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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2519 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. GAETA FRANCESCO, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. BARBETTI VALENTINA, giusta delega Controparte_1
in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74.
Con sentenza non definitiva emessa da questo Tribunale in data 10.09.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Lo stato di separazione risulta essersi protratto ininterrottamente oltre il tempo di legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Parte resistente ha chiesto nell'atto introduttivo del presente giudizio la corresponsione di un assegno divorzile in suo favore dell'importo di Euro 400,00 mensili.
A tal proposito si osserva in termini generali che, come noto, l'art. 5, comma 6, legge n. 898 del
1970 è stato per lungo tempo interpretato dalla giurisprudenza nel senso che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio (cfr. tra le tante, Cass. Civ., n. 19339/2016). A tale consolidato orientamento si è di recente contrapposto quello affermato da Cass. Civ., n. 11504/2017 (seguito anche da Cass. Civ., n.
23602/2017) che ha negato il riconoscimento dell'assegno divorzile tutte le volte in cui il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente. Il citato revirement ha creato un acceso dibattito tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, sul quale si sono da ultimo pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 18287/2018, hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba riconoscersi l'assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o,
comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte della legge n. 898/1970
ed, in particolare, deve verificare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato (cfr. Cass. Civ., n. 11178/2019).
Nel caso specifico risulta evidente l'assenza dei presupposti per la concessione di un assegno divorzile in favore della resistente. Si osserva, infatti, in primo luogo, che la resistente ha adeguati mezzi propri, atteso che la stessa percepisce, come dichiarato in sede di udienza ex art. 473bis.22
c.p.c., l'importo mensile di Euro 1.500,00, né la ha dedotto l'esistenza di sopravvenienze CP_1
rilevanti nel corso del giudizio. Non sussiste pertanto la componente assistenziale. Quanto alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, si richiamano le considerazioni già
effettuate in sede di separazione, che per comodità di lettura si trascrivono: “Deve poi ulteriormente
rilevarsi che, secondo quanto concordemente riferito dalle parti, i coniugi hanno cominciato a
convivere nell'anno 2019 – quando il aveva 68 anni e la ZA 50 - ed hanno poi Pt_1
contratto matrimonio il 12.09.2021, rispettivamente all'età di 70 e 52 anni. La convivenza
matrimoniale risulta essere poi cessata, sempre secondo quanto riferito dalle parti, nel luglio 2023:
l'intero rapporto sentimentale intrattenuto dai coniugi e comprensivo della fase di convivenza
matrimoniale si è protratto per circa 4 anni, mentre il matrimonio ha avuto una durata inferiore ai
due anni. Dal matrimonio contratto dalle parti non sono nati figli e la resistente, già impiegata
quale OSS prima del matrimonio, ha lavorato, senza soluzione di continuità, durante l'intera
convivenza, matrimoniale e prematrimoniale”. Risulta, pertanto, evidente nel caso specifico che l'eventuale sperequazione sussistente tra la situazione economico-patrimoniale dei coniugi non possa essere ricondotta al contributo fornito dalla resistente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, né può ritenersi che la resistente abbia sacrificato per la famiglia le proprie aspettative professionali e reddituali, tenuto conto dell'età già avanzata dei coniugi al momento del matrimonio e vista la brevissima durata del rapporto di coniugio, da cui peraltro non sono nati figli.
La domanda deve pertanto essere respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto dell'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia,
seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente, che, peraltro, ha ingiustificatamente rifiutato la proposta transattiva formulata dal Giudice relatore all'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c., il cui contenuto risultava del tutto analogo alla presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando:
* dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 Controparte_1
in data 12.09.2021, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Loano (SV), al numero 8, parte I, serie A, anno 2021, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Loano (SV) di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di legge;
* respinge le ulteriori domande avanzate;
* condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in Euro Controparte_1 Parte_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 08.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo