Articolo 26 della Legge 24 marzo 1989, n. 122
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1 giugno 1989
Art. 26. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1989, in lire 250 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 350 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 1 giugno 1989
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