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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/10/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della Dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa avente R.G. n. 1657/2024, avente ad oggetto: responsabilità professionale medica
TRA
(C.F.: e , ( C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali eredi di , C.F._2 Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
EN FU ATTISANI, presso il cui studio sito in Girifalco (CZ) alla via Migliaccio n. 129 elegge domicilio
PARTE ATTRICE
CONTRO
(P.IVA.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ROBERTO CHIODO, presso il cui studio, sito in Cosenza, al
C.so Mazzini n. 217, elegge domicilio
E
(P.IVA.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ASSUNTA
VOLPINTESTA, presso il cui studio, sito in Cosenza al Corso Mazzini n. 217 , è elettivamente domiciliata pagina 1 di 9 E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, CP_3 C.F._3 giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli
Avv.ti SIMONA PORCARO e ANTONELLO TALERICO, presso il cui studio, sito in , al Corso Mazzini n. 7, è elettivamente domiciliato CP_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice: «Voglia l'On.le Tribunale di Catanzaro, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere e statuire: I) Accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. e dell CP_3 [...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., per la Controparte_1 morte di alla luce dei motivi esposti nella narrativa che Persona_1 precede;
II) Per l'effetto, condannare il Dott. e/o l'Azienda CP_3
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., e/o la in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante p.t., quale impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa all'Azienda , in solido tra loro Controparte_1
o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni conseguentemente subiti dalla Sig.ra nella misura di € 607.714,95 Parte_1
o nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa o determinata in via equitativa dal giudice, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento dannoso al soddisfo, e al risarcimento di tutti i danni conseguentemente subiti dal Sig. nella misura Parte_2 di € 506.211,77 o nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa o determinata in via equitativa dal giudice, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento dannoso al soddisfo;
III)
Emettere ogni altro provvedimento ritenuto di legge e/o di giustizia;
IV) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre accessori di legge.»;
Parte convenuta, : «Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione che tutte si impugnano, disattese, In via istruttoria: a)
Si avanza apposita istanza ex art. 210 c.p.c., affinchè il Sig. Giudice adito ordini a controparte, di procedere al deposito di tutta la documentazione pagina 2 di 9 inerente la rendita INAIL percepita;
b)Ci si oppone alla prova testimoniale sui testi indicati da controparte, poiché inconferente ed irrilevante al fine del decidere e, nella denegata ipotesi di ammissione si chiede di essere abilitati alla prova del contrario con gli stessi testi e sulle medesime circostanze;
c)
Non ci si oppone alla chiesta CTU medico -legale la quale dovrà accertare la sussistenza del nesso di causalità tra la presunta condotta colposa dei sanitari del SUEM 118 e l'evento per cui è causa;
Per la particolarità della vicenda ed in considerazione degli Enti coinvolti, onde evitare, a priori, eventuali incompatibilità, si formula, sin d' ora, esplicita richiesta che il
Collegio Peritale sia composto da specialisti iscritti in albi esistenti presso i
Tribunali allocati al di fuori della Regione Calabria.-Nel merito: Rigettare
l'avversa domanda, siccome assolutamente infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: Accertare e dichiarare
l'esatta entità dei danni eventualmente subiti dagli attori, e conseguentemente determinare l'esatta percentuale di responsabilità attribuibile ai sanitari, nella verificazione dell'evento per cui è causa, onde esperire eventuale azione di rivalsa nei confronti degli stessi.- Il Tutto col favore delle spese e competenze del presente giudizio.»;
Parte convenuta, «Voglia l'Ill.mo Sig. Controparte_2
Giudice del Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione che tutte s'impugnano, disattese, In via preliminare: a)Accertare
e dichiarare la carenza di legittimazione passiva per i motivi dedotto in narrativa, In via istruttoria: a)Si avanza apposita istanza ex art. 210
c.p.c., affinchè il Sig. Giudice adito ordini a controparte, di procedere al deposito di tutta la documentazione inerente la rendita INAIL percepita;
b)Ci si oppone alla prova per testi ex adverso formulata poiché ininfluente ed irrilevante ai fini del decidere e, nella denegata ipotesi di ammissione si chiede di essere abilitati alla prova del contrario con gli stessi testi e sulle medesime circostanze;
c)Non ci si oppone alla chiesta CTU medico -legale al fine di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra la presunta condotta colposa dei sanitari e l'evento per cui è causa, Ci si riserva la nomina del proprio CTP.- Per la particolarità della vicenda ed in considerazione degli
Enti coinvolti, onde evitare, a priori, eventuali incompatibilità, si formula, pagina 3 di 9 sin d' ora, esplicita richiesta che il Collegio Peritale sia composto da specialisti iscritti in albi esistenti presso i Tribunali allocati al di fuori della
Regione Calabria.-Nel merito: Rigettare l'avversa domanda, siccome assolutamente infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: Accertare e dichiarare la reale entità delle lesioni subite dai ricorrenti e conseguentemente determinare l'eventuale responsabilità dei sanitari nella verificazione dell'evento per cui è causa, con esclusione di qualunque vincolo di solidarietà, fatto salvo il diritto di regresso nell'ipotesi di cui all'art. c.c. e tenuto conto del massimale di polizza.- Il CP_4
Tutto col favore delle spese e competenze del presente giudizio. - »;
Parte convenuta, : «Voglia l'On. Tribunale adito, ogni CP_3 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: A)
Preliminarmente, previa revoca della dichiarazione di contumacia, rimettere in termini il dott. , ai sensi e per gli effetti dell'art. 294 cpc., per i CP_3 motivi illustrati al punto 2) della presente comparsa e, per l'effetto, ammetterlo a compiere le attivita difensive ad oggi precluse per causa a lui non imputabile, previste a pena di decadenza dall'art. 167 c.p.c., con particolare riferimento anche alla eccezione di prescrizione dell'azione civile;
B) Nel merito, rigettare la domanda di risarcimento danni proposta nei suoi confronti dalla signora e dal sig. in quanto Parte_1 Parte_2 inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto;
C) In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
[…]Si chiede altresi che l'On. Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 cpc, voglia ordinare agli attori di esibire la documentazione inerente la eventuale corresponsione in loro favore da parte INAIL di somme di CP_5 denaro a titolo di rendita e/o indennizzo in conseguenza dei fatti di causa, ovvero ne ordini l'esibizione al suddetto Istituto. Con riserva espressa di ulteriori richieste e produzioni istruttorie. Non ci si oppone alla richiesta di
CTU anche la fine di accertare l'esistenza o meno del nesso di causalita tra la condotta del dott. e il decesso del sig. , riservandosi sin da CP_3 Per_1 subito la nomina di un proprio consulente di parte. D) Con vittoria di spese e onorari di giudizio.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 4 di 9 Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
in proprio e in qualità di eredi di convenivano
[...] Persona_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, l Controparte_1
, e la compagnia di assicurazione
[...] CP_3 [...]
onde sentirli condannare, previo accertamento della Controparte_2 condotta colposa del Dott. per la morte di , al CP_3 Persona_1 risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, quantificati in €
607.714,95 per la signora e in € 506.211,77 per il signor , o Pt_1 Per_1 nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia o anche in via equitativa.
Instaurato il contradditorio, con compars a di costituzione e risposta ritualmente depositata il 14/05/2024, si costituiva in giudizio l
[...]
, domandando il rigetto della domanda Controparte_1 attorea, in quanto infondata nonché non adeguatamente supportata sotto il profilo probatorio;
con vittoria delle spese di lite e competenze di giudizio.
Si costituiva altresì la compagnia assicurativa Controparte_2
la quale eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione
[...] passiva per violazione dell'art. 12, comma 6 della legge n. 24/2017.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda sia in ordine all'an che al quantum debeatur e domandava pertanto il rigetto della domanda attorea e, in caso di accoglimento della stessa, di tener conto dei limiti in cui la compagnia era tenuta a garantire l'assicurata secondo le condizioni di cui alla polizza contratta.
Si costituiva tardivamente in giudizio , con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/09/2024, , il quale eccepiva, in via CP_3 preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, atteso che gli odierni attori si erano costituiti parte civile nel processo penale ed erano ormai decorsi sia il termine ordinario di cui all'art. 2947, I comma, c.c. che il termine
“lungo” di cui al terzo comma della medesima disposizione;
chiedeva di essere rimesso in termini e che fosse revocata la dichiarazione di contumacia, dal momento che parte attrice aveva erroneamente introdotto il presente giudizio con atto di citazione anziché con ricorso ex art. 281 undecies, come prescritto dalla legge Gelli-Bianco, così determinando l'incolpevole costituzione tardiva del convenuto che avrebbe avuto un termine inferiore per costituirsi e si pagina 5 di 9 sarebbe pertanto costituito tardivamente senza sua colpa .
Deduceva l'infondatezza della domanda attorea, evidenziando l'inapplicabilità al caso di specie della legge Gelli -Bianco, in quanto i fatti di causa risalivano al
2012. Infine, contestava la quantificazione dei danni operata dall a parte attrice e concludeva formulando le conclusioni riportate in premessa.
Con ordinanza del 02/05/2025, questo Giudice, ritenuta l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva e di inammissibilità dell'azione sollevata dalla Compagnia di assicurazione idonea a definire il giudizio nei confronti della stessa , rinviava la causa all'udienza del
09/10/2025, per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. concedendo alle parti termine di 30 giorni per il deposito di note conclusive .
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., ratione temporis applicabile.
***
1. Va preliminarmente dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di CP_3 costituzione e risposta, atteso che non è stata formulata tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 166 c.p.c. rispetto alla data fissata per la prima udienza (29/7/2024).
Inoltre, non può trovare accoglimento la richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c. formulata dal lo stesso, sull'assunto che l'error in procedendo in cui sarebbe incorsa parte attrice nell'introdurre il presente giudizio con atto di citazione invece che con ricorso ex art. 281-undecies avrebbe determinato l'incolpevole tardiva costituzione del convenuto . CP_3
Ed invero, in base all'art. 8 della l. 8 marzo 2017, n. 24:
- “Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria
è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'art. 696 -bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.” (comma 1);
- “La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. […]” (comma 2);
pagina 6 di 9 - “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile. […]” (comma 3).
Dalla lettera delle disposizioni citate si desume, dunque, che affinché la domanda sia procedibile è possibile scegliere tra l'accertamento tecnico preventivo e il procedimento di mediazione, da esperire prima del giudizio dinanzi al giudice.
Inoltre, poiché le disposizioni citate prevedono che dopo l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo la causa di merito debba essere introdotta con il rito semplificato di cui all'art. 281- undecies c.p.c., deve ritenersi che, qualora ai fini della procedibilità della domanda venga invece esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, non vi sia l'obbligo di introdurre il giudizio nelle forme del rito semplificato.
Ed infatti, il ricorso a tale rito si giustifica proprio in virtù del fatto che, dopo l'accertamento tecnico preventivo, l'atto istruttorio fondamentate è già stato effettuato.
In virtù di quanto osservato, non persuade la tesi difensiva del convenuto, dal momento che parte attrice non è incorsa in alcun “error in procedendo”, avendo scelto di introdurre il giudizio con il rito ordinario dopo aver instaurato il procedimento di mediazione (cfr. doc. 20 della produzione attorea).
In ogni caso, la deduzione difensiva secondo cui l'erronea scelta dell'attrice avrebbe compromesso il diritto di difesa del convenuto e giustificherebbe la rimessione in termini dello stesso appare del tutto destituita di fondamento: è sufficiente osservare che il rito ordinario di cognizione stabilisce termini minimi a comparire, al fine di consentire al convenuto di predisporre le proprie difese, maggiori rispetto a quelli previsti dal rito semplificato.
2. Ciò posto, venendo all'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia si Controparte_2 osserva che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, la pagina 7 di 9 giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge : ciò in quanto solo l'assicurato
è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non il danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana (cfr. Cass. civ., n. 5259/2021).
Nel caso della responsabilità sanitaria, l'art. 12 della Legge Gelli-Bianco (L. n.
24 del 2017) introduce l'azione diretta del danneggiato nei confronti delle assicurazioni, prevedendo al primo comma che “Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro
i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.”; il sesto comma del medesimo articolo precisa che “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”.
Ebbene, la recente emanazione del D.M. n. 232/2023, pubblicato sulla G.U. n.
51 in data 1° marzo 2024, con entrata in vigore dal 16.03.2024, non vale a rendere ammissibile l'azione proposta, in quanto l'art. 18 del citato D.M., nel dettare le disposizioni transitorie, stabilisce al secondo comma che “Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, gli assicuratori adeguano i contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia”, con la conseguenza, a parere di questo Giudice, che l'azione diretta non può dirsi operante sino all'adeguamento dei contratti di assicurazione nel termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 232/2023.
Ed infatti, il predetto regolamento disciplina i nuovi requisiti che le polizze debbono presentare per far fronte all'azione diretta, il che porta ad escludere pagina 8 di 9 che la nuova disciplina possa applicarsi ai rapporti regolati, come nel caso di specie, dalle pregresse polizze non ancora aggiornate a seguito dell'emanazione del D.M.
Per tali ragioni, la domanda risarcitoria diretta proposta dagli attori nei confronti di deve essere dichiarata Controparte_2 inammissibile.
3. Le spese del giudizio promosso dagli attori nei confronti di
[...]
definitivamente deciso con la presente sentenza , Controparte_2 vanno integralmente compensate, in q uanto si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni di compensazione integrale, considerata la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in ordine alla questione oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle sole domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta Controparte_2 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) DICHIARA inammissibile la domanda attorea nei confronti di
[...]
Controparte_2
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra e Parte_1 Parte_2
ed
[...] Controparte_2
3) DISPONE come da distinta ordinanza quanto alla prosecuzione del giudizio fra gli attori, l e il dott. Controparte_1
. CP_3
Catanzaro, lì 24.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della Dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa avente R.G. n. 1657/2024, avente ad oggetto: responsabilità professionale medica
TRA
(C.F.: e , ( C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali eredi di , C.F._2 Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
EN FU ATTISANI, presso il cui studio sito in Girifalco (CZ) alla via Migliaccio n. 129 elegge domicilio
PARTE ATTRICE
CONTRO
(P.IVA.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ROBERTO CHIODO, presso il cui studio, sito in Cosenza, al
C.so Mazzini n. 217, elegge domicilio
E
(P.IVA.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ASSUNTA
VOLPINTESTA, presso il cui studio, sito in Cosenza al Corso Mazzini n. 217 , è elettivamente domiciliata pagina 1 di 9 E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, CP_3 C.F._3 giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli
Avv.ti SIMONA PORCARO e ANTONELLO TALERICO, presso il cui studio, sito in , al Corso Mazzini n. 7, è elettivamente domiciliato CP_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice: «Voglia l'On.le Tribunale di Catanzaro, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere e statuire: I) Accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. e dell CP_3 [...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., per la Controparte_1 morte di alla luce dei motivi esposti nella narrativa che Persona_1 precede;
II) Per l'effetto, condannare il Dott. e/o l'Azienda CP_3
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., e/o la in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante p.t., quale impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa all'Azienda , in solido tra loro Controparte_1
o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni conseguentemente subiti dalla Sig.ra nella misura di € 607.714,95 Parte_1
o nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa o determinata in via equitativa dal giudice, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento dannoso al soddisfo, e al risarcimento di tutti i danni conseguentemente subiti dal Sig. nella misura Parte_2 di € 506.211,77 o nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa o determinata in via equitativa dal giudice, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento dannoso al soddisfo;
III)
Emettere ogni altro provvedimento ritenuto di legge e/o di giustizia;
IV) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre accessori di legge.»;
Parte convenuta, : «Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione che tutte si impugnano, disattese, In via istruttoria: a)
Si avanza apposita istanza ex art. 210 c.p.c., affinchè il Sig. Giudice adito ordini a controparte, di procedere al deposito di tutta la documentazione pagina 2 di 9 inerente la rendita INAIL percepita;
b)Ci si oppone alla prova testimoniale sui testi indicati da controparte, poiché inconferente ed irrilevante al fine del decidere e, nella denegata ipotesi di ammissione si chiede di essere abilitati alla prova del contrario con gli stessi testi e sulle medesime circostanze;
c)
Non ci si oppone alla chiesta CTU medico -legale la quale dovrà accertare la sussistenza del nesso di causalità tra la presunta condotta colposa dei sanitari del SUEM 118 e l'evento per cui è causa;
Per la particolarità della vicenda ed in considerazione degli Enti coinvolti, onde evitare, a priori, eventuali incompatibilità, si formula, sin d' ora, esplicita richiesta che il
Collegio Peritale sia composto da specialisti iscritti in albi esistenti presso i
Tribunali allocati al di fuori della Regione Calabria.-Nel merito: Rigettare
l'avversa domanda, siccome assolutamente infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: Accertare e dichiarare
l'esatta entità dei danni eventualmente subiti dagli attori, e conseguentemente determinare l'esatta percentuale di responsabilità attribuibile ai sanitari, nella verificazione dell'evento per cui è causa, onde esperire eventuale azione di rivalsa nei confronti degli stessi.- Il Tutto col favore delle spese e competenze del presente giudizio.»;
Parte convenuta, «Voglia l'Ill.mo Sig. Controparte_2
Giudice del Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione che tutte s'impugnano, disattese, In via preliminare: a)Accertare
e dichiarare la carenza di legittimazione passiva per i motivi dedotto in narrativa, In via istruttoria: a)Si avanza apposita istanza ex art. 210
c.p.c., affinchè il Sig. Giudice adito ordini a controparte, di procedere al deposito di tutta la documentazione inerente la rendita INAIL percepita;
b)Ci si oppone alla prova per testi ex adverso formulata poiché ininfluente ed irrilevante ai fini del decidere e, nella denegata ipotesi di ammissione si chiede di essere abilitati alla prova del contrario con gli stessi testi e sulle medesime circostanze;
c)Non ci si oppone alla chiesta CTU medico -legale al fine di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra la presunta condotta colposa dei sanitari e l'evento per cui è causa, Ci si riserva la nomina del proprio CTP.- Per la particolarità della vicenda ed in considerazione degli
Enti coinvolti, onde evitare, a priori, eventuali incompatibilità, si formula, pagina 3 di 9 sin d' ora, esplicita richiesta che il Collegio Peritale sia composto da specialisti iscritti in albi esistenti presso i Tribunali allocati al di fuori della
Regione Calabria.-Nel merito: Rigettare l'avversa domanda, siccome assolutamente infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: Accertare e dichiarare la reale entità delle lesioni subite dai ricorrenti e conseguentemente determinare l'eventuale responsabilità dei sanitari nella verificazione dell'evento per cui è causa, con esclusione di qualunque vincolo di solidarietà, fatto salvo il diritto di regresso nell'ipotesi di cui all'art. c.c. e tenuto conto del massimale di polizza.- Il CP_4
Tutto col favore delle spese e competenze del presente giudizio. - »;
Parte convenuta, : «Voglia l'On. Tribunale adito, ogni CP_3 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: A)
Preliminarmente, previa revoca della dichiarazione di contumacia, rimettere in termini il dott. , ai sensi e per gli effetti dell'art. 294 cpc., per i CP_3 motivi illustrati al punto 2) della presente comparsa e, per l'effetto, ammetterlo a compiere le attivita difensive ad oggi precluse per causa a lui non imputabile, previste a pena di decadenza dall'art. 167 c.p.c., con particolare riferimento anche alla eccezione di prescrizione dell'azione civile;
B) Nel merito, rigettare la domanda di risarcimento danni proposta nei suoi confronti dalla signora e dal sig. in quanto Parte_1 Parte_2 inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto;
C) In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
[…]Si chiede altresi che l'On. Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 cpc, voglia ordinare agli attori di esibire la documentazione inerente la eventuale corresponsione in loro favore da parte INAIL di somme di CP_5 denaro a titolo di rendita e/o indennizzo in conseguenza dei fatti di causa, ovvero ne ordini l'esibizione al suddetto Istituto. Con riserva espressa di ulteriori richieste e produzioni istruttorie. Non ci si oppone alla richiesta di
CTU anche la fine di accertare l'esistenza o meno del nesso di causalita tra la condotta del dott. e il decesso del sig. , riservandosi sin da CP_3 Per_1 subito la nomina di un proprio consulente di parte. D) Con vittoria di spese e onorari di giudizio.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 4 di 9 Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
in proprio e in qualità di eredi di convenivano
[...] Persona_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, l Controparte_1
, e la compagnia di assicurazione
[...] CP_3 [...]
onde sentirli condannare, previo accertamento della Controparte_2 condotta colposa del Dott. per la morte di , al CP_3 Persona_1 risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, quantificati in €
607.714,95 per la signora e in € 506.211,77 per il signor , o Pt_1 Per_1 nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia o anche in via equitativa.
Instaurato il contradditorio, con compars a di costituzione e risposta ritualmente depositata il 14/05/2024, si costituiva in giudizio l
[...]
, domandando il rigetto della domanda Controparte_1 attorea, in quanto infondata nonché non adeguatamente supportata sotto il profilo probatorio;
con vittoria delle spese di lite e competenze di giudizio.
Si costituiva altresì la compagnia assicurativa Controparte_2
la quale eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione
[...] passiva per violazione dell'art. 12, comma 6 della legge n. 24/2017.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda sia in ordine all'an che al quantum debeatur e domandava pertanto il rigetto della domanda attorea e, in caso di accoglimento della stessa, di tener conto dei limiti in cui la compagnia era tenuta a garantire l'assicurata secondo le condizioni di cui alla polizza contratta.
Si costituiva tardivamente in giudizio , con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/09/2024, , il quale eccepiva, in via CP_3 preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, atteso che gli odierni attori si erano costituiti parte civile nel processo penale ed erano ormai decorsi sia il termine ordinario di cui all'art. 2947, I comma, c.c. che il termine
“lungo” di cui al terzo comma della medesima disposizione;
chiedeva di essere rimesso in termini e che fosse revocata la dichiarazione di contumacia, dal momento che parte attrice aveva erroneamente introdotto il presente giudizio con atto di citazione anziché con ricorso ex art. 281 undecies, come prescritto dalla legge Gelli-Bianco, così determinando l'incolpevole costituzione tardiva del convenuto che avrebbe avuto un termine inferiore per costituirsi e si pagina 5 di 9 sarebbe pertanto costituito tardivamente senza sua colpa .
Deduceva l'infondatezza della domanda attorea, evidenziando l'inapplicabilità al caso di specie della legge Gelli -Bianco, in quanto i fatti di causa risalivano al
2012. Infine, contestava la quantificazione dei danni operata dall a parte attrice e concludeva formulando le conclusioni riportate in premessa.
Con ordinanza del 02/05/2025, questo Giudice, ritenuta l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva e di inammissibilità dell'azione sollevata dalla Compagnia di assicurazione idonea a definire il giudizio nei confronti della stessa , rinviava la causa all'udienza del
09/10/2025, per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. concedendo alle parti termine di 30 giorni per il deposito di note conclusive .
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., ratione temporis applicabile.
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1. Va preliminarmente dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di CP_3 costituzione e risposta, atteso che non è stata formulata tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 166 c.p.c. rispetto alla data fissata per la prima udienza (29/7/2024).
Inoltre, non può trovare accoglimento la richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c. formulata dal lo stesso, sull'assunto che l'error in procedendo in cui sarebbe incorsa parte attrice nell'introdurre il presente giudizio con atto di citazione invece che con ricorso ex art. 281-undecies avrebbe determinato l'incolpevole tardiva costituzione del convenuto . CP_3
Ed invero, in base all'art. 8 della l. 8 marzo 2017, n. 24:
- “Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria
è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'art. 696 -bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.” (comma 1);
- “La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. […]” (comma 2);
pagina 6 di 9 - “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile. […]” (comma 3).
Dalla lettera delle disposizioni citate si desume, dunque, che affinché la domanda sia procedibile è possibile scegliere tra l'accertamento tecnico preventivo e il procedimento di mediazione, da esperire prima del giudizio dinanzi al giudice.
Inoltre, poiché le disposizioni citate prevedono che dopo l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo la causa di merito debba essere introdotta con il rito semplificato di cui all'art. 281- undecies c.p.c., deve ritenersi che, qualora ai fini della procedibilità della domanda venga invece esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, non vi sia l'obbligo di introdurre il giudizio nelle forme del rito semplificato.
Ed infatti, il ricorso a tale rito si giustifica proprio in virtù del fatto che, dopo l'accertamento tecnico preventivo, l'atto istruttorio fondamentate è già stato effettuato.
In virtù di quanto osservato, non persuade la tesi difensiva del convenuto, dal momento che parte attrice non è incorsa in alcun “error in procedendo”, avendo scelto di introdurre il giudizio con il rito ordinario dopo aver instaurato il procedimento di mediazione (cfr. doc. 20 della produzione attorea).
In ogni caso, la deduzione difensiva secondo cui l'erronea scelta dell'attrice avrebbe compromesso il diritto di difesa del convenuto e giustificherebbe la rimessione in termini dello stesso appare del tutto destituita di fondamento: è sufficiente osservare che il rito ordinario di cognizione stabilisce termini minimi a comparire, al fine di consentire al convenuto di predisporre le proprie difese, maggiori rispetto a quelli previsti dal rito semplificato.
2. Ciò posto, venendo all'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia si Controparte_2 osserva che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, la pagina 7 di 9 giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge : ciò in quanto solo l'assicurato
è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non il danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana (cfr. Cass. civ., n. 5259/2021).
Nel caso della responsabilità sanitaria, l'art. 12 della Legge Gelli-Bianco (L. n.
24 del 2017) introduce l'azione diretta del danneggiato nei confronti delle assicurazioni, prevedendo al primo comma che “Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro
i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.”; il sesto comma del medesimo articolo precisa che “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”.
Ebbene, la recente emanazione del D.M. n. 232/2023, pubblicato sulla G.U. n.
51 in data 1° marzo 2024, con entrata in vigore dal 16.03.2024, non vale a rendere ammissibile l'azione proposta, in quanto l'art. 18 del citato D.M., nel dettare le disposizioni transitorie, stabilisce al secondo comma che “Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, gli assicuratori adeguano i contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia”, con la conseguenza, a parere di questo Giudice, che l'azione diretta non può dirsi operante sino all'adeguamento dei contratti di assicurazione nel termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 232/2023.
Ed infatti, il predetto regolamento disciplina i nuovi requisiti che le polizze debbono presentare per far fronte all'azione diretta, il che porta ad escludere pagina 8 di 9 che la nuova disciplina possa applicarsi ai rapporti regolati, come nel caso di specie, dalle pregresse polizze non ancora aggiornate a seguito dell'emanazione del D.M.
Per tali ragioni, la domanda risarcitoria diretta proposta dagli attori nei confronti di deve essere dichiarata Controparte_2 inammissibile.
3. Le spese del giudizio promosso dagli attori nei confronti di
[...]
definitivamente deciso con la presente sentenza , Controparte_2 vanno integralmente compensate, in q uanto si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni di compensazione integrale, considerata la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in ordine alla questione oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle sole domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta Controparte_2 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) DICHIARA inammissibile la domanda attorea nei confronti di
[...]
Controparte_2
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra e Parte_1 Parte_2
ed
[...] Controparte_2
3) DISPONE come da distinta ordinanza quanto alla prosecuzione del giudizio fra gli attori, l e il dott. Controparte_1
. CP_3
Catanzaro, lì 24.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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