- spese di lite compensate.
Roma, 7/3/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi