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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/10/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 248 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._2
(MESSICO) il 13/02/1983,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Federica PARROZZANI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
1 In punto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti rassegnate nel ricorso introduttivo:
i coniugi dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi che vivranno separati con l'obbligo
del reciproco rispetto, con l'ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle
Annotazioni e Trascrizioni di legge.
2) figli:
I figli di 22 anni, di 20 anni, di Persona_1 Persona_2 Persona_3
19 anni sono economicamente autosufficienti e vivono fuori dal contesto familiare;
- la figlia imarrà a vivere con la madre in Messico, mentre il figlio Persona_4 Persona_5
si è già trasferito in Italia con il padre.
[...]
Per i motivi spiegati in narrativa, le parti chiedono che la figlia sia affidata Per_4
esclusivamente alla madre e il figlio sia affidato esclusivamente al Persona_5
padre con lui convivente.
2.1) Il genitore non affidatario potrà vedere e tenere con sé l'altro figlio previo accordo con
il genitore affidatario quando lo vorrà; in particolare, compatibilmente con gli impegni e i costi
dei voli, le parti si impegnano ad una visita annuale presso l'altro genitore in modo da
garantire una durata sufficiente di rapporto con l'altro genitore seppur concentrata nel
tempo.
2.2) le Parti, in ogni caso, garantiscono le videochiamate quotidiane per mantenere il
rapporto genitoriale con il figlio non convivente;
3) la casa coniugale sita in Messico rimane assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi Parte_1
che la compongono;
4) Il mantenimento avverrà in modo diretto e pertanto ogni genitore si occuperà del minore
convivente per il periodo di propria competenza, comprese le vacanze estive o invernali
2 nelle quali la famiglia si riunirà in Italia o in Messico.
4.1) Le spese straordinarie saranno divise al 50% secondo la ripartizione adottata dal
Tribunale di Vicenza ed in possesso di entrambi;
5) Nulla a titolo di reciproco mantenimento, essendo entrambi i coniugi economicamente
autosufficienti;
6) conti correnti: le parti hanno già conti separati;
7) Con l'adempimento di quanto sopra i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni altro
rapporto di carattere economico e patrimoniale nonché le reciproche ragioni di
debito/credito, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro per qualsiasi titolo
o ragione e comunque entrambe le parti reciprocamente rinunziano a qualsiasi pretesa in
tal senso;
8) I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare il reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del
rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio”.
Successivamente, all'udienza del 17/09/2025 il difensore delle parti ha dato atto del raggiungimento della maggiore età da parte di;
ha ribadito le conclusioni già articolate Per_4
nel ricorso, con esclusione di quelle in punto di affido e di collocamento della medesima. La
parte ha aderito. Parte_2
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in CE TE OT (VI) in data 7/12/2002, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro
3 separazione personale.
All'esito dell'udienza del 17/09/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- preliminarmente si precisa che la figlia è divenuta maggiorenne, pertanto nulla dovrà Per_4
provvedersi in punto di affidamento e di collocamento della medesima;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento esclusivo in capo al padre del figlio minore ; Parte_2 Persona_5
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta e paritetica al mantenimento ordinario diretto del figlio minore e – per effetto del raggiungimento della maggiore età, anche della figlia , maggiorenne ma non Per_4
autosufficiente - per il rispettivo periodo di competenza;
- le spese straordinarie relative ai medesimi figli, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul
4 punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
, uniti in matrimonio in CE TE OT (VI) in data 7/12/2002 con Parte_1
atto trascritto al n. 14, parte I, anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CE TE
OT (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente estensore
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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