Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Enrico Colognesi Consigliere dott. Elena Gelato Consigliere rel. all'udienza del 19 febbraio 2025, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 6833/2020 pendente
TRA
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, giusta Parte_1 P.IVA_1 deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 20.11.2020, rappresentato e difeso dall'Avv.
Serena Bicchielli giusta procura in atti appellante
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Roma, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Pierallini e Lorenzo Sperati in forza di delega in atti appellata
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere, per
i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 483/2020
(R.G. n. 169/2017), accertando e dichiarando: - in via principale e nel merito, la fondatezza e sussistenza dell'accertata violazione e della relativa sanzione comminata nel verbale notificato all'appellata; - in via principale e nel merito, accertare l'efficacia e validità dell'ordinanza-ingiunzione successiva al verbale, nonché della sanzione irrogata;
- in ogni caso, con il favore delle spese e degli emolumenti del doppio grado di giudizio";
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: nel merito: rigettare l'appello interposto dal avverso la sentenza n. 483/2020 Parte_1 resa dal Tribunale Civile di Viterbo in data 18 maggio 2020, all'esito del procedimento n. 169/2017; in ogni caso: condannare il al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari del doppio Parte_1 grado di giudizio“.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha impugnato la sentenza n. 483/2020 emessa dal Tribunale di Viterbo Parte_1 in data 18.5.2020, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dalla
[...]
(di seguito, Controparte_1 Controparte_1 avverso la sanzione amministrativa di euro 6.000,00 irrogata in suo danno dal a Pt_1 seguito dell'accertamento, presso la Casa di Cura “Villa Immacolata” (complesso socio sanitario e riabilitativo di proprietà del predetto ente ecclesiastico), del superamento dei limiti previsti nell'autorizzazione provinciale relativo ai parametri Escherichia Coli.
Con il primo motivo il ha lamentato il vizio di omessa o comunque Parte_1 carente motivazione della pronuncia di primo grado.
L'appellante ha in proposito lamentato come il Tribunale, nel ritenere non conforme alle prescrizioni della normativa vigente il campionamento eseguito dall' di in Pt_2 Pt_1 modalità “istantanea” (e come tale asseritamente non indicativo dell'effettivo valore dell'Escherichia Coli presente nell'impianto di depurazione), si fosse discostato dalle opposte conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado, senza peraltro fornire alcuna adeguata motivazione.
Con il secondo motivo d'appello ha lamentato l'erroneità della pronuncia nella parte in cui era stata ritenuta l'irritualità del campionamento istantaneo.
A tal fine ha evidenziato come il d.lgs. n. 152/2006 non imponesse specifiche modalità di campionamento per il parametro “Escherichia Coli” riferito alle acque reflue domestiche
(quale doveva considerarsi quella in oggetto conformemente a quanto previsto nell'autorizzazione all'apertura del relativo scarico), di modo che doveva farsi riferimento alla normativa IRSA-CNR, in forza della quale non poteva ritenersi esclusa la facoltà di procedere ad un campionamento istantaneo, senza che di tale diversa modalità di campionamento fosse necessario dare giustificazione nel verbale di prelievo come invece richiesto nel controllo degli scarichi industriali.
Il prelievo eseguito dall' seppure istantaneo e non ripetuto nell'arco delle tre ore (il che Pt_2 era conseguito al fatto che l'impianto non era dotato di un campionatore automatico), doveva dunque ritenersi legittimo e, come accertato dal c.t.u., pienamente attendibile considerate le caratteristiche dello scarico, dotato di una vasca di omogeneizzazione del refluo.
Su tali presupposti il ha concluso per la conferma dell'ordinanza di Parte_1 ingiunzione opposta, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
La si è costituta in giudizio contestando il fondamento del gravame, di cui Controparte_1 ha chiesto il rigetto.
La causa, a seguito di discussione orale, è stata decisa all'udienza del 19 febbraio 2025 mediante pronuncia della sentenza in pubblica udienza.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
I due motivi di gravame, suscettibili di esame congiunto in quanto tra loro connessi, recano condivisibili critiche alle conclusioni tratte del primo Giudice, il quale ad avviso di questa
Corte si è immotivatamente discostato dalle risultanze della c.t.u. dallo stesso disposta, le cui conclusioni è necessario richiamare.
Il consulente d'ufficio, incaricato di accertare “se le modalità di campionamento utilizzate dalla
RP AZ (campionamento istantaneo)“ fossero “idonee ad accertare il superamento dei limiti di legge relativi al paramento Escherichia Coli”, ha in primo luogo indagato il quadro normativo che disciplina la materia degli scarichi idrici e la tutela delle acque interne, procedendo alla valutazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 nonché alla disamina e descrizione delle procedure di controllo, campionamento e misura cui fa riferimento la normativa di settore, ovvero quelle predisposte dall'IRSA (Istituto di Ricerca Sulle Acque) - CNR.
Dopo aver enunciato la nozione di campionamento e dato conto delle due alternative metodiche di campionamento delle acque reflue, ovvero il campionamento “istantaneo” e quello medio, nonché degli impieghi delle due metodiche in funzione dell'obiettivo che si intende perseguire e del tipo (continuo o discontinuo) dello scarico da indagare, ha dato conto del fatto che la normativa di cui al d.lgs. 152/2006, sebbene prevedesse in termini generali, per il controllo dei reflui delle acque urbane, il campionamento cd. medio, da effettuarsi mediante plurimi prelievi eseguiti in un dato arco di tempo (generalmente 24 ore per i reflui domestici e 3 ore per quelli industriali), non contenesse di contro alcuna specifica previsione in ordine alle modalità di campionamento per il parametro dell'Escherichia Coli.
Il c.t.u. si è così espresso: nel “D.Lgs 152/2006 non si trovano indicazioni circa le modalità di campionamento per il parametro “Escherichia Coli” relative alle acque reflue domestiche così come definite nell'autorizzazione allo scarico suddetta”; il consulente d'ufficio ha poi precisato che “il legislatore non esclude che l'organo di controllo … possa procedere ad un campionamento istantaneo nel caso del parametro
“Escherichia Coli” e non impone che ne dia espressa giustificazione nel verbale di prelievo come invece richiesto nel controllo degli scarichi industriali”.
In assenza di un'espressa disciplina sul punto nella normativa di riferimento, il c.t.u. ha dato atto dell'applicabilità delle metodiche IRSA -CNR.
Tanto premesso in termini generali, il consulente d'ufficio ha proceduto alla descrizione dell'impianto di depurazione presente presso la struttura Villa Immacolata e delle caratteristiche dello scarico, rilevando:
-che l'impianto di depurazione delle acque reflue a servizio della era costituito CP_2 all'epoca dei fatti da un impianto a fanghi attivi, dotato di vasche di omogeneizzazione e di areazione distribuite su una superficie di circa 620 mq;
-che nella vasca di omogeneizzazione avveniva un primo processo di miscelazione tramite una soffiante esterna, mentre nella vasca di areazione, dove venivano convogliate le acque reflue con portata costante, si verificava un processo finalizzato alla degradazione biologica del refluo che, per il tramite del movimento delle bolle d'aria, garantiva “il mescolamento completo ed uniforme di tutta la miscela acqua-fanghi contenuta nella vasca”, di modo che il liquido era ben omogeneizzato;
- che lo scarico oggetto d'indagine aveva natura di scarico di tipo domestico continuo con produzione di acque reflue di tipo domestico la cui composizione quali/quantitativa in entrata al depuratore era variabile nel tempo e dipendente dalle attività poste in essere presso la Casa di Cura (con picchi di maggior carico organico e volume del refluo verosimilmente corrispondenti alle ore dei pasti principali);
- che in esito alla constatazione del superamento dei limiti riferiti al parametro Escherichia
Coli imposti nell'autorizzazione allo scarico (riscontrati in misura pari a 40.000 UFC/100ml, in luogo del limite pari a 5000 UFC/100ml ) era stato richiesto al legale rappresentante della di fornire idonee giustificazioni supportate da certificazioni di tecnici abilitati CP_2 attestanti gli accorgimenti adottati al fine di non ripetere l'inconveniente, in esito alle quali lo stesso comunicava di aver provveduto al ripristino del sistema di disinfezione preesistente a valle del sedimentatore dell'impianto di depurazione;
-che da ciò poteva evincersi che in data 3 ottobre 2013, quando RP AZ aveva effettuato l'ispezione da cui emergeva il superamento dei limiti, il sistema di disinfezione a base di ipoclorito di sodio presente all'atto dell'autorizzazione suddetta risultasse non correttamente funzionante.
Ritornando alla disamina delle procedure di controllo, campionamento e misura di cui alla normativa IRSA- CNR, il c.t.u. ha dato conto di come tale normativa prevedesse, per un impianto dotato di scarico continuo nel tempo con una composizione quali/quantitativa del refluo variabile, un tipo di campionamento medio.
Ciò nondimeno, dopo aver ribadito la facoltà dell'organo di controllo di dare corso a un prelievo istantaneo senza necessità di motivare la deroga, trattandosi di reflui urbani, il c.t.u. ha ritenuto attendibile la misurazione effettuata dall' in modalità istantanea in ragione Pt_2 delle seguenti considerazioni:
-“dall'analisi strutturale dell'impianto suddetto si evince che per il dimensionamento delle vasche di omogeneizzazione e areazione e per la modalità di ossigenazione del refluo viene garantito un buon mescolamento della miscela liquida/fanghi; infatti il movimento delle bolle d'aria garantisce il mescolamento completo ed uniforme di tutta la miscela acqua-fanghi contenuta nella vasca”;
-“dall'analisi delle superfici occupate dalle vasche … si evince che tali compartimenti dell'impianto siano in grado di ospitare una quantità di refluo pari al volume prodotto dalla ” Parte_3
(56,4 m3) nell'arco di 24h”;
- quindi “la presenza delle vasche di omogeneizzazione a monte dell'impianto di depurazione e di areazione rende il refluo in uscita dall'impianto omogeneo e costante in termini di composizione quali/quantitativa rispetto alla produzione giornaliera”;
- “la costanza della composizione quali/quantitativa in uscita dall'impianto, dove è stato effettuato a norma di legge il prelievo dell'aliquota da sottoporre ad analisi del parametro “Escherichia Coli” da parte dell'RP AZ … rende in tesi del tutto equivalenti, quanto all'attendibilità dei risultati, il campionamento istantaneo e quello medio descritti nelle metodiche IRSA-CNR”;
- per quanto necessario, il “ripristino dell'impianto di disinfezione a base di ipoclorito di Sodio da parte del legale rappresentante della … a giustifica di quanto richiesto dagli uffici preposti della CP_2
Provincia di … testimonia la non operatività del suddetto impianto di disinfezione all'epoca dei Pt_1 fatti”, il che “inevitabilmente ha avuto un'influenza negativa sull'abbattimento della carica microbica … presente nei reflui”. Alla luce di tali emergenze il consulente d'ufficio ha dunque concluso nel senso che le modalità di campionamento utilizzate da RP AZ in data 3 ottobre 2013 fossero idonee ad accertare il superamento dei limiti di legge relativi al paramento Escherichia Coli nell'analisi delle acque reflue della . CP_2
Tali conclusioni, fondate su approfonditi accertamenti e adeguatamente motivate, sono condivise da questa Corte, non potendo condividersi le contrarie considerazioni svolte dal primo Giudice.
Ed invero, una volta accertato che la presenza delle vasche di omogeneizzazione e di aerazione di cui era dotato l'impianto garantiva l'omogeneità del refluo in uscita e la sua costante composizione rispetto alla produzione giornaliera, non si ravvisa alcun motivo in forza del quale poter dubitare dell'attendibilità del risultato ottenuto a seguito del campionamento, seppur eseguito dall' in modalità istantanea. Pt_2
Né in tal senso soccorrono le contrarie considerazioni svolte dal Tribunale, posto che il consulente d'ufficio ha come detto accertato che tutto il refluo giornaliero prodotto dalla era suscettibile di essere contenuto nella vasca, il cui liquido era come detto CP_2 omogeneo, di modo che non era prospettabile, in quanto appunto neutralizzata dall'omogeneizzazione dell'intero refluo prodotto nelle ventiquattr'ore dalla , la CP_2 rilevanza dell'ipotizzato “picco“ di carica batterica, la cui incidenza sul risultato finale il primo
Giudice ha ritenuto di non poter in astratto escludere.
Per quanto necessario, a corroborare la conclusione qui recepita sono per un verso le dichiarazioni rese dal rappresentante della struttura a seguito del riscontro del superamento del limite prescritto, dalle quali può desumersi il mancato funzionamento dell'impianto (si rimanda al doc. 6 allegato alla c.t.u., nel quale si legge: “al fine di assolvere a quanto da voi richiesto… si comunica che è stato ripristinato il sistema di disinfezione preesistente a valle del sedimentatore… Tale sistema permetterà di contenere la carica microbica (E.coli) al di sotto dei limiti imposti dall'autorizzazione”) e per altro la considerazione che non si è trattato di un modesto superamento del limite prescritto, rispetto al quale potesse postularsi l'inattendibilità del risultato in ragione dell'eventuale successivo afflusso di refluo dotato di minor carica batterica, ma dell'accertamento della presenza del batterio in misura pari ad otto volte il limite prescritto (40.000 contro 5.000 UFC/100ml).
Tanto premesso quanto all'esito degli accertamenti tecnici eseguiti in primo grado, non è dirimente l'eccezione di nullità dell'accertamento svolta dalla reiterata nel Controparte_1 presente grado d'appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Premesso che, come evidenziato dal c.t.u., non era per legge imposta l'esecuzione di un prelievo continuato, né era necessaria una motivazione a sostegno dell'eseguito prelievo istantaneo, trattandosi di reflui urbani, anche volendo diversamente opinare non si potrebbe ritenere invalido l'accertamento, in ragione del rilevato difetto di indicazione delle ragioni del prelievo in modalità istantanea.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “la disciplina in materia di campionamento e di analisi indica soltanto dei criteri direttivi di massima dai quali gli organi deputati agli accertamenti possono anche discostarsi, previe adeguate valutazioni tecniche discrezionali che tengano conto della peculiarità del caso, di talché il mancato rispetto dei suindicati criteri non rende nulle le relative operazioni, in assenza di un'espressa comminatoria” (in questi termini, Cass., 7.11.2023, n. 30964; nello stesso senso, Cass. n.
2324/2023, Cass., n. 6638/2007, riferibile proprio alla materia della tutela delle acque dall'inquinamento, Cass. n. 17571/2006).
Infine, con riguardo alle perplessità avanzate dal primo Giudice in relazione al fatto che il prelievo fosse avvenuto da “un punto di scarico indicato come fiscale in uscita ed in entrata”, si rileva come detta evenienza, che né il c.t.u. né la stessa parte opponente avevano anche solo ventilato poter essere tale da inficiare l'attendibilità del campionamento, debba ritenersi superabile in ragione del fatto che nel verbale di campionamento (prodotto in allegato al fascicolo di parte opponente) è espressamente indicato che fossero stati eseguiti separati campionamenti del refluo, dai punti in uscita e da quelli in entrata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia di primo grado, l'opposizione proposta dalla
[...] avverso l'ordinanza di ingiunzione irrogata in suo Controparte_1 danno dal deve essere rigettata. Pt_1 Parte_1
Con riguardo alle spese di primo grado nulla è statuire, posto che in tale giudizio l'Amministrazione si era difesa avvalendosi di un funzionario delegato, di modo che “trova applicazione il principio, già ripetutamente espresso da questa Corte, per cui quando l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio e potendo in tal caso essere liquidate in favore dell'ente le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (così Cass.,
4.8.2023, n. 23825), nota che nella fattispecie non risulta essere stata depositata. Ed invero, “nei procedimenti di opposizione a ordinanza ingiunzione non rileva la disciplina dettata dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., ai sensi del quale “nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, … se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto … per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”, posto che “tale disposizione, come precisato da questa Corte (v. Cass. n. 9878 del 2019; n. 19034 del 2019), si applica alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., ed anche ai giudizi per prestazioni assistenziali”, ma non invece ai “procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione che “abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva”, in quanto non rientrano tra le controversie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., come statuito dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n.
2145 del 2021” (in questi termini, Cass., 16.6.2022, n. 19501).
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori minimi per lo scaglione di competenza, considerata la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., come già liquidate, debbono infine essere poste definitivamente a carico della Controparte_1
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 6833/2020 R.G., così provvede:
1. in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta l'opposizione proposta dalla Controparte_1 avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa in suo danno dal
[...] Parte_1
;
[...]
2. condanna la Controparte_1 alla rifusione in favore del delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
3. pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di parte appellata. Così deciso in Roma il giorno 19 febbraio 2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Elena Gelato
Il Presidente
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto