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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/04/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1224/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1224/2023 promossa in grado d'appello
DA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi sia in proprio che nella qualità di genitori esercenti C.F._2
la potestà genitoriale sulla figlia minore (c.f. ), Persona_1 C.F._3
(c.f. ) (c.f. Parte_3 C.F._4 Parte_4
), (c.f. C.F._5 Parte_5 C.F._6 [...]
(c.f. ) rappresentati e difesi dagli avvocati Luca MAIO e Pt_6 C.F._7
Vincenzo TALIA (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._8
studio del primo in Milano, via Manzoni n. 44 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTI
pagina 1 di 21 CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in LARGO AUGUSTO CP_1 P.IVA_1
3 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. Filippo Martini, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE INCIDENTALE nonché
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._9
VIA CARDUCCI N. 6 28100 NOVARA presso lo studio dell'avv. Antonio Costa
AR, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA CP_3 C.F._10
CARDUCCI N. 6 28100 NOVARA presso lo studio dell'avv. Antonio Costa AR, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
e
DR AC
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa avversaria, così giudicare:
1) In accoglimento dei motivi spiegati ai paragrafi 1 e 3 del presente appello, riformare integralmente i capi 3 e 3.8 della sentenza impugnata e, conseguenzialmente la sentenza stessa, in favore di una pronuncia che dichiari l'esclusiva responsabilità per il sinistro pagina 2 di 21 occorso in data 29 agosto 2017 in capo al conducente del carro attrezzi con conseguente condanna della compagnia convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., in solido con gli altri convenuti, al pagamento degli importi richiesti in citazione dagli odierni appellanti, ciascuno per la propria qualità, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
2) Voglia, altresì, in accoglimento del motivo di cui al paragrafo 2 dell'atto di appello, riformare il capo 3.4 della sentenza impugnata e, conseguenzialmente la sentenza stessa, in favore di una pronuncia che dichiari il diritto dell'attore, in proprio, al risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa nella misura richiesta nel corso del giudizio di primo grado o, in subordine, nella misura che verrà determinata in via equitativa ex art. 1226 cod. civ..
3) In subordine, in parziale riforma dei capi impugnati della sentenza di primo grado
(capi 3 e 3.8), accertare e dichiarare che la condotta di guida del sig. ha Parte_1
causalmente contribuito alla dinamica del sinistro in misura inferiore al 50%, con conseguente condanna della compagnia convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., in solido con gli altri convenuti, al pagamento dei corrispondenti importi per le causali indicate in citazione in favore degli odierni appellanti, ciascuno per la propria qualità.
4) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. .
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) IN VIA PRINCIPALE: Respingere con la migliore motivazione i motivi di appello proposti dagli appellanti principali, in quanto totalmente destituiti di fondamento in fatto ed in diritto;
2) IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, di uno o più dei motivi di appello pagina 3 di 21 proposti dagli appellanti principali, ribadito in ogni caso il concorso colposo del sig.
rideterminare la eventuale conseguente esposizione di secondo Parte_1 CP_1
quanto ritenuto di equità e giustizia, sempre ed in ogni caso tenuto conto, quanto all'eventuale danno patrimoniale, delle provvidenze al medesimo riconosciute dal sistema di Protezione Sociale (INPS, Regione Lombardia, SSN); 3) IN VIA
INCIDENTALE: In accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in parziale riforma della sentenza n. 338/2023 del Tribunale di Pavia, rideterminare secondo equità
e giustizia, nonché in coerenza con il quadro istruttorio acquisito, il danno da lesione del rapporto parentale eventualmente patito dai congiunti del macroleso, mediante applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma, secondo i principi da ultimo affermati da Cass n. 13540/2023 e, per l'effetto, condannare la sig.ra in Parte_2
proprio e, unitamente al sig. , in qualità di genitore esercente la potestà sulla Parte_1
figlia minore , nonché la sig.ra , il sig. , la sig.ra Persona_1 Parte_3 Parte_4
ed il sig. , ciascuno per quanto di competenza, alla Parte_5 Parte_6
restituzione delle somme che all'esito dell'appello dovessero risultare essere ad essi rispettivamente corrisposte in eccesso da rispetto al dovuto, maggiorate di CP_1
rivalutazione ed interessi successivamente su di esse maturati;
4) IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si reitera richiesta di:
- Ammettere prova per interrogatorio formale del sig. sui capitoli da 1) a 4) Parte_1
e da 11) a 12) dedotti in narrativa e già dedotti anche nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. agli atti del giudizio di primo grado, nonché ammettere prova per testi su tutti i capitoli di prova da 1) a 12) dedotti in narrativa e già dedotti anche nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. agli atti del giudizio di primo grado, qui tutti da intendersi integralmente ritrascritti, preceduti dalle parole “vero che”.
pagina 4 di 21 Testi: sig. residente a [...], Agenti Testimone_1 [...]
e entrambi c/o Comando Polizia stradale di Vigevano;
Tes_2 Testimone_3
- Ammettere prova per testi sui capitoli da 2) a 4) e da 8) a 12) dedotti in narrativa e già dedotti anche nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. agli atti del giudizio di primo grado, qui tutti da intendersi integralmente ritrascritti, preceduti dalle parole “vero che”.
Teste: sig. residente in [...]; Testimone_4
- Ordinare al sig. ex art. 210 c.p.c., di esibire e produrre tutta la Parte_1
documentazione rilevante attestante l'entità del trattamento indennitario/pensionistico al medesimo riconosciuto da INPS e in ragione del grado di invalidità al medesimo esitato dal sinistro del 29.08.2017, ovvero acquisire d'ufficio, ex art. 213 c.p.c., detta documentazione dal suddetto Ente;
Controparte_4
- Ordinare al sig. ex art. 210 c.p.c., di esibire e produrre la Parte_1
documentazione rilevante attestante la sussistenza ed entità delle provvidenze al medesimo riconosciute dal sistema di protezione sociale regionale, ovvero acquisire detta documentazione d'ufficio, ex art. 213 c.p.c.;
- Ove ritenuto, disporre una CTU tecnico cinematica volta ad accertare la dinamica del sinistro, in particolare con riferimento alla velocità di marcia dell'autovettura ed alla velocità con la quale l'autovettura stessa è giunta allo scontro, nonché per accertare la possibile evitabilità dello scontro da parte di un veicolo in marcia nelle medesime condizioni dell'autovettura, in ipotesi di osservanza delle prescrizioni del Cod. Str., ed anche al fine di accertare la eventuale erroneità della segnaletica orizzontale presente in loco al momento del sinistro.
Con osservanza.
Per Controparte_2
pagina 5 di 21 Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via principale nel merito Respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Pavia n.
338/2023, pubblicata il 15 marzo 2023, in persona del Dott. Andrea Francesco Forcina,
a definizione del procedimento iscritto ad R.G. 57200/2020. Con ogni riserva istruttoria, anche alla luce delle ulteriori esponende difese dell'attrice. Con vittoria di diritti, onorari, e spese di giudizio.
Per CP_3
Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via principale nel merito
Respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Pavia n. 338/2023, pubblicata il 15 marzo
2023, in persona del Dott. Andrea Francesco Forcina, a definizione del procedimento iscritto ad R.G. 5700/2020. Con ogni riserva istruttoria, anche alla luce delle ulteriori esponende difese dell'attrice. Con vittoria di diritti, onorari, e spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in proprio e nella spiegata qualità di genitore della figlia , Parte_1 Persona_1
agiva in giudizio davanti al Tribunale di Pavia nei confronti di , compagnia CP_1
assicuratrice per la r.c.a. del carro attrezzi Fiat targato MI 9Z2781, nonché del Sig.
, conducente di detto veicolo, e della Controparte_2 Controparte_5
società proprietaria del carro attrezzi, al fine di ottenere il risarcimento dei danni
[...]
patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 29 agosto 2019, alle ore 14.30 circa, sulla SS 494, all'altezza del km 11,558.
pagina 6 di 21 Agivano in giudizio, insieme al primo, anche la di lui moglie, Parte_2
anch'essa in proprio e nella spiegata qualità di genitore della figlia minore
[...]
, nonché (figlia di ), (padre di Per_1 Parte_3 Parte_1 Parte_4 Pt_1
), (madre di ) e (fratello di
[...] Parte_5 Parte_1 Parte_6 Pt_1
), chiedendo a loro volta il risarcimento del danno per lesione del rapporto
[...]
parentale in conseguenza del medesimo sinistro.
Gli attori esponevano che la responsabilità per l'occorso era da addebitare esclusivamente al conducente del carro attrezzi che svoltava a sinistra rispetto al suo senso di marcia (Abbiategrasso – Milano) senza dare la precedenza al veicolo dell'attore che sopraggiungeva di fronte, invadendo così la sua corsia di marcia.
e si costituivano in giudizio contestando la responsabilità Controparte_2 CP_1
del sinistro, l'esistenza dei danni e l'ammontare del risarcimento richiesto.
La allegava altresì di aver già corrisposto a la Controparte_6 Parte_1
somma complessiva di euro 235.000,00.
Non si costituiva in giudizio la in quanto cancellata Controparte_7
dal registro delle imprese in data 4 marzo 2019 ossia in epoca antecedente all'instaurazione della presente causa.
Il Giudice istruttore ordinava pertanto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, , socia accomandataria, e , socio accomandante. CP_3 CP_8
Si costituiva in giudizio soltanto , mentre rimaneva CP_3 CP_8
contumace.
Espletata CTU medico-legale ed assunte le prove orali dedotte dalle parti, con la pronuncia impugnata il Tribunale di Pavia così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 7 di 21 - dichiara inammissibile la domanda svolta nei confronti di Controparte_7
[...]
- rigetta le domande di svolte personalmente;
Parte_1
- accoglie parzialmente le domande di , in proprio e quale esercente Parte_2
la responsabilità genitoriale insieme a di di Parte_1 Persona_1 Parte_3
di di e di Parte_4 Parte_5 Parte_6
- condanna le parti convenute in solido ai seguenti pagamenti maggiorati degli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, tenuto conto per CP_8
di quanto indicato in parte motiva circa la sua responsabilità:
[...]
- euro 76.012,81 in favore di;
Parte_2
- euro 79.467,95 in favore di Parte_3
- euro 79.467,95 in favore di Persona_1
- euro 50.963,13 in favore di Parte_4
- euro 50.963,13 in favore di;
Parte_5
- euro 44.916,68 in favore di Parte_6
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 CP_3
e che liquida in favore di ciascuna di esse in euro 29.193 Controparte_2 CP_1
per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
- condanna , e a rimborsare CP_3 Controparte_2 CP_8 CP_1
a in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale insieme a Parte_2
di di di di Parte_1 Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e di le spese di lite, che si liquidano in € 866,70 per spese ed € 32.068 per Parte_6
pagina 8 di 21 compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché
i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
- condanna a tenere indenne da tutti gli esborsi che la stessa CP_1 CP_3
sarà tenuta ad eseguire in forza della presente sentenza;
- compensa tra le parti le spese di ctu”
In particolare il Giudice di prime cure ravvisava la pari responsabilità presunta di entrambi i veicoli scontratisi, ex art. 2054 secondo comma c.c. in quanto, per un verso, durante il proprio interrogatorio formale aveva riconosciuto di non Controparte_2
aver dato la precedenza alla vettura di proveniente dal senso opposto di Parte_1
marcia e di aver oltrepassato la linea di mezzeria continua;
per altro verso dagli atti di causa emergevano plurimi indizi dai quali desumere una condotta colposa anche di
Evidenziava a tale riguardo che “sul luogo del sinistro non sono stati Parte_1
rinvenuti segni di frenata riconducibili alla sua vettura;
la strada luogo del sinistro aveva un andamento rettilineo e la visibilità era ottima;
il teste oculare ha riferito che durante la manovra del carro attrezzi non stava sopraggiungendo alcuna vettura visibile dal lato opposto;
il veicolo dell'attore si è scontrato con il carro attrezzi in corrispondenza del lato posteriore destro di quest'ultimo allorquando quest'ultimo aveva quasi liberato la corsia di pertinenza della vettura condotta da . Parte_1
Si deve, inoltre, considerare che i veicoli hanno assunto una posizione di quiete che lascia agevolmente dedurre la loro rotazione di almeno 90 gradi rispetto all'originario senso di marcia. Sul punto si deve, infatti, considerare che il carro attrezzi è stato urtato allorquando era impegnato nella svolta verso sinistra avvenuta con direzione di marcia
perpendicolare rispetto alla linea della carreggiata ed è stato rivenuto dopo il sinistro con una posizione parallela alla strada ed il lato anteriore verso la direzione di marcia tenuta prima della manovra;
al contempo occorre tenere presente che la vettura
pagina 9 di 21 dell'attore è stata ritrovata con una posizione perpendicolare alla carreggiata” (così pagg.
9-10 sentenza gravata).
Sulla scorta della CTU medico-legale, accertava che l'attore aveva riportato danno biologico nella misura del 60%, in considerazione del fatto che la sua deambulazione
“avviene con zoppia e uso di stampella e necessità di dispositivo plantare (molla di codevilla) di assistenza al passo” (così pag. 11 sentenza impugnata).
Respingeva la domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla perdita della capacità lavorativa specifica (domanda svolta nel presupposto che al momento del sinistro l'attore era un operaio specializzato) in quanto non aveva provato Parte_1
né svolto istanze istruttorie circa la sua attività lavorativa ed il suo livello di scolarizzazione;
nel contempo, il c.t.u. aveva sì escluso la sussistenza della capacità di di svolgere l'attività di operaio edile ma aveva anche evidenziato la Parte_1
conservazione della possibilità di svolgere attività impiegatizia ovvero un lavoro sedentario.
In conclusione, quantificava il danno subito dall'attore in euro 268.983,73 e, in CP_ considerazione degli acconti già versati da , respingeva la domanda di risarcimento di ulteriori danni.
Riconosceva alla moglie, alle figlie di ai suoi genitori e al fratello, il Parte_1
risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale in quanto, in considerazione dell'età dei congiunti, della situazione di convivenza e dello stato di salute di Pt_1
si poteva desumere presuntivamente che e
[...] Parte_2 Pt_3 Per_1
avessero subito non solo la sofferenza morale di vedere il proprio congiunto in una
[...]
condizione di salute nettamente deteriore rispetto all'epoca antecedente al sinistro ma anche un radicale cambiamento delle loro abitudini di vita in forza delle difficoltà di deambulazione del proprio congiunto, essendo inevitabilmente incisa la qualità del tempo che i congiunti trascorrevano insieme. pagina 10 di 21 Ad analoghe conclusioni perveniva per i genitori di considerato che Parte_1 Pt_4
all'epoca del sinistro aveva 70 anni e la moglie ne aveva 65 e
[...] Parte_5
che gli stessi, sebbene non fossero materialmente conviventi con l'attore, vivevano nelle vicinanze.
Quanto a per il quale era stato dimostrato soltanto il grado di parentela Parte_6
con la vittima primaria, riteneva che da tale circostanza si potesse desumere solo l'esistenza di una sofferenza soggettiva per il peggioramento dello stato di salute del congiunto.
Passando alla liquidazione dei danni il Giudice di prime cure riteneva congrue le tabelle di liquidazione elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di
Milano per la perdita del rapporto parentale (edizione giugno 2022) opportunamente integrate attesa la sopravvivenza della vittima primaria.
Gli attori hanno interposto appello avverso tale sentenza chiedendo, in sua riforma,
l'integrale accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
ha contestato l'avverso gravame e ha proposto appello incidentale volto a CP_1
richiedere la rideterminazione del danno da lesione del rapporto parentale.
e si sono costituiti in giudizio concludendo per la CP_3 Controparte_2
conferma della sentenza impugnata.
è rimasto contumace. CP_8
Con ordinanza in data 24 gennaio 2024 la Corte ha disposto la notifica dell'appello incidentale nei confronti di . CP_8
Successivamente, espletato l'incombente, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 11 di 21 Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 21 gennaio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti principali censurano la pronuncia nella parte in cui ha applicato il criterio della responsabilità presunta, di cui all'art. 2054 secondo comma c.c.
Osservano in senso contrario che la Bravo percorreva un lungo rettilineo privo di CP_9
qualunque tipo di curva e perfettamente pianeggiante;
da ciò si poteva desumere che il conducente fosse perfettamente in grado di avvistare qualunque pericolo e di porre in essere eventuali manovre di emergenza, avendo a disposizione lo spazio di reazione necessario.
Osservano inoltre che all'attore non era stata elevata contravvenzione amministrativa per eccesso di velocità e che il teste oculare aveva reso dichiarazioni contraddittorie;
infatti, sentito a sommarie informazioni, aveva dichiarato che: “Ad un certo punto vedevo il carro attrezzi che proveniva da Abbiategrasso svoltare a sinistra per entrare nell'area dove mi trovavo per venirmi a prendere. Improvvisamente dall'altro senso di marcia proveniente da Trezzano verso Abbiategrasso sopraggiungeva una vettura a velocità sostenuta che senza frenare andava ad impattare con l'anteriore contro la fiancata destra del carro attrezzi che stava svoltando a sinistra”. Il teste invece non aveva fatto alcun riferimento alla manovra di arresto al centro della carreggiata e di azionamento dell'indicatore direzionale prima di effettuare la svolta a sinistra, menzionato solo all'udienza del 18 maggio 2022.
pagina 12 di 21 Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto a il risarcimento del danno per incapacità lavorativa Parte_1
specifica. Osservano a questo riguardo che l'attore, nel corso delle operazioni peritali, aveva dichiarato di aver “sempre svolto attività di edilizia a parte periodo di corriere con furgone” e che, allorquando la parte non sia in grado di offrire prova del reddito annuo percepito, soccorre il principio del triplo della pensione sociale.
Con il terzo motivo gli appellanti principali deducono che, dovendosi riconoscere l'esclusiva responsabilità del conducente del carro attrezzi, il quantum da liquidarsi in favore dei congiunti dell'attore dovrà essere riconosciuto per intero, o comunque in misura superiore, in considerazione del grado di responsabilità del convenuto.
L'appellante incidentale, , ha censurato la sentenza nella parte relativa alla CP_1
liquidazione del danno per lesione del rapporto parentale in favore dei congiunti del macroleso, lamentando che lo stesso sia stato liquidato in misura apodittica, ingiustificata ed eccessiva.
Deduce a questo riguardo che gli attori non hanno offerto alcuna prova dello sconvolgimento morale conseguente alle gravi lesioni subite dal congiunto, né hanno provato le necessità assistenziali dell'attore, soprattutto ove si consideri che lo stesso non ha perso la sua autonomia.
Rileva inoltre che il primo giudice aveva applicato le tabelle del Tribunale di Milano previste per il caso di decesso del prossimo congiunto, utilizzando apoditticamente quale base liquidativa il 50% del valore punto, anziché 0.
Rileva, inoltre, che alla luce dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità (v.
Cass. sentenza n.13540/2023) per il caso di lesione del rapporto parentale il primo giudice avrebbe dovuto applicare le tabelle del Tribunale di Roma, anziché quelle di
Milano, in quanto le prime prevedono un valore punto che comprende le due diverse pagina 13 di 21 componenti del danno “morale”, vale a dire l'aspetto interiore del danno sofferto, nonché quello dinamico-relazionale.
La seconda componente di danno, inoltre, può essere riconosciuta soltanto ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere alla assistenza nei confronti del danneggiato mentre, nel caso in esame, l'attore non ha perduto la sua autonomia.
Sostiene, in conclusione, che per effetto dell'applicazione delle tabelle del Tribunale di
Roma, il danno patito dagli attori viene ad essere ricondotto a criteri di maggior correttezza ed equità.
In relazione alle doglianze svolte dagli appellanti principali e dall'appellante incidentale la Corte osserva quanto segue.
a. Sulla responsabilità dell'incidente oggetto di causa
Dai rilievi effettuati dagli agenti intervenuti sul luogo dell'incidente risulta pacificamente che il carro attrezzi guidato da effettuava una manovra Controparte_2
di svolta a sinistra per immettersi nella via d'accesso denominata Cascina Cornaggiera, allorché veniva a collisione con l'autoveicolo Fiat Bravo, che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia.
L'urto, di forte intensità, avveniva tra la parte frontale anteriore dell'autovettura e la fiancata destra del carroattrezzi.
Gli agenti non rinvenivano alcun segno di frenata ed accertavano che il carro attrezzi aveva assunto una posizione di quiete sul margine sinistro con posizione parallela all'asse stradale e parte anteriore rivolta verso la direzione Trezzano sul Naviglio, mentre la vettura dell'attore aveva assunto una posizione perpendicolare rispetto all'asse stradale con la parte anteriore rivolta verso . Controparte_10
Il teste oculare, sentito all'udienza del 18.05.2022, ha confermato il Testimone_4
capitolo 5), ovvero che nell'occorso il conducente del carro attrezzi si era effettivamente pagina 14 di 21 arrestato al centro della carreggiata ed aveva azionato l'indicatore di direzione, prima di effettuare la svolta a sinistra ed ha precisato altresì che “il carroattrezzi aveva quasi lasciato libera la carreggiata allorquando venne tamponato”.
Inoltre, il teste ha confermato il capitolo 6), ovvero che, mentre il carro attrezzi stava effettuando la svolta presegnalata, l'autovettura condotta dal era sopraggiunta in Pt_1
velocità, senza porre in essere alcuna visibile azione di rallentamento prima di giungere allo scontro.
Trattasi di dichiarazioni senz'altro attendibili perché, oltre a provenire da un soggetto estraneo alle parti in causa, sono del tutto conformi a quanto già dichiarato dal teste in sede di sommarie informazioni, laddove il teste ha riferito quanto segue: “Ad un certo punto vedevo il carro attrezzi che proveniva da Abbiategrasso svoltare a sinistra per entrare nell'area dove mi trovavo per venirmi a prendere. Improvvisamente dall'altro senso di marcia proveniente da Trezzano verso Abbiategrasso sopraggiungeva una vettura a velocità sostenuta che senza frenare andava ad impattare con l'anteriore contro la fiancata destra del carro attrezzi che stava svoltando a sinistra”.
Ciò posto, deve rilevarsi che le risultanze istruttorie in atti non consentono di ritenere che l'appellante abbia superato la presunzione di pari responsabilità presunta, posta a suo carico dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., non risultando dagli atti di causa che l'attore abbia tenuto una condotta di guida corretta (cfr. in tal senso Cass. pronuncia n.
33483/2024).
Invero, per un verso il fatto che il punto di urto sia stato identificato in corrispondenza della fiancata destra del carroattrezzi, conferma che l'incidente era avvenuto allorché il carroattrezzi aveva quasi completato la manovra di svolta sinistra, sicché tale circostanza induce a ritenere che il conducente dell'autovettura sarebbe stato in grado, ove avesse tenuto una condotta di guida regolare, di evitare l'impatto; per altro verso occorre considerare che la manovra di svolta a sinistra, eseguita dal carro attrezzi, non può pagina 15 di 21 neppure ritenersi imprevedibile o inevitabile, in quanto dalle risultanze istruttorie qui menzionate è emerso che il conducente del carro attrezzi, prima di effettuare la svolta a sinistra, si era arrestato al centro della carreggiata ed aveva azionato l'indicatore di direzione;
da ciò si desume che se l'attore avesse tenuto una regolare e prudente condotta di guida, sarebbe stato in grado di evitare l'impatto.
In conclusione, il primo motivo d'appello principale deve essere respinto.
b. Sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c.ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (così Cass. pronuncia n. 8896/16 e, in senso analogo, Cass. n. 25370/2028).
Nel caso in esame l'appellante non ha provato quale fosse l'attività svolta prima dell'incidente, ma si è limitato a richiamare le dichiarazioni rese nel corso della CTU medico-legale, prive di valore probatorio;
l'attore inoltre neppure ha provato l'ammontare del reddito percepito prima dell'evento lesivo;
pertanto deve ritenersi, in adesione al richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che nel caso in pagina 16 di 21 esame non ricorrono le condizioni per liquidare il danno patrimoniale, applicando il criterio del triplo della pensione sociale.
Da ciò consegue il rigetto del secondo motivo di appello principale.
c. Sulla liquidazione del danno spettante ai congiunti di Parte_1
È costantemente affermato nella giurisprudenza della Suprema Corte che “il principio di cui all'art. 1227 cod. civ. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per
l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 del codice) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato si applica non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito e al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che
l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni subiti "iure proprio" (così Cass. sentenza n. 25514/2014 e 4208/2017).
Pertanto, nel caso di specie, del tutto correttamente il primo Giudice ha provveduto a ridurre il danno patito dai prossimi congiunti in misura proporzionale alla percentuale di concorso colposo del 50% applicata a Parte_1
Le considerazioni che precedono conducono pertanto al rigetto del terzo motivo d'appello principale.
d. Sull'appello incidentale: il danno da lesione del rapporto parentale.
Le doglianze svolte da secondo cui i congiunti di non CP_1 Parte_1
avrebbero offerto prova idonea del danno da lesione del rapporto parentale, sono infondate.
Invero, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità “in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale pagina 17 di 21 sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento
d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (così Cass. sentenza n. 7748/2020 e, in senso analogo, Cass. n. 11212/2019).
Nel caso di specie il Giudice di prime cure ha correttamente liquidato il danno da lesione del rapporto parentale, facendo ricorso ad una serie di elementi presuntivi, chiaramente enucleati, rappresentati dal legame parentale con la vittima primaria, dalla qualità dei legami affettivi, dal rapporto di convivenza o meno col danneggiato, e dall'età delle parti coinvolte.
Sulla base di tali presupposti il primo Giudice ha liquidato il danno ritenendo, del tutto correttamente, che i problemi di deambulazione occorsi a abbiamo Parte_1
determinato l'indubbio stravolgimento delle abitudini di vita della famiglia, in particolare con riguardo alla posizione della moglie, che “sarà Parte_2
anche investita dalle inevitabili necessità di assistenza quotidiana che Parte_1
potrebbe nel tempo richiedere” e delle due figlie, che hanno inevitabilmente subito un peggioramento della relazione con il padre.
Ad analoghe conclusioni il primo Giudice è pervenuto con riguardo alla posizione dei genitori di che, abitando in un luogo prossimo a quello dell'attore, hanno Parte_1
inevitabilmente subito “un sensibile peggioramento della qualità del tempo futuro da trascorrere insieme con il loro figlio” (così pag. 17 sentenza di primo grado).
Invece, in relazione al fratello, per il quale è stato dimostrato soltanto il Parte_6
grado di parentela con la vittima primaria, il Tribunale ha del tutto correttamente tenuto conto soltanto della verosimile esistenza di una sofferenza soggettiva per il peggioramento dello stato di salute del congiunto. pagina 18 di 21 Quanto ai criteri di liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, si osserva quanto segue.
Le linee guida dell'Osservatorio sulla giustizia civile (anche nell'edizione 2024) ribadiscono quanto segue: “Quanto alla liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale, manca una tabella ad hoc, ad oggi, in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio. Il giudice potrà valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato”.
Nel caso in esame il Giudice di prime cure ha applicato le tabelle elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile, adattandola opportunamente al caso concreto in considerazione della sopravvivenza della vittima primaria.
Per tali motivi ha dimezzato il valore monetario del punto utilizzato per la costruzione della tabella ed ha applicato 0 punti per la sopravvivenza, atteso che non si è verificato il decesso della vittima primaria.
Si ritiene di conseguenza senz'altro condivisibile il criterio di liquidazione seguito dal
Giudice di prime cure, perché conforme alle tabelle di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, opportunamente riadattate e calibrate in relazione al caso concreto.
Per tali motivi l'appello incidentale deve essere respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
La reciproca soccombenza degli appellanti principali e dell'appellante incidentale giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado nei loro rapporti.
pagina 19 di 21 Il pagamento delle spese di lite sostenute da e segue la CP_3 Controparte_2
soccombenza degli appellanti principali nei loro confronti.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile di bassa complessità) in considerazione del limitato impegno professionale profuso e del limitato numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. respinge l'appello principale e l'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 338/2023, resa in data 14.03.2023 e pubblicata il
15.03.2023 e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. dichiara compensate le spese del grado tra gli appellanti principali e l'appellante incidentale;
3. condanna gli appellanti principali a rifondere a e CP_3 Controparte_2
le spese del grado, che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre al rimborso
15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002,
pagina 20 di 21 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre
2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 29 gennaio 2025
Il Consigliere est
Cesira D'Anella
Il Presidente
Carlo Maddaloni
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1224/2023 promossa in grado d'appello
DA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi sia in proprio che nella qualità di genitori esercenti C.F._2
la potestà genitoriale sulla figlia minore (c.f. ), Persona_1 C.F._3
(c.f. ) (c.f. Parte_3 C.F._4 Parte_4
), (c.f. C.F._5 Parte_5 C.F._6 [...]
(c.f. ) rappresentati e difesi dagli avvocati Luca MAIO e Pt_6 C.F._7
Vincenzo TALIA (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._8
studio del primo in Milano, via Manzoni n. 44 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTI
pagina 1 di 21 CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in LARGO AUGUSTO CP_1 P.IVA_1
3 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. Filippo Martini, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE INCIDENTALE nonché
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._9
VIA CARDUCCI N. 6 28100 NOVARA presso lo studio dell'avv. Antonio Costa
AR, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA CP_3 C.F._10
CARDUCCI N. 6 28100 NOVARA presso lo studio dell'avv. Antonio Costa AR, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
e
DR AC
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa avversaria, così giudicare:
1) In accoglimento dei motivi spiegati ai paragrafi 1 e 3 del presente appello, riformare integralmente i capi 3 e 3.8 della sentenza impugnata e, conseguenzialmente la sentenza stessa, in favore di una pronuncia che dichiari l'esclusiva responsabilità per il sinistro pagina 2 di 21 occorso in data 29 agosto 2017 in capo al conducente del carro attrezzi con conseguente condanna della compagnia convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., in solido con gli altri convenuti, al pagamento degli importi richiesti in citazione dagli odierni appellanti, ciascuno per la propria qualità, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
2) Voglia, altresì, in accoglimento del motivo di cui al paragrafo 2 dell'atto di appello, riformare il capo 3.4 della sentenza impugnata e, conseguenzialmente la sentenza stessa, in favore di una pronuncia che dichiari il diritto dell'attore, in proprio, al risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa nella misura richiesta nel corso del giudizio di primo grado o, in subordine, nella misura che verrà determinata in via equitativa ex art. 1226 cod. civ..
3) In subordine, in parziale riforma dei capi impugnati della sentenza di primo grado
(capi 3 e 3.8), accertare e dichiarare che la condotta di guida del sig. ha Parte_1
causalmente contribuito alla dinamica del sinistro in misura inferiore al 50%, con conseguente condanna della compagnia convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., in solido con gli altri convenuti, al pagamento dei corrispondenti importi per le causali indicate in citazione in favore degli odierni appellanti, ciascuno per la propria qualità.
4) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. .
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) IN VIA PRINCIPALE: Respingere con la migliore motivazione i motivi di appello proposti dagli appellanti principali, in quanto totalmente destituiti di fondamento in fatto ed in diritto;
2) IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, di uno o più dei motivi di appello pagina 3 di 21 proposti dagli appellanti principali, ribadito in ogni caso il concorso colposo del sig.
rideterminare la eventuale conseguente esposizione di secondo Parte_1 CP_1
quanto ritenuto di equità e giustizia, sempre ed in ogni caso tenuto conto, quanto all'eventuale danno patrimoniale, delle provvidenze al medesimo riconosciute dal sistema di Protezione Sociale (INPS, Regione Lombardia, SSN); 3) IN VIA
INCIDENTALE: In accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in parziale riforma della sentenza n. 338/2023 del Tribunale di Pavia, rideterminare secondo equità
e giustizia, nonché in coerenza con il quadro istruttorio acquisito, il danno da lesione del rapporto parentale eventualmente patito dai congiunti del macroleso, mediante applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma, secondo i principi da ultimo affermati da Cass n. 13540/2023 e, per l'effetto, condannare la sig.ra in Parte_2
proprio e, unitamente al sig. , in qualità di genitore esercente la potestà sulla Parte_1
figlia minore , nonché la sig.ra , il sig. , la sig.ra Persona_1 Parte_3 Parte_4
ed il sig. , ciascuno per quanto di competenza, alla Parte_5 Parte_6
restituzione delle somme che all'esito dell'appello dovessero risultare essere ad essi rispettivamente corrisposte in eccesso da rispetto al dovuto, maggiorate di CP_1
rivalutazione ed interessi successivamente su di esse maturati;
4) IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si reitera richiesta di:
- Ammettere prova per interrogatorio formale del sig. sui capitoli da 1) a 4) Parte_1
e da 11) a 12) dedotti in narrativa e già dedotti anche nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. agli atti del giudizio di primo grado, nonché ammettere prova per testi su tutti i capitoli di prova da 1) a 12) dedotti in narrativa e già dedotti anche nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. agli atti del giudizio di primo grado, qui tutti da intendersi integralmente ritrascritti, preceduti dalle parole “vero che”.
pagina 4 di 21 Testi: sig. residente a [...], Agenti Testimone_1 [...]
e entrambi c/o Comando Polizia stradale di Vigevano;
Tes_2 Testimone_3
- Ammettere prova per testi sui capitoli da 2) a 4) e da 8) a 12) dedotti in narrativa e già dedotti anche nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. agli atti del giudizio di primo grado, qui tutti da intendersi integralmente ritrascritti, preceduti dalle parole “vero che”.
Teste: sig. residente in [...]; Testimone_4
- Ordinare al sig. ex art. 210 c.p.c., di esibire e produrre tutta la Parte_1
documentazione rilevante attestante l'entità del trattamento indennitario/pensionistico al medesimo riconosciuto da INPS e in ragione del grado di invalidità al medesimo esitato dal sinistro del 29.08.2017, ovvero acquisire d'ufficio, ex art. 213 c.p.c., detta documentazione dal suddetto Ente;
Controparte_4
- Ordinare al sig. ex art. 210 c.p.c., di esibire e produrre la Parte_1
documentazione rilevante attestante la sussistenza ed entità delle provvidenze al medesimo riconosciute dal sistema di protezione sociale regionale, ovvero acquisire detta documentazione d'ufficio, ex art. 213 c.p.c.;
- Ove ritenuto, disporre una CTU tecnico cinematica volta ad accertare la dinamica del sinistro, in particolare con riferimento alla velocità di marcia dell'autovettura ed alla velocità con la quale l'autovettura stessa è giunta allo scontro, nonché per accertare la possibile evitabilità dello scontro da parte di un veicolo in marcia nelle medesime condizioni dell'autovettura, in ipotesi di osservanza delle prescrizioni del Cod. Str., ed anche al fine di accertare la eventuale erroneità della segnaletica orizzontale presente in loco al momento del sinistro.
Con osservanza.
Per Controparte_2
pagina 5 di 21 Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via principale nel merito Respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Pavia n.
338/2023, pubblicata il 15 marzo 2023, in persona del Dott. Andrea Francesco Forcina,
a definizione del procedimento iscritto ad R.G. 57200/2020. Con ogni riserva istruttoria, anche alla luce delle ulteriori esponende difese dell'attrice. Con vittoria di diritti, onorari, e spese di giudizio.
Per CP_3
Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via principale nel merito
Respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Pavia n. 338/2023, pubblicata il 15 marzo
2023, in persona del Dott. Andrea Francesco Forcina, a definizione del procedimento iscritto ad R.G. 5700/2020. Con ogni riserva istruttoria, anche alla luce delle ulteriori esponende difese dell'attrice. Con vittoria di diritti, onorari, e spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in proprio e nella spiegata qualità di genitore della figlia , Parte_1 Persona_1
agiva in giudizio davanti al Tribunale di Pavia nei confronti di , compagnia CP_1
assicuratrice per la r.c.a. del carro attrezzi Fiat targato MI 9Z2781, nonché del Sig.
, conducente di detto veicolo, e della Controparte_2 Controparte_5
società proprietaria del carro attrezzi, al fine di ottenere il risarcimento dei danni
[...]
patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 29 agosto 2019, alle ore 14.30 circa, sulla SS 494, all'altezza del km 11,558.
pagina 6 di 21 Agivano in giudizio, insieme al primo, anche la di lui moglie, Parte_2
anch'essa in proprio e nella spiegata qualità di genitore della figlia minore
[...]
, nonché (figlia di ), (padre di Per_1 Parte_3 Parte_1 Parte_4 Pt_1
), (madre di ) e (fratello di
[...] Parte_5 Parte_1 Parte_6 Pt_1
), chiedendo a loro volta il risarcimento del danno per lesione del rapporto
[...]
parentale in conseguenza del medesimo sinistro.
Gli attori esponevano che la responsabilità per l'occorso era da addebitare esclusivamente al conducente del carro attrezzi che svoltava a sinistra rispetto al suo senso di marcia (Abbiategrasso – Milano) senza dare la precedenza al veicolo dell'attore che sopraggiungeva di fronte, invadendo così la sua corsia di marcia.
e si costituivano in giudizio contestando la responsabilità Controparte_2 CP_1
del sinistro, l'esistenza dei danni e l'ammontare del risarcimento richiesto.
La allegava altresì di aver già corrisposto a la Controparte_6 Parte_1
somma complessiva di euro 235.000,00.
Non si costituiva in giudizio la in quanto cancellata Controparte_7
dal registro delle imprese in data 4 marzo 2019 ossia in epoca antecedente all'instaurazione della presente causa.
Il Giudice istruttore ordinava pertanto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, , socia accomandataria, e , socio accomandante. CP_3 CP_8
Si costituiva in giudizio soltanto , mentre rimaneva CP_3 CP_8
contumace.
Espletata CTU medico-legale ed assunte le prove orali dedotte dalle parti, con la pronuncia impugnata il Tribunale di Pavia così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 7 di 21 - dichiara inammissibile la domanda svolta nei confronti di Controparte_7
[...]
- rigetta le domande di svolte personalmente;
Parte_1
- accoglie parzialmente le domande di , in proprio e quale esercente Parte_2
la responsabilità genitoriale insieme a di di Parte_1 Persona_1 Parte_3
di di e di Parte_4 Parte_5 Parte_6
- condanna le parti convenute in solido ai seguenti pagamenti maggiorati degli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, tenuto conto per CP_8
di quanto indicato in parte motiva circa la sua responsabilità:
[...]
- euro 76.012,81 in favore di;
Parte_2
- euro 79.467,95 in favore di Parte_3
- euro 79.467,95 in favore di Persona_1
- euro 50.963,13 in favore di Parte_4
- euro 50.963,13 in favore di;
Parte_5
- euro 44.916,68 in favore di Parte_6
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 CP_3
e che liquida in favore di ciascuna di esse in euro 29.193 Controparte_2 CP_1
per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
- condanna , e a rimborsare CP_3 Controparte_2 CP_8 CP_1
a in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale insieme a Parte_2
di di di di Parte_1 Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e di le spese di lite, che si liquidano in € 866,70 per spese ed € 32.068 per Parte_6
pagina 8 di 21 compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché
i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
- condanna a tenere indenne da tutti gli esborsi che la stessa CP_1 CP_3
sarà tenuta ad eseguire in forza della presente sentenza;
- compensa tra le parti le spese di ctu”
In particolare il Giudice di prime cure ravvisava la pari responsabilità presunta di entrambi i veicoli scontratisi, ex art. 2054 secondo comma c.c. in quanto, per un verso, durante il proprio interrogatorio formale aveva riconosciuto di non Controparte_2
aver dato la precedenza alla vettura di proveniente dal senso opposto di Parte_1
marcia e di aver oltrepassato la linea di mezzeria continua;
per altro verso dagli atti di causa emergevano plurimi indizi dai quali desumere una condotta colposa anche di
Evidenziava a tale riguardo che “sul luogo del sinistro non sono stati Parte_1
rinvenuti segni di frenata riconducibili alla sua vettura;
la strada luogo del sinistro aveva un andamento rettilineo e la visibilità era ottima;
il teste oculare ha riferito che durante la manovra del carro attrezzi non stava sopraggiungendo alcuna vettura visibile dal lato opposto;
il veicolo dell'attore si è scontrato con il carro attrezzi in corrispondenza del lato posteriore destro di quest'ultimo allorquando quest'ultimo aveva quasi liberato la corsia di pertinenza della vettura condotta da . Parte_1
Si deve, inoltre, considerare che i veicoli hanno assunto una posizione di quiete che lascia agevolmente dedurre la loro rotazione di almeno 90 gradi rispetto all'originario senso di marcia. Sul punto si deve, infatti, considerare che il carro attrezzi è stato urtato allorquando era impegnato nella svolta verso sinistra avvenuta con direzione di marcia
perpendicolare rispetto alla linea della carreggiata ed è stato rivenuto dopo il sinistro con una posizione parallela alla strada ed il lato anteriore verso la direzione di marcia tenuta prima della manovra;
al contempo occorre tenere presente che la vettura
pagina 9 di 21 dell'attore è stata ritrovata con una posizione perpendicolare alla carreggiata” (così pagg.
9-10 sentenza gravata).
Sulla scorta della CTU medico-legale, accertava che l'attore aveva riportato danno biologico nella misura del 60%, in considerazione del fatto che la sua deambulazione
“avviene con zoppia e uso di stampella e necessità di dispositivo plantare (molla di codevilla) di assistenza al passo” (così pag. 11 sentenza impugnata).
Respingeva la domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla perdita della capacità lavorativa specifica (domanda svolta nel presupposto che al momento del sinistro l'attore era un operaio specializzato) in quanto non aveva provato Parte_1
né svolto istanze istruttorie circa la sua attività lavorativa ed il suo livello di scolarizzazione;
nel contempo, il c.t.u. aveva sì escluso la sussistenza della capacità di di svolgere l'attività di operaio edile ma aveva anche evidenziato la Parte_1
conservazione della possibilità di svolgere attività impiegatizia ovvero un lavoro sedentario.
In conclusione, quantificava il danno subito dall'attore in euro 268.983,73 e, in CP_ considerazione degli acconti già versati da , respingeva la domanda di risarcimento di ulteriori danni.
Riconosceva alla moglie, alle figlie di ai suoi genitori e al fratello, il Parte_1
risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale in quanto, in considerazione dell'età dei congiunti, della situazione di convivenza e dello stato di salute di Pt_1
si poteva desumere presuntivamente che e
[...] Parte_2 Pt_3 Per_1
avessero subito non solo la sofferenza morale di vedere il proprio congiunto in una
[...]
condizione di salute nettamente deteriore rispetto all'epoca antecedente al sinistro ma anche un radicale cambiamento delle loro abitudini di vita in forza delle difficoltà di deambulazione del proprio congiunto, essendo inevitabilmente incisa la qualità del tempo che i congiunti trascorrevano insieme. pagina 10 di 21 Ad analoghe conclusioni perveniva per i genitori di considerato che Parte_1 Pt_4
all'epoca del sinistro aveva 70 anni e la moglie ne aveva 65 e
[...] Parte_5
che gli stessi, sebbene non fossero materialmente conviventi con l'attore, vivevano nelle vicinanze.
Quanto a per il quale era stato dimostrato soltanto il grado di parentela Parte_6
con la vittima primaria, riteneva che da tale circostanza si potesse desumere solo l'esistenza di una sofferenza soggettiva per il peggioramento dello stato di salute del congiunto.
Passando alla liquidazione dei danni il Giudice di prime cure riteneva congrue le tabelle di liquidazione elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di
Milano per la perdita del rapporto parentale (edizione giugno 2022) opportunamente integrate attesa la sopravvivenza della vittima primaria.
Gli attori hanno interposto appello avverso tale sentenza chiedendo, in sua riforma,
l'integrale accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
ha contestato l'avverso gravame e ha proposto appello incidentale volto a CP_1
richiedere la rideterminazione del danno da lesione del rapporto parentale.
e si sono costituiti in giudizio concludendo per la CP_3 Controparte_2
conferma della sentenza impugnata.
è rimasto contumace. CP_8
Con ordinanza in data 24 gennaio 2024 la Corte ha disposto la notifica dell'appello incidentale nei confronti di . CP_8
Successivamente, espletato l'incombente, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 11 di 21 Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 21 gennaio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti principali censurano la pronuncia nella parte in cui ha applicato il criterio della responsabilità presunta, di cui all'art. 2054 secondo comma c.c.
Osservano in senso contrario che la Bravo percorreva un lungo rettilineo privo di CP_9
qualunque tipo di curva e perfettamente pianeggiante;
da ciò si poteva desumere che il conducente fosse perfettamente in grado di avvistare qualunque pericolo e di porre in essere eventuali manovre di emergenza, avendo a disposizione lo spazio di reazione necessario.
Osservano inoltre che all'attore non era stata elevata contravvenzione amministrativa per eccesso di velocità e che il teste oculare aveva reso dichiarazioni contraddittorie;
infatti, sentito a sommarie informazioni, aveva dichiarato che: “Ad un certo punto vedevo il carro attrezzi che proveniva da Abbiategrasso svoltare a sinistra per entrare nell'area dove mi trovavo per venirmi a prendere. Improvvisamente dall'altro senso di marcia proveniente da Trezzano verso Abbiategrasso sopraggiungeva una vettura a velocità sostenuta che senza frenare andava ad impattare con l'anteriore contro la fiancata destra del carro attrezzi che stava svoltando a sinistra”. Il teste invece non aveva fatto alcun riferimento alla manovra di arresto al centro della carreggiata e di azionamento dell'indicatore direzionale prima di effettuare la svolta a sinistra, menzionato solo all'udienza del 18 maggio 2022.
pagina 12 di 21 Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto a il risarcimento del danno per incapacità lavorativa Parte_1
specifica. Osservano a questo riguardo che l'attore, nel corso delle operazioni peritali, aveva dichiarato di aver “sempre svolto attività di edilizia a parte periodo di corriere con furgone” e che, allorquando la parte non sia in grado di offrire prova del reddito annuo percepito, soccorre il principio del triplo della pensione sociale.
Con il terzo motivo gli appellanti principali deducono che, dovendosi riconoscere l'esclusiva responsabilità del conducente del carro attrezzi, il quantum da liquidarsi in favore dei congiunti dell'attore dovrà essere riconosciuto per intero, o comunque in misura superiore, in considerazione del grado di responsabilità del convenuto.
L'appellante incidentale, , ha censurato la sentenza nella parte relativa alla CP_1
liquidazione del danno per lesione del rapporto parentale in favore dei congiunti del macroleso, lamentando che lo stesso sia stato liquidato in misura apodittica, ingiustificata ed eccessiva.
Deduce a questo riguardo che gli attori non hanno offerto alcuna prova dello sconvolgimento morale conseguente alle gravi lesioni subite dal congiunto, né hanno provato le necessità assistenziali dell'attore, soprattutto ove si consideri che lo stesso non ha perso la sua autonomia.
Rileva inoltre che il primo giudice aveva applicato le tabelle del Tribunale di Milano previste per il caso di decesso del prossimo congiunto, utilizzando apoditticamente quale base liquidativa il 50% del valore punto, anziché 0.
Rileva, inoltre, che alla luce dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità (v.
Cass. sentenza n.13540/2023) per il caso di lesione del rapporto parentale il primo giudice avrebbe dovuto applicare le tabelle del Tribunale di Roma, anziché quelle di
Milano, in quanto le prime prevedono un valore punto che comprende le due diverse pagina 13 di 21 componenti del danno “morale”, vale a dire l'aspetto interiore del danno sofferto, nonché quello dinamico-relazionale.
La seconda componente di danno, inoltre, può essere riconosciuta soltanto ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere alla assistenza nei confronti del danneggiato mentre, nel caso in esame, l'attore non ha perduto la sua autonomia.
Sostiene, in conclusione, che per effetto dell'applicazione delle tabelle del Tribunale di
Roma, il danno patito dagli attori viene ad essere ricondotto a criteri di maggior correttezza ed equità.
In relazione alle doglianze svolte dagli appellanti principali e dall'appellante incidentale la Corte osserva quanto segue.
a. Sulla responsabilità dell'incidente oggetto di causa
Dai rilievi effettuati dagli agenti intervenuti sul luogo dell'incidente risulta pacificamente che il carro attrezzi guidato da effettuava una manovra Controparte_2
di svolta a sinistra per immettersi nella via d'accesso denominata Cascina Cornaggiera, allorché veniva a collisione con l'autoveicolo Fiat Bravo, che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia.
L'urto, di forte intensità, avveniva tra la parte frontale anteriore dell'autovettura e la fiancata destra del carroattrezzi.
Gli agenti non rinvenivano alcun segno di frenata ed accertavano che il carro attrezzi aveva assunto una posizione di quiete sul margine sinistro con posizione parallela all'asse stradale e parte anteriore rivolta verso la direzione Trezzano sul Naviglio, mentre la vettura dell'attore aveva assunto una posizione perpendicolare rispetto all'asse stradale con la parte anteriore rivolta verso . Controparte_10
Il teste oculare, sentito all'udienza del 18.05.2022, ha confermato il Testimone_4
capitolo 5), ovvero che nell'occorso il conducente del carro attrezzi si era effettivamente pagina 14 di 21 arrestato al centro della carreggiata ed aveva azionato l'indicatore di direzione, prima di effettuare la svolta a sinistra ed ha precisato altresì che “il carroattrezzi aveva quasi lasciato libera la carreggiata allorquando venne tamponato”.
Inoltre, il teste ha confermato il capitolo 6), ovvero che, mentre il carro attrezzi stava effettuando la svolta presegnalata, l'autovettura condotta dal era sopraggiunta in Pt_1
velocità, senza porre in essere alcuna visibile azione di rallentamento prima di giungere allo scontro.
Trattasi di dichiarazioni senz'altro attendibili perché, oltre a provenire da un soggetto estraneo alle parti in causa, sono del tutto conformi a quanto già dichiarato dal teste in sede di sommarie informazioni, laddove il teste ha riferito quanto segue: “Ad un certo punto vedevo il carro attrezzi che proveniva da Abbiategrasso svoltare a sinistra per entrare nell'area dove mi trovavo per venirmi a prendere. Improvvisamente dall'altro senso di marcia proveniente da Trezzano verso Abbiategrasso sopraggiungeva una vettura a velocità sostenuta che senza frenare andava ad impattare con l'anteriore contro la fiancata destra del carro attrezzi che stava svoltando a sinistra”.
Ciò posto, deve rilevarsi che le risultanze istruttorie in atti non consentono di ritenere che l'appellante abbia superato la presunzione di pari responsabilità presunta, posta a suo carico dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., non risultando dagli atti di causa che l'attore abbia tenuto una condotta di guida corretta (cfr. in tal senso Cass. pronuncia n.
33483/2024).
Invero, per un verso il fatto che il punto di urto sia stato identificato in corrispondenza della fiancata destra del carroattrezzi, conferma che l'incidente era avvenuto allorché il carroattrezzi aveva quasi completato la manovra di svolta sinistra, sicché tale circostanza induce a ritenere che il conducente dell'autovettura sarebbe stato in grado, ove avesse tenuto una condotta di guida regolare, di evitare l'impatto; per altro verso occorre considerare che la manovra di svolta a sinistra, eseguita dal carro attrezzi, non può pagina 15 di 21 neppure ritenersi imprevedibile o inevitabile, in quanto dalle risultanze istruttorie qui menzionate è emerso che il conducente del carro attrezzi, prima di effettuare la svolta a sinistra, si era arrestato al centro della carreggiata ed aveva azionato l'indicatore di direzione;
da ciò si desume che se l'attore avesse tenuto una regolare e prudente condotta di guida, sarebbe stato in grado di evitare l'impatto.
In conclusione, il primo motivo d'appello principale deve essere respinto.
b. Sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c.ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (così Cass. pronuncia n. 8896/16 e, in senso analogo, Cass. n. 25370/2028).
Nel caso in esame l'appellante non ha provato quale fosse l'attività svolta prima dell'incidente, ma si è limitato a richiamare le dichiarazioni rese nel corso della CTU medico-legale, prive di valore probatorio;
l'attore inoltre neppure ha provato l'ammontare del reddito percepito prima dell'evento lesivo;
pertanto deve ritenersi, in adesione al richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che nel caso in pagina 16 di 21 esame non ricorrono le condizioni per liquidare il danno patrimoniale, applicando il criterio del triplo della pensione sociale.
Da ciò consegue il rigetto del secondo motivo di appello principale.
c. Sulla liquidazione del danno spettante ai congiunti di Parte_1
È costantemente affermato nella giurisprudenza della Suprema Corte che “il principio di cui all'art. 1227 cod. civ. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per
l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 del codice) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato si applica non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito e al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che
l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni subiti "iure proprio" (così Cass. sentenza n. 25514/2014 e 4208/2017).
Pertanto, nel caso di specie, del tutto correttamente il primo Giudice ha provveduto a ridurre il danno patito dai prossimi congiunti in misura proporzionale alla percentuale di concorso colposo del 50% applicata a Parte_1
Le considerazioni che precedono conducono pertanto al rigetto del terzo motivo d'appello principale.
d. Sull'appello incidentale: il danno da lesione del rapporto parentale.
Le doglianze svolte da secondo cui i congiunti di non CP_1 Parte_1
avrebbero offerto prova idonea del danno da lesione del rapporto parentale, sono infondate.
Invero, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità “in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale pagina 17 di 21 sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento
d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (così Cass. sentenza n. 7748/2020 e, in senso analogo, Cass. n. 11212/2019).
Nel caso di specie il Giudice di prime cure ha correttamente liquidato il danno da lesione del rapporto parentale, facendo ricorso ad una serie di elementi presuntivi, chiaramente enucleati, rappresentati dal legame parentale con la vittima primaria, dalla qualità dei legami affettivi, dal rapporto di convivenza o meno col danneggiato, e dall'età delle parti coinvolte.
Sulla base di tali presupposti il primo Giudice ha liquidato il danno ritenendo, del tutto correttamente, che i problemi di deambulazione occorsi a abbiamo Parte_1
determinato l'indubbio stravolgimento delle abitudini di vita della famiglia, in particolare con riguardo alla posizione della moglie, che “sarà Parte_2
anche investita dalle inevitabili necessità di assistenza quotidiana che Parte_1
potrebbe nel tempo richiedere” e delle due figlie, che hanno inevitabilmente subito un peggioramento della relazione con il padre.
Ad analoghe conclusioni il primo Giudice è pervenuto con riguardo alla posizione dei genitori di che, abitando in un luogo prossimo a quello dell'attore, hanno Parte_1
inevitabilmente subito “un sensibile peggioramento della qualità del tempo futuro da trascorrere insieme con il loro figlio” (così pag. 17 sentenza di primo grado).
Invece, in relazione al fratello, per il quale è stato dimostrato soltanto il Parte_6
grado di parentela con la vittima primaria, il Tribunale ha del tutto correttamente tenuto conto soltanto della verosimile esistenza di una sofferenza soggettiva per il peggioramento dello stato di salute del congiunto. pagina 18 di 21 Quanto ai criteri di liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, si osserva quanto segue.
Le linee guida dell'Osservatorio sulla giustizia civile (anche nell'edizione 2024) ribadiscono quanto segue: “Quanto alla liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale, manca una tabella ad hoc, ad oggi, in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio. Il giudice potrà valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato”.
Nel caso in esame il Giudice di prime cure ha applicato le tabelle elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile, adattandola opportunamente al caso concreto in considerazione della sopravvivenza della vittima primaria.
Per tali motivi ha dimezzato il valore monetario del punto utilizzato per la costruzione della tabella ed ha applicato 0 punti per la sopravvivenza, atteso che non si è verificato il decesso della vittima primaria.
Si ritiene di conseguenza senz'altro condivisibile il criterio di liquidazione seguito dal
Giudice di prime cure, perché conforme alle tabelle di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, opportunamente riadattate e calibrate in relazione al caso concreto.
Per tali motivi l'appello incidentale deve essere respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
La reciproca soccombenza degli appellanti principali e dell'appellante incidentale giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado nei loro rapporti.
pagina 19 di 21 Il pagamento delle spese di lite sostenute da e segue la CP_3 Controparte_2
soccombenza degli appellanti principali nei loro confronti.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile di bassa complessità) in considerazione del limitato impegno professionale profuso e del limitato numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. respinge l'appello principale e l'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 338/2023, resa in data 14.03.2023 e pubblicata il
15.03.2023 e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. dichiara compensate le spese del grado tra gli appellanti principali e l'appellante incidentale;
3. condanna gli appellanti principali a rifondere a e CP_3 Controparte_2
le spese del grado, che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre al rimborso
15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002,
pagina 20 di 21 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre
2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 29 gennaio 2025
Il Consigliere est
Cesira D'Anella
Il Presidente
Carlo Maddaloni
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