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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14570 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42675 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
AM TE, giusta procura in atti Ricorrente
E
, nato in [...] l'[...] Controparte_1
Resistente non costituito Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: affidamento figlio minore
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30.9.25 la ricorrente.
Nessuno per il resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da in data Parte_1
25.9.23 con la quale la stessa, premesso che dalla convivenza more uxorio con erano nati i figli gemelli e (2008); Controparte_1 Per_1 Per_2
che il padre dall'anno 2018 si era definitivamente allontanato dalla famiglia,
manifestando totale disinteresse verso il minore senza contatti anche telefonici, rendendosi del tutto irreperibile, ha chiesto l'affidamento super-
esclusivo dei minori, entrambi affetti da importanti problematiche medico-
sanitarie;
disposti diversi rinvii per il rinnovo della notifica e per il trasferimento del
Giudice titolare di ruolo, all'udienza del 30.9.25 era sentita la ricorrente che dichiarava la propria intenzione di provvedere in via esclusiva al mantenimento dei figli e nessuno compariva per il resistente ritualmente citato;
visto il provvedimento del G.D. del 30.9.25 che in via provvisoria disponeva l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre;
letta la relazione dei Servizi Sociali del 12.8.25;
rilevato che dalla relazione dei Servizi Sociali ha trovato conferma una adeguata capacità accuditiva materna, di contro risultando sostanzialmente irreperibile il padre ormai da svariati anni, mostrando un risalente disinteresse per i figli (oggi quasi maggiorenni) come dagli stessi confermato ai Servizi
Sociali;
ritenuto che, conseguentemente, stante la mancata presenza del padre in maniera continuativa nella cura e gestione dei figli, confermato anche dalla mancata costituzione nel giudizio, sia confacente agli interessi dei minori la conferma dell'affidamento esclusivo alla madre, con collocamento presso di lei per come di fatto avviene da moltissimi anni, ciò anche allo scopo di evitare un non consentito en passe decisionale nelle scelte che li riguardano;
che stante la risalente interruzione, i rapporti col padre potranno riprendere solo previo accordo con la madre;
che, nulla è da prevedersi in punto di misure economiche attesa la volontà
della madre come esplicitata in udienza di continuare a provvedere, come sempre fatto, in via esclusiva ai figli;
che attesa la natura e l'esito del giudizio e la mancata costituzione del resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede;
1) dispone l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre, a lei attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti i minori - istruzione, educazione, salute, rilascio dei documenti, determinazione della residenza abituale - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, anche senza il consenso del padre;
2) dispone il collocamento dei minori presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé previo accordo con la madre;
3) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 6.10.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42675 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
AM TE, giusta procura in atti Ricorrente
E
, nato in [...] l'[...] Controparte_1
Resistente non costituito Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: affidamento figlio minore
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30.9.25 la ricorrente.
Nessuno per il resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da in data Parte_1
25.9.23 con la quale la stessa, premesso che dalla convivenza more uxorio con erano nati i figli gemelli e (2008); Controparte_1 Per_1 Per_2
che il padre dall'anno 2018 si era definitivamente allontanato dalla famiglia,
manifestando totale disinteresse verso il minore senza contatti anche telefonici, rendendosi del tutto irreperibile, ha chiesto l'affidamento super-
esclusivo dei minori, entrambi affetti da importanti problematiche medico-
sanitarie;
disposti diversi rinvii per il rinnovo della notifica e per il trasferimento del
Giudice titolare di ruolo, all'udienza del 30.9.25 era sentita la ricorrente che dichiarava la propria intenzione di provvedere in via esclusiva al mantenimento dei figli e nessuno compariva per il resistente ritualmente citato;
visto il provvedimento del G.D. del 30.9.25 che in via provvisoria disponeva l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre;
letta la relazione dei Servizi Sociali del 12.8.25;
rilevato che dalla relazione dei Servizi Sociali ha trovato conferma una adeguata capacità accuditiva materna, di contro risultando sostanzialmente irreperibile il padre ormai da svariati anni, mostrando un risalente disinteresse per i figli (oggi quasi maggiorenni) come dagli stessi confermato ai Servizi
Sociali;
ritenuto che, conseguentemente, stante la mancata presenza del padre in maniera continuativa nella cura e gestione dei figli, confermato anche dalla mancata costituzione nel giudizio, sia confacente agli interessi dei minori la conferma dell'affidamento esclusivo alla madre, con collocamento presso di lei per come di fatto avviene da moltissimi anni, ciò anche allo scopo di evitare un non consentito en passe decisionale nelle scelte che li riguardano;
che stante la risalente interruzione, i rapporti col padre potranno riprendere solo previo accordo con la madre;
che, nulla è da prevedersi in punto di misure economiche attesa la volontà
della madre come esplicitata in udienza di continuare a provvedere, come sempre fatto, in via esclusiva ai figli;
che attesa la natura e l'esito del giudizio e la mancata costituzione del resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede;
1) dispone l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre, a lei attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti i minori - istruzione, educazione, salute, rilascio dei documenti, determinazione della residenza abituale - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, anche senza il consenso del padre;
2) dispone il collocamento dei minori presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé previo accordo con la madre;
3) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 6.10.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi