Sentenza 5 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di imposta di registro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune di investimento - in quanto apporto meramente strumentale in regime di segregazione patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato ed eterodeterminato - non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e, pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, previsti dall'art. 1 della prima parte della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e tassati in misura proporzionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimo il recupero dell'ordinaria imposta di registro proporzionale sull'atto notarile, di sottoscrizione di quote di un fondo comune di investimento mediante apporto di un immobile, in cui era stata autoliquidata l'imposta in misura fissa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/02/2024, n. 3218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3218 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
Uditi i difensori presenti. FATTI DI CAUSA § 1. L’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy Società di Gestione del Risparmio (già SGR del Fondo Immobiliare chiuso denominato ‘Scoiattolo’), nonché Torre SGR spa (attuale SGR del Fondo medesimo quale cessionaria 27.1.2021 da BNP del relativo ramo aziendale), propongono unitario ricorso, articolato in due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione notificato il 18.4.2016 dall’Agenzia delle Entrate in recupero dell’ordinaria imposta proporzionale di registro (9% ex art. 1 Tariffa Parte Prima all. al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) sull’atto notarile del 25 marzo 2014 con il quale l’Associazione aveva sottoscritto quote per oltre 20 milioni di euro del Fondo Immobiliare Scoiattolo, allora gestito dalla BNP-SGR, mediante apporto di un immobile;
atto notarile che, per quanto qui rileva, le parti avevano assoggettato ad imposta autoliquidata di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 9 della l. 23 novembre 2001, n. 410 (legge di conversione del d.l. 25 settembre 2001, n. 351), con richiamo al combinato disposto di cui agli articoli 7 della Tabella ed 11 della Tariffa-Parte prima allegate al d.P.R. 131/86. 3 di 13 La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - infondata era l’eccezione dei contribuenti di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate per difetto di specificità dei motivi dal momento che, nel caso di specie, <<dalla lettura dell'atto di appello emergono con immediatezza le parti della sentenza cui si chiede la modifica in sede gravame, specifiche ragioni fatto e diritto che sorreggono richieste ed il risultato finale intende ottenere>>; - era invece fondato l'appello dell'agenzia delle entrate, posto che l'articolo 9 del d.l. n. 351 del 2001 integrava una disciplina speciale di natura agevolativa per gli apporti ai fondi immobiliari, così da risultare abrogato ad opera dell'articolo 10, comma 4, d.lgs. n. 23 del 2011; - gli effetti sostanziali dell'atto notarile in questione erano quelli di un trasferimento a titolo oneroso della proprietà degli immobili, con relativa trascrizione dell'atto di alienazione presso la Conservatoria RRII, il che confermava, anche secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15319/13, l'assoggettamento dell'atto all'imposta di registro in misura proporzionale. Resiste con controricorso 29.12.2021 (da ritenersi tempestivo in base alla data della notificazione via Pec e del deposito telematico) l’Agenzia delle Entrate. La parte ricorrente ha depositato memoria. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, dal momento che l'apporto al fondo comune di investimento immobiliare ha natura di atto traslativo e che, inoltre, il regime di favore previsto dal legislatore per tali atti ha, in effetti, natura agevolativa, così da essere venuto meno ex art. 10, comma 4, cit. RAGIONI DELLA DECISIONE 4 di 13 § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale, l'appello dell'Agenzia delle Entrate era privo di motivi specifici volti a puntualmente inficiare la ragione decisoria dettagliatamente evincibile dalla sentenza di primo grado. Tali motivi (trascritti nel ricorso per cassazione) non facevano infatti che riprodurre gli argomenti svolti nella memoria di primo grado, senza apportare alcunché di specifico in relazione alla sentenza appellata. Da ciò scaturiva, con l'inammissibilità del gravame, l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, favorevole alla parte contribuente. § 2.2 Il motivo è infondato. Nell’escludere l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ex art. 53 d.lgs. n. 546/92, la Commissione tributaria regionale ha correttamente applicato, nella concretezza del caso, il fermo indirizzo di legittimità secondo il quale, vista anche la natura impugnatoria ab origine rivestita dal processo tributario, <<la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento l'amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere impugnazione specifica imposto dall'art. 53 d.lgs. n. 546 1992, quando dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto gravame, interpretato nel suo complesso, le censura siano ricavabili, seppur per implicito, termini inequivoci>> (Cass. n. 32954/18 ed altre); in modo tale che: <<nel processo tributario, ove l'amministrazione finanziaria si limiti a 5 di 13 ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto primo grado, quanto considerate dalla stessa idonee sostenere la dell'avviso accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 d.lgs. n. 546 1992>> (Cass. n. 6302/22 ed altre). Nel caso di specie questo indirizzo appare tanto più calzante ove si consideri che l'intera controversia poggiava esclusivamente sul dato della stretta interpretazione giuridica del regime impositivo di registro applicabile all'atto di apporto in fondo comune in questione;
sicché la riproposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle tesi da essa già svolte nel primo grado di giudizio e, ancor prima, a motivazione e fondamento dell'avviso di liquidazione opposto, lungi da risultare generica e non mirata sulla diversa ragione decisoria dei primi giudici, dava invece conto in maniera puntuale e circostanziata della tesi giuridica di cui l'Amministrazione chiedeva l'accoglimento in riforma della decisione appellata. E ciò venne fatto, come risulta dalle censure di appello qui trascritte dalla stessa parte ricorrente, proprio attraverso la illustrazione degli elementi interpretativi fondamentali che, secondo l'Agenzia delle Entrate, denotavano l'errore dei primi giudici, dal momento che il regime di favore di cui all'articolo 9 cit. aveva tutti i caratteri della agevolazione fiscale (beneficio per il contribuente di natura derogatoria rispetto al regime tariffario generale degli atti traslativi), così da rientrare tra le agevolazioni soppresse dall'articolo 10, comma 4, cit. Ciò era in grado di dare compiutamente conto non soltanto della volontà censoria dell'appellante, ma anche delle argomentazioni attraverso le quali quest'ultima intendeva gravare la sentenza di primo grado, che tale carattere agevolativo aveva invece escluso in ragione della - pure contestata nell'atto di appello - peculiarità 6 di 13 dell'atto di apporto in fondo comune rispetto a quello di un ordinario trasferimento immobiliare tout court, anche quanto ad evidente onerosità dell’operazione. Nessun giudicato, in definitiva, poteva quindi fondatamente ritenersi formato sulla sentenza della Commissione tributaria provinciale. § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 20 d.P.R. n. 131 del 1986, nonché 1362 cod.civ., 1 e 11 Tariffa, 7 Tabella all. d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione agli artt. 9 d.l. n. 351 del 2001 e 10 d.lgs. n. 23 del 2011, per non avere la Commissione tributaria regionale considerato, diversamente da quanto invece puntualmente colto dai primi giudici, che la disciplina di cui all’art. 9 cit. costituiva il regime ordinario e naturale di tassazione degli atti di apporto in fondo comune (sia mobiliare sia immobiliare), così come già previsto dall’art. 15 legge 25 gennaio 1994, n. 86; il che troverebbe giustificazione, anche ex art. 20 TUR, nel fatto che non si trattava di atti traslativi della proprietà, bensì di atti peculiari di attribuzione ad un fondo autonomo di una disponibilità strumentale rispetto alla destinazione impressa ai beni, e vincolata alla gestione della SGR. Da ciò dovrebbe escludersi, proprio perché privo di carattere agevolativo, l’abrogazione di questo regime impositivo da parte dell’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 23 del 2011. § 3.2 Questo motivo è fondato nei termini che seguono. Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), stabilisce (art. 9): <<disposizioni di coordinamento.
1. l'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni 13 concernenti l'imposta registro, cui decreto del presidente repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche ai fondi d'investimento immobiliare disciplinati dall'articolo 37 legislativo 24 febbraio 1998, 58, e 14-bis legge 25 gennaio 1994, 86>>. Il d.P.R. 131 del 1986, nell’art. 7 così richiamato, prescrive: <<tabella atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. (…) relativi alla istituzione fondi comuni investimento mobiliare autorizzati, sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede liquidazione, all'emissione ed estinzione dei certificati, compresi le quote certificati analoghi esteri autorizzati collocamento nel territorio dello stato>>. Il d.lgs. n. 23/2011 stabilisce, all’art. 10, che: <<applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare.
1. all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico cui decreto del presidente repubblica n. 131 1986, sono apportate le seguenti modificazioni: (…) 4. in relazione agli atti ai commi e 2 soppresse tutte esenzioni agevolazioni tributarie, anche se previste leggi speciali ad eccezione delle articoli 19 20 dell'accordo tra la italiana il bie sulle misure necessarie per facilitare partecipazione all'esposizione universale milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, 3, disposizioni 2, comma 4-bis, decreto-legge 30 dicembre 2009, 194, convertito, modificazioni, dalla 26 febbraio 2010, 25, 1º 1981, 692, 40 16 giugno 1927, 1766. È altresì esclusa soppressione tributarie riferite aventi oggetto immobili pubblici interessati da operazioni permuta, dalle procedure 8 13 3-ter 4 25 settembre 2001, 351, 23 novembre 410, successive 11-quinquies decreto- 2005, 203, 248, 33 33-bis 6 luglio 2011, 98, 15 111, 32 29 1973, 601, 9, secondo comma, 601. 5. presente articolo si applicano a decorrere dal 1° 2014.>>. Tra gli <<atti di cui ai commi 1 e 2>> vi sono gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, sottoposti ad imposizione proporzionale. § 3.4 Ciò posto, la decisione impugnata non appare condivisibile nella parte in cui nega alla normativa recata dall’art. 9 cit. d.l. n. 351 del 2001 la natura di disciplina ordinaria ed organica della fattispecie, ascrivendola invece all’ambito delle agevolazioni esonerative di un regime generale. In primo luogo milita in tal senso proprio la collocazione sistematica di tale articolo, nel quadro di una fonte che, facendosi carico di regolamentare ogni aspetto fiscalmente rilevante correlato all’istituzione, alla dotazione, alla sottoscrizione e rimborso delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare - senza limitarsi alle sole imposte d’atto, ma considerando anche imposte sui redditi, iva e proventi dei partecipanti - assurge a vero e proprio <
1. l'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni 13 concernenti l'imposta registro, cui decreto del presidente repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche ai fondi d'investimento immobiliare disciplinati dall'articolo 37 legislativo 24 febbraio 1998, 58, e 14-bis legge 25 gennaio 1994, 86>> (Capo II) costituente un corpus normativo dedicato ed autonomo. Di questo insieme fanno parte anche altre disposizioni relative proprio all’imposta di registro ed ipocatastale, anch’esse sottese alla specificità dell’istituto ed alla necessità funzionale della predisposizione di un compendio impositivo suo proprio;
come l’art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 351 del 2001, quanto ad inclusione degli apporti di plurimi immobili prevalentemente locati nella famiglia tariffaria di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), n.3), Alleg. UR (misura fissa), oppure l’art. 9, comma 2, cit. d.l. n. 351 del 2001, quanto ad assoggettamento ad imposta, anche in tal caso in misura fissa, degli acquisti di immobili presso lo Stato o gli altri enti indicati. 10 di 13 Ciò basterebbe ad escludere che questo regime possa essere stato inciso, con esclusivo riguardo all’imposta di registro, dall’intervento abrogativo delle <
e che gli apporti al fondo su sottoscrizione di quote non possono essere assimilati agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari previsti dall’art. 1 della Tariffa – parte prima – allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. Ne segue l’accoglimento del ricorso e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., mediante accoglimento del ricorso originario della parte contribuente. Vista l’obiettiva controvertibilità della questione in diritto sottesa alla decisione, oltre l’assenza di precedenti giurisprudenziali specifici sul punto, le spese dell’intero giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso;
- cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario della parte contribuente;
- compensa le spese dell’intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data