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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 12 del 2024, e vertente
TRA nella qualità di erede di Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIORGIO ANTONIO Per_1
GIOACCHINO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CARLISI
VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Indennità di accompagnamento
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 2.1.24 parte ricorrente nella qualità di erede di
[...]
– deceduta nelle more del giudizio di ATP - adiva il Tribunale di Per_1
Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c.. Premetteva che la de cuius, prima del decesso, aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare i requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80 e L. 508/88. All'esito del predetto giudizio, l'odierna ricorrente nella qualità di erede, aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione oggetto della sua pretesa, con il favore delle spese. Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna CP_2 alle spese. La causa, istruita tramite CTU medica, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025. Motivi della decisione Va innanzitutto rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc. Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014). La spiegata domanda di condanna deve quindi essere rigettata.
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dai ricorrenti nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445- bis, ult. co., c.p.c.). L'ausiliario nominato in questa fase di merito ha ritenuto che la sig.ra al Per_1 momento del decesso era affetta da “insufficienza respiratoria acuta in ictus cerebri, cardiopatia ischemica cronica già trattata con PTCA e Stenting, IRC al V stadio, FA cronica, pregressa trombosi dell'arteria renale sn e pregressa ischemia acuta dell'arto inferiore sn trattata chirurgicamente, DMID, esiti di colecistectomia, steatosi epatica ed interstiziopatia polmonare con deficit restrittivo moderato”. Il CTU di merito, dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta ha rilevato “che le condizioni cliniche della de cuius andavano via via peggiorando nel corso del tempo e in particolare si nota un progressivo aggravamento della funzionalità renale (aprile/giugno 2022) e poi un progressivo peggioramento della funzionalità respiratoria e quindi della “dispnea” unitamente al sintomo di “astenia profusa” che, nel giugno 2022, portava i sanitari a dover prescrivere un test del cammino per valutare la tolleranza allo sforzo (che risultava non eseguibile nel settembre 2022), una spirometria che evidenziava deficit restrittivo moderato nel contesto di un'obiettività clinica toracica caratterizzata da un murmure vescicolare ridotto con rantoli crepitanti alle basi polmonare bilateralmente ed infine una TC polmonare che metteva in evidenza una interstiziopatia polmonare”. In relazione alle patologie riscontrate dall'analisi della documentazione in questa fase di merito, l'Ausiliario ha concluso ritenendo la de cuius incapace di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua, sin dal 14.6.2022 fino alla data del decesso (27.11.2022). Le conclusioni cui è pervenuto il CTU (alla cui relazione ampiamente si rimanda), basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso deve essere accolto. Spese del giudizio secondo soccombenza;
spese di CTU di ambo le fasi in capo a , come da separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e accerta la sussistenza del requisito sanitario ex L. 18/80 per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, sin dal 14.6.2022 fino alla data del decesso (27.11.2022); liquida le spese di lite di ambo le fasi in favore dell'Erario in complessivi euro 1.700,00 oltre spese, IVA e CPA come per legge;
spese di CTU a carico di CP_2 come da separato decreto. Così deciso in Agrigento, 02/04/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano