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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 04/02/2026, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1763/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente e Relatore DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15820/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato pressoEmail_1
contro
Comune di Casandrino - -- 80025 Casandrino NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 05946940631
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGNORAMENTO n. 2025 71090 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1754/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente impugna l'atto di pignoramento presso terzi n. 2025/71090, notificato il 09/07/2025 da Ge.se.t. Italia S.p.A., concessionario della riscossione per il Comune di Casandrino, per un importo complessivo di € 11.230,92, chiedendone la declaratoria di nullità e l'accertamento della non debenza delle pretese.
Il pignoramento si fonda su una pluralità di atti prodromici (ingiunzioni, accertamenti esecutivi e avvisi di intimazione) relativi a tributi comunali (IMU, TARI/TARES) per gli anni dal 2012 al 2022, che il ricorrente contesta sotto diversi profili.
In particolare:
Mancata notifica dell'intimazione ad adempiere ex art. 50 DPR 602/1973, necessaria poiché l'esecuzione è stata avviata oltre un anno dalla presunta notifica degli atti presupposti;
Omessa o irrituale notifica degli atti prodromici, in violazione delle norme del codice di procedura civile, della L. 890/1992, dello Statuto del contribuente e dell'art. 24 Cost., con conseguente lesione del diritto di difesa;
Difetto di motivazione e di chiarezza degli atti, che non consentono al contribuente di comprendere la natura e l'origine delle pretese;
Decadenza e/o prescrizione quinquennale dei crediti tributari, ai sensi dell'art. 2948 c.c., per mancanza di validi atti interruttivi;
Illegittimità del pignoramento per intervenuta sentenza favorevole al contribuente (n. 6710/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli), che ha già annullato pretese fondate sugli stessi atti prodromici (punti 1–4).
Si evidenzia inoltre che: per gli stessi atti erano già state notificate precedenti intimazioni di pagamento e un precedente pignoramento (n. 2025/24922), entrambi oggetto di opposizione giudiziaria;
una delle opposizioni è già stata accolta con sentenza definitiva, mentre l'altra è pendente.
Conclusioni
Il ricorrente chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli di:
• dichiarare la nullità e l'inefficacia del pignoramento n. 2025/71090;
• dichiarare la non debenza delle somme richieste per omessa notifica, prescrizione e/o decadenza;
• dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva anche in ragione della sentenza di accoglimento già intervenuta;
• condannare la controparte alla rifusione delle spese di giudizio, con attribuzione. La GE.SE.T. Italia S.p.A. costituitasi in giudizio non ha contestato i motivi formulati ma ha dedotto che avrebbe depositato successivamente memorie illustrative.
La Corte, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente, che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso appare fondato, e, merita di essere accolto.
Della non rispettata sequenza procedimentale – conseguenze. Le SS.UU. hanno precisato che, in tema di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. SS.UU. 5791/2008). Venendo al caso di specie, non vi è prova della notifica al ricorrente degli atti prodromici, stante il mancato deposito della relativa documentazione da parte della resistente onerata. Per quanto detto sopra, il ricorso va accolto, non risultando rispettata la sequenza procedimentale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie il ricorso.
-condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 1215,00 oltre accessori di legge, con attribuzione
- Così deciso in Napoli in data 2.2.2026 Il Presidente
Dr.ssa Marida Corso
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente e Relatore DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15820/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato pressoEmail_1
contro
Comune di Casandrino - -- 80025 Casandrino NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 05946940631
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGNORAMENTO n. 2025 71090 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1754/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente impugna l'atto di pignoramento presso terzi n. 2025/71090, notificato il 09/07/2025 da Ge.se.t. Italia S.p.A., concessionario della riscossione per il Comune di Casandrino, per un importo complessivo di € 11.230,92, chiedendone la declaratoria di nullità e l'accertamento della non debenza delle pretese.
Il pignoramento si fonda su una pluralità di atti prodromici (ingiunzioni, accertamenti esecutivi e avvisi di intimazione) relativi a tributi comunali (IMU, TARI/TARES) per gli anni dal 2012 al 2022, che il ricorrente contesta sotto diversi profili.
In particolare:
Mancata notifica dell'intimazione ad adempiere ex art. 50 DPR 602/1973, necessaria poiché l'esecuzione è stata avviata oltre un anno dalla presunta notifica degli atti presupposti;
Omessa o irrituale notifica degli atti prodromici, in violazione delle norme del codice di procedura civile, della L. 890/1992, dello Statuto del contribuente e dell'art. 24 Cost., con conseguente lesione del diritto di difesa;
Difetto di motivazione e di chiarezza degli atti, che non consentono al contribuente di comprendere la natura e l'origine delle pretese;
Decadenza e/o prescrizione quinquennale dei crediti tributari, ai sensi dell'art. 2948 c.c., per mancanza di validi atti interruttivi;
Illegittimità del pignoramento per intervenuta sentenza favorevole al contribuente (n. 6710/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli), che ha già annullato pretese fondate sugli stessi atti prodromici (punti 1–4).
Si evidenzia inoltre che: per gli stessi atti erano già state notificate precedenti intimazioni di pagamento e un precedente pignoramento (n. 2025/24922), entrambi oggetto di opposizione giudiziaria;
una delle opposizioni è già stata accolta con sentenza definitiva, mentre l'altra è pendente.
Conclusioni
Il ricorrente chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli di:
• dichiarare la nullità e l'inefficacia del pignoramento n. 2025/71090;
• dichiarare la non debenza delle somme richieste per omessa notifica, prescrizione e/o decadenza;
• dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva anche in ragione della sentenza di accoglimento già intervenuta;
• condannare la controparte alla rifusione delle spese di giudizio, con attribuzione. La GE.SE.T. Italia S.p.A. costituitasi in giudizio non ha contestato i motivi formulati ma ha dedotto che avrebbe depositato successivamente memorie illustrative.
La Corte, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente, che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso appare fondato, e, merita di essere accolto.
Della non rispettata sequenza procedimentale – conseguenze. Le SS.UU. hanno precisato che, in tema di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. SS.UU. 5791/2008). Venendo al caso di specie, non vi è prova della notifica al ricorrente degli atti prodromici, stante il mancato deposito della relativa documentazione da parte della resistente onerata. Per quanto detto sopra, il ricorso va accolto, non risultando rispettata la sequenza procedimentale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie il ricorso.
-condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 1215,00 oltre accessori di legge, con attribuzione
- Così deciso in Napoli in data 2.2.2026 Il Presidente
Dr.ssa Marida Corso