Art. 29. (Trattamento di quiescenza del personale del lotto)
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sara' soppresso il "Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto" ordinato dalla legge 6 agosto 1967, n. 699 .
Con lo stesso decreto saranno stabilite:
a) l'assunzione da parte dello Stato di tutti i compiti, istituzionali dell'Ente, di cui all'articolo 3 della sopracitata legge n. 699, fra cui, in via primaria, l'onere relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi al personale del lotto cessato dal servizio anteriormente al 1 gennaio 1978 e le pensioni spettanti al personale posto in quiescenza successivamente a tale data, ad eccezione di quei compiti non piu' compatibili con lo stato giuridico derivante dall'attribuzione al personale del lotto della qualifica funzionale;
b) l'erogazione, per le cessazioni dal servizio successive al 1 gennaio 1978, della indennita' di buonuscita, a carico dell'ENPAS, anche per i servizi o periodi gia' riconosciuti utili nell'ordinamento dell'Ente soppresso mediante versamento all'ENPAS stesso delle indennita' maturate;
c) l'attribuzione allo Stato del patrimonio dell'Ente;
d) l'assunzione da parte dello Stato di tutte le attivita' e passivita' dell'Ente;
e) le modalita' d'applicazione relative alle precedenti lettere a), c), d).
Fino all'entrata in vigore del predetto decreto le pensioni al personale del lotto continueranno ad essere erogate dall'Ente fondo, tramite le direzioni provinciali del tesoro, secondo le norme e con le modalita' attualmente vigenti, salvo adeguamento e riliquidazione da parte dello Stato di quelle con decorrenza originaria successiva al 1 gennaio 1978.
Analogamente l'Ente fondo continuera' ad erogare le indennita' di buonuscita salvo adeguamento e riliquidazione da parte dell'ENPAS per le cessazioni dal servizio successive alla stessa data del 1 gennaio 1978, previa regolamentazione delle posizioni contributive per il periodo compreso fra la data di decorrenza giuridica dello inquadramento e quella di decorrenza economica.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sara' soppresso il "Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto" ordinato dalla legge 6 agosto 1967, n. 699 .
Con lo stesso decreto saranno stabilite:
a) l'assunzione da parte dello Stato di tutti i compiti, istituzionali dell'Ente, di cui all'articolo 3 della sopracitata legge n. 699, fra cui, in via primaria, l'onere relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi al personale del lotto cessato dal servizio anteriormente al 1 gennaio 1978 e le pensioni spettanti al personale posto in quiescenza successivamente a tale data, ad eccezione di quei compiti non piu' compatibili con lo stato giuridico derivante dall'attribuzione al personale del lotto della qualifica funzionale;
b) l'erogazione, per le cessazioni dal servizio successive al 1 gennaio 1978, della indennita' di buonuscita, a carico dell'ENPAS, anche per i servizi o periodi gia' riconosciuti utili nell'ordinamento dell'Ente soppresso mediante versamento all'ENPAS stesso delle indennita' maturate;
c) l'attribuzione allo Stato del patrimonio dell'Ente;
d) l'assunzione da parte dello Stato di tutte le attivita' e passivita' dell'Ente;
e) le modalita' d'applicazione relative alle precedenti lettere a), c), d).
Fino all'entrata in vigore del predetto decreto le pensioni al personale del lotto continueranno ad essere erogate dall'Ente fondo, tramite le direzioni provinciali del tesoro, secondo le norme e con le modalita' attualmente vigenti, salvo adeguamento e riliquidazione da parte dello Stato di quelle con decorrenza originaria successiva al 1 gennaio 1978.
Analogamente l'Ente fondo continuera' ad erogare le indennita' di buonuscita salvo adeguamento e riliquidazione da parte dell'ENPAS per le cessazioni dal servizio successive alla stessa data del 1 gennaio 1978, previa regolamentazione delle posizioni contributive per il periodo compreso fra la data di decorrenza giuridica dello inquadramento e quella di decorrenza economica.