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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/12/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 821 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.
- CF - nato a [...] in data [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
MORGETI, n. 69, 88046 LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv.
ZI TT - CF - PEC - C.F._2 Email_1 che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso in atti e sig.ra CP_1
- CF - nata in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 04/04/1981, ivi residente in [...]
[...] C.F._3
VETRIERA, n. 38, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. GRECO CARLO - CF - PEC C.F._4
- elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale, giusta procura rilasciata in calce Email_2 al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 1° dicembre 2025”
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 05/11/2025 - che essi istanti hanno contratto matrimonio civile in data 11.06.2009, a
Lamezia Terme, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2009, parte 1, n. 6
(doc. 1); 2
• che dall'unione sono nati i figli il 17.09.2005, cod. fisc. , Persona_1 C.F._5 Per_2
il 15.07.2007, cod. fisc. e l'11.11.2011, cod. fisc.
[...] C.F._6 Persona_3
C.F._7
• che il matrimonio si è rivelato, purtroppo, infelice e i coniugi si sono separati consensualmente, e con provvedimento del 20.02.2017 del Tribunale di Lamezia Terme, nel procedimento iscritto al n. 1554/2016, è stata omologata la separazione consensuale;
• che dall'epoca della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale e dalla successiva omologazione della separazione consensuale la convivenza tra i coniugi non è più ripresa;
• i coniugi intendono formulare, ai sensi dell'art. 4 della Legge 898/70, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda congiunta di scioglimento, anche ai sensi dell'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970, n.898, modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74;
• che i figli hanno vissuto presso l'abitazione del padre , frequentando quotidianamente Parte_1 la madre, dato che i coniugi hanno mantenuto buoni rapporti di collaborazione reciproca (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Tanto premesso, i sigg.ri e , chiedevano che il Tribunale di Lamezia Terme volesse Parte_1 CP_1 pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni diritto in ordine all'assegno di mantenimento tra loro;
2. La casa coniugale, di proprietà della madre di , sig.ra , è concessa in Parte_1 Parte_2 comodato al sig che continuerà ad abitarla;
Parte_1 Per Per_ Per_
3. I figli e , ormai maggiorenni, ed il minore continueranno a vivere con il padre sig.
, ferma restando la piena libertà degli stessi di permanere, anche con pernottamento, presso Parte_1 la madre sig.r quando lo desiderino, secondo le loro esigenze di vita, studio e relazioni affettive, CP_1 senza limiti o divieti imposti dall'altro genitore. Per_ Per il figlio minor di anni quattordici, le parti dichiarano e chiedono che:
• l'esercizio della responsabilità genitoriale sia riconosciuto ad entrambi i genitori in modo congiunto e paritario, ai sensi degli artt. 337-ter e ss. c.c.;
• l'affidamento del minore sia condiviso e paritario tra i genitori, con pari dignità e ruolo educativo di entrambi, e collocamento presso l'abitazione del padr Parte_1
• EA potrà frequentare liberamente, soggiornare e pernottare presso la madre in forma flessibile, secondo le esigenze scolastiche, sportive e personali del minore e secondo la sua volontà, nel rispetto del suo equilibrio e della sua serenità.
Resta inteso che, pur permanendo stabilmente l'attuale organizzazione abitativa presso l'immobile in cui vive il padre, il minore potrà trascorrere liberamente, anche per più giorni consecutivi e con pernottamento, periodi di convivenza con la madre, senza necessità di autorizzazioni preventive, sulla base di un accordo organizzativo tra i genitori.
1. Mantenimento diretto dei figli. Le parti dichiarano che, in ragione dell'affidamento condiviso e paritario e della gestione diretta della prole da parte di entrambi i genitori, non sussiste alcun obbligo di corresponsione di un assegno periodico di mantenimento in favore del figlio minore da parte dell'uno verso l'altro genitore. 3
Ciascun genitore provvederà direttamente alle esigenze ordinarie dei figli (vitto, alloggio, vestiario, spese Per_ quotidiane di istruzione e cura) durante i periodi in cui i figli, e in particolare il minor si trovano presso di lui/lei.
Le spese straordinarie relative a tutti i figli (tra cui, a titolo esemplificativo: spese scolastiche di iscrizione e libri, spese mediche non coperte dal SSN, visite specialistiche, attività sportive e parascolastiche, viaggi di istruzione, presidi sanitari, occhiali, apparecchi ortodontici) – da concordarsi preventivamente ove possibile e comunque documentate, salvo l'urgenza sanitaria – saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno.
1. Rapporto personale con ciascun genitore. Ciascun genitore riconosce e garantisce all'altro il pieno e libero diritto di mantenere e coltivare il rapporto affettivo, educativo e quotidiano con tutti i figli, senza frapporre ostacoli, condizionamenti o divieti diretti o indiretti.
Entrambi i genitori dichiarano espressamente di non porre, e di non voler porre in futuro, alcuna limitazione al rapporto dei figli con l'altro genitore e con la rispettiva famiglia di origine (nonni, zii, fratelli/sorelle), riconoscendo che la continuità del legame con entrambi i rami genitoriali è nell'interesse primario della prole.
1. Diritto di comunicazione. È riconosciuto a ciascun genitore il diritto di comunicare liberamente con i figli (telefonate, messaggi, videochiamate, ecc.) in qualsiasi momento ragionevole della giornata, senza ingiustificati ostacoli o ingerenze da parte dell'altro genitore.
Parimenti, è riconosciuto ai figli il diritto di contattare liberamente in ogni momento ciascun genitore e di trascorrere tempo con l'uno o con l'altro, anche con pernottamento, secondo il proprio bisogno affettivo e la propria volontà. Per_ 1. Periodi di permanenza, vacanze e festività. La madre potrà fare visita e frequentare il figlio e tenerlo con sé – anche con pernottamento – per periodi determinati durante le vacanze estive e le festività natalizie e pasquali, nonché in ulteriori periodi dell'anno, previo accordo organizzativo tra i genitori, nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi del minore.
2. Contegno reciproco. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di comunicazione serena tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare e valorizzare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, soprattutto alla presenza dei figli, e astenendosi da condotte denigratorie o manipolatorie idonee ad alterare l'immagine dell'altro genitore agli occhi dei figli.
3. Decisioni di maggiore interesse. Resta inteso che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio Per_ minore – relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e, in generale, alle scelte di particolare rilievo – saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati e aggiornati circa tutte le questioni rilevanti relative ai figli, scambiandosi ogni informazione utile (scolastica, sanitaria, educativa e sociale) con tempestività e buona fede (vedi il ricorso congiunto in atti).
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 2 dicembre 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 6 novembre 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la 4
controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c. di nuova formulazione ed in vigore a far data dal 1° gennaio 2023, si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 1° dicembre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, una volta preso atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 11 novembre 2025, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio secondo il rito civile in Lamezia Terme ed in data 10 giugno 2009, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio (vedi in atti).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 2 febbraio 2017 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1554/2016 RG e che, in data 20/02/2017 il Tribunale – in composizione collegiale – aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI: data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 2 febbraio 2017; data di deposito del presente ricorso: 5 novembre 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 2 dicembre 2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro del tutto identiche o comunque assai simili a quelle di cui al decreto 5
di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli, alcuni dei quali ancora minori (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 11 novembre 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 821 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
- nato a [...] in data [...], residente in [...], n. 69 88046 C.F._1
LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. ZI TT - CF
- PEC - che lo rappresenta e difende in C.F._2 Email_1 giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso in atti e sig.ra - CF - CP_1 C.F._3 nata in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 04/04/1981, ivi residente in [...], n. 38, rappresentata e difesa dall'avv. GRECO CARLO - CF - PEC - elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliata presso il di lui studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
A) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia
Terme ed in data 10 giugno 2009, alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni diritto in ordine all'assegno di mantenimento tra loro.
2. La casa coniugale, di proprietà della madre di , sig.ra , è concessa in Parte_1 Parte_2 comodato al sig che continuerà ad abitarla. Parte_1 Per Per_ Per_
3. I figli e , ormai maggiorenni, ed il minore continueranno a vivere con il padre sig.
, ferma restando la piena libertà degli stessi di permanere, anche con pernottamento, Parte_1 presso la madre sig.ra quando lo desiderino, secondo le loro esigenze di vita, studio e CP_1 relazioni affettive, senza limiti o divieti imposti dall'altro genitore. Per_ Per il figlio minor di anni quattordici, le parti dichiarano e chiedono che:
• l'esercizio della responsabilità genitoriale sia riconosciuto ad entrambi i genitori in modo congiunto e paritario, ai sensi degli artt. 337-ter e ss. c.c.; 6
• l'affidamento del minore sia condiviso e paritario tra i genitori, con pari dignità e ruolo educativo di entrambi, e collocamento presso l'abitazione del padr Parte_1
• EA potrà frequentare liberamente, soggiornare e pernottare presso la madre in forma flessibile, secondo le esigenze scolastiche, sportive e personali del minore e secondo la sua volontà, nel rispetto del suo equilibrio e della sua serenità.
Resta inteso che, pur permanendo stabilmente l'attuale organizzazione abitativa presso l'immobile in cui vive il padre, il minore potrà trascorrere liberamente, anche per più giorni consecutivi e con pernottamento, periodi di convivenza con la madre, senza necessità di autorizzazioni preventive, sulla base di un accordo organizzativo tra i genitori.
4. Mantenimento diretto dei figli. Le parti dichiarano che, in ragione dell'affidamento condiviso e paritario e della gestione diretta della prole da parte di entrambi i genitori, non sussiste alcun obbligo di corresponsione di un assegno periodico di mantenimento in favore del figlio minore da parte dell'uno verso l'altro genitore.
Ciascun genitore provvederà direttamente alle esigenze ordinarie dei figli (vitto, alloggio, vestiario, spese Per_ quotidiane di istruzione e cura) durante i periodi in cui i figli, e in particolare il minor si trovano presso di lui/lei.
Le spese straordinarie relative a tutti i figli (tra cui, a titolo esemplificativo: spese scolastiche di iscrizione e libri, spese mediche non coperte dal SSN, visite specialistiche, attività sportive e parascolastiche, viaggi di istruzione, presidi sanitari, occhiali, apparecchi ortodontici) – da concordarsi preventivamente ove possibile e comunque documentate, salvo l'urgenza sanitaria – saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno.
5. Rapporto personale con ciascun genitore. Ciascun genitore riconosce e garantisce all'altro il pieno e libero diritto di mantenere e coltivare il rapporto affettivo, educativo e quotidiano con tutti i figli, senza frapporre ostacoli, condizionamenti o divieti diretti o indiretti.
Entrambi i genitori dichiarano espressamente di non porre, e di non voler porre in futuro, alcuna limitazione al rapporto dei figli con l'altro genitore e con la rispettiva famiglia di origine (nonni, zii, fratelli/sorelle), riconoscendo che la continuità del legame con entrambi i rami genitoriali è nell'interesse primario della prole.
6. Diritto di comunicazione. È riconosciuto a ciascun genitore il diritto di comunicare liberamente con i figli (telefonate, messaggi, videochiamate, ecc.) in qualsiasi momento ragionevole della giornata, senza ingiustificati ostacoli o ingerenze da parte dell'altro genitore.
Parimenti, è riconosciuto ai figli il diritto di contattare liberamente in ogni momento ciascun genitore e di trascorrere tempo con l'uno o con l'altro, anche con pernottamento, secondo il proprio bisogno affettivo e la propria volontà. Per_ 7. Periodi di permanenza, vacanze e festività. La madre potrà fare visita e frequentare il figlio e tenerlo con sé – anche con pernottamento – per periodi determinati durante le vacanze estive e le festività natalizie e pasquali, nonché in ulteriori periodi dell'anno, previo accordo organizzativo tra i genitori, nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi del minore.
8. Contegno reciproco. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di comunicazione serena tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole 7
con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare e valorizzare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, soprattutto alla presenza dei figli, e astenendosi da condotte denigratorie o manipolatorie idonee ad alterare l'immagine dell'altro genitore agli occhi dei figli.
9. Decisioni di maggiore interesse. Resta inteso che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio Per_ minor – relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e, in generale, alle scelte di particolare rilievo – saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati e aggiornati circa tutte le questioni rilevanti relative ai figli, scambiandosi ogni informazione utile (scolastica, sanitaria, educativa e sociale) con tempestività e buona fede.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme – atto n. 6, parte I, uff. 2, anno 2009 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 821 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.
- CF - nato a [...] in data [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
MORGETI, n. 69, 88046 LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv.
ZI TT - CF - PEC - C.F._2 Email_1 che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso in atti e sig.ra CP_1
- CF - nata in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 04/04/1981, ivi residente in [...]
[...] C.F._3
VETRIERA, n. 38, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. GRECO CARLO - CF - PEC C.F._4
- elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale, giusta procura rilasciata in calce Email_2 al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 1° dicembre 2025”
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 05/11/2025 - che essi istanti hanno contratto matrimonio civile in data 11.06.2009, a
Lamezia Terme, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2009, parte 1, n. 6
(doc. 1); 2
• che dall'unione sono nati i figli il 17.09.2005, cod. fisc. , Persona_1 C.F._5 Per_2
il 15.07.2007, cod. fisc. e l'11.11.2011, cod. fisc.
[...] C.F._6 Persona_3
C.F._7
• che il matrimonio si è rivelato, purtroppo, infelice e i coniugi si sono separati consensualmente, e con provvedimento del 20.02.2017 del Tribunale di Lamezia Terme, nel procedimento iscritto al n. 1554/2016, è stata omologata la separazione consensuale;
• che dall'epoca della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale e dalla successiva omologazione della separazione consensuale la convivenza tra i coniugi non è più ripresa;
• i coniugi intendono formulare, ai sensi dell'art. 4 della Legge 898/70, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda congiunta di scioglimento, anche ai sensi dell'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970, n.898, modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74;
• che i figli hanno vissuto presso l'abitazione del padre , frequentando quotidianamente Parte_1 la madre, dato che i coniugi hanno mantenuto buoni rapporti di collaborazione reciproca (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Tanto premesso, i sigg.ri e , chiedevano che il Tribunale di Lamezia Terme volesse Parte_1 CP_1 pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni diritto in ordine all'assegno di mantenimento tra loro;
2. La casa coniugale, di proprietà della madre di , sig.ra , è concessa in Parte_1 Parte_2 comodato al sig che continuerà ad abitarla;
Parte_1 Per Per_ Per_
3. I figli e , ormai maggiorenni, ed il minore continueranno a vivere con il padre sig.
, ferma restando la piena libertà degli stessi di permanere, anche con pernottamento, presso Parte_1 la madre sig.r quando lo desiderino, secondo le loro esigenze di vita, studio e relazioni affettive, CP_1 senza limiti o divieti imposti dall'altro genitore. Per_ Per il figlio minor di anni quattordici, le parti dichiarano e chiedono che:
• l'esercizio della responsabilità genitoriale sia riconosciuto ad entrambi i genitori in modo congiunto e paritario, ai sensi degli artt. 337-ter e ss. c.c.;
• l'affidamento del minore sia condiviso e paritario tra i genitori, con pari dignità e ruolo educativo di entrambi, e collocamento presso l'abitazione del padr Parte_1
• EA potrà frequentare liberamente, soggiornare e pernottare presso la madre in forma flessibile, secondo le esigenze scolastiche, sportive e personali del minore e secondo la sua volontà, nel rispetto del suo equilibrio e della sua serenità.
Resta inteso che, pur permanendo stabilmente l'attuale organizzazione abitativa presso l'immobile in cui vive il padre, il minore potrà trascorrere liberamente, anche per più giorni consecutivi e con pernottamento, periodi di convivenza con la madre, senza necessità di autorizzazioni preventive, sulla base di un accordo organizzativo tra i genitori.
1. Mantenimento diretto dei figli. Le parti dichiarano che, in ragione dell'affidamento condiviso e paritario e della gestione diretta della prole da parte di entrambi i genitori, non sussiste alcun obbligo di corresponsione di un assegno periodico di mantenimento in favore del figlio minore da parte dell'uno verso l'altro genitore. 3
Ciascun genitore provvederà direttamente alle esigenze ordinarie dei figli (vitto, alloggio, vestiario, spese Per_ quotidiane di istruzione e cura) durante i periodi in cui i figli, e in particolare il minor si trovano presso di lui/lei.
Le spese straordinarie relative a tutti i figli (tra cui, a titolo esemplificativo: spese scolastiche di iscrizione e libri, spese mediche non coperte dal SSN, visite specialistiche, attività sportive e parascolastiche, viaggi di istruzione, presidi sanitari, occhiali, apparecchi ortodontici) – da concordarsi preventivamente ove possibile e comunque documentate, salvo l'urgenza sanitaria – saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno.
1. Rapporto personale con ciascun genitore. Ciascun genitore riconosce e garantisce all'altro il pieno e libero diritto di mantenere e coltivare il rapporto affettivo, educativo e quotidiano con tutti i figli, senza frapporre ostacoli, condizionamenti o divieti diretti o indiretti.
Entrambi i genitori dichiarano espressamente di non porre, e di non voler porre in futuro, alcuna limitazione al rapporto dei figli con l'altro genitore e con la rispettiva famiglia di origine (nonni, zii, fratelli/sorelle), riconoscendo che la continuità del legame con entrambi i rami genitoriali è nell'interesse primario della prole.
1. Diritto di comunicazione. È riconosciuto a ciascun genitore il diritto di comunicare liberamente con i figli (telefonate, messaggi, videochiamate, ecc.) in qualsiasi momento ragionevole della giornata, senza ingiustificati ostacoli o ingerenze da parte dell'altro genitore.
Parimenti, è riconosciuto ai figli il diritto di contattare liberamente in ogni momento ciascun genitore e di trascorrere tempo con l'uno o con l'altro, anche con pernottamento, secondo il proprio bisogno affettivo e la propria volontà. Per_ 1. Periodi di permanenza, vacanze e festività. La madre potrà fare visita e frequentare il figlio e tenerlo con sé – anche con pernottamento – per periodi determinati durante le vacanze estive e le festività natalizie e pasquali, nonché in ulteriori periodi dell'anno, previo accordo organizzativo tra i genitori, nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi del minore.
2. Contegno reciproco. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di comunicazione serena tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare e valorizzare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, soprattutto alla presenza dei figli, e astenendosi da condotte denigratorie o manipolatorie idonee ad alterare l'immagine dell'altro genitore agli occhi dei figli.
3. Decisioni di maggiore interesse. Resta inteso che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio Per_ minore – relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e, in generale, alle scelte di particolare rilievo – saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati e aggiornati circa tutte le questioni rilevanti relative ai figli, scambiandosi ogni informazione utile (scolastica, sanitaria, educativa e sociale) con tempestività e buona fede (vedi il ricorso congiunto in atti).
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 2 dicembre 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 6 novembre 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la 4
controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c. di nuova formulazione ed in vigore a far data dal 1° gennaio 2023, si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 1° dicembre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, una volta preso atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 11 novembre 2025, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio secondo il rito civile in Lamezia Terme ed in data 10 giugno 2009, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio (vedi in atti).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 2 febbraio 2017 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1554/2016 RG e che, in data 20/02/2017 il Tribunale – in composizione collegiale – aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI: data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 2 febbraio 2017; data di deposito del presente ricorso: 5 novembre 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 2 dicembre 2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro del tutto identiche o comunque assai simili a quelle di cui al decreto 5
di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli, alcuni dei quali ancora minori (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 11 novembre 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 821 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
- nato a [...] in data [...], residente in [...], n. 69 88046 C.F._1
LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. ZI TT - CF
- PEC - che lo rappresenta e difende in C.F._2 Email_1 giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso in atti e sig.ra - CF - CP_1 C.F._3 nata in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 04/04/1981, ivi residente in [...], n. 38, rappresentata e difesa dall'avv. GRECO CARLO - CF - PEC - elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliata presso il di lui studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
A) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia
Terme ed in data 10 giugno 2009, alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni diritto in ordine all'assegno di mantenimento tra loro.
2. La casa coniugale, di proprietà della madre di , sig.ra , è concessa in Parte_1 Parte_2 comodato al sig che continuerà ad abitarla. Parte_1 Per Per_ Per_
3. I figli e , ormai maggiorenni, ed il minore continueranno a vivere con il padre sig.
, ferma restando la piena libertà degli stessi di permanere, anche con pernottamento, Parte_1 presso la madre sig.ra quando lo desiderino, secondo le loro esigenze di vita, studio e CP_1 relazioni affettive, senza limiti o divieti imposti dall'altro genitore. Per_ Per il figlio minor di anni quattordici, le parti dichiarano e chiedono che:
• l'esercizio della responsabilità genitoriale sia riconosciuto ad entrambi i genitori in modo congiunto e paritario, ai sensi degli artt. 337-ter e ss. c.c.; 6
• l'affidamento del minore sia condiviso e paritario tra i genitori, con pari dignità e ruolo educativo di entrambi, e collocamento presso l'abitazione del padr Parte_1
• EA potrà frequentare liberamente, soggiornare e pernottare presso la madre in forma flessibile, secondo le esigenze scolastiche, sportive e personali del minore e secondo la sua volontà, nel rispetto del suo equilibrio e della sua serenità.
Resta inteso che, pur permanendo stabilmente l'attuale organizzazione abitativa presso l'immobile in cui vive il padre, il minore potrà trascorrere liberamente, anche per più giorni consecutivi e con pernottamento, periodi di convivenza con la madre, senza necessità di autorizzazioni preventive, sulla base di un accordo organizzativo tra i genitori.
4. Mantenimento diretto dei figli. Le parti dichiarano che, in ragione dell'affidamento condiviso e paritario e della gestione diretta della prole da parte di entrambi i genitori, non sussiste alcun obbligo di corresponsione di un assegno periodico di mantenimento in favore del figlio minore da parte dell'uno verso l'altro genitore.
Ciascun genitore provvederà direttamente alle esigenze ordinarie dei figli (vitto, alloggio, vestiario, spese Per_ quotidiane di istruzione e cura) durante i periodi in cui i figli, e in particolare il minor si trovano presso di lui/lei.
Le spese straordinarie relative a tutti i figli (tra cui, a titolo esemplificativo: spese scolastiche di iscrizione e libri, spese mediche non coperte dal SSN, visite specialistiche, attività sportive e parascolastiche, viaggi di istruzione, presidi sanitari, occhiali, apparecchi ortodontici) – da concordarsi preventivamente ove possibile e comunque documentate, salvo l'urgenza sanitaria – saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno.
5. Rapporto personale con ciascun genitore. Ciascun genitore riconosce e garantisce all'altro il pieno e libero diritto di mantenere e coltivare il rapporto affettivo, educativo e quotidiano con tutti i figli, senza frapporre ostacoli, condizionamenti o divieti diretti o indiretti.
Entrambi i genitori dichiarano espressamente di non porre, e di non voler porre in futuro, alcuna limitazione al rapporto dei figli con l'altro genitore e con la rispettiva famiglia di origine (nonni, zii, fratelli/sorelle), riconoscendo che la continuità del legame con entrambi i rami genitoriali è nell'interesse primario della prole.
6. Diritto di comunicazione. È riconosciuto a ciascun genitore il diritto di comunicare liberamente con i figli (telefonate, messaggi, videochiamate, ecc.) in qualsiasi momento ragionevole della giornata, senza ingiustificati ostacoli o ingerenze da parte dell'altro genitore.
Parimenti, è riconosciuto ai figli il diritto di contattare liberamente in ogni momento ciascun genitore e di trascorrere tempo con l'uno o con l'altro, anche con pernottamento, secondo il proprio bisogno affettivo e la propria volontà. Per_ 7. Periodi di permanenza, vacanze e festività. La madre potrà fare visita e frequentare il figlio e tenerlo con sé – anche con pernottamento – per periodi determinati durante le vacanze estive e le festività natalizie e pasquali, nonché in ulteriori periodi dell'anno, previo accordo organizzativo tra i genitori, nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi del minore.
8. Contegno reciproco. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di comunicazione serena tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole 7
con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare e valorizzare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, soprattutto alla presenza dei figli, e astenendosi da condotte denigratorie o manipolatorie idonee ad alterare l'immagine dell'altro genitore agli occhi dei figli.
9. Decisioni di maggiore interesse. Resta inteso che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio Per_ minor – relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e, in generale, alle scelte di particolare rilievo – saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati e aggiornati circa tutte le questioni rilevanti relative ai figli, scambiandosi ogni informazione utile (scolastica, sanitaria, educativa e sociale) con tempestività e buona fede.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme – atto n. 6, parte I, uff. 2, anno 2009 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)