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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/11/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1742/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 AVVENTI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AVVENTI MARCO GI DE CA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVENTI C.F._1 MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AVVENTI MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. RANZATTO FABIANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA UNITA' D'ITALIA 1 TRIESTEpresso il difensore avv. RANZATTO FABIANA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CA De Carlo, in qualità di procuratore speciale di
[...] ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 con cui il Direttore di Servizio Giuridico amministrativo e gestione procedimenti sanzionatori ha ingiunto il pagamento della sanzione di euro 6500,00, irrogata per aver effettuato scarico di acque reflue urbane in assenza di autorizzazione allo scarico.
Ha dedotto l'illegittimità della sanzione irrogata per violazione del principio del ne bis in idem essendo stata la medesima condotta già oggetto di contestazione nel 2015 e, in ogni caso, la non imputabilità di tale illecito allo stesso ente gestore del servizio idrico in quanto afferente a problemi strutturali non di sua competenza.
pagina 1 di 5 Si è costituita in giudizio la Controparte_2
eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'ente
[...] regionale, a fronte dell'istituto che ha irrogato la sanzione in oggetto, e comunque deducendo l'infondatezza dell'opposizione proposta stante la natura permanente dell'illecito omissivo riscontrato e il novero di doveri imputabili allo stesso ente gestore.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna a seguito di discussione ex art 429 c.p.c.
L'opposizione è infondata.
Non meritevole di accoglimento si appalesa l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem per essere la medesima violazione già stata riscontrata e sanzionata nell'anno 2015.
Sul punto occorre preliminarmente rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, sussiste in materia la possibilità di applicare la disciplina del concorso formale e/o del cumulo giuridico, solo in caso di unicità dell'azione od omissione, da punto di vista materiale, che dia luogo ad una pluralità di violazioni di legge, requisito che dipende dalla consumazione della condotta in situazione di contiguità temporale e nello stesso luogo (Corte cost. 14/2000) (C. 20129/2022).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che l'unificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione e la conseguente inosservanza del principio del ne bis in idem, in tema di sanzioni amministrative, riguarda, esclusivamente l'ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione plurioffensiva e/o del medesimo profilo soggettivo colposo.
Tali considerazioni non mutano l'esito finale anche in ipotesi di permanenza dell'illecito omissivo che è di per sé suscettibile di dar luogo a plurime e specifiche contestazioni con riferimento a quelle condotte che l'autore avrebbe potuto porre in essere dopo la prima omissione.
Nel caso di specie è evidente che essendo diversi, a livello materiale, gli accertamenti effettuati nel 2015 da ARPA e nel 2017 dalla Stazione Forestale di Pordenone, ancorché ricollegati alla medesima violazione di legge, nessuna inammissibilità di tale ulteriore procedimento sanzionatorio appare invocabile per inesistenza della violazione del principio del ne bis in idem, pagina 2 di 5 giacché, pure a fronte del primo procedimento sanzionatorio, parte ricorrente non ha inteso attivarsi nella manutenzione dell'impianto al fine di evitare l'ulteriore riscontro della sanzione irrogata, così dando luogo ad un ulteriore illecito omissivo sanzionabile.
Ne consegue che, anche volendo considerare unico il fatto materiale, devono ritenersi materialmente distinte le plurime condotte inerti perpetrate da parte ricorrente.
La diversità ontologica, materiale e temporale delle due fattispecie consente parimenti di ritenere infondata l'ulteriore eccezione di tardiva contestazione ai sensi dell'art 14 co. 2 l. 689/1981.
Sul punto occorre infatti rammentare che, in ipotesi di permanenza dell'illecito omissivo, “il relativo termine di prescrizione, sia riguardo alla violazione che alla sanzione, decorre dal momento della cessazione della permanenza che coincide con la rimozione materiale dell'impianto o con il momento della contestazione dell'illecito che, valendo anche come atto interruttivo, conferisce all'eventuale protrazione della violazione il carattere di autonomo illecito amministrativo, ulteriormente sanzionabile” (C. 6310/2020).
Tanto premesso è noto, altresì, il principio affermato più volte dalla Suprema Corte, in virtù del quale “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il «fatto» nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata” (tra le tante C. 24401/2024).
Nel caso di specie la segnalazione dell'infrazione risulta data 21.06.2018 mentre l'inizio dell'attività ispettiva risale al 27.06.2018. Anche volendo considerare questi termini non può ritenersi decorso il termine di 90 giorni di cui all'art.14, comma 2, della L.n.689/81, essendo la notifica del verbale di contestazione avvenuta in data20.09.2018.
Parimenti infondata l'eccezione di insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito lamentato in ragione della dedotta non imputabilità all'ente gestore dell'inefficienza riscontrata.
Come ha già più volte affermato questa Corte in cause analoghe, (v. sentenza 11.10.2017 nella causa n. 31/2016 R.G.; sent. 16.5.2018 nelle cause 1292/2015 e 1094/2016 R.G.), l'art. 133 comma secondo del pagina 3 di 5 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 pone la sanzione ivi prevista a carico di chiunque "comunque effettui" o "continui ad effettuare o mantenere" scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione.
Tale imputabilità generalizzata è stata affermata anche da C. 3176/2006 con riferimento alla fattispecie di cui al previgtente art 54 co. 2 d.lgs 152/1999 che, punendo "chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie… senza l'autorizzazione", ha affermato che l'infrazione in questione "non costituisce un illecito "proprio", atteso che essa non presuppone una particolare qualità del soggetto attivo, che può identificarsi non solo nel titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, che apra nuove vie di scarico, ma anche in qualsiasi soggetto che gestisca o comunque detenga di fatto la condotta di scarico non autorizzata.
Alla luce dell'inequivoco tenore letterale delle norme in oggetto, pertanto, deve individuarsi nel gestore operativo, cioè nel soggetto, autore materiale della condotta vietata, che direttamente effettua o mantiene lo scarico, il responsabile (o corresponsabile) della violazione sanzionata, non rilevando le eventuali concorrenti responsabilità di altri soggetti. A prescindere, infatti, dall'individuazione del soggetto titolare dell'impianto nonché del soggetto a cui spetti richiedere l'autorizzazione allo scarico e, quindi, assumere ogni decisione in ordine all'inoltro di detta richiesta, il gestore operativo risponde in ogni caso della propria condotta, che consiste nell'effettuare o mantenere lo scarico in assenza del necessario provvedimento autorizzativo.
Tale essendo l'imputabilità soggettiva dell'illecito lamentato è da ritenersi provata la colpa di parte ricorrente nel caso di specie giacché "Il principio posto dall'art. 3 L. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l'abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente." (Cassazione civile, sez. I, 21/01/2000, n. 664).
Nel caso di specie parte ricorrente non ha dato alcuna prova in senso contrario non fornendo alcuna prova di essersi in qualche modo attivato nel periodo antecedente l'illecito riscontrato.
pagina 4 di 5 Né tantomeno appare idonea ad escludere il profilo soggettivo la documentazione afferente il periodo successivo l'accertamento effettuato, tanto più se si considera, per come riconosciuto dallo stesso ricorrente, che la medesima problematica era già stata segnalata all'esito dell'accertamento del 2015.
Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione proposta.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente
- Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite che liquida in euro 3000,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 11 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1742/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 AVVENTI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AVVENTI MARCO GI DE CA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVENTI C.F._1 MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AVVENTI MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. RANZATTO FABIANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA UNITA' D'ITALIA 1 TRIESTEpresso il difensore avv. RANZATTO FABIANA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CA De Carlo, in qualità di procuratore speciale di
[...] ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 con cui il Direttore di Servizio Giuridico amministrativo e gestione procedimenti sanzionatori ha ingiunto il pagamento della sanzione di euro 6500,00, irrogata per aver effettuato scarico di acque reflue urbane in assenza di autorizzazione allo scarico.
Ha dedotto l'illegittimità della sanzione irrogata per violazione del principio del ne bis in idem essendo stata la medesima condotta già oggetto di contestazione nel 2015 e, in ogni caso, la non imputabilità di tale illecito allo stesso ente gestore del servizio idrico in quanto afferente a problemi strutturali non di sua competenza.
pagina 1 di 5 Si è costituita in giudizio la Controparte_2
eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'ente
[...] regionale, a fronte dell'istituto che ha irrogato la sanzione in oggetto, e comunque deducendo l'infondatezza dell'opposizione proposta stante la natura permanente dell'illecito omissivo riscontrato e il novero di doveri imputabili allo stesso ente gestore.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna a seguito di discussione ex art 429 c.p.c.
L'opposizione è infondata.
Non meritevole di accoglimento si appalesa l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem per essere la medesima violazione già stata riscontrata e sanzionata nell'anno 2015.
Sul punto occorre preliminarmente rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, sussiste in materia la possibilità di applicare la disciplina del concorso formale e/o del cumulo giuridico, solo in caso di unicità dell'azione od omissione, da punto di vista materiale, che dia luogo ad una pluralità di violazioni di legge, requisito che dipende dalla consumazione della condotta in situazione di contiguità temporale e nello stesso luogo (Corte cost. 14/2000) (C. 20129/2022).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che l'unificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione e la conseguente inosservanza del principio del ne bis in idem, in tema di sanzioni amministrative, riguarda, esclusivamente l'ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione plurioffensiva e/o del medesimo profilo soggettivo colposo.
Tali considerazioni non mutano l'esito finale anche in ipotesi di permanenza dell'illecito omissivo che è di per sé suscettibile di dar luogo a plurime e specifiche contestazioni con riferimento a quelle condotte che l'autore avrebbe potuto porre in essere dopo la prima omissione.
Nel caso di specie è evidente che essendo diversi, a livello materiale, gli accertamenti effettuati nel 2015 da ARPA e nel 2017 dalla Stazione Forestale di Pordenone, ancorché ricollegati alla medesima violazione di legge, nessuna inammissibilità di tale ulteriore procedimento sanzionatorio appare invocabile per inesistenza della violazione del principio del ne bis in idem, pagina 2 di 5 giacché, pure a fronte del primo procedimento sanzionatorio, parte ricorrente non ha inteso attivarsi nella manutenzione dell'impianto al fine di evitare l'ulteriore riscontro della sanzione irrogata, così dando luogo ad un ulteriore illecito omissivo sanzionabile.
Ne consegue che, anche volendo considerare unico il fatto materiale, devono ritenersi materialmente distinte le plurime condotte inerti perpetrate da parte ricorrente.
La diversità ontologica, materiale e temporale delle due fattispecie consente parimenti di ritenere infondata l'ulteriore eccezione di tardiva contestazione ai sensi dell'art 14 co. 2 l. 689/1981.
Sul punto occorre infatti rammentare che, in ipotesi di permanenza dell'illecito omissivo, “il relativo termine di prescrizione, sia riguardo alla violazione che alla sanzione, decorre dal momento della cessazione della permanenza che coincide con la rimozione materiale dell'impianto o con il momento della contestazione dell'illecito che, valendo anche come atto interruttivo, conferisce all'eventuale protrazione della violazione il carattere di autonomo illecito amministrativo, ulteriormente sanzionabile” (C. 6310/2020).
Tanto premesso è noto, altresì, il principio affermato più volte dalla Suprema Corte, in virtù del quale “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il «fatto» nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata” (tra le tante C. 24401/2024).
Nel caso di specie la segnalazione dell'infrazione risulta data 21.06.2018 mentre l'inizio dell'attività ispettiva risale al 27.06.2018. Anche volendo considerare questi termini non può ritenersi decorso il termine di 90 giorni di cui all'art.14, comma 2, della L.n.689/81, essendo la notifica del verbale di contestazione avvenuta in data20.09.2018.
Parimenti infondata l'eccezione di insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito lamentato in ragione della dedotta non imputabilità all'ente gestore dell'inefficienza riscontrata.
Come ha già più volte affermato questa Corte in cause analoghe, (v. sentenza 11.10.2017 nella causa n. 31/2016 R.G.; sent. 16.5.2018 nelle cause 1292/2015 e 1094/2016 R.G.), l'art. 133 comma secondo del pagina 3 di 5 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 pone la sanzione ivi prevista a carico di chiunque "comunque effettui" o "continui ad effettuare o mantenere" scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione.
Tale imputabilità generalizzata è stata affermata anche da C. 3176/2006 con riferimento alla fattispecie di cui al previgtente art 54 co. 2 d.lgs 152/1999 che, punendo "chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie… senza l'autorizzazione", ha affermato che l'infrazione in questione "non costituisce un illecito "proprio", atteso che essa non presuppone una particolare qualità del soggetto attivo, che può identificarsi non solo nel titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, che apra nuove vie di scarico, ma anche in qualsiasi soggetto che gestisca o comunque detenga di fatto la condotta di scarico non autorizzata.
Alla luce dell'inequivoco tenore letterale delle norme in oggetto, pertanto, deve individuarsi nel gestore operativo, cioè nel soggetto, autore materiale della condotta vietata, che direttamente effettua o mantiene lo scarico, il responsabile (o corresponsabile) della violazione sanzionata, non rilevando le eventuali concorrenti responsabilità di altri soggetti. A prescindere, infatti, dall'individuazione del soggetto titolare dell'impianto nonché del soggetto a cui spetti richiedere l'autorizzazione allo scarico e, quindi, assumere ogni decisione in ordine all'inoltro di detta richiesta, il gestore operativo risponde in ogni caso della propria condotta, che consiste nell'effettuare o mantenere lo scarico in assenza del necessario provvedimento autorizzativo.
Tale essendo l'imputabilità soggettiva dell'illecito lamentato è da ritenersi provata la colpa di parte ricorrente nel caso di specie giacché "Il principio posto dall'art. 3 L. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l'abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente." (Cassazione civile, sez. I, 21/01/2000, n. 664).
Nel caso di specie parte ricorrente non ha dato alcuna prova in senso contrario non fornendo alcuna prova di essersi in qualche modo attivato nel periodo antecedente l'illecito riscontrato.
pagina 4 di 5 Né tantomeno appare idonea ad escludere il profilo soggettivo la documentazione afferente il periodo successivo l'accertamento effettuato, tanto più se si considera, per come riconosciuto dallo stesso ricorrente, che la medesima problematica era già stata segnalata all'esito dell'accertamento del 2015.
Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione proposta.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente
- Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite che liquida in euro 3000,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 11 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5