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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/11/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 996/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 996/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. DI GRAZIA CARLO ANDREA e P.IVA_1 dell'avv. MANDOLI MATTEO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO,
APPELLATO avverso la sentenza n. 379/2022 emessa dal Tribunale di LU pubblicata il
19/04/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 In data 10.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di appello di Firenze, fatta salva e ribadita la riserva di impugnazione presentata avverso la sentenza non definitiva di codesta Corte n. 1597-2024, contrariis reiectis, in accoglimento del motivo di appello presentato ed in parziale riforma dell'appellata sentenza, preliminarmente in via istruttoria ammettersi integrazione della CTU contabile come richiesta a verbale di udienza 08.07.25 ; nel merito, ferme le statuizioni in punto di nullità di cui al punto D) della pronuncia di primo grado, accertare il nuovo saldo alla chiusura del 17.01.2008 e condannare la banca appellata a pagare all'appellante la somma di €.50.100,00 o quella che risulterà di giustizia, con gli interessi dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese, compenso professionale di causa, spese generali ed oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio comprese spese di CTU”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, e ferma la riserva di ricorso per Cassazione dichiarata, nelle note del 19/11/2024, dalla
[...]
, ex artt. 133 disp. att. e 361 cpc, c Controparte_1 non definitiva n. 1597/2024 (Rep. n. 1704/2024), emessa dalla Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione Civile, in data 16/09/2024, pubblicata e comunicata il 19/09/2024:
I) accertare e dichiarare l'infondatezza del motivo di appello principale, delle conclusioni, domande, eccezioni ed istanze tutte proposte dalla
con l'atto di Parte_2
del tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla e, Controparte_1 conseguentemente, rigettare integralmente l'appello e le domande tutte ivi formulate;
II) in accoglimento integrale dei motivi di appello incidentale proposti dalla con la comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata il 24/10/2023 ed in riforma della sentenza n. 379/2022, emessa e depositata il 19/04/2022 dal Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore Dott. Giacomo Lucente, e notificata via pec il 21/04/2022, rigettare integralmente, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in pagina 2 di 13 diritto, le azioni e le domande tutte proposte dalla
[...]
per le ecce Parte_2 proposti dalla . Controparte_1
III) In via subordinata ed istruttoria, ammettere i seguenti quesiti peritali integrativi formulati dalla Controparte_1 nelle note del 19/11/2024:
- ai fini della verifica della natura solutoria/ripristinatoria della rimessa, il CTU utilizzi il c.d. saldo banca, cioè mantenendo ed utilizzando la movimentazione risultante dagli estratti conto;
- ai fini della verifica della natura solutoria/ripristinatoria della rimessa, il CTU consideri il conto privo di affidamenti e, quindi, non affidato.
IV) Con vittoria di spese, anche di CTU, e compensi difensivi sia del primo grado, in accoglimento dell'appello incidentale, che del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Il adiva il Tribunale di Parte_2
Lucca per chiedere l'accertamento della nullità di talune clausole di contratti bancari e, per l'effetto, la rideterminazione del saldo, con conseguente restituzione della complessiva somma pagata alla convenuta in costanza di rapporto, pari ad €. 50.100,00.
L'attrice esponeva di aver intrattenuto con Controparte_2
(successivamente fusa in , filiale Controparte_1 di Villa Basilica, un rapporto di apertura di credito con affidamento sul conto corrente n. 8190.92 (doc. 1 citazione), dal 1992 sino al 2008, nonché i conti sbf n. 68098.14 e n. 68099.90 (docc. 2 e 3 citazione), poi riuniti in un conto tecnico n. 68099.90 denominato “partitario anticipi salvo buon fine”, che successivamente confluiva a sua volta nel c/c
8190.92.
In relazione a tali rapporti, l'attrice lamentava:
pagina 3 di 13 1) l'applicazione di interessi passivi ad un tasso ultralegale, in difetto di valida pattuizione scritta tra le parti;
2) l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
3) la nullità della commissione di massimo scoperto.
Si costituiva la convenuta, eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per inosservanza dell'obbligo di mediazione ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010. Quanto al merito, la banca eccepiva la prescrizione di ogni pretesa attorea, deducendo l'inidoneità della racc.ta a.r. del 30/11/2017 (doc. 5 citazione) quale atto interruttivo, attesa la sua genericità.
Sempre in via preliminare, in subordine, la banca sosteneva che tutte le rimesse effettuate sul conto erano di natura solutoria, ed eccepiva la prescrizione di ogni pretesa per somme addebitate oltre dieci anni prima della notifica della raccomandata di controparte (doc. 5 citazione), ricevuta il 05/12/2017.
Contr Nel merito deduceva:
1) la decadenza di parte attrice dal diritto di formulare tutte le domande proposte, attesa la mancata contestazione ed impugnazione degli estratti conto periodici ai sensi dell'art. 1832 c.c.;
2) la carenza di prova, sostenendo che l'attrice non aveva prodotto in causa nemmeno un contratto di quelli posti a fondamento della pretesa, essendosi limitata ad esibire solo una parte degli estratti conto per il periodo dal 30/06/1992 al 17/01/2008;
3) la liceità dell'anatocismo applicato posto che, a seguito della Delibera
CICR del 09/02/2000, erano state modificate le clausole dei contratti stipulati con la controparte, prevedendo la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi pattuiti, ed offrendone pagina 4 di 13 comunicazione a controparte mediante avviso in Gazzetta Ufficiale (doc.
n. 5);
4) la legittimità dei tassi ultralegali e della CMS, evidenziando anche la carenza di prova in ordine all'illegittimità delle clausole convenute.
Con provvedimento del 10/12/2019 il G.I. ordinava, ex art. 210 c.p.c., alla convenuta la produzione del contratto principale di c/c 8190.92, nonché di quelli accessori c/c nn. 68099.90, 68098.14, ma la banca non vi ottemperava.
Dopo l'espletamento di una CTU contabile, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 379/2022 pubblicata il 19/04/2022 il Tribunale di
LU così statuiva:
“Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento nei confronti Controparte_1 dell'attrice di €. 995,43 Parte_2 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite e di C.T.U.”.
Preliminarmente il giudice evidenziava l'irrilevanza della mancata ottemperanza dell'ordine di esibizione, trattandosi di documenti che la banca non era tenuta a conservare, essendo antecedenti all'ultimo decennio ed evidenziava, inoltre, che la carenza della documentazione offerta dall'attrice aveva consentito solo in parte di svolgere gli accertamenti peritali.
Il decidente riteneva poi idonea ad interrompere la prescrizione la raccomandata prodotta, in quanto sufficientemente dettagliata e specificamente riferita ai rapporti dedotti. pagina 5 di 13 Richiamando la consulenza tecnica, il giudice rappresentava che ai conti correnti oggetto di causa accedeva un fido bancario e che tutte le rimesse corrisposte da parte attrice erano qualificabili come “solutorie”, in quanto pagamenti extrafido, per cui le rimesse non prescritte erano quelle annotate dal 01/10/2006 (quale trimestre in corso al 24/11/2006) sino al 17/01/2008, data di chiusura del rapporto di conto corrente.
Veniva altresì evidenziato che non era stato possibile valutare la natura solutoria o meno delle rimesse alla luce del saldo ricalcolato, «alla luce della carenza di documentazione contabile già evidenziata, che ha costretto il CTU a ricostruire il rapporto sulla base della semplice differenza di saldi, cioè tra quello relativo all'ultimo periodo disponibile e quello ricostruito in applicazione del quesito “da sommarsi algebricamente al saldo contabile risultante dall'estratto conto depositato in atti riferito al periodo immediatamente successivo”».
La clausola di capitalizzazione degli interessi veniva poi ritenuta nulla, non essendo sufficiente per la sanatoria l'adeguamento di fatto ai principi della delibera CICR del 2000.
Il giudice riteneva infine che, non essendo stati prodotti i contratti, non vi era prova della pattuizione degli interessi ultralegali e della CMS.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la
[...]
(di seguito anche APPELLANTE) Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...]
(di seguito anche APPELLATA), proponendo Controparte_1 gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per un unico motivo di appello inerente la «Mancata applicazione del principio del "saldo ricalcolato" nel calcolo disposto per
pagina 6 di 13 la CTU ed errato conseguente accoglimento della eccezione di prescrizione». Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente il passaggio in giudicato dei capi della sentenza riportati alle pagg. 5 e 6 della parte motiva e, nel merito, riproponeva l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione, per avere la controparte incentrato le proprie domande sulla base esclusivamente degli asseriti addebiti illegittimi, ma non dell'avvenuto pagamento di saldi, e contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, in relazione alla quale proponeva appello incidentale, chiedendone a sua volta la riforma per i seguenti motivi:
1) per avere disatteso la difesa secondo cui il mancato deposito dei contratti avrebbe dovuto imporre il rigetto della domanda per difetto di prova;
2) per avere ritenuto validamente interrotta la prescrizione per effetto dell'invio della raccomandata prodotta dalla parte attrice;
3) per avere dichiarato la nullità parziale del contratto nonostante la mancanza di prove al riguardo.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del 23 aprile 2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa in camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
La sentenza non definitiva
In data 19.9.2024, questa Corte d'Appello con sentenza non definitiva n.
1597/2024 così decideva:
pagina 7 di 13 “La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 379/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e
[...] pubblicata il 19/04/2022, in parziale riforma della stessa, così provvede:
1. accoglie l'appello principale ed il primo e terzo motivo dell'appello incidentale;
2. rigetta il secondo motivo dell'appello incidentale;
3. rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore istruttore imposta dall'accoglimento dei suddetti motivi;
4. rimette all'esito la decisione sul regime delle spese”.
La Corte accoglieva l'unico motivo di appello principale, relativo alla parte della sentenza di primo grado che, in accordo con il CTU, consentiva la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse sulla base del c.d. “saldo banca” e non del “saldo rettificato”, ossia a valle della rimozione di tutte le poste illegittimamente addebitate.
Veniva altresì accolto il primo motivo dell'appello incidentale, relativo al riparto dell'onere della prova. Veniva accolto anche il terzo motivo, logicamente collegato, relativo al fatto che il giudice aveva desunto dalla mancata produzione dei contratti la mancata pattuizione degli interessi in misura ultralegale, oltre alla CMS.
La Corte rigettava invece il secondo motivo di appello incidentale, relativo alla validità della raccomandata quale atto interruttivo della prescrizione, in quanto atto generico.
Con ordinanza del 19.9.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo, disponendo una consulenza tecnica sul seguente quesito:
“esaminati gli atti di causa e tenuto conto dei conteggi già eseguiti nella consulenza depositata nel primo grado di giudizio, dica il CTU quale sia il pagina 8 di 13 corretto saldo dei rapporti dedotti in giudizio, depurandoli dalla capitalizzazione degli interessi per tutta la durata del rapporto, nei limiti comunque della porzione rappresentata dagli estratti conto prodotti, e tenendo conto dell'irripetibilità delle rimesse solutorie ormai prescritte, da individuare sulla base del saldo rettificato a seguito dell'eliminazione delle annotazioni illegittime, tenuto conto dell'interruzione dei termini operata con la raccomandata del 5.12.2017.”
All'esito del deposito dei chiarimenti richiesti al CTU, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione e veniva discussa all'odierna camera di consiglio, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In considerazione del contenuto della sentenza non definitiva già pronunciata, residua esclusivamente l'esame delle risultanze della CTU, al quale è stato demandato il compito di rideterminare il saldo finale sulla base dei principi enunciati.
Il Consulente tecnico ha eseguito i rilievi con modalità che questo
Collegio reputa conformi alle indicazioni ricevute. In particolare, il CTU ha riportato di avere individuato l'ammontare delle rimesse solutorie eseguite sul conto indagato, tenuto conto del saldo rettificato per effetto della espunzione della capitalizzazione degli interessi. Il periodo considerato, mancando l'EC del 2002, decorre dal 1° gennaio 2003 al 17 gennaio 2008.
Il CTU ha così concluso: “Gli esiti di siffatta opera ricostruttiva si concretizzano in un saldo a credito del correntista di €uro 269,79 alla data di riferimento del 17 gennaio 2008 rispetto al saldo del conto corrente ordinario di €uro – 447,07 riferito alla medesima data, con un credito di €uro 716,86 vantato dalla società appellante
[...]
“ Parte_1
pagina 9 di 13 Mentre il difensore di parte appellata nulla ha obiettato, quello di parte appellante ha trasmesso una nota critica, prospettando al CTU una diversa ipotesi ricostruttiva: “La scelta non pare corretta, in quanto la prescrizione decorre dall'annotazione in conto solo con riferimento alla quota di interessi e spese maturate extra fido, ovvero alla differenza tra scoperto “effettivo” e limite del fido, perché solo il pagamento di tali poste ha natura solutoria, mentre la quota di interessi e competenze addebitata per l'utilizzo del fido si prescrive solo a decorrere dalla chiusura del conto, avendo i relativi pagamenti funzione meramente ripristinatoria della provvista. In altre parole, si ha l'immediata esigibilità di capitale ed interessi solo per il credito che supera il fido e per i relativi interessi, rimanendo invece inesigibile il credito e gli interessi entro il fido sino al saldo di chiusura del rapporto od alla scadenza/revoca dell'affidamento, poiché trattasi di competenze pagabili ex art. 1194 comma 2 c.c. solo a tale momento. Per le considerazioni sopra esposte la natura solutoria della rimessa richiede la liquidità ed esigibilità del credito che viene soddisfatto con tale rimessa”.
In sostanza, a giudizio della parte appellante, una rimessa potrebbe essere considerata un pagamento, e quindi prescritta, se anteriore al decennio, esclusivamente per la porzione esorbitante il fido, mentre gli interessi e spese calcolati sul saldo banca “intra fido”, ancorché rettificato dalla espunzione degli interessi e commissioni conseguente agli effetti della capitalizzazione, la prescrizione decennale decorrerebbe soltanto dalla chiusura del rapporto.
Si afferma poi che il CTU non si sarebbe attenuto a tale principio, per cui sarebbe necessario rivedere tutti i conteggi.
Tale critica non è corretta.
Dall'elaborato si comprende che, ogni volta che il CTU ha rilevato un versamento “misto” ossia in parte solutorio e in parte ripristinatorio, ha pagina 10 di 13 correttamente considerato prescritto non tutto il versamento ma solo la parte pro-quota eccedente il fido, così come richiesto dal difensore di parte appellante.
Si guardi, a titolo esemplificativo, l'allegato 2 alla CTU (“prospetto individuazione rimesse solutorie”):
Nella prima pagina, alla data del 4.8.1992, si può notare che il saldo passa da 57.813.976 lire (rettificato: 50.315.189 lire) a 38.187.104 lire
(rettificato: 30.688.317 lire) per effetto di un versamento (giro anticipo) di lire 19.626.872; infatti,
57.813.976 − 19.626.872 = 38.187.104
E naturalmente la differenza è corretta anche guardando al saldo ricalcolato:
50.315.189 − 19.626.872 = 30.688.317
Orbene, è indicato che il limite della provvista è fissato a 40.000.000 di lire. Ne consegue che questa rimessa è “mista”, ossia in parte solutoria ed in parte ripristinatoria, proprio perché è a cavallo del limite di provvista.
Come si vede, il consulente ha indicato come “versamento di rientro fido solutorio” la somma di lire 10.315.189, ossia la quota della rimessa di
19.626.872 lire che occorre per rientrare entro i 40.000.000 di lire, che
è pari alla provvista, considerando il saldo ricalcolato e non il saldo- banca.
50.315.189 − 10.315.189 = 40.000.000
Questa quota, cioè 10.315.189, è evidentemente la parte di rimessa solutoria e non ripristinatoria che deve considerarsi prescritta. Ne
pagina 11 di 13 consegue che 9.311.683 lire sono invece la quota ripristinatoria, come tale non prescritta.
L'analisi del resto del tabulato non mostra difformità di criterio.
Il CTU si è pertanto attenuto al medesimo criterio proposto dal difensore dell'appellante, per cui non vi è necessità di rinnovare le operazioni peritali.
Non residuando altre questioni, si deve concludere in sintonia con la consulenza tecnica che il saldo del conto deve essere determinato “a credito della società appellante di euro 269,79 alla data di riferimento del 17 gennaio 2008 rispetto al saldo del conto corrente ordinario di euro – 447,07 riferito alla medesima data, con un credito di €uro 716,86 vantato dalla società appellante “. Parte_1
Vista la sostanziale coincidenza con le conclusioni della sentenza di prime cure (la differenza è di soli 278,57 euro) e l'accoglimento parziale di entrambi gli appelli, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere interamente compensate e le spese della consulenza tecnica devono essere poste a carico delle parti in misura uguale.
Va, infine, osservato che la dichiarazione di valore per quanto concerne l'appello incidentale non è corretta, dovendo coincidere con il valore dell'appello principale, in quanto la contestazione è fatta sull'intero rapporto. Il valore dell'appello incidentale è, così come per il principale, di 50.100 euro, e il contributo unificato da corrispondere è dunque pari a
777,00 euro.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , avverso la Controparte_1
pagina 12 di 13 sentenza n. 379/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
19/04/2022, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello principale e incidentale, riforma parzialmente la sentenza impugnata e per l'effetto condanna la al pagamento Controparte_1 nei confronti dell'appellante principale Parte_2 di €. 716,86 oltre interessi legali dalla
[...] domanda al saldo;
2. dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio interamente compensate tra le parti e pone definitivamente a carico delle parti in misura uguale le spese di CTU;
3. Dispone l'integrazione del contributo unificato per quanto concerne l'appellante incidentale come in parte motiva.
Firenze, camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 996/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. DI GRAZIA CARLO ANDREA e P.IVA_1 dell'avv. MANDOLI MATTEO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO,
APPELLATO avverso la sentenza n. 379/2022 emessa dal Tribunale di LU pubblicata il
19/04/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 In data 10.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di appello di Firenze, fatta salva e ribadita la riserva di impugnazione presentata avverso la sentenza non definitiva di codesta Corte n. 1597-2024, contrariis reiectis, in accoglimento del motivo di appello presentato ed in parziale riforma dell'appellata sentenza, preliminarmente in via istruttoria ammettersi integrazione della CTU contabile come richiesta a verbale di udienza 08.07.25 ; nel merito, ferme le statuizioni in punto di nullità di cui al punto D) della pronuncia di primo grado, accertare il nuovo saldo alla chiusura del 17.01.2008 e condannare la banca appellata a pagare all'appellante la somma di €.50.100,00 o quella che risulterà di giustizia, con gli interessi dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese, compenso professionale di causa, spese generali ed oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio comprese spese di CTU”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, e ferma la riserva di ricorso per Cassazione dichiarata, nelle note del 19/11/2024, dalla
[...]
, ex artt. 133 disp. att. e 361 cpc, c Controparte_1 non definitiva n. 1597/2024 (Rep. n. 1704/2024), emessa dalla Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione Civile, in data 16/09/2024, pubblicata e comunicata il 19/09/2024:
I) accertare e dichiarare l'infondatezza del motivo di appello principale, delle conclusioni, domande, eccezioni ed istanze tutte proposte dalla
con l'atto di Parte_2
del tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla e, Controparte_1 conseguentemente, rigettare integralmente l'appello e le domande tutte ivi formulate;
II) in accoglimento integrale dei motivi di appello incidentale proposti dalla con la comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata il 24/10/2023 ed in riforma della sentenza n. 379/2022, emessa e depositata il 19/04/2022 dal Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore Dott. Giacomo Lucente, e notificata via pec il 21/04/2022, rigettare integralmente, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in pagina 2 di 13 diritto, le azioni e le domande tutte proposte dalla
[...]
per le ecce Parte_2 proposti dalla . Controparte_1
III) In via subordinata ed istruttoria, ammettere i seguenti quesiti peritali integrativi formulati dalla Controparte_1 nelle note del 19/11/2024:
- ai fini della verifica della natura solutoria/ripristinatoria della rimessa, il CTU utilizzi il c.d. saldo banca, cioè mantenendo ed utilizzando la movimentazione risultante dagli estratti conto;
- ai fini della verifica della natura solutoria/ripristinatoria della rimessa, il CTU consideri il conto privo di affidamenti e, quindi, non affidato.
IV) Con vittoria di spese, anche di CTU, e compensi difensivi sia del primo grado, in accoglimento dell'appello incidentale, che del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Il adiva il Tribunale di Parte_2
Lucca per chiedere l'accertamento della nullità di talune clausole di contratti bancari e, per l'effetto, la rideterminazione del saldo, con conseguente restituzione della complessiva somma pagata alla convenuta in costanza di rapporto, pari ad €. 50.100,00.
L'attrice esponeva di aver intrattenuto con Controparte_2
(successivamente fusa in , filiale Controparte_1 di Villa Basilica, un rapporto di apertura di credito con affidamento sul conto corrente n. 8190.92 (doc. 1 citazione), dal 1992 sino al 2008, nonché i conti sbf n. 68098.14 e n. 68099.90 (docc. 2 e 3 citazione), poi riuniti in un conto tecnico n. 68099.90 denominato “partitario anticipi salvo buon fine”, che successivamente confluiva a sua volta nel c/c
8190.92.
In relazione a tali rapporti, l'attrice lamentava:
pagina 3 di 13 1) l'applicazione di interessi passivi ad un tasso ultralegale, in difetto di valida pattuizione scritta tra le parti;
2) l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
3) la nullità della commissione di massimo scoperto.
Si costituiva la convenuta, eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per inosservanza dell'obbligo di mediazione ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010. Quanto al merito, la banca eccepiva la prescrizione di ogni pretesa attorea, deducendo l'inidoneità della racc.ta a.r. del 30/11/2017 (doc. 5 citazione) quale atto interruttivo, attesa la sua genericità.
Sempre in via preliminare, in subordine, la banca sosteneva che tutte le rimesse effettuate sul conto erano di natura solutoria, ed eccepiva la prescrizione di ogni pretesa per somme addebitate oltre dieci anni prima della notifica della raccomandata di controparte (doc. 5 citazione), ricevuta il 05/12/2017.
Contr Nel merito deduceva:
1) la decadenza di parte attrice dal diritto di formulare tutte le domande proposte, attesa la mancata contestazione ed impugnazione degli estratti conto periodici ai sensi dell'art. 1832 c.c.;
2) la carenza di prova, sostenendo che l'attrice non aveva prodotto in causa nemmeno un contratto di quelli posti a fondamento della pretesa, essendosi limitata ad esibire solo una parte degli estratti conto per il periodo dal 30/06/1992 al 17/01/2008;
3) la liceità dell'anatocismo applicato posto che, a seguito della Delibera
CICR del 09/02/2000, erano state modificate le clausole dei contratti stipulati con la controparte, prevedendo la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi pattuiti, ed offrendone pagina 4 di 13 comunicazione a controparte mediante avviso in Gazzetta Ufficiale (doc.
n. 5);
4) la legittimità dei tassi ultralegali e della CMS, evidenziando anche la carenza di prova in ordine all'illegittimità delle clausole convenute.
Con provvedimento del 10/12/2019 il G.I. ordinava, ex art. 210 c.p.c., alla convenuta la produzione del contratto principale di c/c 8190.92, nonché di quelli accessori c/c nn. 68099.90, 68098.14, ma la banca non vi ottemperava.
Dopo l'espletamento di una CTU contabile, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 379/2022 pubblicata il 19/04/2022 il Tribunale di
LU così statuiva:
“Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento nei confronti Controparte_1 dell'attrice di €. 995,43 Parte_2 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite e di C.T.U.”.
Preliminarmente il giudice evidenziava l'irrilevanza della mancata ottemperanza dell'ordine di esibizione, trattandosi di documenti che la banca non era tenuta a conservare, essendo antecedenti all'ultimo decennio ed evidenziava, inoltre, che la carenza della documentazione offerta dall'attrice aveva consentito solo in parte di svolgere gli accertamenti peritali.
Il decidente riteneva poi idonea ad interrompere la prescrizione la raccomandata prodotta, in quanto sufficientemente dettagliata e specificamente riferita ai rapporti dedotti. pagina 5 di 13 Richiamando la consulenza tecnica, il giudice rappresentava che ai conti correnti oggetto di causa accedeva un fido bancario e che tutte le rimesse corrisposte da parte attrice erano qualificabili come “solutorie”, in quanto pagamenti extrafido, per cui le rimesse non prescritte erano quelle annotate dal 01/10/2006 (quale trimestre in corso al 24/11/2006) sino al 17/01/2008, data di chiusura del rapporto di conto corrente.
Veniva altresì evidenziato che non era stato possibile valutare la natura solutoria o meno delle rimesse alla luce del saldo ricalcolato, «alla luce della carenza di documentazione contabile già evidenziata, che ha costretto il CTU a ricostruire il rapporto sulla base della semplice differenza di saldi, cioè tra quello relativo all'ultimo periodo disponibile e quello ricostruito in applicazione del quesito “da sommarsi algebricamente al saldo contabile risultante dall'estratto conto depositato in atti riferito al periodo immediatamente successivo”».
La clausola di capitalizzazione degli interessi veniva poi ritenuta nulla, non essendo sufficiente per la sanatoria l'adeguamento di fatto ai principi della delibera CICR del 2000.
Il giudice riteneva infine che, non essendo stati prodotti i contratti, non vi era prova della pattuizione degli interessi ultralegali e della CMS.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la
[...]
(di seguito anche APPELLANTE) Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...]
(di seguito anche APPELLATA), proponendo Controparte_1 gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per un unico motivo di appello inerente la «Mancata applicazione del principio del "saldo ricalcolato" nel calcolo disposto per
pagina 6 di 13 la CTU ed errato conseguente accoglimento della eccezione di prescrizione». Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente il passaggio in giudicato dei capi della sentenza riportati alle pagg. 5 e 6 della parte motiva e, nel merito, riproponeva l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione, per avere la controparte incentrato le proprie domande sulla base esclusivamente degli asseriti addebiti illegittimi, ma non dell'avvenuto pagamento di saldi, e contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, in relazione alla quale proponeva appello incidentale, chiedendone a sua volta la riforma per i seguenti motivi:
1) per avere disatteso la difesa secondo cui il mancato deposito dei contratti avrebbe dovuto imporre il rigetto della domanda per difetto di prova;
2) per avere ritenuto validamente interrotta la prescrizione per effetto dell'invio della raccomandata prodotta dalla parte attrice;
3) per avere dichiarato la nullità parziale del contratto nonostante la mancanza di prove al riguardo.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del 23 aprile 2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa in camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
La sentenza non definitiva
In data 19.9.2024, questa Corte d'Appello con sentenza non definitiva n.
1597/2024 così decideva:
pagina 7 di 13 “La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 379/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e
[...] pubblicata il 19/04/2022, in parziale riforma della stessa, così provvede:
1. accoglie l'appello principale ed il primo e terzo motivo dell'appello incidentale;
2. rigetta il secondo motivo dell'appello incidentale;
3. rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore istruttore imposta dall'accoglimento dei suddetti motivi;
4. rimette all'esito la decisione sul regime delle spese”.
La Corte accoglieva l'unico motivo di appello principale, relativo alla parte della sentenza di primo grado che, in accordo con il CTU, consentiva la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse sulla base del c.d. “saldo banca” e non del “saldo rettificato”, ossia a valle della rimozione di tutte le poste illegittimamente addebitate.
Veniva altresì accolto il primo motivo dell'appello incidentale, relativo al riparto dell'onere della prova. Veniva accolto anche il terzo motivo, logicamente collegato, relativo al fatto che il giudice aveva desunto dalla mancata produzione dei contratti la mancata pattuizione degli interessi in misura ultralegale, oltre alla CMS.
La Corte rigettava invece il secondo motivo di appello incidentale, relativo alla validità della raccomandata quale atto interruttivo della prescrizione, in quanto atto generico.
Con ordinanza del 19.9.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo, disponendo una consulenza tecnica sul seguente quesito:
“esaminati gli atti di causa e tenuto conto dei conteggi già eseguiti nella consulenza depositata nel primo grado di giudizio, dica il CTU quale sia il pagina 8 di 13 corretto saldo dei rapporti dedotti in giudizio, depurandoli dalla capitalizzazione degli interessi per tutta la durata del rapporto, nei limiti comunque della porzione rappresentata dagli estratti conto prodotti, e tenendo conto dell'irripetibilità delle rimesse solutorie ormai prescritte, da individuare sulla base del saldo rettificato a seguito dell'eliminazione delle annotazioni illegittime, tenuto conto dell'interruzione dei termini operata con la raccomandata del 5.12.2017.”
All'esito del deposito dei chiarimenti richiesti al CTU, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione e veniva discussa all'odierna camera di consiglio, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In considerazione del contenuto della sentenza non definitiva già pronunciata, residua esclusivamente l'esame delle risultanze della CTU, al quale è stato demandato il compito di rideterminare il saldo finale sulla base dei principi enunciati.
Il Consulente tecnico ha eseguito i rilievi con modalità che questo
Collegio reputa conformi alle indicazioni ricevute. In particolare, il CTU ha riportato di avere individuato l'ammontare delle rimesse solutorie eseguite sul conto indagato, tenuto conto del saldo rettificato per effetto della espunzione della capitalizzazione degli interessi. Il periodo considerato, mancando l'EC del 2002, decorre dal 1° gennaio 2003 al 17 gennaio 2008.
Il CTU ha così concluso: “Gli esiti di siffatta opera ricostruttiva si concretizzano in un saldo a credito del correntista di €uro 269,79 alla data di riferimento del 17 gennaio 2008 rispetto al saldo del conto corrente ordinario di €uro – 447,07 riferito alla medesima data, con un credito di €uro 716,86 vantato dalla società appellante
[...]
“ Parte_1
pagina 9 di 13 Mentre il difensore di parte appellata nulla ha obiettato, quello di parte appellante ha trasmesso una nota critica, prospettando al CTU una diversa ipotesi ricostruttiva: “La scelta non pare corretta, in quanto la prescrizione decorre dall'annotazione in conto solo con riferimento alla quota di interessi e spese maturate extra fido, ovvero alla differenza tra scoperto “effettivo” e limite del fido, perché solo il pagamento di tali poste ha natura solutoria, mentre la quota di interessi e competenze addebitata per l'utilizzo del fido si prescrive solo a decorrere dalla chiusura del conto, avendo i relativi pagamenti funzione meramente ripristinatoria della provvista. In altre parole, si ha l'immediata esigibilità di capitale ed interessi solo per il credito che supera il fido e per i relativi interessi, rimanendo invece inesigibile il credito e gli interessi entro il fido sino al saldo di chiusura del rapporto od alla scadenza/revoca dell'affidamento, poiché trattasi di competenze pagabili ex art. 1194 comma 2 c.c. solo a tale momento. Per le considerazioni sopra esposte la natura solutoria della rimessa richiede la liquidità ed esigibilità del credito che viene soddisfatto con tale rimessa”.
In sostanza, a giudizio della parte appellante, una rimessa potrebbe essere considerata un pagamento, e quindi prescritta, se anteriore al decennio, esclusivamente per la porzione esorbitante il fido, mentre gli interessi e spese calcolati sul saldo banca “intra fido”, ancorché rettificato dalla espunzione degli interessi e commissioni conseguente agli effetti della capitalizzazione, la prescrizione decennale decorrerebbe soltanto dalla chiusura del rapporto.
Si afferma poi che il CTU non si sarebbe attenuto a tale principio, per cui sarebbe necessario rivedere tutti i conteggi.
Tale critica non è corretta.
Dall'elaborato si comprende che, ogni volta che il CTU ha rilevato un versamento “misto” ossia in parte solutorio e in parte ripristinatorio, ha pagina 10 di 13 correttamente considerato prescritto non tutto il versamento ma solo la parte pro-quota eccedente il fido, così come richiesto dal difensore di parte appellante.
Si guardi, a titolo esemplificativo, l'allegato 2 alla CTU (“prospetto individuazione rimesse solutorie”):
Nella prima pagina, alla data del 4.8.1992, si può notare che il saldo passa da 57.813.976 lire (rettificato: 50.315.189 lire) a 38.187.104 lire
(rettificato: 30.688.317 lire) per effetto di un versamento (giro anticipo) di lire 19.626.872; infatti,
57.813.976 − 19.626.872 = 38.187.104
E naturalmente la differenza è corretta anche guardando al saldo ricalcolato:
50.315.189 − 19.626.872 = 30.688.317
Orbene, è indicato che il limite della provvista è fissato a 40.000.000 di lire. Ne consegue che questa rimessa è “mista”, ossia in parte solutoria ed in parte ripristinatoria, proprio perché è a cavallo del limite di provvista.
Come si vede, il consulente ha indicato come “versamento di rientro fido solutorio” la somma di lire 10.315.189, ossia la quota della rimessa di
19.626.872 lire che occorre per rientrare entro i 40.000.000 di lire, che
è pari alla provvista, considerando il saldo ricalcolato e non il saldo- banca.
50.315.189 − 10.315.189 = 40.000.000
Questa quota, cioè 10.315.189, è evidentemente la parte di rimessa solutoria e non ripristinatoria che deve considerarsi prescritta. Ne
pagina 11 di 13 consegue che 9.311.683 lire sono invece la quota ripristinatoria, come tale non prescritta.
L'analisi del resto del tabulato non mostra difformità di criterio.
Il CTU si è pertanto attenuto al medesimo criterio proposto dal difensore dell'appellante, per cui non vi è necessità di rinnovare le operazioni peritali.
Non residuando altre questioni, si deve concludere in sintonia con la consulenza tecnica che il saldo del conto deve essere determinato “a credito della società appellante di euro 269,79 alla data di riferimento del 17 gennaio 2008 rispetto al saldo del conto corrente ordinario di euro – 447,07 riferito alla medesima data, con un credito di €uro 716,86 vantato dalla società appellante “. Parte_1
Vista la sostanziale coincidenza con le conclusioni della sentenza di prime cure (la differenza è di soli 278,57 euro) e l'accoglimento parziale di entrambi gli appelli, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere interamente compensate e le spese della consulenza tecnica devono essere poste a carico delle parti in misura uguale.
Va, infine, osservato che la dichiarazione di valore per quanto concerne l'appello incidentale non è corretta, dovendo coincidere con il valore dell'appello principale, in quanto la contestazione è fatta sull'intero rapporto. Il valore dell'appello incidentale è, così come per il principale, di 50.100 euro, e il contributo unificato da corrispondere è dunque pari a
777,00 euro.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , avverso la Controparte_1
pagina 12 di 13 sentenza n. 379/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
19/04/2022, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello principale e incidentale, riforma parzialmente la sentenza impugnata e per l'effetto condanna la al pagamento Controparte_1 nei confronti dell'appellante principale Parte_2 di €. 716,86 oltre interessi legali dalla
[...] domanda al saldo;
2. dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio interamente compensate tra le parti e pone definitivamente a carico delle parti in misura uguale le spese di CTU;
3. Dispone l'integrazione del contributo unificato per quanto concerne l'appellante incidentale come in parte motiva.
Firenze, camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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