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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/07/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
1890 /2024
TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ad esito delle note ex art. 127 ter cpc (del solo ) nella causa iscritta al n. 1890/2024 CP_1
R .G. tra
, rappresentato e difeso dall'avvocato NOBILE DOMENICO Parte_1
come da mandato a margine del ricorso introduttivo C.F._1
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_2
ROZZA STEFANO come da mandato a margine/ in calce alla memoria di costituzione
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, iscritto alle graduatorie di istituto di terza fascia per il profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico relativamente al triennio 2024/27, lamenta che l'amministrazione non abbia riconosciuto alcun punteggio per il servizio militare obbligatorio svolto non in costanza di rapporto dal 22 agosto 2000 al 19 giugno 2001.
Argomenta in ordine alle ragioni per le quali il servizio militare svolto nonin costanza id rapporto deve essere valutato per l'inserimento nelle graduatorie per le quali è causa con piena parificazione rispetto al servizio svolto in costanza di nomina, così chiedendo l'attribuzione di complessivi 6 punti. Il ha dedotto che il servizio militare non è stato riconosciuto in quanto non CP_1
dichiarato nella apposita sezione della domanda (cioè, tra i servizi resi) ed ha a sua volta spiegato per le ragioni per le quali, comunque, il servizio prestato non in corso di rapporto deve avere una inferiore valorizzazione rispetto a quello svolto in costanza di rapporto, ovvero un massimo di 0,6 punti.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il ricorrente ha dichiarato il servizio militare nella domanda di aggiornamento per le GI di terza fascia personale ATA profili assistente amministrativo e collaboratore 2024/27; la circostanza che il titolo si trova inserito nella sezione “titoli di preferenza” anziché in quella dalla modulistica deputata ai “servizi resi” può spiegare l'errore in cui il CP_1
è incorso nell'avere omesso la valutazione del titolo, ma certo non rende inesistente la domanda amministrativa come il sembra, invece, ritenere. CP_1
Il titolo non può però essere valutato in termini eguali al servizio militare prestato in costanza di rapporto.
La materia è disciplinata dal D.M. 89/24 'allegato A che, reiterando la disciplina già dettata dai DD.MM. regolanti le GG.II. precedenti, stabilisce che ”il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” e tale rinvio comporta che mentre il servizio militare prestato in costanza di rapporto viene equiparato a servizio svolto nell'amministrazione scolastica che determina il riconoscimento di 6 punti per anno e 0,50 punti per mese o frazione superiore a 15 giorni, il servizio militare svolto antecedentemente alla nomina viene considerato come attività lavorativa svolta alle dipendenze di altra amministrazione statale che determina, invece, il riconoscimento di 0,6 punti per anno e 0,05 punti per mese o frazione superiore a 15 giorni.
La differenza di punteggio in ragione dell'avere svolto il servizio militare in costanza o meno di nomina prevista dal DM non discrimina chi ha svolto il servizio militare non in costanza di nomina e non viola l'art. 52 della Costituzione e gli artt. 569 comma 3
D.Lgs. 297/94 e del D.Lgs 66 del 2010.
Sul punto il tribunale di Treviso, conformemente ad ampia parte della giurisprudenza di merito ed amministrativa ha già più volte affermato che la situazione di chi ha svolto il servizio militare in un certo tempo e successivamente, anche a distanza di anni, intraprende un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, è diversa da quella del dipendente pubblico che vede il rapporto già instaurato interrotto obbligatoriamente per il servizio militare;
e che non è irragionevole che nei confronti di quest'ultimo l'ordinamento disponga di un meccanismo che eviti la perdita di un anno di anzianità di carriera, laddove una consimile esigenza non è ravvisabile nel primo caso non sussistendone i relativi presupposti fattuali.
Il terzo comma dell'art. 569 – che, per il personale ATA, detta norma di tenore analogo a quella che per il personale docente è dettata dall'ultimo comma dell'art. 485
D.Lgs 297/94- è, come l'art. 485 citato, situato nelle disposizioni che regolano la ricostruzione di carriera di docenti e personale ATA al momento dell'immissione in ruolo ed è quindi ininfluente rispetto alla situazione di specie ove si tratta non di ricostruzione di carriera ma di punteggio in una graduatoria per assunzioni a tempo determinato;
inoltre la locuzione “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo
o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti”, nemmeno significa che il servizio militare leva ante nomina vada equiparato a quello in costanza di nomina (l'equiparazione, o meno, del servizio militare in costanza di lavoro con il servizio militare svolto in altro periodo non è un “effetto” del relativo riconoscimento) ma che il servizio militare vale sia a fini economici che a fini giuridici, lasciando impregiudicata la tutta diversa questione del tempo in cui il servizio militare deve essere stato svolto per essere valutabile.
L'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento militare riguarda, invece, la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” e nel prevedere
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro” non detta norme incompatibili rispetto a quanto previsto dal DM oggetto di censura attorea.
Quanto al primo comma, infatti, il DM attribuisce al servizio militare non prestato in costanza di servizio lo stesso punteggio che attribuisce ai servizi presso amministrazioni diverse da quella scolastica (in conformità, quindi, alla previsione di legge) mentre il secondo comma attiene al servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro ed è, così,ai fini di causa irrilevante. Pertanto, e a voler dare per scontata l'assimilabilità delle graduatorie di istituto alla figura dei concorsi pubblici, la legge impone che il servizio militare effettivamente svolto venga valutato in misura non inferiore al servizio svolti nel pubblico impiego, ma non prescrive affatto l'equiparazione del servizio militare svolto in corso di rapporto di lavoro con quello svolto anteriormente ad esso;
sicchè il DM, nel valutare il servizio militare non in costanza di nomina in termini uguali all'impiego pubblico in diversa amministrazione ed il servizio militare svolto durante il rapporto di lavoro in misura corrispondente al rapporto di lavoro stesso, è coerente alla normativa di rango primario.
Le pronunce della Corte di Cassazione invocate dal ricorrente hanno avvallato la disapplicazione non già del DM 50/21 ma del DM 44/2011 che escludeva radicalmente la valutabilità del servizio militare non svolto in costanza di nomina, da cui le argomentazioni in essa contenute sono superate dalla normativa regolamentare sopravvenuta per quanto riguarda la riconoscibilità in generale (come detto ormai sancita anche dalle norme che regolano le graduatorie) e nulla dicono sulla parificazione, o meno, del militare in costanza di nomina al militare non in costanza di nomina.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato non è univoca, riscontrandosi anche decisione che hanno ritenuto legittima la diversa considerazione del servizio svolto durante la nomina rispetto a quello svolto anteriormente alla nomina.
Il ricorso va pertanto accolto quanto alla valutabilità del servizio militare che, essendo stato prestato non in costanza di nomina, va però quantificata in o,05 punti per mese o frazione, con un massimo di 0,6 punti.
Sussistono i presupposti per la compensazione della metà delle spese processuali, ponendosi l'altra metà a carico del soccombente sulla questione del “se” della CP_1
valutabilità.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo
Condanna il all'attribuzione al ricorrente del punteggio per il servizio militare CP_1
svolto non in costanza di nomina per un massimo di 0.6 punti ed alla conseguente collocazione delle G.I. ATA profili assistente amministrativo e collaboratore scolastico
2024/27.
Compensa le spese per la metà e condanna il al pagamento della restante CP_1 metà delle spese processuali del ricorrente che liquida per la frazione in €720,00 oltre oneri di legge per competenze professionali con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Treviso,25/7/25
Il G.L.
Dott.ssa Roberta Poirè
TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ad esito delle note ex art. 127 ter cpc (del solo ) nella causa iscritta al n. 1890/2024 CP_1
R .G. tra
, rappresentato e difeso dall'avvocato NOBILE DOMENICO Parte_1
come da mandato a margine del ricorso introduttivo C.F._1
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_2
ROZZA STEFANO come da mandato a margine/ in calce alla memoria di costituzione
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, iscritto alle graduatorie di istituto di terza fascia per il profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico relativamente al triennio 2024/27, lamenta che l'amministrazione non abbia riconosciuto alcun punteggio per il servizio militare obbligatorio svolto non in costanza di rapporto dal 22 agosto 2000 al 19 giugno 2001.
Argomenta in ordine alle ragioni per le quali il servizio militare svolto nonin costanza id rapporto deve essere valutato per l'inserimento nelle graduatorie per le quali è causa con piena parificazione rispetto al servizio svolto in costanza di nomina, così chiedendo l'attribuzione di complessivi 6 punti. Il ha dedotto che il servizio militare non è stato riconosciuto in quanto non CP_1
dichiarato nella apposita sezione della domanda (cioè, tra i servizi resi) ed ha a sua volta spiegato per le ragioni per le quali, comunque, il servizio prestato non in corso di rapporto deve avere una inferiore valorizzazione rispetto a quello svolto in costanza di rapporto, ovvero un massimo di 0,6 punti.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il ricorrente ha dichiarato il servizio militare nella domanda di aggiornamento per le GI di terza fascia personale ATA profili assistente amministrativo e collaboratore 2024/27; la circostanza che il titolo si trova inserito nella sezione “titoli di preferenza” anziché in quella dalla modulistica deputata ai “servizi resi” può spiegare l'errore in cui il CP_1
è incorso nell'avere omesso la valutazione del titolo, ma certo non rende inesistente la domanda amministrativa come il sembra, invece, ritenere. CP_1
Il titolo non può però essere valutato in termini eguali al servizio militare prestato in costanza di rapporto.
La materia è disciplinata dal D.M. 89/24 'allegato A che, reiterando la disciplina già dettata dai DD.MM. regolanti le GG.II. precedenti, stabilisce che ”il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” e tale rinvio comporta che mentre il servizio militare prestato in costanza di rapporto viene equiparato a servizio svolto nell'amministrazione scolastica che determina il riconoscimento di 6 punti per anno e 0,50 punti per mese o frazione superiore a 15 giorni, il servizio militare svolto antecedentemente alla nomina viene considerato come attività lavorativa svolta alle dipendenze di altra amministrazione statale che determina, invece, il riconoscimento di 0,6 punti per anno e 0,05 punti per mese o frazione superiore a 15 giorni.
La differenza di punteggio in ragione dell'avere svolto il servizio militare in costanza o meno di nomina prevista dal DM non discrimina chi ha svolto il servizio militare non in costanza di nomina e non viola l'art. 52 della Costituzione e gli artt. 569 comma 3
D.Lgs. 297/94 e del D.Lgs 66 del 2010.
Sul punto il tribunale di Treviso, conformemente ad ampia parte della giurisprudenza di merito ed amministrativa ha già più volte affermato che la situazione di chi ha svolto il servizio militare in un certo tempo e successivamente, anche a distanza di anni, intraprende un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, è diversa da quella del dipendente pubblico che vede il rapporto già instaurato interrotto obbligatoriamente per il servizio militare;
e che non è irragionevole che nei confronti di quest'ultimo l'ordinamento disponga di un meccanismo che eviti la perdita di un anno di anzianità di carriera, laddove una consimile esigenza non è ravvisabile nel primo caso non sussistendone i relativi presupposti fattuali.
Il terzo comma dell'art. 569 – che, per il personale ATA, detta norma di tenore analogo a quella che per il personale docente è dettata dall'ultimo comma dell'art. 485
D.Lgs 297/94- è, come l'art. 485 citato, situato nelle disposizioni che regolano la ricostruzione di carriera di docenti e personale ATA al momento dell'immissione in ruolo ed è quindi ininfluente rispetto alla situazione di specie ove si tratta non di ricostruzione di carriera ma di punteggio in una graduatoria per assunzioni a tempo determinato;
inoltre la locuzione “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo
o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti”, nemmeno significa che il servizio militare leva ante nomina vada equiparato a quello in costanza di nomina (l'equiparazione, o meno, del servizio militare in costanza di lavoro con il servizio militare svolto in altro periodo non è un “effetto” del relativo riconoscimento) ma che il servizio militare vale sia a fini economici che a fini giuridici, lasciando impregiudicata la tutta diversa questione del tempo in cui il servizio militare deve essere stato svolto per essere valutabile.
L'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento militare riguarda, invece, la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” e nel prevedere
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro” non detta norme incompatibili rispetto a quanto previsto dal DM oggetto di censura attorea.
Quanto al primo comma, infatti, il DM attribuisce al servizio militare non prestato in costanza di servizio lo stesso punteggio che attribuisce ai servizi presso amministrazioni diverse da quella scolastica (in conformità, quindi, alla previsione di legge) mentre il secondo comma attiene al servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro ed è, così,ai fini di causa irrilevante. Pertanto, e a voler dare per scontata l'assimilabilità delle graduatorie di istituto alla figura dei concorsi pubblici, la legge impone che il servizio militare effettivamente svolto venga valutato in misura non inferiore al servizio svolti nel pubblico impiego, ma non prescrive affatto l'equiparazione del servizio militare svolto in corso di rapporto di lavoro con quello svolto anteriormente ad esso;
sicchè il DM, nel valutare il servizio militare non in costanza di nomina in termini uguali all'impiego pubblico in diversa amministrazione ed il servizio militare svolto durante il rapporto di lavoro in misura corrispondente al rapporto di lavoro stesso, è coerente alla normativa di rango primario.
Le pronunce della Corte di Cassazione invocate dal ricorrente hanno avvallato la disapplicazione non già del DM 50/21 ma del DM 44/2011 che escludeva radicalmente la valutabilità del servizio militare non svolto in costanza di nomina, da cui le argomentazioni in essa contenute sono superate dalla normativa regolamentare sopravvenuta per quanto riguarda la riconoscibilità in generale (come detto ormai sancita anche dalle norme che regolano le graduatorie) e nulla dicono sulla parificazione, o meno, del militare in costanza di nomina al militare non in costanza di nomina.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato non è univoca, riscontrandosi anche decisione che hanno ritenuto legittima la diversa considerazione del servizio svolto durante la nomina rispetto a quello svolto anteriormente alla nomina.
Il ricorso va pertanto accolto quanto alla valutabilità del servizio militare che, essendo stato prestato non in costanza di nomina, va però quantificata in o,05 punti per mese o frazione, con un massimo di 0,6 punti.
Sussistono i presupposti per la compensazione della metà delle spese processuali, ponendosi l'altra metà a carico del soccombente sulla questione del “se” della CP_1
valutabilità.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo
Condanna il all'attribuzione al ricorrente del punteggio per il servizio militare CP_1
svolto non in costanza di nomina per un massimo di 0.6 punti ed alla conseguente collocazione delle G.I. ATA profili assistente amministrativo e collaboratore scolastico
2024/27.
Compensa le spese per la metà e condanna il al pagamento della restante CP_1 metà delle spese processuali del ricorrente che liquida per la frazione in €720,00 oltre oneri di legge per competenze professionali con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Treviso,25/7/25
Il G.L.
Dott.ssa Roberta Poirè