Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963 adottato a Ginevra il 30 marzo 1967.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963 adottato a Ginevra il 30 marzo 1967.