Art. 10.
La lettera b) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e' sostituita dalla seguente:
"b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi".
La lettera b) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e' sostituita dalla seguente:
"b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi".