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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 4016/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 26.6.2024 e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di appello, dall'avv. DE FALCO ANGELINA (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino, alla via C.F._2
Colombo 2/b;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del commissario straordinario pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ANTONIO NAPOLITANO (c.f. ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv. PAOLO RENNA, in Napoli, alla via A. d'Isernia n. 2;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il adiva il Tribunale di Controparte_1
Avellino affinché, accertato l'inadempimento della ditta agli obblighi di cui Parte_1
1 all'art. 3 della Convenzione, sottoscritta tra le parti in data 15.2.1999 per l'acquisizione di un lotto nell'area Piano Insediamenti Produttivi del in quanto non aveva corrisposto al i CP_1 CP_1 maggiori oneri di acquisizione delle aree scaturenti dall'accoglimento dei giudizi di opposizione alla stima intentati dai proprietari espropriati, né i costi previsti per la realizzazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, venisse dichiarata la risoluzione di diritto della predetta
Convenzione ai sensi dell'art. 10 e la ditta convenuta venisse condannata al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1176/2019, pubblicata in data 18.6.2019, accoglieva la domanda di risoluzione, condannando, altresì, la ditta al risarcimento del Parte_1 danno in favore del quantificandolo nell'importo di € 221.668,11, oltre alla rifusione delle CP_1
spese di lite. Dopo aver ricostruito il contenuto delle clausole della Convenzione inerenti al corrispettivo dell'acquisizione (cfr. art. 3 in cui “il sig. nella sua espressa Parte_1
qualità si obbliga, in caso di impugnazione delle indennità offerte alle ditte espropriate, a versare ad integrazione la somma quale eventuale differenza in più determinata dalla sentenza passata in giudicato”) e alla risoluzione della convenzione stessa (cfr. art. 10 il quale prevede che: “Si procede alla risoluzione della presente convenzione nei casi seguenti: … - In caso di mancato pagamento della rata concordata per la cessione dell'area questo comporterà a giudizio insindacabile del consiglio comunale la risoluzione di diritto dell'atto di cessione con conseguenziale estinzione del diritto di proprietà; …”), il Tribunale dava atto delle seguenti circostanze in fatto: - che in numerose sentenze emesse dalla Corte d'appello di Napoli, passate in giudicato, il era stato CP_1
condannato a pagare agli espropriati, a titolo di indennità, maggiori somme rispetto a quella
CP_ inizialmente concordata nella convenzione quale costo di acquisizione delle aree;
- che la convenuta, nonostante i solleciti del e l'obbligo contrattualmente assunto, non aveva CP_1
provveduto al pagamento delle suddette somme;
- che le somme versate in esecuzione del precedente decreto ingiuntivo ottenuto dal (D.I. n. 1299/2010) coprivano solo in parte CP_1
quanto dovuto e, quindi, non ostavano alla successiva richiesta di risoluzione, legata peraltro all'inadempimento delle maggiori somme dovute al a seguito del passaggio in giudicato CP_1
delle sentenze di opposizione alla stima, così come accertate dalla CTU svolta nel corso del giudizio nell'importo di € 221.668,11; - che, infine, poiché l'assegnatario del lotto aveva pattuito l'impegno contrattuale di corrispondere le eventuali maggiori somme risultanti dai giudizi di opposizione alla stima e non vi aveva provveduto, erano integrati gli estremi per procedere alla risoluzione di diritto di cui all'art. 10 della Convenzione. Su tali presupposti, riteneva, altresì, fondata la domanda risarcitoria formulata dal in quanto “a seguito dell'inadempimento del convenuto, il CP_1
ha dovuto sostenere maggiori oneri per indennità di esproprio e dei costi di acquisizione CP_1
2 dei suoli, che si quantificano in € 221.668,11, somma al pagamento della quale va condannato il convenuto”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 12.9.2019 ha proposto appello Parte_1
censurando, con plurimi motivi, l'erroneità della decisione impugnata, la quale non
[...] aveva tenuto conto: dell'eccepita inammissibilità della domanda di risoluzione proposta dopo una precedente domanda di adempimento;
della mancanza di prova della convenzione da parte del e, comunque, dell'erronea interpretazione del suo art. 10, relativo alle ipotesi di risoluzione CP_1 di diritto;
della mancata previsione tra le cause di risoluzione di diritto dell'omessa realizzazione delle opere di urbanizzazione, all'appellante comunque non ascrivibili, come riconosciuto anche dal
CTU nominato in primo grado;
della mancanza di prova del danno e, comunque, dell'impossibilità di condannare a titolo risarcitorio al pagamento di una somma prevista quale corrispettivo per l'adempimento del contratto.
Costituendosi in giudizio, il ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza alla luce delle esaustive e corrette argomentazioni addotte dal primo giudice.
All'udienza collegiale del 26.6.2024, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per mancanza di specificità dei motivi, formulata dal appellato. CP_1
Osserva la Corte in linea generale che, affinché i motivi di appello possano ritenersi ammissibili alla luce dell'onere di specificità degli stessi contemplata dall'art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis, non è sufficiente, in mancanza di una diretta censura idonea ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione resa dal giudice di prime cure, che l'appellante deduca genericamente l'erroneità della decisione impugnata, di fatto richiamando le argomentazioni giuridiche e le difese già spiegate nel primo grado di giudizio;
essendo, invece, necessario che l'appellante censuri specificamente l'iter argomentativo posto dal primo giudice a fondamento della decisione impugnata, ossia che egli, nel formulare il motivo d'appello, indichi la precisa correlazione con la motivazione della pronuncia, riferendosi specificamente alla ratio decidendi espressa dalla decisione impugnata, che è stata accusata di aver fatto cadere nel vuoto tutte le sue richieste, disattese immotivatamente (cfr., tra le molte, Cass., SU, n. 23299/2011; Cass., n.
13080/2008; Cass., n. 15733/2007).
Ed infatti, coessenziale al concetto di impugnazione è quello di critica o di censura nei confronti del provvedimento impugnato. Ciò è tanto vero per il giudizio di appello che si distingue
3 quale una impugnazione a critica libera con la quale si può denunciare un qualsivoglia vizio (error) dell'atto impugnato, in iudicando e/o in procedendo e proprio per questa sua funzione (di critica argomentata del provvedimento gravato), ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione è necessaria l'enunciazione di motivi specifici: cioè, di precise ragioni di critica e/o di dissenso rispetto all'atto impugnato.
Da tutto ciò deriva la necessità che alle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato vengano contrapposte dall'impugnante altre e diverse argomentazioni dirette ad infirmare la validità logico-giuridica delle ragioni addotte dal primo giudicante ed ipoteticamente giustificanti l'annullamento o la riforma del suo provvedimento (Cass. 10916/2017).
Ciò premesso, sono certamente inammissibili le doglianze contenute nei motivi secondo, terzo e quarto dell'atto di impugnazione.
Con il secondo motivo di appello, ha lamentato l'erroneo mancato rigetto Parte_1
della domanda da parte del primo giudice, non avendo il Comune depositato la Convenzione da lui invocata a sostegno della stessa.
Il motivo è all'evidenza inammissibile per una pluralità di ragioni: innanzitutto la doglianza è stata prospettata per la prima volta nel presente giudizio di appello;
in ogni caso, l'appellante non ha argomentato in cosa sarebbe consistito l'errore del primo giudice, atteso che, in base all'art. 115
c.p.c., il giudice “deve porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti” e, quindi, anche quelle eventualmente introdotte dal convenuto sulla base del principio dispositivo delle prove, le quali, una volta entrate a far parte del generale materiale probatorio, possono essere utilizzate anche per valutare la fondatezza della domanda dell'attore: in altri termini, l'appellante non ha specificato se la Convenzione era stata depositata dal tardivamente e, quindi, era CP_1 perciò inutilizzabile, se essa era stata prodotta dall'odierno appellante ovvero ancora se essa è stata
(irritualmente) acquisita d'ufficio dal giudice, magari tramite il CTU. In ogni caso, la convenzione risulta depositata dal all'atto della sua costituzione nel primo grado di giudizio (cfr. doc. 2 CP_1
all. conv.).
Inammissibile è anche il terzo motivo di impugnazione, in cui l'appellante ha censurato l'erronea interpretazione dell'art. 10 della Convenzione da parte del primo giudice.
In particolare, il Tribunale, pronunciandosi espressamente sull'eccezione, già in tal senso formulata in primo grado dal ha affermato che “La lettura della norma pattizia Parte_1 sostenuta dal convenuto non può essere condivisa. Essa, più che un'interpretazione restrittiva della norma, costituisce un'interpretatio abrogans. Basti pensare che nella convenzione si dava espressamente atto che i costi determinati in base alle indennità di esproprio offerte erano state già corrisposte prima della stipula. Ne deriva che, se il presupposto per la risoluzione di diritto di cui
4 all'articolo 10 fosse il mancato versamento di tali costi, la disposizione stessa sarebbe del tutto inutile poiché verrebbe a regolare gli effetti di un inadempimento non più ipotizzabile al momento della stipula della convenzione…”.
Rispetto a tale precisa motivazione, l'odierno appellante si è limitato a riproporre le medesime doglianze già prospettate in primo grado, tacciando di apoditticità e contrasto con la norma pattizia la motivazione della sentenza, senza formulare nessuna specifica argomentazione nell'atto di appello, idonea ad evidenziare l'erroneità della pronuncia del Tribunale ovvero a censurarne in modo specifico la ritenuta abrogazione implicita della clausola in caso di accoglimento della diversa interpretazione prospettata dall'odierno appellante.
Ancora inammissibile è il quarto motivo di appello, in cui viene lamentato l'errore compiuto dal primo giudice per non aver dichiarato che la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione - peraltro non addebitabile alla ditta aggiudicataria in quanto ripartite tra più soggetti - non poteva integrare un motivo di risoluzione della convenzione.
Nella sentenza impugnata non vi è nessun cenno all'inadempimento della ditta convenuta alla realizzazione delle opere di urbanizzazione o al mancato pagamento dei relativi oneri, sebbene la citazione proposta in primo grado facesse riferimento anche a tali costi quale inadempimento rilevante ai fini della risoluzione della convenzione.
La sentenza appellata, infatti, - probabilmente recependo le valutazioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio, secondo la quale “Il mancato rispetto di questa obbligazione non può essere imputato al , in quanto “Le opere di urbanizzazione del PIP dovrebbero Parte_1
essere realizzate con un intervento e un progetto unitario e ciò implica la compartecipazione economica pro quota millesimale di tutti gli assegnatari dei lotti del PIP, non potendosi demandare ai singoli soggetti assegnatari dei lotti la realizzazione, in modo svincolato ed indipendente, di tratti di strade, di tratti di fognature e di altri servizi necessari per il funzionamento dell'area industriale” - individua, come unico inadempimento dell'assegnatario rilevante ai fini della risoluzione ex art. 10 della Convenzione, il mancato pagamento delle maggiori somme accertate come dovute agli espropriati, senza in nessun punto della motivazione fare riferimento, neppure generico, ad un eventuale inadempimento nella realizzazione degli oneri di urbanizzazione.
Il motivo in esame, quindi, non si confronta con la motivazione della sentenza, attribuendole errori di valutazione, in essa non rinvenibili.
Il primo motivo di appello è, invece, infondato e va rigettato.
Con esso l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 1453 c.c., deducendo che il CP_1 poiché nel 2010 aveva già chiesto l'adempimento della convenzione per ottenere il pagamento dei costi in essa pattuiti, non poteva più, nel successivo giudizio, modificare la domanda, chiedendo la
5 risoluzione della convenzione. Lamentava, quindi, l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sulle eccezioni in tal senso già formulate in primo grado.
In base al primo comma dell'art. 1453 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere
l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”, aggiungendo al secondo comma che “La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione”.
Il primo comma della norma pone, quale regola generale, quella per cui la parte adempiente, a fronte dell'inadempimento dell'altra parte, ha la facoltà di scegliere se proseguire nell'esecuzione del contratto, chiedendo l'adempimento della prestazione altrui, ovvero se sciogliersi dallo stesso, chiedendone la risoluzione;
e ciò sulla base di una valutazione della gravità dell'inadempimento e del suo interesse ad ottenere la controprestazione.
Al secondo comma, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la norma prevede che, ove la parte, sulla base di una valutazione iniziale, abbia deciso di chiedere l'adempimento della prestazione, nel corso del giudizio, può sempre modificare la domanda, chiedendo la risoluzione;
ciò, tuttavia, non implica che tale scelta debba essere effettuata obbligatoriamente nel corso del giudizio già azionato per l'adempimento, con preclusione di chiedere successivamente, permanendo l'inadempimento, la risoluzione in un autonomo giudizio. La norma, infatti, costituisce solo una deroga al regime della mutatio libelli prevista dal codice di rito, consentendo all'attore che abbia chiesto l'adempimento di modificare la domanda in risoluzione senza incorrere nei limiti di cui all'art. 183 c.p.c. (potendosi proporre la diversa domanda anche in sede di precisazione delle conclusioni, in appello o nel giudizio di rinvio, purché sulla base degli stessi fatti già dedotti).
L'unico divieto posto dalla norma è, quindi, quello di chiedere l'adempimento della prestazione ove inizialmente fosse stata chiesta la risoluzione.
Nel caso di specie, peraltro, l'adempimento azionato nel 2010 con la richiesta di provvedimento monitorio atteneva solo ad una parte della prestazione pattuita, mentre la successiva richiesta di risoluzione in esame si fonda su ulteriori fatti di inadempimento non azionati nel primo giudizio ed emersi all'esito del passaggio in giudicato di tutte le sentenze della Corte d'appello di
Napoli sulla determinazione dei costi di esproprio.
Meritano, invece, accoglimento i motivi quinto e sesto dell'impugnazione, che, per la loro evidente connessione, vanno trattati congiuntamente.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante, posto che l'azione risarcitoria presuppone il collegamento causale tra danno e condotta del danneggiante, nonché l'allegazione e la prova del
6 danno subito, ha lamentato che il non aveva fornito nessuna prova del danno, con CP_1
conseguente errore del primo giudice nella sua liquidazione.
Con il sesto motivo, poi, ha censurato la sentenza impugnata per avere Parte_1
erroneamente liquidato a titolo risarcitorio la somma dovuta a titolo di adempimento contrattuale, adducendo l'impossibilità di qualificare come risarcimento un importo costituente il prezzo pattuito nella convenzione, con conseguente locupletazione di incassi da parte del che non solo, in CP_1
virtù della pronunciata risoluzione di diritto, verrebbe a riacquisire la proprietà delle aree originariamente cedute, ma otterrebbe anche il corrispettivo pattuito per la cessione.
E' pacifico tra le parti e risultante dalla CTU espletata in primo grado che l'importo di €
221.668,11, a cui il è stato condannato a titolo risarcitorio quale danno conseguente Parte_1 all'inadempimento contrattuale, corrisponde esattamente all'importo che sarebbe stato dovuto dall'odierno appellante in adempimento delle pattuizioni di cui all'art. 3 della Convenzione, sulla base delle maggiori somme per l'acquisizione delle aree risultanti dalle sentenze della Corte
d'appello, passate in giudicato.
Il CTU, infatti, alla pag. 8 dell'elaborato peritale e nelle conclusioni ha espressamente precisato che “Le somme dovute al da in relazione agli obblighi Controparte_1 Parte_1
assunti dallo stesso con la convenzione n. 3 del 15.2.1999 ammontano ad € 221.668,11. Tale importo costituisce la quota afferente al per effetto dell'assegnazione del lotto di Parte_1
4000 mq e dell'incidenza di 2.036 mq, pari a 167 millesimi sulle aree occorrenti per le infrastrutture delle maggiori indennità di esproprio e dei costi di acquisizione dei suoli necessari per la realizzazione del PIP, scaturenti dalle sentenze passate in giudicato della Corte di appello di
Napoli numero 3693/2006, 2088/2007, 3279/2008, 1624/2009, 3427/2010, 301/2010, 882/2011”.
Orbene, il danno conseguenza derivante da un inadempimento contrattuale - che è accertamento distinto da quello dell'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione - consiste nel danno emergente (perdita subita quale conseguenza dell'inadempimento) e/o nel lucro cessante
(concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale) derivati quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento stesso.
Come correttamente sostenuto dall'appellante, quindi, dichiarata la risoluzione di diritto della convenzione con conseguente “estinzione del diritto di proprietà” in capo al cessionario delle aree
(cfr. art. 10 Convenzione), il danno non può coincidere con la somma che la parte avrebbe dovuto corrispondere al quale prezzo per il trasferimento delle aree, ma deve essere CP_1
specificamente allegato e provato da colui che lamenta di averlo subito.
7 Erroneamente, quindi, il Tribunale, dopo aver affermato che l'inadempimento giustificante la risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi dell'art. 10 citato, consisteva nel mancato pagamento da parte del delle maggiori somme accertate come dovute a titolo di Parte_1
indennità agli espropriati con sentenze passate in giudicato, ha ritenuto sussistente il danno, nella misura quantificata dal CTU, specificando che “a seguito dell'inadempimento del convenuto, il ha dovuto sostenere maggiori oneri per indennità di esproprio e costi di acquisizione dei CP_1 suoli”, affermando di fatto che il danno fosse coincidente con l'inadempimento.
Ed infatti, i maggiori oneri sostenuti dal non sono conseguenza dell'inadempimento CP_1
del convenuto al pagamento integrale degli oneri di acquisizione delle aree, ma sono ricollegabili all'erronea determinazione iniziale, da parte del stesso, delle indennità di esproprio, tanto CP_1
che erano stati pattuiti quale obbligazione contrattuale volta a tenere indenne il in caso di CP_1
opposizione alla stima da parte degli espropriati.
Il quindi, avendo riacquistato il diritto di proprietà sulle aree cedute a seguito della CP_1 risoluzione della convenzione, non può invocare quale danno subito l'importo corrispondente all'esatto adempimento della convenzione, pari alle somme corrisposte agli espropriati per l'acquisizione delle predette aree, in quanto in tal modo otterrebbe sia il pagamento del corrispettivo della cessione inizialmente realizzata, che la riacquisizione della proprietà originariamente ceduta;
l'Ente, quindi, avrebbe dovuto dedurre o un danno emergente derivatogli dall'inadempimento dell'impresa assegnataria del lotto per cui è causa (ad esempio, i costi ulteriori sostenuti per riassegnare le aree a terzi, i costi legati alla stipula della convenzione risolta, i costi per il trasferimento delle aree all'odierno appellante, la cessione del lotto a terzi a prezzo inferiore ai costi sostenuti per l'acquisizione, la qualità di preponente del contraente inadempiente e l'acquisizione dell'aree solo a seguito di sua espressa richiesta…) o un lucro cessante derivante dalla mancata realizzazione delle opere.
Nessuna di tali circostanze è stata dedotta e provata dal con la conseguenza che la CP_1 domanda di risarcimento del danno quale conseguenza dell'inadempimento deve essere rigettata e la sentenza impugnata, nella statuizione relativa, contenuta al capo 2, deve essere riformata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, ossia del parziale accoglimento delle domande formulate dal (con CP_1 accoglimento della sola domanda di risoluzione) e dell'accoglimento parziale dell'appello, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1176/2019 pubblicata in data 18.6.2019,
[...]
8 nei confronti del in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dal con conseguente CP_1
riforma della sentenza impugnata su tale punto, contenuto al capo 2 della stessa;
2) compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 4016/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 26.6.2024 e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di appello, dall'avv. DE FALCO ANGELINA (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino, alla via C.F._2
Colombo 2/b;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del commissario straordinario pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ANTONIO NAPOLITANO (c.f. ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv. PAOLO RENNA, in Napoli, alla via A. d'Isernia n. 2;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il adiva il Tribunale di Controparte_1
Avellino affinché, accertato l'inadempimento della ditta agli obblighi di cui Parte_1
1 all'art. 3 della Convenzione, sottoscritta tra le parti in data 15.2.1999 per l'acquisizione di un lotto nell'area Piano Insediamenti Produttivi del in quanto non aveva corrisposto al i CP_1 CP_1 maggiori oneri di acquisizione delle aree scaturenti dall'accoglimento dei giudizi di opposizione alla stima intentati dai proprietari espropriati, né i costi previsti per la realizzazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, venisse dichiarata la risoluzione di diritto della predetta
Convenzione ai sensi dell'art. 10 e la ditta convenuta venisse condannata al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1176/2019, pubblicata in data 18.6.2019, accoglieva la domanda di risoluzione, condannando, altresì, la ditta al risarcimento del Parte_1 danno in favore del quantificandolo nell'importo di € 221.668,11, oltre alla rifusione delle CP_1
spese di lite. Dopo aver ricostruito il contenuto delle clausole della Convenzione inerenti al corrispettivo dell'acquisizione (cfr. art. 3 in cui “il sig. nella sua espressa Parte_1
qualità si obbliga, in caso di impugnazione delle indennità offerte alle ditte espropriate, a versare ad integrazione la somma quale eventuale differenza in più determinata dalla sentenza passata in giudicato”) e alla risoluzione della convenzione stessa (cfr. art. 10 il quale prevede che: “Si procede alla risoluzione della presente convenzione nei casi seguenti: … - In caso di mancato pagamento della rata concordata per la cessione dell'area questo comporterà a giudizio insindacabile del consiglio comunale la risoluzione di diritto dell'atto di cessione con conseguenziale estinzione del diritto di proprietà; …”), il Tribunale dava atto delle seguenti circostanze in fatto: - che in numerose sentenze emesse dalla Corte d'appello di Napoli, passate in giudicato, il era stato CP_1
condannato a pagare agli espropriati, a titolo di indennità, maggiori somme rispetto a quella
CP_ inizialmente concordata nella convenzione quale costo di acquisizione delle aree;
- che la convenuta, nonostante i solleciti del e l'obbligo contrattualmente assunto, non aveva CP_1
provveduto al pagamento delle suddette somme;
- che le somme versate in esecuzione del precedente decreto ingiuntivo ottenuto dal (D.I. n. 1299/2010) coprivano solo in parte CP_1
quanto dovuto e, quindi, non ostavano alla successiva richiesta di risoluzione, legata peraltro all'inadempimento delle maggiori somme dovute al a seguito del passaggio in giudicato CP_1
delle sentenze di opposizione alla stima, così come accertate dalla CTU svolta nel corso del giudizio nell'importo di € 221.668,11; - che, infine, poiché l'assegnatario del lotto aveva pattuito l'impegno contrattuale di corrispondere le eventuali maggiori somme risultanti dai giudizi di opposizione alla stima e non vi aveva provveduto, erano integrati gli estremi per procedere alla risoluzione di diritto di cui all'art. 10 della Convenzione. Su tali presupposti, riteneva, altresì, fondata la domanda risarcitoria formulata dal in quanto “a seguito dell'inadempimento del convenuto, il CP_1
ha dovuto sostenere maggiori oneri per indennità di esproprio e dei costi di acquisizione CP_1
2 dei suoli, che si quantificano in € 221.668,11, somma al pagamento della quale va condannato il convenuto”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 12.9.2019 ha proposto appello Parte_1
censurando, con plurimi motivi, l'erroneità della decisione impugnata, la quale non
[...] aveva tenuto conto: dell'eccepita inammissibilità della domanda di risoluzione proposta dopo una precedente domanda di adempimento;
della mancanza di prova della convenzione da parte del e, comunque, dell'erronea interpretazione del suo art. 10, relativo alle ipotesi di risoluzione CP_1 di diritto;
della mancata previsione tra le cause di risoluzione di diritto dell'omessa realizzazione delle opere di urbanizzazione, all'appellante comunque non ascrivibili, come riconosciuto anche dal
CTU nominato in primo grado;
della mancanza di prova del danno e, comunque, dell'impossibilità di condannare a titolo risarcitorio al pagamento di una somma prevista quale corrispettivo per l'adempimento del contratto.
Costituendosi in giudizio, il ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza alla luce delle esaustive e corrette argomentazioni addotte dal primo giudice.
All'udienza collegiale del 26.6.2024, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per mancanza di specificità dei motivi, formulata dal appellato. CP_1
Osserva la Corte in linea generale che, affinché i motivi di appello possano ritenersi ammissibili alla luce dell'onere di specificità degli stessi contemplata dall'art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis, non è sufficiente, in mancanza di una diretta censura idonea ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione resa dal giudice di prime cure, che l'appellante deduca genericamente l'erroneità della decisione impugnata, di fatto richiamando le argomentazioni giuridiche e le difese già spiegate nel primo grado di giudizio;
essendo, invece, necessario che l'appellante censuri specificamente l'iter argomentativo posto dal primo giudice a fondamento della decisione impugnata, ossia che egli, nel formulare il motivo d'appello, indichi la precisa correlazione con la motivazione della pronuncia, riferendosi specificamente alla ratio decidendi espressa dalla decisione impugnata, che è stata accusata di aver fatto cadere nel vuoto tutte le sue richieste, disattese immotivatamente (cfr., tra le molte, Cass., SU, n. 23299/2011; Cass., n.
13080/2008; Cass., n. 15733/2007).
Ed infatti, coessenziale al concetto di impugnazione è quello di critica o di censura nei confronti del provvedimento impugnato. Ciò è tanto vero per il giudizio di appello che si distingue
3 quale una impugnazione a critica libera con la quale si può denunciare un qualsivoglia vizio (error) dell'atto impugnato, in iudicando e/o in procedendo e proprio per questa sua funzione (di critica argomentata del provvedimento gravato), ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione è necessaria l'enunciazione di motivi specifici: cioè, di precise ragioni di critica e/o di dissenso rispetto all'atto impugnato.
Da tutto ciò deriva la necessità che alle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato vengano contrapposte dall'impugnante altre e diverse argomentazioni dirette ad infirmare la validità logico-giuridica delle ragioni addotte dal primo giudicante ed ipoteticamente giustificanti l'annullamento o la riforma del suo provvedimento (Cass. 10916/2017).
Ciò premesso, sono certamente inammissibili le doglianze contenute nei motivi secondo, terzo e quarto dell'atto di impugnazione.
Con il secondo motivo di appello, ha lamentato l'erroneo mancato rigetto Parte_1
della domanda da parte del primo giudice, non avendo il Comune depositato la Convenzione da lui invocata a sostegno della stessa.
Il motivo è all'evidenza inammissibile per una pluralità di ragioni: innanzitutto la doglianza è stata prospettata per la prima volta nel presente giudizio di appello;
in ogni caso, l'appellante non ha argomentato in cosa sarebbe consistito l'errore del primo giudice, atteso che, in base all'art. 115
c.p.c., il giudice “deve porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti” e, quindi, anche quelle eventualmente introdotte dal convenuto sulla base del principio dispositivo delle prove, le quali, una volta entrate a far parte del generale materiale probatorio, possono essere utilizzate anche per valutare la fondatezza della domanda dell'attore: in altri termini, l'appellante non ha specificato se la Convenzione era stata depositata dal tardivamente e, quindi, era CP_1 perciò inutilizzabile, se essa era stata prodotta dall'odierno appellante ovvero ancora se essa è stata
(irritualmente) acquisita d'ufficio dal giudice, magari tramite il CTU. In ogni caso, la convenzione risulta depositata dal all'atto della sua costituzione nel primo grado di giudizio (cfr. doc. 2 CP_1
all. conv.).
Inammissibile è anche il terzo motivo di impugnazione, in cui l'appellante ha censurato l'erronea interpretazione dell'art. 10 della Convenzione da parte del primo giudice.
In particolare, il Tribunale, pronunciandosi espressamente sull'eccezione, già in tal senso formulata in primo grado dal ha affermato che “La lettura della norma pattizia Parte_1 sostenuta dal convenuto non può essere condivisa. Essa, più che un'interpretazione restrittiva della norma, costituisce un'interpretatio abrogans. Basti pensare che nella convenzione si dava espressamente atto che i costi determinati in base alle indennità di esproprio offerte erano state già corrisposte prima della stipula. Ne deriva che, se il presupposto per la risoluzione di diritto di cui
4 all'articolo 10 fosse il mancato versamento di tali costi, la disposizione stessa sarebbe del tutto inutile poiché verrebbe a regolare gli effetti di un inadempimento non più ipotizzabile al momento della stipula della convenzione…”.
Rispetto a tale precisa motivazione, l'odierno appellante si è limitato a riproporre le medesime doglianze già prospettate in primo grado, tacciando di apoditticità e contrasto con la norma pattizia la motivazione della sentenza, senza formulare nessuna specifica argomentazione nell'atto di appello, idonea ad evidenziare l'erroneità della pronuncia del Tribunale ovvero a censurarne in modo specifico la ritenuta abrogazione implicita della clausola in caso di accoglimento della diversa interpretazione prospettata dall'odierno appellante.
Ancora inammissibile è il quarto motivo di appello, in cui viene lamentato l'errore compiuto dal primo giudice per non aver dichiarato che la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione - peraltro non addebitabile alla ditta aggiudicataria in quanto ripartite tra più soggetti - non poteva integrare un motivo di risoluzione della convenzione.
Nella sentenza impugnata non vi è nessun cenno all'inadempimento della ditta convenuta alla realizzazione delle opere di urbanizzazione o al mancato pagamento dei relativi oneri, sebbene la citazione proposta in primo grado facesse riferimento anche a tali costi quale inadempimento rilevante ai fini della risoluzione della convenzione.
La sentenza appellata, infatti, - probabilmente recependo le valutazioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio, secondo la quale “Il mancato rispetto di questa obbligazione non può essere imputato al , in quanto “Le opere di urbanizzazione del PIP dovrebbero Parte_1
essere realizzate con un intervento e un progetto unitario e ciò implica la compartecipazione economica pro quota millesimale di tutti gli assegnatari dei lotti del PIP, non potendosi demandare ai singoli soggetti assegnatari dei lotti la realizzazione, in modo svincolato ed indipendente, di tratti di strade, di tratti di fognature e di altri servizi necessari per il funzionamento dell'area industriale” - individua, come unico inadempimento dell'assegnatario rilevante ai fini della risoluzione ex art. 10 della Convenzione, il mancato pagamento delle maggiori somme accertate come dovute agli espropriati, senza in nessun punto della motivazione fare riferimento, neppure generico, ad un eventuale inadempimento nella realizzazione degli oneri di urbanizzazione.
Il motivo in esame, quindi, non si confronta con la motivazione della sentenza, attribuendole errori di valutazione, in essa non rinvenibili.
Il primo motivo di appello è, invece, infondato e va rigettato.
Con esso l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 1453 c.c., deducendo che il CP_1 poiché nel 2010 aveva già chiesto l'adempimento della convenzione per ottenere il pagamento dei costi in essa pattuiti, non poteva più, nel successivo giudizio, modificare la domanda, chiedendo la
5 risoluzione della convenzione. Lamentava, quindi, l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sulle eccezioni in tal senso già formulate in primo grado.
In base al primo comma dell'art. 1453 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere
l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”, aggiungendo al secondo comma che “La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione”.
Il primo comma della norma pone, quale regola generale, quella per cui la parte adempiente, a fronte dell'inadempimento dell'altra parte, ha la facoltà di scegliere se proseguire nell'esecuzione del contratto, chiedendo l'adempimento della prestazione altrui, ovvero se sciogliersi dallo stesso, chiedendone la risoluzione;
e ciò sulla base di una valutazione della gravità dell'inadempimento e del suo interesse ad ottenere la controprestazione.
Al secondo comma, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la norma prevede che, ove la parte, sulla base di una valutazione iniziale, abbia deciso di chiedere l'adempimento della prestazione, nel corso del giudizio, può sempre modificare la domanda, chiedendo la risoluzione;
ciò, tuttavia, non implica che tale scelta debba essere effettuata obbligatoriamente nel corso del giudizio già azionato per l'adempimento, con preclusione di chiedere successivamente, permanendo l'inadempimento, la risoluzione in un autonomo giudizio. La norma, infatti, costituisce solo una deroga al regime della mutatio libelli prevista dal codice di rito, consentendo all'attore che abbia chiesto l'adempimento di modificare la domanda in risoluzione senza incorrere nei limiti di cui all'art. 183 c.p.c. (potendosi proporre la diversa domanda anche in sede di precisazione delle conclusioni, in appello o nel giudizio di rinvio, purché sulla base degli stessi fatti già dedotti).
L'unico divieto posto dalla norma è, quindi, quello di chiedere l'adempimento della prestazione ove inizialmente fosse stata chiesta la risoluzione.
Nel caso di specie, peraltro, l'adempimento azionato nel 2010 con la richiesta di provvedimento monitorio atteneva solo ad una parte della prestazione pattuita, mentre la successiva richiesta di risoluzione in esame si fonda su ulteriori fatti di inadempimento non azionati nel primo giudizio ed emersi all'esito del passaggio in giudicato di tutte le sentenze della Corte d'appello di
Napoli sulla determinazione dei costi di esproprio.
Meritano, invece, accoglimento i motivi quinto e sesto dell'impugnazione, che, per la loro evidente connessione, vanno trattati congiuntamente.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante, posto che l'azione risarcitoria presuppone il collegamento causale tra danno e condotta del danneggiante, nonché l'allegazione e la prova del
6 danno subito, ha lamentato che il non aveva fornito nessuna prova del danno, con CP_1
conseguente errore del primo giudice nella sua liquidazione.
Con il sesto motivo, poi, ha censurato la sentenza impugnata per avere Parte_1
erroneamente liquidato a titolo risarcitorio la somma dovuta a titolo di adempimento contrattuale, adducendo l'impossibilità di qualificare come risarcimento un importo costituente il prezzo pattuito nella convenzione, con conseguente locupletazione di incassi da parte del che non solo, in CP_1
virtù della pronunciata risoluzione di diritto, verrebbe a riacquisire la proprietà delle aree originariamente cedute, ma otterrebbe anche il corrispettivo pattuito per la cessione.
E' pacifico tra le parti e risultante dalla CTU espletata in primo grado che l'importo di €
221.668,11, a cui il è stato condannato a titolo risarcitorio quale danno conseguente Parte_1 all'inadempimento contrattuale, corrisponde esattamente all'importo che sarebbe stato dovuto dall'odierno appellante in adempimento delle pattuizioni di cui all'art. 3 della Convenzione, sulla base delle maggiori somme per l'acquisizione delle aree risultanti dalle sentenze della Corte
d'appello, passate in giudicato.
Il CTU, infatti, alla pag. 8 dell'elaborato peritale e nelle conclusioni ha espressamente precisato che “Le somme dovute al da in relazione agli obblighi Controparte_1 Parte_1
assunti dallo stesso con la convenzione n. 3 del 15.2.1999 ammontano ad € 221.668,11. Tale importo costituisce la quota afferente al per effetto dell'assegnazione del lotto di Parte_1
4000 mq e dell'incidenza di 2.036 mq, pari a 167 millesimi sulle aree occorrenti per le infrastrutture delle maggiori indennità di esproprio e dei costi di acquisizione dei suoli necessari per la realizzazione del PIP, scaturenti dalle sentenze passate in giudicato della Corte di appello di
Napoli numero 3693/2006, 2088/2007, 3279/2008, 1624/2009, 3427/2010, 301/2010, 882/2011”.
Orbene, il danno conseguenza derivante da un inadempimento contrattuale - che è accertamento distinto da quello dell'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione - consiste nel danno emergente (perdita subita quale conseguenza dell'inadempimento) e/o nel lucro cessante
(concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale) derivati quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento stesso.
Come correttamente sostenuto dall'appellante, quindi, dichiarata la risoluzione di diritto della convenzione con conseguente “estinzione del diritto di proprietà” in capo al cessionario delle aree
(cfr. art. 10 Convenzione), il danno non può coincidere con la somma che la parte avrebbe dovuto corrispondere al quale prezzo per il trasferimento delle aree, ma deve essere CP_1
specificamente allegato e provato da colui che lamenta di averlo subito.
7 Erroneamente, quindi, il Tribunale, dopo aver affermato che l'inadempimento giustificante la risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi dell'art. 10 citato, consisteva nel mancato pagamento da parte del delle maggiori somme accertate come dovute a titolo di Parte_1
indennità agli espropriati con sentenze passate in giudicato, ha ritenuto sussistente il danno, nella misura quantificata dal CTU, specificando che “a seguito dell'inadempimento del convenuto, il ha dovuto sostenere maggiori oneri per indennità di esproprio e costi di acquisizione dei CP_1 suoli”, affermando di fatto che il danno fosse coincidente con l'inadempimento.
Ed infatti, i maggiori oneri sostenuti dal non sono conseguenza dell'inadempimento CP_1
del convenuto al pagamento integrale degli oneri di acquisizione delle aree, ma sono ricollegabili all'erronea determinazione iniziale, da parte del stesso, delle indennità di esproprio, tanto CP_1
che erano stati pattuiti quale obbligazione contrattuale volta a tenere indenne il in caso di CP_1
opposizione alla stima da parte degli espropriati.
Il quindi, avendo riacquistato il diritto di proprietà sulle aree cedute a seguito della CP_1 risoluzione della convenzione, non può invocare quale danno subito l'importo corrispondente all'esatto adempimento della convenzione, pari alle somme corrisposte agli espropriati per l'acquisizione delle predette aree, in quanto in tal modo otterrebbe sia il pagamento del corrispettivo della cessione inizialmente realizzata, che la riacquisizione della proprietà originariamente ceduta;
l'Ente, quindi, avrebbe dovuto dedurre o un danno emergente derivatogli dall'inadempimento dell'impresa assegnataria del lotto per cui è causa (ad esempio, i costi ulteriori sostenuti per riassegnare le aree a terzi, i costi legati alla stipula della convenzione risolta, i costi per il trasferimento delle aree all'odierno appellante, la cessione del lotto a terzi a prezzo inferiore ai costi sostenuti per l'acquisizione, la qualità di preponente del contraente inadempiente e l'acquisizione dell'aree solo a seguito di sua espressa richiesta…) o un lucro cessante derivante dalla mancata realizzazione delle opere.
Nessuna di tali circostanze è stata dedotta e provata dal con la conseguenza che la CP_1 domanda di risarcimento del danno quale conseguenza dell'inadempimento deve essere rigettata e la sentenza impugnata, nella statuizione relativa, contenuta al capo 2, deve essere riformata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, ossia del parziale accoglimento delle domande formulate dal (con CP_1 accoglimento della sola domanda di risoluzione) e dell'accoglimento parziale dell'appello, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1176/2019 pubblicata in data 18.6.2019,
[...]
8 nei confronti del in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dal con conseguente CP_1
riforma della sentenza impugnata su tale punto, contenuto al capo 2 della stessa;
2) compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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