TRIB
Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/12/2024, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 920/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 920/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Simone Francesca
RICORRENTE
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Vogliano Alessandra
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
21.07.2012 in EN ND, trascritto nel Registro civile del Comune di EN ND alla Parte 1, n. 1
-Disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Per_1 di importo di € 100,00 mensili fino a quando il medesimo non troverà una occupazione.
Parte resistente: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 21.07.2012, in
EN ND (AL), con rito civile puntualmente trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di EN ND, alla parte I, serie --, n. 1;
- disporre che il SI. sia tenuto alla corresponsione in favore della SI.ra , a Pt_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiore ma non economicamente autonomo, della somma mensile di €300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessitate dal ragazzo così come identificate dal
Protocollo del Tribunale di Vercelli da intendersi qui integralmente trascritto;
- disporre l'assegnazione della casa familiare sita in EN ND, via Pozzo del Luogo, n.
15, alla SI.ra affinché ella continui a conviverci con il figlio maggiorenne non CP_1
economicamente autosufficiente Persona_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio civile il 21.07.2012 in Parte_1 CP_1
EN ND (AL), in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nei Registri dello
Stato civile del Comune di EN ND alla parte I, n.1.
Dal matrimonio è nato un figlio, (Asti, 13.06.2005). Persona_3
Le parti si sono separate giudizialmente avanti il Tribunale di Vercelli (sentenza n. 172/23 del
17.04.2023).
Con ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia sullo scioglimento del vincolo, la riduzione ad euro 100 mensili dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, ora maggiorenne. pagina 2 di 4 Con comparsa di costituzione la convenuta ha aderito alla domanda di divorzio, opponendosi alle modifiche richieste, e chiedendo in via riconvenzionale l'aumento dell'i porto del mantenimento a carico del padre, da euro 200 come stabilito in sede di separazione ad euro 300 mensili.
Celebrata l'udienza in data 17.10.2024 la causa è stata istruita documentalmente, non avendo le parti dedotto istanze istruttorie.
Ritenuto che:
SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO
Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati dall'udienza celebrata avanti al Presidente del Tribunale di Vercelli in sede di separazione giudiziale, con la conseguenza che sussistono i presupposti temporali per l'accoglimento della relativa domanda, essendo il ricorso per divorzio stato depositato in data 10.7.2024.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE MAGGIORENNE
Le parti chiedono una rideterminazione (il ricorrente in diminuzione, la convenuta in aumento) dell'assegno di mantenimento del figlio , di anni 19, ancora studente, stabilito in sede di Per_1
separazione in euro 200 mensili.
Entrambe le domande non possono trovare accoglimento.
Il Collegio osserva che nessuna di loro ha allegato alcuna sopravvenienza che giustifichi la revisione di un assegno stabilito nel 2023. Non la convenuta, la cui unica allegazione si basa sulla mera crescita del ragazzo;
essendo trascorso solo un anno dalla pronuncia, il lasso temporale appare insufficiente per ravvisare un aumento SInificativo delle eSIenze correlate all'età.
Nemmeno sono mutati in maniera SInificativa i tempi stabiliti in separazione, trascorrendo il ragazzo, ora come allora, la totalità del tempo con la madre.
Il ricorrente allega un peggioramento delle proprie condizioni economiche, che, invece, di fatto, sono migliorate: all'epoca della separazione percepiva reddito di cittadinanza di euro 800 mensili mentre ora, pacificamente, dagli atti di causa risulta percettore di pensione di circa euro 1.100 mensili.
Pertanto, si conferma a carico del ricorrente l'importo di euro 200 mensili, all'attualità; resta fermo anche il contributo del 50% delle spese straordinarie con rinvio alla disciplina del
Protocollo del Tribunale di Vercelli. pagina 3 di 4 La casa familiare resta assegnata alla convenuta, che la abita unitamente al figlio non economicamente indipendente.
SULLE SPESE PROCESSUALI
L'esito della lite, che non ha registrato la soccombenza prevalente di una parte, e la tipologia della causa, che ha riguardato solo l'assegno di mantenimento per la prole, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 920/2024 r.g., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1
in data 21.07.2012 in EN ND (AL), trascritto nei Registri dello CP_1
Stato civile del Comune di EN ND alla parte I, n.1.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3) Dispone che il padre ricorrente corrisponda alla madre convenuta entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento indiretto del figlio , maggiorenne Persona_3 ma non economicamente indipendente, la somma di euro 200 mensili all'attualità, e successivamente rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat costo della vita, oltre al
50% delle spese straordinarie con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di
Vercelli.
4) Conferma l'assegnazione della casa familiare alla convenuta;
5) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di conSIlio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di
Vercelli il 12.12.2024
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice estensore dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 920/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Simone Francesca
RICORRENTE
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Vogliano Alessandra
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
21.07.2012 in EN ND, trascritto nel Registro civile del Comune di EN ND alla Parte 1, n. 1
-Disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Per_1 di importo di € 100,00 mensili fino a quando il medesimo non troverà una occupazione.
Parte resistente: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 21.07.2012, in
EN ND (AL), con rito civile puntualmente trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di EN ND, alla parte I, serie --, n. 1;
- disporre che il SI. sia tenuto alla corresponsione in favore della SI.ra , a Pt_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiore ma non economicamente autonomo, della somma mensile di €300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessitate dal ragazzo così come identificate dal
Protocollo del Tribunale di Vercelli da intendersi qui integralmente trascritto;
- disporre l'assegnazione della casa familiare sita in EN ND, via Pozzo del Luogo, n.
15, alla SI.ra affinché ella continui a conviverci con il figlio maggiorenne non CP_1
economicamente autosufficiente Persona_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio civile il 21.07.2012 in Parte_1 CP_1
EN ND (AL), in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nei Registri dello
Stato civile del Comune di EN ND alla parte I, n.1.
Dal matrimonio è nato un figlio, (Asti, 13.06.2005). Persona_3
Le parti si sono separate giudizialmente avanti il Tribunale di Vercelli (sentenza n. 172/23 del
17.04.2023).
Con ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia sullo scioglimento del vincolo, la riduzione ad euro 100 mensili dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, ora maggiorenne. pagina 2 di 4 Con comparsa di costituzione la convenuta ha aderito alla domanda di divorzio, opponendosi alle modifiche richieste, e chiedendo in via riconvenzionale l'aumento dell'i porto del mantenimento a carico del padre, da euro 200 come stabilito in sede di separazione ad euro 300 mensili.
Celebrata l'udienza in data 17.10.2024 la causa è stata istruita documentalmente, non avendo le parti dedotto istanze istruttorie.
Ritenuto che:
SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO
Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati dall'udienza celebrata avanti al Presidente del Tribunale di Vercelli in sede di separazione giudiziale, con la conseguenza che sussistono i presupposti temporali per l'accoglimento della relativa domanda, essendo il ricorso per divorzio stato depositato in data 10.7.2024.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE MAGGIORENNE
Le parti chiedono una rideterminazione (il ricorrente in diminuzione, la convenuta in aumento) dell'assegno di mantenimento del figlio , di anni 19, ancora studente, stabilito in sede di Per_1
separazione in euro 200 mensili.
Entrambe le domande non possono trovare accoglimento.
Il Collegio osserva che nessuna di loro ha allegato alcuna sopravvenienza che giustifichi la revisione di un assegno stabilito nel 2023. Non la convenuta, la cui unica allegazione si basa sulla mera crescita del ragazzo;
essendo trascorso solo un anno dalla pronuncia, il lasso temporale appare insufficiente per ravvisare un aumento SInificativo delle eSIenze correlate all'età.
Nemmeno sono mutati in maniera SInificativa i tempi stabiliti in separazione, trascorrendo il ragazzo, ora come allora, la totalità del tempo con la madre.
Il ricorrente allega un peggioramento delle proprie condizioni economiche, che, invece, di fatto, sono migliorate: all'epoca della separazione percepiva reddito di cittadinanza di euro 800 mensili mentre ora, pacificamente, dagli atti di causa risulta percettore di pensione di circa euro 1.100 mensili.
Pertanto, si conferma a carico del ricorrente l'importo di euro 200 mensili, all'attualità; resta fermo anche il contributo del 50% delle spese straordinarie con rinvio alla disciplina del
Protocollo del Tribunale di Vercelli. pagina 3 di 4 La casa familiare resta assegnata alla convenuta, che la abita unitamente al figlio non economicamente indipendente.
SULLE SPESE PROCESSUALI
L'esito della lite, che non ha registrato la soccombenza prevalente di una parte, e la tipologia della causa, che ha riguardato solo l'assegno di mantenimento per la prole, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 920/2024 r.g., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1
in data 21.07.2012 in EN ND (AL), trascritto nei Registri dello CP_1
Stato civile del Comune di EN ND alla parte I, n.1.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3) Dispone che il padre ricorrente corrisponda alla madre convenuta entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento indiretto del figlio , maggiorenne Persona_3 ma non economicamente indipendente, la somma di euro 200 mensili all'attualità, e successivamente rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat costo della vita, oltre al
50% delle spese straordinarie con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di
Vercelli.
4) Conferma l'assegnazione della casa familiare alla convenuta;
5) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di conSIlio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di
Vercelli il 12.12.2024
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice estensore dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4