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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/11/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 239/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 239/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Francesco Romoli del Foro di Terni
- Debitrice opponente contro
C.F. – Gruppo P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, e la mandataria (C.F. Controparte_2
e Partita IVA ) in persona della Dott.ssa (C.F.: P.IVA_3 P.IVA_2 Controparte_3
), rappresentate e difese dagli Avv.ti Paolo Laghi e Corinna Mesirca C.F._2
- Creditori opposti
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 30 ottobre 2025 ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha rappresentato le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rejetta, per le ragioni in narrativa esposte: in via preliminare: dichiarare la improcedibilità della domanda azionata per l'omesso espletamento
1 della obbligatoria procedura di mediazione che invece era obbligatorio instaurare ai sensi dell'art.
4, 3° comma, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28; nel merito: revocare e dichiarare nullo e privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: previa declaratoria di nullità della clausola recante la pattuizione del c.d.
“ammortamento alla francese”, per indeterminatezza o indeterminabilità del tasso passivo pattuito, stante la violazione degli artt. 1346 e 1418, 2° comma c.c. e 117 T.U.B., nonché la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, constatata la mancanza del piano di ammortamento sottoscritto dalle parti ed accertata infine l'applicazione di interessi ultralegali e di interessi anatocistici vietati, ridurre la pretesa di controparte, in quella misura che risulterà di giustizia.
In ogni caso procedere alla decurtazione delle somme corrisposte dalla Sig.ra Pt_1 antecedentemente alla emissione del decreto ingiuntivo, sia in pendenza del rapporto che successivamente alla messa in sofferenza, e conseguentemente ridurre la pretesa di controparte.
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario.”
Nella propria comparsa di costituzione e risposta le società creditrici opposte hanno rassegnato le seguenti discussioni:
“Voglia la S.V. Ill.ma, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reiette:
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione ex art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale: respingere, per tutte le ragioni evidenziate nel presente atto, l'opposizione ex adverso proposta e ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondate in fatto e in diritto, pretestuose, generiche
e neppure provate e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni ipotesi:
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A..”
Nel corso del giudizio le parti depositavano i loro scritti difensivi.
Infine, dopo aver stimolato il contraddittorio tra le parti sulla procedibilità della domanda la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 127 e 281 sexies c.p.c.
2. Sull'improcedibilità della domanda
Ritiene questo giudicante assorbente rispetto a ogni altra questione sollevata dalle parti quella relativa al difetto di procedibilità della domanda, sollevata dalla debitrice opponente.
2 Sul punto, dagli atti di causa emerge quanto segue.
In ragione del mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria il giudice assegnava, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2024, termine per incardinare detta mediazione.
Alla successiva udienza del 23 aprile 2025 parte debitrice eccepiva l'inesatto espletamento della procedura di mediazione.
Tale rilievo appare essere fondato per tutti i motivi che seguono.
Preliminarmente ritiene questo giudicante di fare proprio il principio di diritto ai sensi del quale la parte, qualora per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona di sua fiducia e, quindi, sia dal suo difensore, sia da un terzo.
Allo scopo di delegare validamente un soggetto alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere tramite una procura speciale sostanziale, avente come specifico oggetto la partecipazione al procedimento conciliativo ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, al fine di garantire che sia presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.
Nel caso di specie, dal verbale di mediazione risulta invece che davanti al mediatore fosse presente, in sostituzione della parte, un rappresentante, l'Avv. Francesca Siccardi, su mera delega del dominus
(Avv. Paolo Laghi), e quindi non munito di adeguati poteri.
In altre parole, la parte che non compare personalmente davanti al mediatore può delegare il proprio difensore, purché dietro conferimento di procura sostanziale, tuttavia, il difensore non può delegare a sua volta i poteri ricevuti in favore di un terzo, in base al principio delegatus non potest delegare.
Tutto ciò in considerazione del fatto che il dominus era in realtà privo del valido del potere di sub delega non essendo stata osservata, per quanto riguarda la sua nomina a delegato, la forma corrispondente all'originaria procura fornita dalla società al procuratore ( ). Controparte_3
Pertanto, non essendo stata validamente esperita la procedura di mediazione, la domanda azionata dalle creditrici è improcedibile.
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014.
Le spese vengono determinate riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta.
Pertanto, e , quali parti soccombenti, Controparte_1 Controparte_2 deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite, in favore che si Parte_1 liquidano in € 2.906 ,00 come compensi per le fasi ed € 435,90 per spese generali.
P.Q.M.
3 Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in accoglimento dell'opposizione dichiara improcedibile la domanda promossa dalle creditrici Controparte_1 [...] nei confronti di e per l'effetto revoca il decreto Controparte_2 Parte_1 ingiuntivo n. 454/2023 emesso in data 21 dicembre 2023 dal Tribunale di Palmi;
condanna e in solido tra loro alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione delle spese di lite, in favore del difensore di quale antistatario che si Parte_1 liquidano in € 2.906 ,00 come compensi per le fasi ed € 435,90 per spese generali oltre IVA e cpa se dovuti.
Palmi, 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 239/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Francesco Romoli del Foro di Terni
- Debitrice opponente contro
C.F. – Gruppo P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, e la mandataria (C.F. Controparte_2
e Partita IVA ) in persona della Dott.ssa (C.F.: P.IVA_3 P.IVA_2 Controparte_3
), rappresentate e difese dagli Avv.ti Paolo Laghi e Corinna Mesirca C.F._2
- Creditori opposti
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 30 ottobre 2025 ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha rappresentato le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rejetta, per le ragioni in narrativa esposte: in via preliminare: dichiarare la improcedibilità della domanda azionata per l'omesso espletamento
1 della obbligatoria procedura di mediazione che invece era obbligatorio instaurare ai sensi dell'art.
4, 3° comma, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28; nel merito: revocare e dichiarare nullo e privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: previa declaratoria di nullità della clausola recante la pattuizione del c.d.
“ammortamento alla francese”, per indeterminatezza o indeterminabilità del tasso passivo pattuito, stante la violazione degli artt. 1346 e 1418, 2° comma c.c. e 117 T.U.B., nonché la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, constatata la mancanza del piano di ammortamento sottoscritto dalle parti ed accertata infine l'applicazione di interessi ultralegali e di interessi anatocistici vietati, ridurre la pretesa di controparte, in quella misura che risulterà di giustizia.
In ogni caso procedere alla decurtazione delle somme corrisposte dalla Sig.ra Pt_1 antecedentemente alla emissione del decreto ingiuntivo, sia in pendenza del rapporto che successivamente alla messa in sofferenza, e conseguentemente ridurre la pretesa di controparte.
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario.”
Nella propria comparsa di costituzione e risposta le società creditrici opposte hanno rassegnato le seguenti discussioni:
“Voglia la S.V. Ill.ma, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reiette:
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione ex art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale: respingere, per tutte le ragioni evidenziate nel presente atto, l'opposizione ex adverso proposta e ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondate in fatto e in diritto, pretestuose, generiche
e neppure provate e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni ipotesi:
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A..”
Nel corso del giudizio le parti depositavano i loro scritti difensivi.
Infine, dopo aver stimolato il contraddittorio tra le parti sulla procedibilità della domanda la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 127 e 281 sexies c.p.c.
2. Sull'improcedibilità della domanda
Ritiene questo giudicante assorbente rispetto a ogni altra questione sollevata dalle parti quella relativa al difetto di procedibilità della domanda, sollevata dalla debitrice opponente.
2 Sul punto, dagli atti di causa emerge quanto segue.
In ragione del mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria il giudice assegnava, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2024, termine per incardinare detta mediazione.
Alla successiva udienza del 23 aprile 2025 parte debitrice eccepiva l'inesatto espletamento della procedura di mediazione.
Tale rilievo appare essere fondato per tutti i motivi che seguono.
Preliminarmente ritiene questo giudicante di fare proprio il principio di diritto ai sensi del quale la parte, qualora per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona di sua fiducia e, quindi, sia dal suo difensore, sia da un terzo.
Allo scopo di delegare validamente un soggetto alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere tramite una procura speciale sostanziale, avente come specifico oggetto la partecipazione al procedimento conciliativo ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, al fine di garantire che sia presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.
Nel caso di specie, dal verbale di mediazione risulta invece che davanti al mediatore fosse presente, in sostituzione della parte, un rappresentante, l'Avv. Francesca Siccardi, su mera delega del dominus
(Avv. Paolo Laghi), e quindi non munito di adeguati poteri.
In altre parole, la parte che non compare personalmente davanti al mediatore può delegare il proprio difensore, purché dietro conferimento di procura sostanziale, tuttavia, il difensore non può delegare a sua volta i poteri ricevuti in favore di un terzo, in base al principio delegatus non potest delegare.
Tutto ciò in considerazione del fatto che il dominus era in realtà privo del valido del potere di sub delega non essendo stata osservata, per quanto riguarda la sua nomina a delegato, la forma corrispondente all'originaria procura fornita dalla società al procuratore ( ). Controparte_3
Pertanto, non essendo stata validamente esperita la procedura di mediazione, la domanda azionata dalle creditrici è improcedibile.
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014.
Le spese vengono determinate riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta.
Pertanto, e , quali parti soccombenti, Controparte_1 Controparte_2 deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite, in favore che si Parte_1 liquidano in € 2.906 ,00 come compensi per le fasi ed € 435,90 per spese generali.
P.Q.M.
3 Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in accoglimento dell'opposizione dichiara improcedibile la domanda promossa dalle creditrici Controparte_1 [...] nei confronti di e per l'effetto revoca il decreto Controparte_2 Parte_1 ingiuntivo n. 454/2023 emesso in data 21 dicembre 2023 dal Tribunale di Palmi;
condanna e in solido tra loro alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione delle spese di lite, in favore del difensore di quale antistatario che si Parte_1 liquidano in € 2.906 ,00 come compensi per le fasi ed € 435,90 per spese generali oltre IVA e cpa se dovuti.
Palmi, 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
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