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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 156/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott.ssa Michela Grillo Presidente est.
Dott.ssa Rossella Pezzella Giudice
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: divorzio contenzioso, trasformato in congiunto all'udienza del 16.04.2025, nel proc. n. 156 /2023 R.G., promosso, con ricorso da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
VISOCCHI N.12 CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv. VERRECCHIA GIORGIO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in VIA ROMA 12 PONTECORVO (FR), presso lo studio dell'Avv. SERA MANLIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 16.04.2025 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.01.2023, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario il 28.09.2002 in PONTECORVO (FR) con;
Controparte_1 che dall'unione matrimoniale erano nati i figli (il 3.10.2003) e (il Per_1 Per_2
20.07.2006); che con sentenza del Tribunale di Cassino n.717/2020 pronunciava la separazione personale dei coniugi e che la convivenza non era ripresa, chiedeva di: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) disporre l'affidamento condiviso della minore ad Per_2
entrambi i genitori, con collocamento paritario;
3) assegnare la casa coniugale alla sig.ra
4) porre un assegno di mantenimento a suo carico a favore delle figlie di euro mensili CP_1
150,00 ciascuna, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta si associava alla domanda di divorzio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge. In particolare chiedeva: 1) porre a carico del padre un assegno di mantenimento a favore delle figlie di euro mensili 350,00 o, comunque, non meno di euro 250,00, oltre rivalutazione ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza presidenziale del 10.06.2023, in parziale modifica delle condizioni di separazione, venivano revocate le disposizioni inerenti l'affidamento e collocamento della figlia nelle more divenuta maggiorenne e rimesse le parti innanzi al G.I.. Per_1
Assegnati i termini per le memorie integrative e i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 16.04.2025 le parti raggiungevano il seguente accordo sulle condizioni di divorzio: i coniugi provvederanno direttamente al mantenimento delle figlie convivente con il padre e Per_1 Per_2
convivente con la madre, per euro mensili 250,00 per ciascuna figlia. Le parti verseranno la predetta quota ciascuno per la propria figlia convivente. Nulla è dovuto per la figlia convivente con l'ex coniuge;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
Tanto premesso, visti i documenti prodotti e preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti, ritiene il Tribunale che il ricorso meriti accoglimento, in quanto:
- i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza del Tribunale di Cassino n.717/2020);
- la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
- i provvedimenti relativi alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa (non vi è luogo all'adozione di provvedimenti inerenti affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita, essendo le figlie entrambe maggiorenni);
P.Q.M.
Visto l'art. 4, co. 16 l. n. 898/70 e succ. modif.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
PONTECORVO (FR) il 29.09.2002 tra e , come Parte_1 Controparte_1
in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di PONTECORVO
(FR) al n.63, parte II, serie A, Uff.1, dell'anno 2002, alle condizioni tutte di cui al verbale d'udienza del 16.04.2025, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PONTECORVO (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.04.2025.
Il Presidente estensore
(Dott.ssa Michela Grillo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott.ssa Michela Grillo Presidente est.
Dott.ssa Rossella Pezzella Giudice
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: divorzio contenzioso, trasformato in congiunto all'udienza del 16.04.2025, nel proc. n. 156 /2023 R.G., promosso, con ricorso da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
VISOCCHI N.12 CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv. VERRECCHIA GIORGIO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in VIA ROMA 12 PONTECORVO (FR), presso lo studio dell'Avv. SERA MANLIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 16.04.2025 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.01.2023, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario il 28.09.2002 in PONTECORVO (FR) con;
Controparte_1 che dall'unione matrimoniale erano nati i figli (il 3.10.2003) e (il Per_1 Per_2
20.07.2006); che con sentenza del Tribunale di Cassino n.717/2020 pronunciava la separazione personale dei coniugi e che la convivenza non era ripresa, chiedeva di: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) disporre l'affidamento condiviso della minore ad Per_2
entrambi i genitori, con collocamento paritario;
3) assegnare la casa coniugale alla sig.ra
4) porre un assegno di mantenimento a suo carico a favore delle figlie di euro mensili CP_1
150,00 ciascuna, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta si associava alla domanda di divorzio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge. In particolare chiedeva: 1) porre a carico del padre un assegno di mantenimento a favore delle figlie di euro mensili 350,00 o, comunque, non meno di euro 250,00, oltre rivalutazione ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza presidenziale del 10.06.2023, in parziale modifica delle condizioni di separazione, venivano revocate le disposizioni inerenti l'affidamento e collocamento della figlia nelle more divenuta maggiorenne e rimesse le parti innanzi al G.I.. Per_1
Assegnati i termini per le memorie integrative e i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 16.04.2025 le parti raggiungevano il seguente accordo sulle condizioni di divorzio: i coniugi provvederanno direttamente al mantenimento delle figlie convivente con il padre e Per_1 Per_2
convivente con la madre, per euro mensili 250,00 per ciascuna figlia. Le parti verseranno la predetta quota ciascuno per la propria figlia convivente. Nulla è dovuto per la figlia convivente con l'ex coniuge;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
Tanto premesso, visti i documenti prodotti e preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti, ritiene il Tribunale che il ricorso meriti accoglimento, in quanto:
- i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza del Tribunale di Cassino n.717/2020);
- la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
- i provvedimenti relativi alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa (non vi è luogo all'adozione di provvedimenti inerenti affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita, essendo le figlie entrambe maggiorenni);
P.Q.M.
Visto l'art. 4, co. 16 l. n. 898/70 e succ. modif.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
PONTECORVO (FR) il 29.09.2002 tra e , come Parte_1 Controparte_1
in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di PONTECORVO
(FR) al n.63, parte II, serie A, Uff.1, dell'anno 2002, alle condizioni tutte di cui al verbale d'udienza del 16.04.2025, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PONTECORVO (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.04.2025.
Il Presidente estensore
(Dott.ssa Michela Grillo)