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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 1090/2025 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 l.
1.12.1970 n. 898, promosso con ricorso congiunto depositato in data
25/02/2025 dai coniugi
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. PARTELE FEDERICO
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. PARTELE FEDERICO
- ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: pronuncia di divorzio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza alle condizioni in essa contenute, rinunciando fin da ora ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, si rinuncia all'impugnazione
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 19/05/2018 a ED (TV). I coniugi medesimi, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 07/03/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
osservato che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
preso atto che dal matrimonio non sono nati figli;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
- lo scioglimento del matrimonio contratto il 19/05/2018 da (n. a Parte_1
BB (TV) il 14/01/1994) e (n. a BE (TV) il 09/03/1982) e Controparte_1 trascritto al n. 31, Parte II, Serie C, Anno 2018 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
ED (TV) alle seguenti condizioni:
“- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19.05.2018 a DE (TV) dai Sig.ri
[...]
e ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed Parte_1 Controparte_1 incombenze.
- I coniugi dichiarano di godere di redditi propri e pertanto rinunciano a qualsivoglia contribuzione economica l'uno nei confronti dell'altra.
- Con la sottoscrizione del presente atto, gli odierni ricorrenti dichiarano di aver definito tra loro ogni e qualsiasi questione economica, e pertanto di non aver più nulla reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e/o causa.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di ED (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera