Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 05/05/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. ER IL DE OS Presidente dr. Federico RE Consigliere- relatore dr. Roberto Angioni Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24065 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 54242, riguardante la riscossione delle imposte di soggiorno da parte della “Summerland S.r.l.” (P. IVA 00207190422),
gestore della struttura ricettiva “Camping Summerland”, ubicata nel Comune di Senigallia, per l’esercizio finanziario 2021;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 14 aprile 2026, con l’assistenza del segretario dott. ERo Carletti, il consigliere relatore dott. Federico RE, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina ER, e il sig. Giacomo LI, amministratore della società
“Summerland S.r.l.”.
FA
1. Il conto in esame riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti Sentenza 122/2026 dell’imposta di soggiorno da parte della Summerland S.r.l.,
relativamente all’anno 2021, in favore del Comune di Senigallia.
Con relazione n. 943/2025 il magistrato istruttore ha riferito che il conto è stato trasmesso al Comune il 24/1/2022 e da questi alla Corte dei conti in data 23/1/2023.
Nella relazione è stato evidenziato che il Comune di Senigallia ha incaricato le strutture ricettive dell’incasso delle imposte di soggiorno, ne ha disciplinato le modalità di riversamento mediante apposito regolamento ed ha comunicato a questa Sezione l’elenco degli agenti contabili incaricati di riscuotere tali imposte per i singoli anni.
Il conto in esame è stato predisposto utilizzando il mod. 21, come previsto dall’art. 1, c. 1, lett. z), del D.P.R. n. 194/1996, ed è stato firmato dal sig. PR RE, in qualità di legale rappresentante pro tempore della “Summerland s.r.l.”.
Nel conto emerge la corrispondenza tra le somme dichiarate come riscosse e quelle versate in Tesoreria, che ammontano ad € 25.275,00.
A seguito di analitici raffronti tra quanto riportato nel conto, i dati inseriti nel portale “Alloggiati Web” e la dichiarazione annuale relativa all’esercizio finanziario 2021, trasmessa al Comune dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi del Regolamento sull’imposta di soggiorno, il magistrato istruttore è giunto alla conclusione, secondo cui sarebbe ravvisabile una differenza di € 60.067,50 tra l’importo riversato di €
25.275,00 e quello che si sarebbe dovuto riversare, pari ad € 85.342,50.
Ciò in quanto nel conto trasmesso non erano stati indicati i dati di eventuali ospiti del Camping esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno.
Pertanto, il magistrato istruttore, ai sensi dell’art. 147, comma 2, del c.g.c., ha chiesto al Collegio di pronunziarsi su tale criticità, che determinerebbe il mancato discarico e la richiesta di condanna dell’agente contabile al pagamento in favore del Comune di Senigallia dell’importo di € 60.067,50, a titolo di differenze delle imposte di soggiorno per l’esercizio finanziario 2021.
2. Successivamente alle contestazioni di cui alla relazione n. 943/2025 ed alla richiesta di pronunciamento del Collegio, il sig. Giacomo LI, attuale amministratore della “Summerland S.r.l.”
(subentrato a PR RE, deceduto il 26/9/2025), ha trasmesso in data 26/2/2026 una nota esplicativa, con cui ha chiesto di tener conto del mero errore formale che si era verificato nell’invio dei dati tramite il software aziendale e, quindi, di ritenere insussistente il presunto discostamento di € 60.067,00, segnalato dal magistrato istruttore, in quanto afferente a presenze nel Camping di numerosi soggetti esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno.
In particolare, il LI ha evidenziato che, analizzando i dati inviati al portale “Alloggiati Web”, è emerso che, tramite il software, era stato comunicato soltanto il numero complessivo degli ospiti del Camping, senza tener conto dei soggetti esenti, in base a quanto stabilito dal Regolamento del Comune di Senigallia, dal pagamento dell’imposta di soggiorno, come nei casi di minori di 14 anni e di pernottamenti di un medesimo ospite oltre i 14 giorni.
A tal proposito, è stata allegata analitica documentazione, estratta dal software gestionale, con i dati comprensivi dei pernottamenti esenti dall’imposta di soggiorno, da cui si desume l’insussistenza del discostamento di € 60.067,50, ipotizzato nella relazione del magistrato istruttore.
3. All’odierna udienza, il LI si è riportato alle deduzioni ed alla documentazione prodotta, chiedendo che sia emessa pronunzia di discarico.
Il Pubblico Ministero, preliminarmente, si è rimesso alla decisione del Collegio in ordine alla questione della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli agenti contabili incaricati della riscossione delle imposte di soggiorno; ciò premesso, il P.M. ha preso atto della documentazione giustificativa recentemente depositata, da cui si desume la sostanziale regolarità del conto e l’insussistenza di ammanchi nel riversamento delle imposte di soggiorno al Comune di Senigallia, da parte della “Summerland s.r.l.”, nell’anno 2021.
IT
1. In via pregiudiziale, il Collegio rileva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice Tributario.
In proposito, per esigenze di sinteticità, si fa espresso rinvio alle motivazioni esposte dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella recentissima ordinanza n. 1527/2026, secondo cui deve ritenersi che:
“L’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta nell’esclusiva sfera della giurisdizione tributaria e conseguente difetto, nella fattispecie, della giurisdizione del giudice contabile”.
In tali sensi, peraltro, si è già espressa questa Sezione con le recenti sentenze nn. 86 e 88 del 2026.
2. Si constata, comunque, sia pur incidenter tantum, che, come rilevato anche dalla Procura, il legale rappresentante della “Summerland s.r.l.”,
gestore della struttura ricettiva “Camping Summerland”, ha, nel frattempo, depositato idonea documentazione giustificativa (estratto del software gestionale aziendale, recante il numero dei soggetti esenti, in base a quanto stabilito dal Regolamento del Comune di Senigallia, dal pagamento dell’imposta di soggiorno, come nei casi di minori di 14 anni e di pernottamenti di un medesimo ospite oltre i 14 giorni), da cui è desumibile la sostanziale regolarità del conto e l’insussistenza di ammanchi.
3. Sussistono congrui motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indicando, ai sensi dell’art.
17, c. 1, del c.g.c., il Giudice Tributario come Organo fornito di giurisdizione in materia di riscossione delle imposte di soggiorno;
rileva, sia pur incidenter tantum, la sopravvenuta produzione di documentazione giustificativa, da parte della “Summerland s.r.l.”, da cui è desumibile la sostanziale regolarità del conto in esame e l’insussistenza di ammanchi nei riversamenti delle imposte di soggiorno per l’anno 2021 in favore del Comune di Senigallia.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente Federico RE ER IL DE OS
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositato in Segreteria in data 5 maggio 2026 Il Funzionario Amministrativo Dott. ERo Carletti (f.to digitalmente)