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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4256/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Ferraro
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°4256 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2017 avente ad
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento - uso abitativo
TRA
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Bonanni
[...]
e dall'avv. Brunella Annunziata, elett.me dom.ta presso il suo studio in
Napoli alla Duomo 348 giusta procura in atti.
Ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Controparte_1
Cretella e dall'avv. Teresa Tramontano, con questi elett.me dom.ta in
San Giuseppe Vesuviano alla via Marciotti presso lo studio dell'avv.
Francesco Ranieri
Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in atti
Decisa passata in decisione all'udienza del 22 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429,
c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con la proposizione dell'intimato sfratto per morosità, la
[...]
Parte_2
ha fatto valere l'inadempimento, da parte della convenuta CP_1
, del pagamento dei canoni di locazione dell'immobile sito in
[...]
Castello di Cisterna alla via Madonna delle Grazie 62, meglio individuato in citazione.
Costituitasi in giudizio, ha fatto valere vari Controparte_1
motivi di opposizione, in particolare lamentando il difetto di legittimazione attiva della ed, inoltre, Parte_1
deducendo che, anche a seguito della separazione dal marito CP_2
[...]
[...]
[...]
, conduttore dell'immobile per cui è causa, la stessa non
[...]
subentrava nel contratto di locazione per cui è causa e che, in ogni caso, la sentenza di separazione assegnava l'alloggio all'ex-coniuge.
Orbene, con le precedenti argomentazioni la resistente ha chiaramente adombrato il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius, titolarità), che il Tribunale ritiene interamente fondato.
Premettendo sul punto che, secondo il costante orientamento della
Suprema Corte di legittimità, “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cassazione civile sez. III, 01/04/2025, n.8625), secondo la tesi attorea “per effetto della sentenza di separazione dei coniugi…era subentrata, nell'indicato contratto di locazione, la moglie dell'originario conduttore, tale sig.ra ”. Controparte_1
Sennonché tale versione è smentita per tabulas dalla stessa sentenza menzionata da parte ricorrente (cfr. produzione resistente), atteso che, in essa, al contrario, veniva statuita l'assegnazione della casa coniugale al in ragione del lavoro ivi svolto dal medesimo (guardiano CP_2
notturno, circostanza incontestata).
Né la ricorrente ha prodotto in giudizio titoli successivi, indicanti il dedotto subentro nell'originario contratto intervenuto con il CP_2
Pertanto, atteso l'evidente difetto di titolarità della in CP_1
ordine al rapporto dedotto in giudizio, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio liquidate in € 1689 per compensi, rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, all'udienza del 22 maggio 2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valeria Ferraro
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