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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N.127/ 2024 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
ER NN in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 09 gennaio 2024 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 127 dell'anno 2024
T R A
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t. e con sede in Piazza San Giovanni Parte_1 P.IVA_1
Battista n. 47, 74028, SA (TA), rappresentato e difeso dall'Avv. Eleonora DELL'ANNA (C.F.
[...]
presso il suo studio elettivamente domiciliato, in SA (Ta), al Vico Mercadante n. 13 C.F._1
come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, (C.F. , elettivamente C.F._3 Parte_4 C.F._4
domiciliati in alla Via Leonardo da Vinci, n. 10 presso lo Studio dell'Avv. Antonio C. Demauro Pt_1
(C.F. ) dal quale sono rappresentati e difesi come da documentazione in atti;
C.F._5
Appellati
1 già (P.I. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
Milano alla via Gaetano Negri n. 1, elettivamente domiciliata in Salerno alla via Silvio Baratta n. 149 presso e nello Studio dell'avv. Angelo Vicinanza ( ) che la rappresenta e CodiceFiscale_6
difende come da documentazione in atti;
con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano (Cod. Fisc./P. IVA Controparte_3
) in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. l'avv. Paolo De Angelis (c.f. P.IVA_3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo CodiceFiscale_7
n.111 come da documentazione in atti;
Appellati, appellanti in via incidentale
Ove all'udienza del 31 ottobre 2025, tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt. 359, 189 e 281quiquies cpc, come novellati dal DLvo 149/2022, e la causa era riservata ex lege per la decisione.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado i sigg.ri , Parte_2 [...]
e evocavano innanzi al Giudice di Pace di Lizzano (Ta) il Comune di Parte_4 Parte_3
SA (Ta) chiedendone la condanna al risarcimento del danno assertivamente prodotto all'immobile ubicato all'immobile ad uso abitativo sito in alla Via Manin n 9, meglio identificato al Catasto Pt_1
al Foglio 15 Part. 768, da svariati anni il vano cantinato dell'immobile in questione essendo soggetto ad ingenti e gravi danni da umidità, muffe e ammaloramenti delle pareti derivanti da infiltrazioni d'acqua soprattutto nelle giornate di pioggia quando, sostenevano gli attori, era possibile rilevare la “fuoriscita” di acqua dalle pareti interne del cantinato poste tra la Via Manin
angolo Via Tazzoli n. 2 e si rilevava – proseguivano gli attori – prima una sorta di “trasudazione” poi la presenza di evidenti goccioline che scorrevano dall'alto in basso., fenomeno assertivamente aggravatosi a seguito degli scavi effettuati dalla per la posa in opera di un Controparte_2
tombino sulla Via Manin.
2 Il CTU nominato aveva accertato e concluso che “Le cause delle infiltrazioni presenti nell'immobile degli attori sono da attribuirsi alla mancanze di griglie di raccolta delle acque piovane, infatti – rilevava il GdP - nel punto in cui vi è la presenza del tombino della e cioè tra la Via Manin CP_1
e la Via Tazzoli non abbiamo riscontrato la presenza di alcuna griglia o di alcuna condotta di raccolta delle acque piovane.
Con sentenza n. 2403/23 emessa in data 24 novembre 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 1881/2023 r.g. il Giudice di Pace di Lizzano così stabiliva:
[1) Dichiara la responsabilità solidale del e di nella causazione dell'evento Parte_1 CP_1
subito dall'immobile di proprietà degli attori, ad uso abitativo, sito in alla Via Manin n 9. 2) Pt_1
Accoglie la domanda e per l'effetto condanna Il , in persona del sindaco legale Parte_1
rappresentante pro tempore e la società , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, della somma di euro
4.200,00 oltre gli interessi e la rivalutazione dalla domanda al soddisfo. 3) Condanna i suddetti convenuti, sempre nel vincolo solidale, al rimborso delle spese e competenze professionali in favore della parte attrice, che si liquidano in complessivi €. 1.390,00, di cui €. 1.265,00 per compensi ed €.
125,00 per spese (arrotondate), oltre spese generali, IVA, CAP ed accessori come per legge, da corrispondere al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario. 4) Condanna i suddetti convenuti,
sempre nel vincolo solidale, al rimborso delle spese della CTU tecnica se anticipate dalle parti attrici.]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Comune di SA (Ta) rassegnando le seguenti conclusioni:
[- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e,
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2403/2023 emessa dal Giudice di Pace di Taranto, Sezione
Civile, dal Giudice Dott.ssa Patrizia VOZZA, nell'ambito del giudizio N.R.G. n. 1881/2023, pubblicata il 24.11.2023, notificata il 05.12.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo
3 grado che qui si riportano: accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avanzata in primo grado dagli odierni appellati “in quanto infondata in fatto e in diritto, anche per la mancata dimostrazione del nesso eziologico tra il danno asserito e la cosa in custodia, decretando l'assenza di responsabilità in capo al;
in ogni caso, con vittoria di spese competenze di lite;
Parte_1
dichiarare l'assenza di responsabilità del nella causazione dell'evento dannoso con Parte_1
condanna alle spese di lite;
in estremo subordine, limitare nel minimo la responsabilità del
[...]
con dichiarazione della compensazione delle spese di lite” e conseguentemente disattendere Pt_1
tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.]
A sostegno delle predette richieste processuali deduceva l'appellante: 1) illogicità manifesta per assenza di motivazione, essendosi il GdP limitato a recepire le conclusioni del CTU;
2) error in iudicando per non aver statuito alcunchè in ordine al terzo chiamato , chiamata in causa CP_3
ad istanza dell'attrice a seguito delle eccezioni di che aveva evidenziato il difetto di custodia CP_1
del tombino da parte della predetta società evocata successivamente in giudizio;
3) error in iudicando e contraddittorietà della motivazione per non avere il GdP rilevato che la trasudazione
Co delle acque da opere realizzate da e manutenute da mai avrebbe potuto generare CP_3
la responsabilità di esso 4) error in iudicando per non aver rilevato, come indicato nelle Pt_1
difese di esso la necessità di verificare il rispetto delle regole dell'arte da parte delle Pt_1
imprese esecutrici delle opere assertivamente origine dei lamentati fenomeni dannosi;
5) error in iudicando nella valutazione del danno assertivamente sofferto.
Si costituiva con comparsa di risposta i sigg.ri e , attori in primo grado ed appellati, Pt_2 Pt_3
rassegnando le seguenti conclusioni:
[A) In Via preliminare e per le ragioni già espresse, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
B) Nel merito, accertare e dichiarare la manifesta infondatezza, inammissibilità e improcedibilità della domanda spiegata dalla parte appellante e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata nr. 2403/2023 emessa dal
4 G.d.P. di Taranto Dott.ssa Patrizia Vozza. C) In via gradata, per quanto ammissibile, rigettare la domanda di parte appellante in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata nr. 2403/2023 emessa dal G.d.P. di Taranto Dott.ssa Patrizia Vozza. D)
Condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento in favore della presente parte appellata delle spese e competenze di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario;
]
Si costituiva la rassegnando le seguenti conclusioni. CP_1
[In riforma della sentenza n. 2403/2023 resa dal Giudice di Pace di Taranto in data 24.11.2023 a conclusione del procedimento inter partes n. R.G. 1881/2023, accertare e dichiarare, con ogni opportuna e migliore declaratoria di legge, che la non è proprietaria né custode del CP_1
tombino telefonico in oggetto e che, comunque, non è responsabile, neanche in minima parte, delle lamentate infiltrazioni, tenendola pertanto indenne da ogni avversa pretesa risarcitoria.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarsi in diretto favore dello scrivente difensore che ne ha fatto anticipo e con integrale rifusione di quanto corrisposto in favore del nominato C.T.U.]
Così argomentava le proprie richieste la : CP_1
[Atteso l'atto di citazione in appello del 21.12.2023 regolarmente notificato nell'interesse del
, l'odierna comparente aderisce, per quanto di ragione, alle difese ivi sviluppate, Parte_1
convenendo sul fatto che la pronuncia impugnata necessiti senz'altro di integrale riforma.
E infatti, il giudice di prime cure ha commesso tutta una serie di imperdonabili errores in iudicando e in procedendo. Tra i più eclatanti si segnala all'attenzione dell'Ill.mo Magistrato adìto che: -
nessuna statuizione è stata resa nei confronti della chiamata in causa dalla Controparte_3 [...]
nella documentata qualità di proprietaria e unica custode del pozzetto telefonico dal quale CP_1
sarebbero derivate le lamentate infiltrazioni e, peraltro, ritualmente costituita in giudizio a ministero dell'avv. Paolo De Angelis;
- la sentenza gravata difetta di una vera e propria motivazione, anche in ragione della totale
5 inconferenza della richiamata C.T.U., basata unicamente su mere considerazioni personali del nominato consulente, maturate in assenza di qualsivoglia riscontro empirico;
- la statuita declaratoria di pari responsabilità, donde la condanna in solido del e Parte_1
della non rispecchia neppure, a ben vedere, le determinazioni dell'elaborato peritale in CP_1
quanto il nominato C.T.U., fermi restando tutti gli evidenziati limiti dell'indagine dallo stesso condotta, ha comunque precisato che: “Per quanto riguarda la riconducibilità delle cause [delle infiltrazioni, ndr], le stesse sono sostanzialmente da attribuirsi sia al che alla Parte_1 [...]
ma, la causa maggiore che provoca il convogliarsi di tutte le acque proprio dove vi è la CP_1
presenza del tombino è dovuta alla mancanza delle griglie di raccolta delle acque”;
- aderendo acriticamente alle sterili valutazioni del C.T.U., mutuate a loro volta dalla contestata
C.T.P. versata agli atti di causa a corredo del libello introduttivo, il Giudice di Pace ha inteso liquidare somme dichiaratamente occorrenti al rifacimento/ripristino strutturale del marciapiede sul quale,
trattandosi di bene demaniale, nessun altro all'infuori del comune di avrebbe giammai potuto Pt_1
intervenire;
- la sentenza impugnata non considera, infine, l'imprescindibile rilievo che, indipendentemente dall'eventuale transito delle acque all'interno del tombino telefonico (che, si ribadisce anche in questa sede, è stato correttamente installato e risulta perfettamente integro in ogni sua parte), il motivo del loro esorbitante accumulo sia in ogni caso da ricondursi alla mancata realizzazione, a cura e spese del , cui è ope legis affidata la regimazione delle acque, delle griglie di Controparte_4
smaltimento sulla sede stradale.]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_3
[Accertata e dichiarata la infondatezza delle avverse pretese e la inesistenza di pregiudizi provocati
Co da e , per tutti i suesposti motivi respingere integralmente le domande di parte attrice;
CP_3
Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1227 c.c. il concorso di colpa degli attori e escludere qualsiasi risarcimento e/o ridurne proporzionalmente l'entità; Rigettare integralmente la domanda di condanna al pagamento dei costi inerenti il bene pubblico in quanto gli attori non
6 hanno alcun titolo per operare e rigettare la pretesa di rimborso dei costi di rifacimento della cantina in quanto lo status di ammaloramento (pur non essendo dipeso dal tombino de quo) preesisteva allo stesso.]
Così argomentava la le proprie richieste processuali: CP_3
Co
[ I Signori e citavano in giudizio la , il e, con chiamata di terzo, Pt_2 Pt_3 Parte_1
la per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni al vano cantinato di Controparte_3
proprietà sito in via Manin n.9 ed asseritamente imputabili a fenomeni di pioggia che, dal mese di maggio 2020, sarebbero state plausibilmente aggravate da (1) “crepe e fessurazioni del manto stradale” e (2) da “un tombino di recente installazione”. veniva chiamata CP_2 Controparte_3
Co in causa quale titolare della rete di telecomunicazione secondaria, già appartenente a , giusto conferimento di azienda del 29.3.2021. Esperita la CTU il Geom. nella propria Controparte_5
perizia del 23.9.2023 così dichiarava che “Le cause delle infiltrazioni presenti nell'immobile degli attori sono da attribuirsi alla mancanza di griglie di raccolta delle acque piovane, infatti nel punto in cui vi è la presenza del tombino della e cioè tra la Via Manin e la Via Tazzoli non abbiamo CP_1
riscontrato la presenza di alcuna griglia o di alcuna condotta di raccolta delle acque piovane. Si
precisa inoltre che la posizione in cui è ubicata l'abitazione, ci consente di rilevare a “occhio nudo”
che la pendenza delle suddette vie confluisce proprio nell'angolo interessato dalle infiltrazioni dell'immobile degli attori. Inoltre dalla visione del tombino di proprietà della è possibile CP_1
notare come lo stesso non sia perfettamente a livello rispetto al piano stradale ed inoltre è possibile notare delle fessurazioni con crepe del manto stradale che certamente in caso di piogge consentono l'infiltrarsi delle acque nel vano dello stesso tombino e successivamente alle murature del vano cantinato di proprietà degli attori” e concludeva “Per quanto riguarda la riconducibilità delle cause,
le stesse sono sostanzialmente da attribuirsi sia al che alla , ma, la causa maggiore Pt_1 CP_1
che provoca il convogliarsi di tutte le acque proprio dove vi è la presenza del tombino è dovuta alla mancanza delle griglie di raccolta delle acque”. Sempre il CTU determinava e quantificava in€
“4.000,00/4.200,00” le opere da eseguire e, precisamente:
1. smantellamento del pavimento del marciapiede oggetto di intervento 2. rifacimento del pavimento del marciapiede con scarpata e
7 risanamento delle mura adiacenti alle menzionate vie oggetto di ammaloramento;
3. risanamento delle pareti interne del vano cantina con stonacatura delle parti interessate e posa in opera di nuovo intonaco anti risalita e anti umidità;
4. trasporto e smaltimento dei materiali di risulta presso discarica autorizzata. Con sentenza n.1881/2023 il Giudice di Pace di Taranto: “1) Dichiara la responsabilità solidale del e di nella causazione dell'evento subito Parte_1 CP_1
dall'immobile di proprietà degli attori, ad uso abitativo, sito in alla Via Manin n 9. 2) Accoglie Pt_1
la domanda e per l'effetto condanna Il , in persona del sindaco legale rappresentante Parte_1
pro tempore e la società , in persona del legale rappresentante pro tempore convenuti, in CP_1
solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, della somma di euro 4.200,00 oltre gli interessi e la rivalutazione dalla domanda al soddisfo. 3) Condanna i suddetti convenuti, sempre nel vincolo solidale, al rimborso delle spese e competenze professionali in favore della parte attrice, che si liquidano in complessivi €. 1.390,00, di cui €. 1.265,00 per compensi ed €. 125,00 per spese
(arrotondate), oltre spese generali, IVA, CAP ed accessori come per legge, da corrispondere al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario. 4) Condanna i suddetti convenuti, sempre nel vincolo solidale, al rimborso delle spese della CTU tecnica se anticipate dalle parti attrici.
IN DIRITTO 1. La posizione di 2. Sui motivi di appello del 3. Appello CP_3 Pt_1 Pt_1
incidentale 3.1 Primo capo della sentenza che si intende appellare: Pagine 5 e 6 in relazione alla attribuzione di responsabilità ai convenuti 3.2 Secondo capo della sentenza che si intende appellare: Pagina 6 in relazione alla quantificazione del danno
Prima di esaminare le doglianze del appellante e, all'esito, formulare l'appello incidentale Pt_1
si ritengono doverose alcune preliminari considerazioni. La sentenza appellata risulta gravemente carente di motivazione e di logicità fino a giungere, per alcuni motivi, a risultare contraria al diritto.
1. LA POSIZIONE DI è stata chiamata in causa dagli attori, a fronte di Controparte_3
Co eccezione processuale di , in quanto titolare della rete secondaria di telecomunicazioni. In tale veste si è costituita in giudizio, argomentando in difesa e formulando le proprie conclusioni di merito.
La posizione di , tuttavia, è stata completamente ignorata dal Giudice il quale ha statuito il CP_3
Co concorso di responsabilità tra la e il ava. Apparentemente, tale sentenza è risultata Parte_1
8 parzialmente favorevole per che non è stata ritenuta parte soccombente per la domanda CP_3
risarcitoria (seppur immotivatamente esclusa dal ristoro delle spese di lite), ma, nei fatti, denota unicamente una estrema superficialità del Giudicante. Il tombino è di - come dedotto dalla CP_3
Co
e non contestato dalla scrivente difesa - e, dunque, pur in una astratta convenienza processuale,
non possiamo sottrarci dal dovere di ricondurre a giustizia gli errori del Magistrato giudicante. Ciò,
tuttavia, non equivale ad attribuire responsabilità a per i fatti di cui è causa atteso che CP_3
l'esito dell'istruttoria non ha fatto emergere alcunchè.
2. SUI MOTIVI DI APPELLO DEL Il afferma che il Giudicante, oltre Parte_1 Parte_1
ad essersi “dimenticato” di , si sarebbe limitato acriticamente a riprodurre l'esito della CP_3
Consulenza Tecnica acquisita, risultata tuttavia superficiale e carente. Effettivamente, per quanto andremo a meglio chiarire in sede di appello incidentale, la sentenza appellata risulta carente sotto il profilo motivazionale così è assolutamente carente e superficiale la CTU e, dunque, in linea di principio il presupposto da cui muove l'appello del non può contestarsi. Anche il quantum Pt_1
oggetto della condanna appare irragionevole in quanto il CTU e il Giudice non hanno minimamente preso in considerazione né le deduzioni né le osservazioni delle parti convenute.
Purtuttavia la difesa del censura il provvedimento decisorio ma nulla deduce in Parte_1
merito al fatto che, per quanto attiene al manto stradale (in pessimo stato di manutenzione) la responsabilità è assolutamente propria. La responsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione delle pubbliche strade discende da disposizioni normative che impongono agli enti territoriali (Comuni, Province, Regioni) obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse oltre che di tutte le altre aree urbane calpestabili. La tipicità di siffatti doveri connessi alla titolarità della proprietà delle strade in capo agli enti locali, trova oggi una sua compiuta regolamentazione nel D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), per altro riformato dalla recente Legge n. 120 del 29 luglio 2010. Segnatamente, l'art. 14 comma 1 del Codice statuisce che:
“Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione,
provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo,
nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e
9 relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”. Ora, poiché, il tombino non ha alcuna problematica né palese né occulta, qualora sussistesse una ipotesi di eccessiva dispersione delle acque piovane, tale responsabilità non potrà mai essere in capo a ma al soggetto cui spettano gli obblighi manutentivi della sede in cui trovasi il pozzetto e, CP_3
cioè, il convenuto.
3. APPELLO INCIDENTALE SUBORDINATO Qualora l'Ill.mo Tribunale Pt_1
statuisse l'accoglimento dell'appello del ha interesse alla riforma della Parte_1 CP_3
sentenza con rigetto delle domande della parti attrici e, comunque, con l'accertamento che su di essa non ricade alcuna responsabilità per il fatti dedotti in primo grado dagli appellati.
3.1 Primo
capo della sentenza che si intende appellare: Pagine 5 e 6 in relazione alla attribuzione di responsabilità ai convenuti Il Giudice di Pace non ricostruisce alcun fatto ma, disattendendo
(rectius: ignorando completamente) le difese di (e, per il vero, di tutti i convenuti), si limita CP_3
a copiare esclusivamente alcuni passaggi della CTU Geom. la quale, oltretutto, non ha svolto CP_5
alcuna attività tecnico – peritale ma un breve sopralluogo meramente visivo. L'odierna appellante incidentale insiste nei propri motivi di difesa che non hanno trovato alcuna disamina, risultando, la deducente, titolare del “tombino” de quo. Non sussiste, ad avviso di alcun elemento CP_3
oggettivo che possa far ricadere una responsabilità infiltrativa a terzi diversi dagli attori.
Parte attrice ha afferma, in primo grado, che il proprio vano cantinato era interessato – da svariati anni – da fenomeni di trasudazione ed umidità ma, ora, ne riconduce un generico aggravamento ipotizzando che, probabilmente, derivi da cattiva manutenzione del manto stradale e da un tombino installato dalla . La causa delle infiltrazioni è dunque strutturale al proprio immobile e CP_2
francamente non può farsi risalire a circostanze estranee e riconducibili a fattori completamente esterni (ovvero lo stato dell'asfalto e il tombino posti su strada). Oltretutto anche il Parte_1
ha documentato che l'immobile su cui insisterebbero le lamentate infiltrazioni non è conforme al progetto approvato dal e alcune delle opere su cui è stata posta particolare Parte_1
attenzione, quali il marciapiede, non è opera realizzata dall'odierno appellante;
dette violazioni sarebbero dovute essere valutate anche quali possibili cause e concause dell'evento. Per quanto
Co attiene al tombino si rileva che il tecnico – come da report allegato dalla propria difesa – non ha riscontrato alcuna alterazione e, peraltro, anche dai rilievi fotografici non si ravvisa alcuna
10 criticità. La tendenziosa affermazione di parte attrice secondo cui “probabilmente” i lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte ha rappresentato una mera forzatura finalizzata ad un inammissibile vantaggio economico a ristoro di “danni” datati nel tempo. Poiché sono svariati anni che il vano cantina delle parti attrici sembrerebbe trovarsi in siffatta situazione appare del tutto censurabile che le stesse anziché approntarvi rimedio non abbiamo fatto nulla abbandonandosi ad anni di disinteresse;
se, per converso, avessero adottato gli opportuni accorgimenti avrebbero evitato l'aggravamento di cui in questa sede si dolgono. Peraltro, se il tombino – che conduce ai cavidotti telefonici della linea di rete secondaria – fosse stato interessato da allagamenti o infiltrazioni di acqua le linee ne avrebbero risentito mentre, ad oggi, nessun disservizio o guasto è stato registrato.
Ed ancora. A norma di quanto previsto dall'art. 1227 c.c. (“Concorso del fatto colposo del creditore”)
se il fatto colposo del creditore abbia concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate (comma 1). Inoltre,
il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (comma 1). Il Giudice di pace non ha minimamente affrontato l'eccezione. Nel caso in esame è evidente che gli attori (pur se facciamo fatica a prestarvi condivisione) lamentano un aggravamento del danno ma, contestualmente, affermano che lo stato della strada dissestata gli ha
(avrebbe) creato un danno da molti anni. Nulla deducono, tuttavia, in merito alla adozione dei necessari accorgimenti per evitare l'aggravamento dei danni in questa sede dedotti e considerato che come documentato dal : - Sussiste una botola chiusa con grata, probabilmente Parte_1
utilizzata quale punto luce, posto sul marciapiede dell'abitazione su Via Manin, all'altezza del vano cantina. Tale punto luce (di cui vi è evidenza nelle fotografie allegate alla consulenza), infatti, risulta essere privo di copertura, e dunque potenzialmente idoneo a far cadere acqua piovana nel locale cantina;
- L'immobile non è conforme al progetto e il vano cantina oggetto di contenzioso risulta essere iscritto a catasto, ma non è conforme dal punto di vista urbanistico, in quanto inesistente nel progetto approvato dal Comune di . Poiché dunque l'odierna iniziativa giudiziale sarebbe Pt_1
riferita unicamente all'aggravamento di danni derivanti da una situazione che si trascina da anni, la assenza di danni/infiltrazioni ai cavidotti, la presenza della botola realizzata dagli attori e la abusività della cantina, appaiono elementi che francamente avrebbero dovuto far escludere
11 qualsiasi riconoscimento risarcitorio.
3.2 Secondo capo della sentenza che si intende appellare:
Pagina 6 in relazione alla quantificazione del danno Come dedotto in primo grado parte attrice ha dichiarato di aver subito danni ma, in realtà, si è limitata a manifestare una aspettativa di rimborso di costi (per rifacimento marciapiede e cantina) non sostenuti. Ignoriamo se il marciapiede sia di proprietà privata o pubblica (perché nessuno lo ha dedotto) ma sarebbe comunque irrealistico che gli attori pretendano di vedersi pagare costi non sostenuti per eseguire su suolo pubblico una attività
che non possono eseguire (sic!) (ammesso che la eseguano!). E poiché le attività “proposte” più che riparatorie sembrano destinate a favore dell'immobile per sopperire – evidentemente – a pregresse carenze strutturali, sorge il sospetto che gli attori non cerchino “tutele” ma “benefici”. Il Giudice ha ritenuto adeguata la perizia ma, la stessa non evidenzia alcun computo metrico (seppur richiesto dalla scrivente difesa nelle proprie Osservazioni) né alcun dato, né materiali, né costi unitari, né
attività … nulla di nulla. Se, poi, il CTU ascrive la responsabilità “primaria” alle cattive condizioni del manto stradale non è chiaro per quale motivo debba operarsi il rifacimento del marciapiede (!) e non
… del manto stradale. Il CTU nell'evidenziare che le cause delle infiltrazioni sono derivanti dal suolo pubblico (assenza di griglie e fessurazioni del manto stradale) ritiene che la responsabilità sia anche
Co
- seppur in maniera più contenuta - di . Dai rilievi fotografici e dalle osservazioni peritali, tuttavia,
risulta che il tombino è perfettamente integro. Di conseguenza, poiché il fenomeno infiltrativo (come dichiarato da parte attrice) preesisteva alla installazione del tombino, le cause delle infiltrazioni riscontrate (mancanza di caditoie di raccolta e cattiva manutenzione della strada) risulterebbero –
semmai - di competenza unicamente del o degli attori stessi. ] Parte_1
Motivi della decisione
I.- L'art. 2055 cc, sotto la rubrica [Responsabilità solidale], così dispone: [1.- Se il fatto dannoso è
imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. 2.- Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 3.- Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali.]
Chi, come i sigg.ri e , assume di aver sofferto un danno, può limitarsi ad evocare Pt_5 Pt_3
12 uno dei corresponsabili, essendo onere di quest'ultimo individuare eventuali altri soggetti con cui condividere le conseguenze risarcitorie del fatto.
Il marciapiede antistante l'immobile di proprietà degli attori in primo grado, ubicato in Via Manin
n. 9 nel centro abitato di SA (Ta) e latistante alle vie Manin e Tazzoli, è così definito dall'art. 3
comma 1 lettera 33) del D.Lvo 285/1992 (Codice della Strada): [Marciapiede: parte della strada,
esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.]
Il marciapiede è così una componente della strada e ne segue il regime giuridico e l'appartenenza.
A sua volta l'art. 2 del Codice della Strada, sotto la rubrica [Definizione e classificazione delle strade],
così dispone nel suo comma 7: [Le strade urbane di cui al comma 2 lettere D,E ed F sono sempre comunali quando siano situate all'interno dei centri abitati , eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.]
In una fattispecie giustapponibile a quella oggetto del presente giudizio così ha giudicato la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
[La vicenda appare riconducibile nell'alveo dell'art.2051 del cod.civ., in forza del quale “Ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La custodia di cui alla prefata norma, non è propria ed esclusiva della mera proiezione esterna della sfera dominicale inglobante la res, e neppure di un rapporto contrattuale o comunque ad efficacia obbligatoria, in forza del quale un determinato soggetto si trovi con una cosa in una relazione qualificata giuridicamente e tale da differenziarne la posizione nei confronti dei ceteri omnes.
Piuttosto deve ritenersi che obbligato alla custodia sia chiunque si trovi in un rapporto fattuale con la cosa tale che questa possa definirsi nella sfera di dominio di questi, e con esclusione di tutti gli altri da quelle potenzialità di controllo e vigilanza che rendono oggettivamente possibile la custodia
La ratio della norma, infatti, trova il proprio fondamento nella normale attitudine al controllo ed alla vigilanza sui fenomeni lesivi che possano originare sia dal determinismo intrinseco di una data res,
13 sia per opera di fattori esterni interagenti con esso determinismo;
attitudine che che deve essere riconosciuta a colui il quale sulla res eserciti un potere di disposizione, utilizzazione ed esercizio1.
L'art.2051 cod.civ. configura così a carico del custode una tipica ipotesi di inversione dell'onere della prova, attribuendogli le conseguenze del fatto dannoso verificatosi in forza del solo nesso di causalità, e consentendogli di andare esente da ogni responsabilità rendendo la prova liberatoria avente ad oggetto la verificazione del caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo , quale fattore etiologico collocabile assolutamente al di fuori di qualsiasi ragionevole attività di previsione2, e che 1 “L'art. 2051 cod. civ. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensi' ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinche' dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.” (Cass.Civ.Sez.III sent.n.1859 del 18-02-2000 ).
“Per aversi imputazione degli effetti dannosi a norma dell'art. 2051 cod. civ. e' necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa e che il soggetto convenuto abbia per il rapporto con la cosa l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, in guisa da impedire che produca danni ai terzi. Pertanto, non e' rilevante, al fine di escludere la responsabilita' ex art. 2051 cod. civ., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni, indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve.”(Cass.Civ.Sez.III sent.n.6121 del 18-06-1999).
“La presunzione di colpa per i danni cagionati dalla cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. ha base nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere inerisce il dovere di custodire la cosa stessa in modo da impedire che produca danni a terzi.”(Cass.Civ.Sez.III sent.n.5885 del 14- 06-1999).
14 può essere provato sia in forma diretta attraverso la c.d. prova positiva, e sia in modo indiretto,
attraverso la prova di aver profuso nella custodia della res tutta la diligenza e l'impegno oggettivamente esigibili secondo le circostanze del caso concreto, osservando il comportamento del c.d. agente-modello, così configurandosi il fatto dannoso comunque e ciononostante verificatosi come evento di per sé stesso assolutamente inevitabile, e producendo a favore del custode l'esonero dalla responsabilità in forza del brocardo ad impossibilia nemo tenetur.
Diversamente dalla ipotesi generale di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 del cod.civ., ove l'onere della prova grava integralmente sull'attore ex art.2697 del cod.civ., la ipotesi speciale di responsabilità di cui all'art.2051 del cod.civ. prevede pertanto una presunzione iuris tantum di colpa a carico del custode, onerato a provare la ricorrenza del caso fortuito così come delineato3.
Dall'esame degli atti di causa si evince che il fatto naturalistico dal quale sono pacificamente derivate le lamentate conseguenze pregiudizievoli, si è sviluppato dalle condotte idriche interrate al si sotto di una strada comunale, come tale facente parte del demanio comunale ex art.824 del cod.civ.
Il sottosuolo della strada comunale, infatti, ad ogni effetto di legge rientra pure nel demanio comunale, atteso che la proprietà si estende ad inferis usque ad sidera ex art. 840 del cod.civ..; ne 3“La responsabilita' per i danni cagionati da una cosa in custodia stabilita' dall'art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento o un'attivita' del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiche' il limite della responsabilita' risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalita' di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dovra' provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causa le e, cioe', un fattore esterno (che puo' essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilita' e dell'assoluta eccezionalita'.” (Cass.Civ.SEz.III sent.n.5031 del 20-05-1998 ).
“In tema di responsabilita' da cose in custodia, l'onere della prova del caso fortuito, escludente ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. la responsabilita' del custode, incombe su quest'ultimo”.(Cass.Civ.Sez.III sent.n.7702 del 19- 08-1997).
“Nella responsabilita' ex art. 2051 cod. civ. e' sufficiente all'attore provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessita' di provare altresi' la condotta commissiva od omissiva del custode produttrice del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito”.(Cass.Civ.Sez.III sent.n.12500 del 04-12-1995 in c.e.d.).
15 deriva che le fondazioni delle unità immobiliari di proprietà dell'attore sotto poste ad immediato contatto con il demanio stradale del Comune.
Il fatto dannoso, così delineato, assume, pertanto, caratteristiche fondamentalmente unitarie: le infiltrazioni di liquami provenienti dalle condutture interrate nella pubblica via hanno dapprima impregnato il sottosuolo e, successivamente, si sono espanse fino ad avvolgere le fondazioni della unità immobiliare dell'attore.
E' così indubbia la responsabilità sia dell'…………..spa, tenuto alla manutenzione delle condutture idriche, e sia del , tanto in ragione della proprietà delle rete pubblica fognaria, Controparte_6
facente parte delle opere di urbanizzazione primaria, tanto in ragione della proprietà dello spazio sottostante la sede stradale.
E' di tutta evidenza come i fenomeni dannosi di infiltrazione di umidità lamentati siano derivati dalla adiacente e limitrofa proprietà comunale, e come, pertanto, trovi piena applicazione l'art.2051 del cod.civ. a carico di esso di …..4. Pt_1
Alla responsabilità del ., qui esaminata incidenter tantum, si coniuga CP_7
parallelamente la responsabilità dell' derivante dalla qualità di custode delle CP_8
condutture idriche derivante dallo esercizio dei normali poteri-doveri di manutenzione ed esercizio che a questo Ente competono;
profilo gestionale ben evidenziato nella legge n.36/94 - non abrogata dal D.Lvo n.152/99 - .
16 Dopo aver coniato all'art.4 la nozione di “servizio idrico integrato”, costituito “dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue”, il legislatore esalta il ruolo gestionale dell'ente pubblico, e all'art.9 comma 1
dispone: “I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art.8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo organizzano il servizio idrico integrato come definito dall'art.4 comma 1 lettera f), al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, e di economicità.”, e ne attenua le conseguenze dapprima stabilendo al successivo comma 2 che “I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 08-06-1990 n.142”; e successivamente facendo salva la situazione in atto statuendo all'art.10 comma 1 che “Le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'art.9”.
Dall'attuale assetto normativo così delineato, …………. ha qualità di concessionario di gestione CP_1
ed esercizio del pubblico servizio di raccolta delle acque reflue urbane e, per effetto dell'art.10
comma 1 della legge n.36/94, è considerato “gestore di servizio idrico integrato” ai sensi dell'art.2
lettera o-bis del D.Lvo n.152/99.] (Così il giudice unico dr. ER NN nella sentenza monocratica emessa il 18 aprile 2005 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 53/2001 r.g.
Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Fassano).
L'art. 2051 cc è così la chiave di lettura della vicenda, ponendo a carico del Comune di SA (Ta) la responsabilità per i danni lamentati dai sigg.ri e al piano cantinato del proprio Pt_5 Pt_3
immobile sito al civico n.9 di Via Manin in SA (Ta) e latistante alle strade Via Manin e Via Tazzoli.
Dalle fotografie allegate alla CTU si scorge il colorito grigiastro-bianchiccio del fondo stradale, indice unìvoco del progressivo impoverimento della componente bitumosa idonea ad assicurare impermeabilità al fondo stradale.
Trattasi di un segno obbiettivo di insufficiente manutenzione del bene demaniale aperto alla fruizione della collettività e, pertanto, idoneo a costituire fattore di pericolo per persone e cose.
17 [In tal senso il ha omesso di depositare gli atti amministrativi interni dai quali evincersi Pt_1
l'effettuazione di una regolare manutenzione del tratto stradale in oggetto, mediante l'esecuzione periodica dei lavori di rifacimento dal manto bitumoso e di colmatura delle buche formatesi a causa del logorìo connesso all'uso.
Di conseguenza non può ritenersi provato che il .abbia adempiuto agli oneri ed CP_7
Cont obblighi di manutenzione del tratto stradale e, anzi , dalle fotografie prodotte dall' resistente si evince il colore grigio chiaro del manto bitumoso , così diverso e distante dal colorito scuro proprio dei tratti stradali recentemente rimaneggiati e riattati con gli ordinari interventi di manutenzione conservativa.
Sempre le fotografie prodotte dall' sembrano evidenziare un difetto strutturale del tratto CP_10
stradale, che denunzia una irregolare conformazione delle pendenze, presentando avvallamenti nella zona centrale della carreggiata che favoriscono il ristagno delle acque meteoriche e le infiltrazioni nella sottostante massicciata, con conseguenziali micro-smottamenti del sedime e del brecciato sul quale viene cosparso il bitume.
In particolare dalle fotografie prodotte la sezione orizzontale della strada appare descrivere una concavità rivolta verso l'alto, e non una convessità con pendiì laterali verso i margini della carreggiata al fine di favorire il deflusso delle acque.
E' così più che probabile che il tratto stradale in oggetto sia caratterizzato da ristagni di acque meteoriche per difettosa realizzazione della massicciata o per normale logorìo non contrastato da idonei interventi di manutenzione.
Torna così ad evidenziarsi l'assenza di prove documentali relative a delibere del Consiglio, della
Giunta, o della Dirigenza Amministrativa, che dispongano interventi di manutenzione sul tratto stradale de quo.
Siffatta carenza probatoria e, ancor prima, assertiva, riverbera effetti negativi sulla parte processuale che ne era onerata ai sensi dell'art. 2697 cc: il ...] (Così il giudice unico CP_11
18 dott. ER NN nella ordinanza monocratica emessa il 23 giugno 2017 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 4235/2017 r.g. Tribunale di Taranto).
Dalla inosservanza dell'obbligo di manutenere periodicamente la rete viaria, deriva come corollario la produzione di uno stato di pericolo per cose ed anche persone, come evidenzia la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
[La cd causalità omissiva trova campo elettivo di applicazione nei delitti di pericolo astratto , tra i quali spicca l' art. 432 del codice penale che, sotto la rubrica “Attentati alla sicurezza dei trasporti”
così dispone: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti , pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria , è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”
Il delitto si perfeziona con la verificazione di un evento di pericolo, non essendo richiesta l'esistenza di un incidente con danni a persone e cose, ma la sola situazione di pericolo ovverosia di elevata possibilità che un evento di danno possa verificarsi a causa della cattiva esecuzione delle opere aperte al pubblico transito.
L'evento di pericolo potrà senz'altro ritenersi realizzato se, con la progressiva usura del manto bitumoso impermeabile coprente il rilevato, le infiltrazioni di acque meteoriche percoleranno lo strato sottostante costituito da stabilizzato a granulometria fine e lo trascineranno in basso ove troveranno la strada spalancata negli spazi consistenti presenti tra conci di pietra tufacea di diametro pari anche a 50 cm rilevati nello strato profondo della massicciata dal CTU.
In tal modo si assisterà ad un progressivo impoverimento dello strato di stabilizzato collocato sotto il tappeto bitumoso , con consequenziale pericolo di cedimenti, anche improvvisi , sotto il carico del transito veicolare, specialmente di mezzi pesanti;
cedimento provocato inevitabilmente dalla rarefazione dello strato di stabilizzato.
Il pericolo sarà aggravato dalla particolare scelta progettuale di realizzare la scarpata a valle posta a protezione del rilevato stradale mediante semplice terreno limoso, privo di capacità di contenimento e facilmente permeabile alle acque, non solo quelle meteoriche, come hanno
19 dimostrato gli eventi piovosi verificatisi durante le lavorazioni, ma anche a quelle percolanti la massicciata e penetranti nella profondità del rilevato:
“In sostanza il progettista ha affidato al corpo del rilevato in ghiaia sabbiosa permeabile la stabilità del manufatto;
l'impermeabilità è stata invece affidata al limo posto in opera come rivestimento delle pareti. Nessuna precauzione è stata adottata nei confronti della possibile erosione della scarpata di valle;
si tenga conto che, mentre la scarpata di monte è rivestita con un materasso tipo
Reno di 30 cm che ne ha garantito di fatto l' integrità , la scarpata di valle è progettata come una semplice scarpata stradale rivestita esclusivamente di terreno limoso.”
Insomma la scarpata a valle realizzata in terreno limoso oltre ad essere stata il ventre molle dell'opera in occasione dell' evento piovoso ha tutte le carte in regola per aggravare in futuro gli effetti del dilavamento del tappeto bitumoso e del percolamento alluvionale dello stabilizzato nei vuoti creati dalla esecuzione non a regola d'arte degli strati profondi del rilevato mediante l' impiego di pietre tufacee di diametro ( sino a 50 cm ) sensibilmente superiore a quello imposto dall' art. 55
del capitolato e dalle regole della buona tecnica, essendo il rivestimento di terreno limoso inidoneo ad arginare la fuga eccentrica dello stabilizzato alluvionale trascinato in basso e prima ed all'esterno poi dalle acque meteoriche destinate a percolare nel tappeto di asfalto al primo accenno di cattivo stato manutentivo dello strato di bitume impermeabile: uno smottamento del rilevato stradale verso l'argine a valle sarebbe così tutt'altro che improbabile.
Co In conclusione l'inadempimento della………. ha fatto si che l'opera realizzata sia non solo di minor valore commerciale rispetto al corrispettivo pattuito ma, ancor più, abbia in se le premesse per divenire un serio e grave pericolo per la pubblica incolumità se l'Ente proprietario della strada, sul quale graveranno gli oneri di manutenzione, non sarà eccezionalmente diligente nell'eseguire i periodici lavori di manutenzione del manto stradale , anche accorciando i tempi fisiologici di attuazione delle opere secondo lo scadenziario tratto dalla scienza del settore……..] (Così il giudice unico dott. ER NN nella sentenza monocratica emessa in data 11 maggio 2018 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 1055/2015 r.g. Tribunale di Taranto).
Il non ha provato l'adempimento degli oneri di diligente manutenzione della strada Parte_1
20 comunale e neppure l'esistenza di una ipotesi di forza maggiore o caso fortuito.
Il CTU ha inoltre rilevato l'assenza di griglie di smaltimento delle acque meteoriche in prossimità
dell'immobile di proprietà dei sigg.ri e , onde è più che probabile la formazione di Pt_2 Pt_3
pozzanghere e ristagni di acque meteoriche durante le precipitazioni, con conseguenziale infiltrazioni nel sottosuolo a causa della già rilevata assenza di una impermeabilizzazione per l'impoverimento del manto bitumoso.
II.- Infondati paiono pure i rilievi del Comune di all'indirizzo del quantum debeatur, congruo Pt_1
rispetto alla entità dei lavori resisi necessari per la eliminazione delle fenomenologie dannose.
III.- La fattispecie di cui all'art. 2051 cc deve così ritenersi integrata a carico del , con Parte_1
conseguenziale reiezione dell'appello da esso proposto.
IV.- Diversamente è a dirsi in ordine alla ed alla , a carico delle quali non CP_1 CP_3
sembrano emersi elementi specifici di colpa, né tantomeno provati dal in forma di Parte_1
eccezione o di domanda di regresso verso il possibile condebitore solidale.
La presenza del pozzetto ospitante i cavi è solo un elemento facilitante la penetrazione in CP_1
profondità delle acque meteoriche per nulla o scarsamente smaltite dal sistema di drenaggio predisposto in modo forse non sufficiente dall'Ente Civico, come prima evidenziato.
Il non ha inoltre provato la predisposizione di appositi interventi manutentivi del Parte_1
fondo stradale a seguito della posa in opera delle predette opere inerenti le infrastrutture del sistema di telecomunicazioni.
Con sentenza n. 2403/23 emessa in data 24 novembre 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 1881/2023 r.g. il Giudice di Pace di Lizzano così stabiliva:
[1) Dichiara la responsabilità solidale del e di nella causazione dell'evento Parte_1 CP_1
subito dall'immobile di proprietà degli attori, ad uso abitativo, sito in alla Via Manin n 9. 2) Pt_1
Accoglie la domanda e per l'effetto condanna Il , in persona del sindaco legale Parte_1
rappresentante pro tempore e la società , in persona del legale rappresentante pro CP_1
21 tempore convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, della somma di euro
4.200,00 oltre gli interessi e la rivalutazione dalla domanda al soddisfo. 3) Condanna i suddetti convenuti, sempre nel vincolo solidale, al rimborso delle spese e competenze professionali in favore della parte attrice, che si liquidano in complessivi €. 1.390,00, di cui €. 1.265,00 per compensi ed €.
125,00 per spese (arrotondate), oltre spese generali, IVA, CAP ed accessori come per legge, da corrispondere al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario. 4) Condanna i suddetti convenuti,
sempre nel vincolo solidale, al rimborso delle spese della CTU tecnica se anticipate dalle parti attrici.]
Deve così essere accolto l'appello incidentale di e, in riforma della pronuncia, rigettata la CP_1
domanda contro essa proposta.
La sentenza nulla ha così statuito a carico di e, pertanto, l'appello incidentale da essa CP_3
proposto può essere accolto solo come accertamento negativo della infondatezza delle pretese proposte in primo grado e condanna degli attori in primo grado al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Gli attori in primo grado, appellati, non hanno da par loro impugnato la sentenza per omessa pronuncia nei confronti di CP_3
V.- Le spese del giudizio di appello sono così poste a carico del ed a favore degli appellati Pt_1
sigg.ri e . Pt_2 Pt_3
VI.- A seguito dell'accoglimento degli appelli incidentali le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dei sigg.ri e ed a favore di e di . Pt_2 Pt_3 CP_1 CP_3
P.Q.M.
a) in accoglimento dell'appello incidentale di ed in riforma della sentenza del Giudice di CP_1
Pace di Lizzano n. 2403/23 emessa in data 24 novembre 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 1881/2023 r.g. , rigetta le domande proposte
contro
; CP_1
b) in accoglimento dell'appello incidentale, visto ed applicato l'art. 91 cpc, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lizzano n. 2403/23 emessa in data 24 novembre 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 1881/2023 r.g., condanna , Parte_2 Parte_4
22 e , in solido tra loro, al pagamento in favore della delle spese del doppio Parte_3 CP_1
grado di giudizio, liquidandole in complessivi euro 3000,00 per compensi professionali, oltre quota parte delle spese di CTU, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del costituito procuratore;
c) in accoglimento dell'appello incidentale di ed in riforma della sentenza del Giudice CP_3
di Pace di Lizzano n. 2403/23 emessa in data 24 novembre 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 1881/2023 r.g. , rigetta le domande proposte contro dichiarando l'assenza di CP_3
profili di responsabilità per i fatti addotti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
d) in accoglimento dell'appello incidentale, visto ed applicato l'art. 91 cpc, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lizzano n. 2403/23 emessa in data 24 novembre 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 1881/2023 r.g., condanna , Parte_2 Parte_4
e , in solido tra loro, al pagamento in favore della delle spese del Parte_3 CP_3
doppio grado di giudizio, liquidandole in complessivi euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del costituito procuratore;
e) rigetta l'appello principale proposto dal;
Parte_6
f) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna il a corrispondere agli appellati Parte_1 [...]
, e le spese del giudizio di appello, Parte_2 Parte_4 Parte_3
liquidandole in euro 2000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
g) nulla per le spese tra il e la;
Parte_1 CP_1
h) nulla per le spese tra il e la;
Parte_1 CP_3
i) rigetta e/o dichiara assorbito ogni altro motivo di gravame.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 11 novembre 2025;
23
Il giudice dott. ER NN
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “La responsabilita' del custode, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., e' esclusa dall'accertamento positivo che il danno e' stato causato dal fatto del terzo, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.”(Cass.Civ.SEz.III sent.n.10556 del 23-10-1998).
“La responsabilita' di cui all'art. 2051 cod. civ. si fonda esclusivamente sul rapporto oggettivo intercorrente tra la cosa custodita ed il custode cui e' riconosciuta, come possibile prova liberatoria, la sola dimostrazione del caso fortuito, senza che possa assumere rilievo la circostanza, da lui eventualmente addotta, della illegittimita' della propria materiale detenzione della "res damnosa" (principio affermato in tema di danni causati da opere pubbliche - nella specie, un acquedotto - ricevute materialmente in consegna dalla P.A. senza la esecuzione del necessario collaudo. La S.C., nel sancire il principio di diritto di cui in massima, ha ritenuto responsabile l'ente pubblico per i danni causati a terzi dall'opera ricevuta dall'appaltatore nonostante la illegittimita' della detenzione della "res damnosa" dovuta, appunto, alla mancanza del necessario collaudo, la cui rilevanza, ha aggiunto la Corte, si esaurisce nei rapporti interni tra committente ed appaltatore, ma non riguarda i terzi eventualmente danneggiati in conseguenza del cattivo funzionamento dell'opera).(Cass.Civ.Sez.II sent.n.5814 dell'11-06-1998 ). 4 “La discrezionalita' (e la conseguente insindacabilita' da parte del giudice ordinario) dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumita'' dei cittadini e dell'integrita'' del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attivita', nonche' le comuni norme di diligenza e prudenza, cosi' che all'inosservanza di dette disposizioni e norme consegue la ineludibile responsabilita'' dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi. E', in particolare, configurabile, a carico della P.A., una responsabilita' ex art. 2051 cod. civ. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettivita' (come, nella specie, la rete fognaria comunale), i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attivita' di vigilanza e di controllo da parte dell'ente a tanto preposto.”(Cass.Civ.Sez.I sent.n.674 del 26-01-1999 ).
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
ER NN in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 09 gennaio 2024 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 127 dell'anno 2024
T R A
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t. e con sede in Piazza San Giovanni Parte_1 P.IVA_1
Battista n. 47, 74028, SA (TA), rappresentato e difeso dall'Avv. Eleonora DELL'ANNA (C.F.
[...]
presso il suo studio elettivamente domiciliato, in SA (Ta), al Vico Mercadante n. 13 C.F._1
come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, (C.F. , elettivamente C.F._3 Parte_4 C.F._4
domiciliati in alla Via Leonardo da Vinci, n. 10 presso lo Studio dell'Avv. Antonio C. Demauro Pt_1
(C.F. ) dal quale sono rappresentati e difesi come da documentazione in atti;
C.F._5
Appellati
1 già (P.I. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
Milano alla via Gaetano Negri n. 1, elettivamente domiciliata in Salerno alla via Silvio Baratta n. 149 presso e nello Studio dell'avv. Angelo Vicinanza ( ) che la rappresenta e CodiceFiscale_6
difende come da documentazione in atti;
con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano (Cod. Fisc./P. IVA Controparte_3
) in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. l'avv. Paolo De Angelis (c.f. P.IVA_3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo CodiceFiscale_7
n.111 come da documentazione in atti;
Appellati, appellanti in via incidentale
Ove all'udienza del 31 ottobre 2025, tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt. 359, 189 e 281quiquies cpc, come novellati dal DLvo 149/2022, e la causa era riservata ex lege per la decisione.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado i sigg.ri , Parte_2 [...]
e evocavano innanzi al Giudice di Pace di Lizzano (Ta) il Comune di Parte_4 Parte_3
SA (Ta) chiedendone la condanna al risarcimento del danno assertivamente prodotto all'immobile ubicato all'immobile ad uso abitativo sito in alla Via Manin n 9, meglio identificato al Catasto Pt_1
al Foglio 15 Part. 768, da svariati anni il vano cantinato dell'immobile in questione essendo soggetto ad ingenti e gravi danni da umidità, muffe e ammaloramenti delle pareti derivanti da infiltrazioni d'acqua soprattutto nelle giornate di pioggia quando, sostenevano gli attori, era possibile rilevare la “fuoriscita” di acqua dalle pareti interne del cantinato poste tra la Via Manin
angolo Via Tazzoli n. 2 e si rilevava – proseguivano gli attori – prima una sorta di “trasudazione” poi la presenza di evidenti goccioline che scorrevano dall'alto in basso., fenomeno assertivamente aggravatosi a seguito degli scavi effettuati dalla per la posa in opera di un Controparte_2
tombino sulla Via Manin.
2 Il CTU nominato aveva accertato e concluso che “Le cause delle infiltrazioni presenti nell'immobile degli attori sono da attribuirsi alla mancanze di griglie di raccolta delle acque piovane, infatti – rilevava il GdP - nel punto in cui vi è la presenza del tombino della e cioè tra la Via Manin CP_1
e la Via Tazzoli non abbiamo riscontrato la presenza di alcuna griglia o di alcuna condotta di raccolta delle acque piovane.
Con sentenza n. 2403/23 emessa in data 24 novembre 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 1881/2023 r.g. il Giudice di Pace di Lizzano così stabiliva:
[1) Dichiara la responsabilità solidale del e di nella causazione dell'evento Parte_1 CP_1
subito dall'immobile di proprietà degli attori, ad uso abitativo, sito in alla Via Manin n 9. 2) Pt_1
Accoglie la domanda e per l'effetto condanna Il , in persona del sindaco legale Parte_1
rappresentante pro tempore e la società , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, della somma di euro
4.200,00 oltre gli interessi e la rivalutazione dalla domanda al soddisfo. 3) Condanna i suddetti convenuti, sempre nel vincolo solidale, al rimborso delle spese e competenze professionali in favore della parte attrice, che si liquidano in complessivi €. 1.390,00, di cui €. 1.265,00 per compensi ed €.
125,00 per spese (arrotondate), oltre spese generali, IVA, CAP ed accessori come per legge, da corrispondere al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario. 4) Condanna i suddetti convenuti,
sempre nel vincolo solidale, al rimborso delle spese della CTU tecnica se anticipate dalle parti attrici.]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Comune di SA (Ta) rassegnando le seguenti conclusioni:
[- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e,
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2403/2023 emessa dal Giudice di Pace di Taranto, Sezione
Civile, dal Giudice Dott.ssa Patrizia VOZZA, nell'ambito del giudizio N.R.G. n. 1881/2023, pubblicata il 24.11.2023, notificata il 05.12.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo
3 grado che qui si riportano: accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avanzata in primo grado dagli odierni appellati “in quanto infondata in fatto e in diritto, anche per la mancata dimostrazione del nesso eziologico tra il danno asserito e la cosa in custodia, decretando l'assenza di responsabilità in capo al;
in ogni caso, con vittoria di spese competenze di lite;
Parte_1
dichiarare l'assenza di responsabilità del nella causazione dell'evento dannoso con Parte_1
condanna alle spese di lite;
in estremo subordine, limitare nel minimo la responsabilità del
[...]
con dichiarazione della compensazione delle spese di lite” e conseguentemente disattendere Pt_1
tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.]
A sostegno delle predette richieste processuali deduceva l'appellante: 1) illogicità manifesta per assenza di motivazione, essendosi il GdP limitato a recepire le conclusioni del CTU;
2) error in iudicando per non aver statuito alcunchè in ordine al terzo chiamato , chiamata in causa CP_3
ad istanza dell'attrice a seguito delle eccezioni di che aveva evidenziato il difetto di custodia CP_1
del tombino da parte della predetta società evocata successivamente in giudizio;
3) error in iudicando e contraddittorietà della motivazione per non avere il GdP rilevato che la trasudazione
Co delle acque da opere realizzate da e manutenute da mai avrebbe potuto generare CP_3
la responsabilità di esso 4) error in iudicando per non aver rilevato, come indicato nelle Pt_1
difese di esso la necessità di verificare il rispetto delle regole dell'arte da parte delle Pt_1
imprese esecutrici delle opere assertivamente origine dei lamentati fenomeni dannosi;
5) error in iudicando nella valutazione del danno assertivamente sofferto.
Si costituiva con comparsa di risposta i sigg.ri e , attori in primo grado ed appellati, Pt_2 Pt_3
rassegnando le seguenti conclusioni:
[A) In Via preliminare e per le ragioni già espresse, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
B) Nel merito, accertare e dichiarare la manifesta infondatezza, inammissibilità e improcedibilità della domanda spiegata dalla parte appellante e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata nr. 2403/2023 emessa dal
4 G.d.P. di Taranto Dott.ssa Patrizia Vozza. C) In via gradata, per quanto ammissibile, rigettare la domanda di parte appellante in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata nr. 2403/2023 emessa dal G.d.P. di Taranto Dott.ssa Patrizia Vozza. D)
Condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento in favore della presente parte appellata delle spese e competenze di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario;
]
Si costituiva la rassegnando le seguenti conclusioni. CP_1
[In riforma della sentenza n. 2403/2023 resa dal Giudice di Pace di Taranto in data 24.11.2023 a conclusione del procedimento inter partes n. R.G. 1881/2023, accertare e dichiarare, con ogni opportuna e migliore declaratoria di legge, che la non è proprietaria né custode del CP_1
tombino telefonico in oggetto e che, comunque, non è responsabile, neanche in minima parte, delle lamentate infiltrazioni, tenendola pertanto indenne da ogni avversa pretesa risarcitoria.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarsi in diretto favore dello scrivente difensore che ne ha fatto anticipo e con integrale rifusione di quanto corrisposto in favore del nominato C.T.U.]
Così argomentava le proprie richieste la : CP_1
[Atteso l'atto di citazione in appello del 21.12.2023 regolarmente notificato nell'interesse del
, l'odierna comparente aderisce, per quanto di ragione, alle difese ivi sviluppate, Parte_1
convenendo sul fatto che la pronuncia impugnata necessiti senz'altro di integrale riforma.
E infatti, il giudice di prime cure ha commesso tutta una serie di imperdonabili errores in iudicando e in procedendo. Tra i più eclatanti si segnala all'attenzione dell'Ill.mo Magistrato adìto che: -
nessuna statuizione è stata resa nei confronti della chiamata in causa dalla Controparte_3 [...]
nella documentata qualità di proprietaria e unica custode del pozzetto telefonico dal quale CP_1
sarebbero derivate le lamentate infiltrazioni e, peraltro, ritualmente costituita in giudizio a ministero dell'avv. Paolo De Angelis;
- la sentenza gravata difetta di una vera e propria motivazione, anche in ragione della totale
5 inconferenza della richiamata C.T.U., basata unicamente su mere considerazioni personali del nominato consulente, maturate in assenza di qualsivoglia riscontro empirico;
- la statuita declaratoria di pari responsabilità, donde la condanna in solido del e Parte_1
della non rispecchia neppure, a ben vedere, le determinazioni dell'elaborato peritale in CP_1
quanto il nominato C.T.U., fermi restando tutti gli evidenziati limiti dell'indagine dallo stesso condotta, ha comunque precisato che: “Per quanto riguarda la riconducibilità delle cause [delle infiltrazioni, ndr], le stesse sono sostanzialmente da attribuirsi sia al che alla Parte_1 [...]
ma, la causa maggiore che provoca il convogliarsi di tutte le acque proprio dove vi è la CP_1
presenza del tombino è dovuta alla mancanza delle griglie di raccolta delle acque”;
- aderendo acriticamente alle sterili valutazioni del C.T.U., mutuate a loro volta dalla contestata
C.T.P. versata agli atti di causa a corredo del libello introduttivo, il Giudice di Pace ha inteso liquidare somme dichiaratamente occorrenti al rifacimento/ripristino strutturale del marciapiede sul quale,
trattandosi di bene demaniale, nessun altro all'infuori del comune di avrebbe giammai potuto Pt_1
intervenire;
- la sentenza impugnata non considera, infine, l'imprescindibile rilievo che, indipendentemente dall'eventuale transito delle acque all'interno del tombino telefonico (che, si ribadisce anche in questa sede, è stato correttamente installato e risulta perfettamente integro in ogni sua parte), il motivo del loro esorbitante accumulo sia in ogni caso da ricondursi alla mancata realizzazione, a cura e spese del , cui è ope legis affidata la regimazione delle acque, delle griglie di Controparte_4
smaltimento sulla sede stradale.]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_3
[Accertata e dichiarata la infondatezza delle avverse pretese e la inesistenza di pregiudizi provocati
Co da e , per tutti i suesposti motivi respingere integralmente le domande di parte attrice;
CP_3
Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1227 c.c. il concorso di colpa degli attori e escludere qualsiasi risarcimento e/o ridurne proporzionalmente l'entità; Rigettare integralmente la domanda di condanna al pagamento dei costi inerenti il bene pubblico in quanto gli attori non
6 hanno alcun titolo per operare e rigettare la pretesa di rimborso dei costi di rifacimento della cantina in quanto lo status di ammaloramento (pur non essendo dipeso dal tombino de quo) preesisteva allo stesso.]
Così argomentava la le proprie richieste processuali: CP_3
Co
[ I Signori e citavano in giudizio la , il e, con chiamata di terzo, Pt_2 Pt_3 Parte_1
la per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni al vano cantinato di Controparte_3
proprietà sito in via Manin n.9 ed asseritamente imputabili a fenomeni di pioggia che, dal mese di maggio 2020, sarebbero state plausibilmente aggravate da (1) “crepe e fessurazioni del manto stradale” e (2) da “un tombino di recente installazione”. veniva chiamata CP_2 Controparte_3
Co in causa quale titolare della rete di telecomunicazione secondaria, già appartenente a , giusto conferimento di azienda del 29.3.2021. Esperita la CTU il Geom. nella propria Controparte_5
perizia del 23.9.2023 così dichiarava che “Le cause delle infiltrazioni presenti nell'immobile degli attori sono da attribuirsi alla mancanza di griglie di raccolta delle acque piovane, infatti nel punto in cui vi è la presenza del tombino della e cioè tra la Via Manin e la Via Tazzoli non abbiamo CP_1
riscontrato la presenza di alcuna griglia o di alcuna condotta di raccolta delle acque piovane. Si
precisa inoltre che la posizione in cui è ubicata l'abitazione, ci consente di rilevare a “occhio nudo”
che la pendenza delle suddette vie confluisce proprio nell'angolo interessato dalle infiltrazioni dell'immobile degli attori. Inoltre dalla visione del tombino di proprietà della è possibile CP_1
notare come lo stesso non sia perfettamente a livello rispetto al piano stradale ed inoltre è possibile notare delle fessurazioni con crepe del manto stradale che certamente in caso di piogge consentono l'infiltrarsi delle acque nel vano dello stesso tombino e successivamente alle murature del vano cantinato di proprietà degli attori” e concludeva “Per quanto riguarda la riconducibilità delle cause,
le stesse sono sostanzialmente da attribuirsi sia al che alla , ma, la causa maggiore Pt_1 CP_1
che provoca il convogliarsi di tutte le acque proprio dove vi è la presenza del tombino è dovuta alla mancanza delle griglie di raccolta delle acque”. Sempre il CTU determinava e quantificava in€
“4.000,00/4.200,00” le opere da eseguire e, precisamente:
1. smantellamento del pavimento del marciapiede oggetto di intervento 2. rifacimento del pavimento del marciapiede con scarpata e
7 risanamento delle mura adiacenti alle menzionate vie oggetto di ammaloramento;
3. risanamento delle pareti interne del vano cantina con stonacatura delle parti interessate e posa in opera di nuovo intonaco anti risalita e anti umidità;
4. trasporto e smaltimento dei materiali di risulta presso discarica autorizzata. Con sentenza n.1881/2023 il Giudice di Pace di Taranto: “1) Dichiara la responsabilità solidale del e di nella causazione dell'evento subito Parte_1 CP_1
dall'immobile di proprietà degli attori, ad uso abitativo, sito in alla Via Manin n 9. 2) Accoglie Pt_1
la domanda e per l'effetto condanna Il , in persona del sindaco legale rappresentante Parte_1
pro tempore e la società , in persona del legale rappresentante pro tempore convenuti, in CP_1
solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, della somma di euro 4.200,00 oltre gli interessi e la rivalutazione dalla domanda al soddisfo. 3) Condanna i suddetti convenuti, sempre nel vincolo solidale, al rimborso delle spese e competenze professionali in favore della parte attrice, che si liquidano in complessivi €. 1.390,00, di cui €. 1.265,00 per compensi ed €. 125,00 per spese
(arrotondate), oltre spese generali, IVA, CAP ed accessori come per legge, da corrispondere al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario. 4) Condanna i suddetti convenuti, sempre nel vincolo solidale, al rimborso delle spese della CTU tecnica se anticipate dalle parti attrici.
IN DIRITTO 1. La posizione di 2. Sui motivi di appello del 3. Appello CP_3 Pt_1 Pt_1
incidentale 3.1 Primo capo della sentenza che si intende appellare: Pagine 5 e 6 in relazione alla attribuzione di responsabilità ai convenuti 3.2 Secondo capo della sentenza che si intende appellare: Pagina 6 in relazione alla quantificazione del danno
Prima di esaminare le doglianze del appellante e, all'esito, formulare l'appello incidentale Pt_1
si ritengono doverose alcune preliminari considerazioni. La sentenza appellata risulta gravemente carente di motivazione e di logicità fino a giungere, per alcuni motivi, a risultare contraria al diritto.
1. LA POSIZIONE DI è stata chiamata in causa dagli attori, a fronte di Controparte_3
Co eccezione processuale di , in quanto titolare della rete secondaria di telecomunicazioni. In tale veste si è costituita in giudizio, argomentando in difesa e formulando le proprie conclusioni di merito.
La posizione di , tuttavia, è stata completamente ignorata dal Giudice il quale ha statuito il CP_3
Co concorso di responsabilità tra la e il ava. Apparentemente, tale sentenza è risultata Parte_1
8 parzialmente favorevole per che non è stata ritenuta parte soccombente per la domanda CP_3
risarcitoria (seppur immotivatamente esclusa dal ristoro delle spese di lite), ma, nei fatti, denota unicamente una estrema superficialità del Giudicante. Il tombino è di - come dedotto dalla CP_3
Co
e non contestato dalla scrivente difesa - e, dunque, pur in una astratta convenienza processuale,
non possiamo sottrarci dal dovere di ricondurre a giustizia gli errori del Magistrato giudicante. Ciò,
tuttavia, non equivale ad attribuire responsabilità a per i fatti di cui è causa atteso che CP_3
l'esito dell'istruttoria non ha fatto emergere alcunchè.
2. SUI MOTIVI DI APPELLO DEL Il afferma che il Giudicante, oltre Parte_1 Parte_1
ad essersi “dimenticato” di , si sarebbe limitato acriticamente a riprodurre l'esito della CP_3
Consulenza Tecnica acquisita, risultata tuttavia superficiale e carente. Effettivamente, per quanto andremo a meglio chiarire in sede di appello incidentale, la sentenza appellata risulta carente sotto il profilo motivazionale così è assolutamente carente e superficiale la CTU e, dunque, in linea di principio il presupposto da cui muove l'appello del non può contestarsi. Anche il quantum Pt_1
oggetto della condanna appare irragionevole in quanto il CTU e il Giudice non hanno minimamente preso in considerazione né le deduzioni né le osservazioni delle parti convenute.
Purtuttavia la difesa del censura il provvedimento decisorio ma nulla deduce in Parte_1
merito al fatto che, per quanto attiene al manto stradale (in pessimo stato di manutenzione) la responsabilità è assolutamente propria. La responsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione delle pubbliche strade discende da disposizioni normative che impongono agli enti territoriali (Comuni, Province, Regioni) obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse oltre che di tutte le altre aree urbane calpestabili. La tipicità di siffatti doveri connessi alla titolarità della proprietà delle strade in capo agli enti locali, trova oggi una sua compiuta regolamentazione nel D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), per altro riformato dalla recente Legge n. 120 del 29 luglio 2010. Segnatamente, l'art. 14 comma 1 del Codice statuisce che:
“Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione,
provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo,
nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e
9 relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”. Ora, poiché, il tombino non ha alcuna problematica né palese né occulta, qualora sussistesse una ipotesi di eccessiva dispersione delle acque piovane, tale responsabilità non potrà mai essere in capo a ma al soggetto cui spettano gli obblighi manutentivi della sede in cui trovasi il pozzetto e, CP_3
cioè, il convenuto.
3. APPELLO INCIDENTALE SUBORDINATO Qualora l'Ill.mo Tribunale Pt_1
statuisse l'accoglimento dell'appello del ha interesse alla riforma della Parte_1 CP_3
sentenza con rigetto delle domande della parti attrici e, comunque, con l'accertamento che su di essa non ricade alcuna responsabilità per il fatti dedotti in primo grado dagli appellati.
3.1 Primo
capo della sentenza che si intende appellare: Pagine 5 e 6 in relazione alla attribuzione di responsabilità ai convenuti Il Giudice di Pace non ricostruisce alcun fatto ma, disattendendo
(rectius: ignorando completamente) le difese di (e, per il vero, di tutti i convenuti), si limita CP_3
a copiare esclusivamente alcuni passaggi della CTU Geom. la quale, oltretutto, non ha svolto CP_5
alcuna attività tecnico – peritale ma un breve sopralluogo meramente visivo. L'odierna appellante incidentale insiste nei propri motivi di difesa che non hanno trovato alcuna disamina, risultando, la deducente, titolare del “tombino” de quo. Non sussiste, ad avviso di alcun elemento CP_3
oggettivo che possa far ricadere una responsabilità infiltrativa a terzi diversi dagli attori.
Parte attrice ha afferma, in primo grado, che il proprio vano cantinato era interessato – da svariati anni – da fenomeni di trasudazione ed umidità ma, ora, ne riconduce un generico aggravamento ipotizzando che, probabilmente, derivi da cattiva manutenzione del manto stradale e da un tombino installato dalla . La causa delle infiltrazioni è dunque strutturale al proprio immobile e CP_2
francamente non può farsi risalire a circostanze estranee e riconducibili a fattori completamente esterni (ovvero lo stato dell'asfalto e il tombino posti su strada). Oltretutto anche il Parte_1
ha documentato che l'immobile su cui insisterebbero le lamentate infiltrazioni non è conforme al progetto approvato dal e alcune delle opere su cui è stata posta particolare Parte_1
attenzione, quali il marciapiede, non è opera realizzata dall'odierno appellante;
dette violazioni sarebbero dovute essere valutate anche quali possibili cause e concause dell'evento. Per quanto
Co attiene al tombino si rileva che il tecnico – come da report allegato dalla propria difesa – non ha riscontrato alcuna alterazione e, peraltro, anche dai rilievi fotografici non si ravvisa alcuna
10 criticità. La tendenziosa affermazione di parte attrice secondo cui “probabilmente” i lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte ha rappresentato una mera forzatura finalizzata ad un inammissibile vantaggio economico a ristoro di “danni” datati nel tempo. Poiché sono svariati anni che il vano cantina delle parti attrici sembrerebbe trovarsi in siffatta situazione appare del tutto censurabile che le stesse anziché approntarvi rimedio non abbiamo fatto nulla abbandonandosi ad anni di disinteresse;
se, per converso, avessero adottato gli opportuni accorgimenti avrebbero evitato l'aggravamento di cui in questa sede si dolgono. Peraltro, se il tombino – che conduce ai cavidotti telefonici della linea di rete secondaria – fosse stato interessato da allagamenti o infiltrazioni di acqua le linee ne avrebbero risentito mentre, ad oggi, nessun disservizio o guasto è stato registrato.
Ed ancora. A norma di quanto previsto dall'art. 1227 c.c. (“Concorso del fatto colposo del creditore”)
se il fatto colposo del creditore abbia concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate (comma 1). Inoltre,
il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (comma 1). Il Giudice di pace non ha minimamente affrontato l'eccezione. Nel caso in esame è evidente che gli attori (pur se facciamo fatica a prestarvi condivisione) lamentano un aggravamento del danno ma, contestualmente, affermano che lo stato della strada dissestata gli ha
(avrebbe) creato un danno da molti anni. Nulla deducono, tuttavia, in merito alla adozione dei necessari accorgimenti per evitare l'aggravamento dei danni in questa sede dedotti e considerato che come documentato dal : - Sussiste una botola chiusa con grata, probabilmente Parte_1
utilizzata quale punto luce, posto sul marciapiede dell'abitazione su Via Manin, all'altezza del vano cantina. Tale punto luce (di cui vi è evidenza nelle fotografie allegate alla consulenza), infatti, risulta essere privo di copertura, e dunque potenzialmente idoneo a far cadere acqua piovana nel locale cantina;
- L'immobile non è conforme al progetto e il vano cantina oggetto di contenzioso risulta essere iscritto a catasto, ma non è conforme dal punto di vista urbanistico, in quanto inesistente nel progetto approvato dal Comune di . Poiché dunque l'odierna iniziativa giudiziale sarebbe Pt_1
riferita unicamente all'aggravamento di danni derivanti da una situazione che si trascina da anni, la assenza di danni/infiltrazioni ai cavidotti, la presenza della botola realizzata dagli attori e la abusività della cantina, appaiono elementi che francamente avrebbero dovuto far escludere
11 qualsiasi riconoscimento risarcitorio.
3.2 Secondo capo della sentenza che si intende appellare:
Pagina 6 in relazione alla quantificazione del danno Come dedotto in primo grado parte attrice ha dichiarato di aver subito danni ma, in realtà, si è limitata a manifestare una aspettativa di rimborso di costi (per rifacimento marciapiede e cantina) non sostenuti. Ignoriamo se il marciapiede sia di proprietà privata o pubblica (perché nessuno lo ha dedotto) ma sarebbe comunque irrealistico che gli attori pretendano di vedersi pagare costi non sostenuti per eseguire su suolo pubblico una attività
che non possono eseguire (sic!) (ammesso che la eseguano!). E poiché le attività “proposte” più che riparatorie sembrano destinate a favore dell'immobile per sopperire – evidentemente – a pregresse carenze strutturali, sorge il sospetto che gli attori non cerchino “tutele” ma “benefici”. Il Giudice ha ritenuto adeguata la perizia ma, la stessa non evidenzia alcun computo metrico (seppur richiesto dalla scrivente difesa nelle proprie Osservazioni) né alcun dato, né materiali, né costi unitari, né
attività … nulla di nulla. Se, poi, il CTU ascrive la responsabilità “primaria” alle cattive condizioni del manto stradale non è chiaro per quale motivo debba operarsi il rifacimento del marciapiede (!) e non
… del manto stradale. Il CTU nell'evidenziare che le cause delle infiltrazioni sono derivanti dal suolo pubblico (assenza di griglie e fessurazioni del manto stradale) ritiene che la responsabilità sia anche
Co
- seppur in maniera più contenuta - di . Dai rilievi fotografici e dalle osservazioni peritali, tuttavia,
risulta che il tombino è perfettamente integro. Di conseguenza, poiché il fenomeno infiltrativo (come dichiarato da parte attrice) preesisteva alla installazione del tombino, le cause delle infiltrazioni riscontrate (mancanza di caditoie di raccolta e cattiva manutenzione della strada) risulterebbero –
semmai - di competenza unicamente del o degli attori stessi. ] Parte_1
Motivi della decisione
I.- L'art. 2055 cc, sotto la rubrica [Responsabilità solidale], così dispone: [1.- Se il fatto dannoso è
imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. 2.- Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 3.- Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali.]
Chi, come i sigg.ri e , assume di aver sofferto un danno, può limitarsi ad evocare Pt_5 Pt_3
12 uno dei corresponsabili, essendo onere di quest'ultimo individuare eventuali altri soggetti con cui condividere le conseguenze risarcitorie del fatto.
Il marciapiede antistante l'immobile di proprietà degli attori in primo grado, ubicato in Via Manin
n. 9 nel centro abitato di SA (Ta) e latistante alle vie Manin e Tazzoli, è così definito dall'art. 3
comma 1 lettera 33) del D.Lvo 285/1992 (Codice della Strada): [Marciapiede: parte della strada,
esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.]
Il marciapiede è così una componente della strada e ne segue il regime giuridico e l'appartenenza.
A sua volta l'art. 2 del Codice della Strada, sotto la rubrica [Definizione e classificazione delle strade],
così dispone nel suo comma 7: [Le strade urbane di cui al comma 2 lettere D,E ed F sono sempre comunali quando siano situate all'interno dei centri abitati , eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.]
In una fattispecie giustapponibile a quella oggetto del presente giudizio così ha giudicato la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
[La vicenda appare riconducibile nell'alveo dell'art.2051 del cod.civ., in forza del quale “Ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La custodia di cui alla prefata norma, non è propria ed esclusiva della mera proiezione esterna della sfera dominicale inglobante la res, e neppure di un rapporto contrattuale o comunque ad efficacia obbligatoria, in forza del quale un determinato soggetto si trovi con una cosa in una relazione qualificata giuridicamente e tale da differenziarne la posizione nei confronti dei ceteri omnes.
Piuttosto deve ritenersi che obbligato alla custodia sia chiunque si trovi in un rapporto fattuale con la cosa tale che questa possa definirsi nella sfera di dominio di questi, e con esclusione di tutti gli altri da quelle potenzialità di controllo e vigilanza che rendono oggettivamente possibile la custodia
La ratio della norma, infatti, trova il proprio fondamento nella normale attitudine al controllo ed alla vigilanza sui fenomeni lesivi che possano originare sia dal determinismo intrinseco di una data res,
13 sia per opera di fattori esterni interagenti con esso determinismo;
attitudine che che deve essere riconosciuta a colui il quale sulla res eserciti un potere di disposizione, utilizzazione ed esercizio1.
L'art.2051 cod.civ. configura così a carico del custode una tipica ipotesi di inversione dell'onere della prova, attribuendogli le conseguenze del fatto dannoso verificatosi in forza del solo nesso di causalità, e consentendogli di andare esente da ogni responsabilità rendendo la prova liberatoria avente ad oggetto la verificazione del caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo , quale fattore etiologico collocabile assolutamente al di fuori di qualsiasi ragionevole attività di previsione2, e che 1 “L'art. 2051 cod. civ. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensi' ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinche' dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.” (Cass.Civ.Sez.III sent.n.1859 del 18-02-2000 ).
“Per aversi imputazione degli effetti dannosi a norma dell'art. 2051 cod. civ. e' necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa e che il soggetto convenuto abbia per il rapporto con la cosa l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, in guisa da impedire che produca danni ai terzi. Pertanto, non e' rilevante, al fine di escludere la responsabilita' ex art. 2051 cod. civ., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni, indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve.”(Cass.Civ.Sez.III sent.n.6121 del 18-06-1999).
“La presunzione di colpa per i danni cagionati dalla cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. ha base nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere inerisce il dovere di custodire la cosa stessa in modo da impedire che produca danni a terzi.”(Cass.Civ.Sez.III sent.n.5885 del 14- 06-1999).
14 può essere provato sia in forma diretta attraverso la c.d. prova positiva, e sia in modo indiretto,
attraverso la prova di aver profuso nella custodia della res tutta la diligenza e l'impegno oggettivamente esigibili secondo le circostanze del caso concreto, osservando il comportamento del c.d. agente-modello, così configurandosi il fatto dannoso comunque e ciononostante verificatosi come evento di per sé stesso assolutamente inevitabile, e producendo a favore del custode l'esonero dalla responsabilità in forza del brocardo ad impossibilia nemo tenetur.
Diversamente dalla ipotesi generale di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 del cod.civ., ove l'onere della prova grava integralmente sull'attore ex art.2697 del cod.civ., la ipotesi speciale di responsabilità di cui all'art.2051 del cod.civ. prevede pertanto una presunzione iuris tantum di colpa a carico del custode, onerato a provare la ricorrenza del caso fortuito così come delineato3.
Dall'esame degli atti di causa si evince che il fatto naturalistico dal quale sono pacificamente derivate le lamentate conseguenze pregiudizievoli, si è sviluppato dalle condotte idriche interrate al si sotto di una strada comunale, come tale facente parte del demanio comunale ex art.824 del cod.civ.
Il sottosuolo della strada comunale, infatti, ad ogni effetto di legge rientra pure nel demanio comunale, atteso che la proprietà si estende ad inferis usque ad sidera ex art. 840 del cod.civ..; ne 3“La responsabilita' per i danni cagionati da una cosa in custodia stabilita' dall'art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento o un'attivita' del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiche' il limite della responsabilita' risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalita' di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dovra' provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causa le e, cioe', un fattore esterno (che puo' essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilita' e dell'assoluta eccezionalita'.” (Cass.Civ.SEz.III sent.n.5031 del 20-05-1998 ).
“In tema di responsabilita' da cose in custodia, l'onere della prova del caso fortuito, escludente ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. la responsabilita' del custode, incombe su quest'ultimo”.(Cass.Civ.Sez.III sent.n.7702 del 19- 08-1997).
“Nella responsabilita' ex art. 2051 cod. civ. e' sufficiente all'attore provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessita' di provare altresi' la condotta commissiva od omissiva del custode produttrice del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito”.(Cass.Civ.Sez.III sent.n.12500 del 04-12-1995 in c.e.d.).
15 deriva che le fondazioni delle unità immobiliari di proprietà dell'attore sotto poste ad immediato contatto con il demanio stradale del Comune.
Il fatto dannoso, così delineato, assume, pertanto, caratteristiche fondamentalmente unitarie: le infiltrazioni di liquami provenienti dalle condutture interrate nella pubblica via hanno dapprima impregnato il sottosuolo e, successivamente, si sono espanse fino ad avvolgere le fondazioni della unità immobiliare dell'attore.
E' così indubbia la responsabilità sia dell'…………..spa, tenuto alla manutenzione delle condutture idriche, e sia del , tanto in ragione della proprietà delle rete pubblica fognaria, Controparte_6
facente parte delle opere di urbanizzazione primaria, tanto in ragione della proprietà dello spazio sottostante la sede stradale.
E' di tutta evidenza come i fenomeni dannosi di infiltrazione di umidità lamentati siano derivati dalla adiacente e limitrofa proprietà comunale, e come, pertanto, trovi piena applicazione l'art.2051 del cod.civ. a carico di esso di …..4. Pt_1
Alla responsabilità del ., qui esaminata incidenter tantum, si coniuga CP_7
parallelamente la responsabilità dell' derivante dalla qualità di custode delle CP_8
condutture idriche derivante dallo esercizio dei normali poteri-doveri di manutenzione ed esercizio che a questo Ente competono;
profilo gestionale ben evidenziato nella legge n.36/94 - non abrogata dal D.Lvo n.152/99 - .
16 Dopo aver coniato all'art.4 la nozione di “servizio idrico integrato”, costituito “dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue”, il legislatore esalta il ruolo gestionale dell'ente pubblico, e all'art.9 comma 1
dispone: “I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art.8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo organizzano il servizio idrico integrato come definito dall'art.4 comma 1 lettera f), al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, e di economicità.”, e ne attenua le conseguenze dapprima stabilendo al successivo comma 2 che “I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 08-06-1990 n.142”; e successivamente facendo salva la situazione in atto statuendo all'art.10 comma 1 che “Le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'art.9”.
Dall'attuale assetto normativo così delineato, …………. ha qualità di concessionario di gestione CP_1
ed esercizio del pubblico servizio di raccolta delle acque reflue urbane e, per effetto dell'art.10
comma 1 della legge n.36/94, è considerato “gestore di servizio idrico integrato” ai sensi dell'art.2
lettera o-bis del D.Lvo n.152/99.] (Così il giudice unico dr. ER NN nella sentenza monocratica emessa il 18 aprile 2005 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 53/2001 r.g.
Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Fassano).
L'art. 2051 cc è così la chiave di lettura della vicenda, ponendo a carico del Comune di SA (Ta) la responsabilità per i danni lamentati dai sigg.ri e al piano cantinato del proprio Pt_5 Pt_3
immobile sito al civico n.9 di Via Manin in SA (Ta) e latistante alle strade Via Manin e Via Tazzoli.
Dalle fotografie allegate alla CTU si scorge il colorito grigiastro-bianchiccio del fondo stradale, indice unìvoco del progressivo impoverimento della componente bitumosa idonea ad assicurare impermeabilità al fondo stradale.
Trattasi di un segno obbiettivo di insufficiente manutenzione del bene demaniale aperto alla fruizione della collettività e, pertanto, idoneo a costituire fattore di pericolo per persone e cose.
17 [In tal senso il ha omesso di depositare gli atti amministrativi interni dai quali evincersi Pt_1
l'effettuazione di una regolare manutenzione del tratto stradale in oggetto, mediante l'esecuzione periodica dei lavori di rifacimento dal manto bitumoso e di colmatura delle buche formatesi a causa del logorìo connesso all'uso.
Di conseguenza non può ritenersi provato che il .abbia adempiuto agli oneri ed CP_7
Cont obblighi di manutenzione del tratto stradale e, anzi , dalle fotografie prodotte dall' resistente si evince il colore grigio chiaro del manto bitumoso , così diverso e distante dal colorito scuro proprio dei tratti stradali recentemente rimaneggiati e riattati con gli ordinari interventi di manutenzione conservativa.
Sempre le fotografie prodotte dall' sembrano evidenziare un difetto strutturale del tratto CP_10
stradale, che denunzia una irregolare conformazione delle pendenze, presentando avvallamenti nella zona centrale della carreggiata che favoriscono il ristagno delle acque meteoriche e le infiltrazioni nella sottostante massicciata, con conseguenziali micro-smottamenti del sedime e del brecciato sul quale viene cosparso il bitume.
In particolare dalle fotografie prodotte la sezione orizzontale della strada appare descrivere una concavità rivolta verso l'alto, e non una convessità con pendiì laterali verso i margini della carreggiata al fine di favorire il deflusso delle acque.
E' così più che probabile che il tratto stradale in oggetto sia caratterizzato da ristagni di acque meteoriche per difettosa realizzazione della massicciata o per normale logorìo non contrastato da idonei interventi di manutenzione.
Torna così ad evidenziarsi l'assenza di prove documentali relative a delibere del Consiglio, della
Giunta, o della Dirigenza Amministrativa, che dispongano interventi di manutenzione sul tratto stradale de quo.
Siffatta carenza probatoria e, ancor prima, assertiva, riverbera effetti negativi sulla parte processuale che ne era onerata ai sensi dell'art. 2697 cc: il ...] (Così il giudice unico CP_11
18 dott. ER NN nella ordinanza monocratica emessa il 23 giugno 2017 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 4235/2017 r.g. Tribunale di Taranto).
Dalla inosservanza dell'obbligo di manutenere periodicamente la rete viaria, deriva come corollario la produzione di uno stato di pericolo per cose ed anche persone, come evidenzia la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
[La cd causalità omissiva trova campo elettivo di applicazione nei delitti di pericolo astratto , tra i quali spicca l' art. 432 del codice penale che, sotto la rubrica “Attentati alla sicurezza dei trasporti”
così dispone: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti , pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria , è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”
Il delitto si perfeziona con la verificazione di un evento di pericolo, non essendo richiesta l'esistenza di un incidente con danni a persone e cose, ma la sola situazione di pericolo ovverosia di elevata possibilità che un evento di danno possa verificarsi a causa della cattiva esecuzione delle opere aperte al pubblico transito.
L'evento di pericolo potrà senz'altro ritenersi realizzato se, con la progressiva usura del manto bitumoso impermeabile coprente il rilevato, le infiltrazioni di acque meteoriche percoleranno lo strato sottostante costituito da stabilizzato a granulometria fine e lo trascineranno in basso ove troveranno la strada spalancata negli spazi consistenti presenti tra conci di pietra tufacea di diametro pari anche a 50 cm rilevati nello strato profondo della massicciata dal CTU.
In tal modo si assisterà ad un progressivo impoverimento dello strato di stabilizzato collocato sotto il tappeto bitumoso , con consequenziale pericolo di cedimenti, anche improvvisi , sotto il carico del transito veicolare, specialmente di mezzi pesanti;
cedimento provocato inevitabilmente dalla rarefazione dello strato di stabilizzato.
Il pericolo sarà aggravato dalla particolare scelta progettuale di realizzare la scarpata a valle posta a protezione del rilevato stradale mediante semplice terreno limoso, privo di capacità di contenimento e facilmente permeabile alle acque, non solo quelle meteoriche, come hanno
19 dimostrato gli eventi piovosi verificatisi durante le lavorazioni, ma anche a quelle percolanti la massicciata e penetranti nella profondità del rilevato:
“In sostanza il progettista ha affidato al corpo del rilevato in ghiaia sabbiosa permeabile la stabilità del manufatto;
l'impermeabilità è stata invece affidata al limo posto in opera come rivestimento delle pareti. Nessuna precauzione è stata adottata nei confronti della possibile erosione della scarpata di valle;
si tenga conto che, mentre la scarpata di monte è rivestita con un materasso tipo
Reno di 30 cm che ne ha garantito di fatto l' integrità , la scarpata di valle è progettata come una semplice scarpata stradale rivestita esclusivamente di terreno limoso.”
Insomma la scarpata a valle realizzata in terreno limoso oltre ad essere stata il ventre molle dell'opera in occasione dell' evento piovoso ha tutte le carte in regola per aggravare in futuro gli effetti del dilavamento del tappeto bitumoso e del percolamento alluvionale dello stabilizzato nei vuoti creati dalla esecuzione non a regola d'arte degli strati profondi del rilevato mediante l' impiego di pietre tufacee di diametro ( sino a 50 cm ) sensibilmente superiore a quello imposto dall' art. 55
del capitolato e dalle regole della buona tecnica, essendo il rivestimento di terreno limoso inidoneo ad arginare la fuga eccentrica dello stabilizzato alluvionale trascinato in basso e prima ed all'esterno poi dalle acque meteoriche destinate a percolare nel tappeto di asfalto al primo accenno di cattivo stato manutentivo dello strato di bitume impermeabile: uno smottamento del rilevato stradale verso l'argine a valle sarebbe così tutt'altro che improbabile.
Co In conclusione l'inadempimento della………. ha fatto si che l'opera realizzata sia non solo di minor valore commerciale rispetto al corrispettivo pattuito ma, ancor più, abbia in se le premesse per divenire un serio e grave pericolo per la pubblica incolumità se l'Ente proprietario della strada, sul quale graveranno gli oneri di manutenzione, non sarà eccezionalmente diligente nell'eseguire i periodici lavori di manutenzione del manto stradale , anche accorciando i tempi fisiologici di attuazione delle opere secondo lo scadenziario tratto dalla scienza del settore……..] (Così il giudice unico dott. ER NN nella sentenza monocratica emessa in data 11 maggio 2018 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 1055/2015 r.g. Tribunale di Taranto).
Il non ha provato l'adempimento degli oneri di diligente manutenzione della strada Parte_1
20 comunale e neppure l'esistenza di una ipotesi di forza maggiore o caso fortuito.
Il CTU ha inoltre rilevato l'assenza di griglie di smaltimento delle acque meteoriche in prossimità
dell'immobile di proprietà dei sigg.ri e , onde è più che probabile la formazione di Pt_2 Pt_3
pozzanghere e ristagni di acque meteoriche durante le precipitazioni, con conseguenziale infiltrazioni nel sottosuolo a causa della già rilevata assenza di una impermeabilizzazione per l'impoverimento del manto bitumoso.
II.- Infondati paiono pure i rilievi del Comune di all'indirizzo del quantum debeatur, congruo Pt_1
rispetto alla entità dei lavori resisi necessari per la eliminazione delle fenomenologie dannose.
III.- La fattispecie di cui all'art. 2051 cc deve così ritenersi integrata a carico del , con Parte_1
conseguenziale reiezione dell'appello da esso proposto.
IV.- Diversamente è a dirsi in ordine alla ed alla , a carico delle quali non CP_1 CP_3
sembrano emersi elementi specifici di colpa, né tantomeno provati dal in forma di Parte_1
eccezione o di domanda di regresso verso il possibile condebitore solidale.
La presenza del pozzetto ospitante i cavi è solo un elemento facilitante la penetrazione in CP_1
profondità delle acque meteoriche per nulla o scarsamente smaltite dal sistema di drenaggio predisposto in modo forse non sufficiente dall'Ente Civico, come prima evidenziato.
Il non ha inoltre provato la predisposizione di appositi interventi manutentivi del Parte_1
fondo stradale a seguito della posa in opera delle predette opere inerenti le infrastrutture del sistema di telecomunicazioni.
Con sentenza n. 2403/23 emessa in data 24 novembre 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 1881/2023 r.g. il Giudice di Pace di Lizzano così stabiliva:
[1) Dichiara la responsabilità solidale del e di nella causazione dell'evento Parte_1 CP_1
subito dall'immobile di proprietà degli attori, ad uso abitativo, sito in alla Via Manin n 9. 2) Pt_1
Accoglie la domanda e per l'effetto condanna Il , in persona del sindaco legale Parte_1
rappresentante pro tempore e la società , in persona del legale rappresentante pro CP_1
21 tempore convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, della somma di euro
4.200,00 oltre gli interessi e la rivalutazione dalla domanda al soddisfo. 3) Condanna i suddetti convenuti, sempre nel vincolo solidale, al rimborso delle spese e competenze professionali in favore della parte attrice, che si liquidano in complessivi €. 1.390,00, di cui €. 1.265,00 per compensi ed €.
125,00 per spese (arrotondate), oltre spese generali, IVA, CAP ed accessori come per legge, da corrispondere al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario. 4) Condanna i suddetti convenuti,
sempre nel vincolo solidale, al rimborso delle spese della CTU tecnica se anticipate dalle parti attrici.]
Deve così essere accolto l'appello incidentale di e, in riforma della pronuncia, rigettata la CP_1
domanda contro essa proposta.
La sentenza nulla ha così statuito a carico di e, pertanto, l'appello incidentale da essa CP_3
proposto può essere accolto solo come accertamento negativo della infondatezza delle pretese proposte in primo grado e condanna degli attori in primo grado al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Gli attori in primo grado, appellati, non hanno da par loro impugnato la sentenza per omessa pronuncia nei confronti di CP_3
V.- Le spese del giudizio di appello sono così poste a carico del ed a favore degli appellati Pt_1
sigg.ri e . Pt_2 Pt_3
VI.- A seguito dell'accoglimento degli appelli incidentali le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dei sigg.ri e ed a favore di e di . Pt_2 Pt_3 CP_1 CP_3
P.Q.M.
a) in accoglimento dell'appello incidentale di ed in riforma della sentenza del Giudice di CP_1
Pace di Lizzano n. 2403/23 emessa in data 24 novembre 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 1881/2023 r.g. , rigetta le domande proposte
contro
; CP_1
b) in accoglimento dell'appello incidentale, visto ed applicato l'art. 91 cpc, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lizzano n. 2403/23 emessa in data 24 novembre 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 1881/2023 r.g., condanna , Parte_2 Parte_4
22 e , in solido tra loro, al pagamento in favore della delle spese del doppio Parte_3 CP_1
grado di giudizio, liquidandole in complessivi euro 3000,00 per compensi professionali, oltre quota parte delle spese di CTU, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del costituito procuratore;
c) in accoglimento dell'appello incidentale di ed in riforma della sentenza del Giudice CP_3
di Pace di Lizzano n. 2403/23 emessa in data 24 novembre 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 1881/2023 r.g. , rigetta le domande proposte contro dichiarando l'assenza di CP_3
profili di responsabilità per i fatti addotti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
d) in accoglimento dell'appello incidentale, visto ed applicato l'art. 91 cpc, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lizzano n. 2403/23 emessa in data 24 novembre 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 1881/2023 r.g., condanna , Parte_2 Parte_4
e , in solido tra loro, al pagamento in favore della delle spese del Parte_3 CP_3
doppio grado di giudizio, liquidandole in complessivi euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del costituito procuratore;
e) rigetta l'appello principale proposto dal;
Parte_6
f) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna il a corrispondere agli appellati Parte_1 [...]
, e le spese del giudizio di appello, Parte_2 Parte_4 Parte_3
liquidandole in euro 2000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
g) nulla per le spese tra il e la;
Parte_1 CP_1
h) nulla per le spese tra il e la;
Parte_1 CP_3
i) rigetta e/o dichiara assorbito ogni altro motivo di gravame.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 11 novembre 2025;
23
Il giudice dott. ER NN
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “La responsabilita' del custode, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., e' esclusa dall'accertamento positivo che il danno e' stato causato dal fatto del terzo, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.”(Cass.Civ.SEz.III sent.n.10556 del 23-10-1998).
“La responsabilita' di cui all'art. 2051 cod. civ. si fonda esclusivamente sul rapporto oggettivo intercorrente tra la cosa custodita ed il custode cui e' riconosciuta, come possibile prova liberatoria, la sola dimostrazione del caso fortuito, senza che possa assumere rilievo la circostanza, da lui eventualmente addotta, della illegittimita' della propria materiale detenzione della "res damnosa" (principio affermato in tema di danni causati da opere pubbliche - nella specie, un acquedotto - ricevute materialmente in consegna dalla P.A. senza la esecuzione del necessario collaudo. La S.C., nel sancire il principio di diritto di cui in massima, ha ritenuto responsabile l'ente pubblico per i danni causati a terzi dall'opera ricevuta dall'appaltatore nonostante la illegittimita' della detenzione della "res damnosa" dovuta, appunto, alla mancanza del necessario collaudo, la cui rilevanza, ha aggiunto la Corte, si esaurisce nei rapporti interni tra committente ed appaltatore, ma non riguarda i terzi eventualmente danneggiati in conseguenza del cattivo funzionamento dell'opera).(Cass.Civ.Sez.II sent.n.5814 dell'11-06-1998 ). 4 “La discrezionalita' (e la conseguente insindacabilita' da parte del giudice ordinario) dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumita'' dei cittadini e dell'integrita'' del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attivita', nonche' le comuni norme di diligenza e prudenza, cosi' che all'inosservanza di dette disposizioni e norme consegue la ineludibile responsabilita'' dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi. E', in particolare, configurabile, a carico della P.A., una responsabilita' ex art. 2051 cod. civ. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettivita' (come, nella specie, la rete fognaria comunale), i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attivita' di vigilanza e di controllo da parte dell'ente a tanto preposto.”(Cass.Civ.Sez.I sent.n.674 del 26-01-1999 ).